Sentenza 4 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere, qualora la partecipazione alla associazione venga desunta anche dalla ospitalità concessa ad un ricercato, episodio per il quale sia già intervenuta condanna definitiva per favoreggiamento, non può invocarsi, in sede di giudizio "de libertate", il principio del "ne bis in idem". Invero, la inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/01/2000, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Vincenzo G. Pandolfo Presidente del 4/01/2000
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.15
3. Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Maurizio Fumo Consigliere N.40810/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR MM, nato il [...] a [...]
avverso l'ordinanza 17.8.1999 del Tribunale del riesame di Palermo Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Guglielmo Passacantando che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Antonio Reina che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza;
IL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame della custodia cautelare in carcere applicata a AR MM, indagato per il delitto di partecipazione all'associazione per delin= quere "Cosa Nostra", sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori CR SI, ER AN TA BI AN e NO AN che lo avevano accusato, tra l'altro, di aver messo a disposizione abitazioni di sua proprietà, nelle quali gli associati latitanti, quali trovare rifugio e svolgere attività organizzative.
La difesa ricorre e denunzia che tale condotta non realizza l'ipotesi contestata, ma il reato di favoreggiamento. L'aiuto era stato prestato, sotto il profilo soggettivo, non a favore dell'organizzazione, ma di singole persone, per motivi slegati dal finalismo del reato associativo, e, sotto il profilo oggettivo e causale, con attività non durevole e non reiterabile. Per svalutare tale elemento, le dichiarazioni del collaboratore CR venivano illogicamente valorizzate, atteso che la disponibilità ad ospitare i latitanti di zona era assunta in modo teorico, essendosi tradotta, in concreto e nel tempo, nell'ospitalità concessa a due soli ricercati. Peraltro, il rifugio concesso a UN AN, già inquadrato nel reato di favoreggiamento con sentenza di condanna irrevocabile, non poteva essere rivalutato, in violazione del divieto del ne bis in idem, come elemento di fatto del reato associativo, stante anche la incompatibilità logica e giuridica tra i due delitti. Deduce, quindi a rivalutazione delle esigenze cautelari in relazione al diverso reato ipotizzato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1 - L'ospitalità, non motivata da ragioni personali relative all'agente o alla persona assistita, prestata per assicurare una sicura latitanza agli appartenenti ad una associazione per delinquere, mettendo a disposizione di essi una o più abitazioni nell'interesse, non dei singoli associati, ma dell'organizzazione nella sua totalità, indiscriminatamente, a prescindere dai rapporti tra favoreggiatore e favorito, configura il reato previsto dall'art.416 c.p. Venendo in considerazione un reato permanente, tale assistenza si risolve, infatti, in un consapevole contributo alla esistenza e alla sopravvivenza dell'organizzazione e, in definitiva, giuridicamente, in una partecipazione all'associazione attraverso la preordinata attività ad adiuvandum, svolta per realizzare, non un bisogno del singolo, ma l'esigenza organizzativa del gruppo. Tale fattispecie non è inquadrabile nel reato di favoreggiamento che, peraltro, presuppone la cessazione della permanenza del reato associativo, ne' realizza l'ipotesi delittuosa sussidiaria della assistenza agli associati, che è svolta a favore dei singoli soggetti, ex art,418 c.p. Siffatti criteri distintivi di diritto sostanziale si traducono, sotto il profilo processuale e probatorio, nella ricerca e nella individuazione dell'atto associativo attraverso i motivi a delinquere e la finalità perseguita dall'agente e, quindi, la natura dei rapporti esistenti tra ospitante e ospitato, astrattamente riferibili ad amicizia, parentela, conoscenza o al vincolo associativo, la iniziativa e le modalità di proposizione ed esecuzione dell'assistenza, la consistenza della prestazione, più o meno estesa nel tempo e nel numero, le ragioni dell'affidamento di un incarico così particolare e delicato proprio a quella persona e, infine, tutti gli altri elementi idonei a rappresentare o meno che l'aiuto prestato corrisponde al ruolo che il soggetto si è impegnato a svolgere a favore dell'associazione, da intraneus o ab externo.
2 - Nel procedimento incidentale de libertate, non può essere invocato il principio dei ne bis in idem, qualora la partecipazione all'associazione per delinquere venga desunta anche dall'ospitalità concessa ad un ricercato, per la quale e intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per il delitto di favoreggiamento, e da altri elementi rappresentativi dell'atto associativo. L'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato. Infatti, il divieto attiene alla identità del fatto - reato contestato, negli elementi costitutivi della condotta, dell'evento e del rapporto di causalità, aventi svolgimento nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e persone, e non si estende alla valutazione di esso come elemento probatorio di altro reato, i cui elementi costitutivi sono ontologicamente e giuridicamente diversi. La condotta necessaria e sufficiente ad integrare l'associazione per delinquere è l'adesione ad una organizzazione già costituita, desumibile da qualsiasi elemento idoneo e, quindi, anche dalla prestazione di assistenza ai latitanti, qualificata da ulteriori elementi idonei a rappresentarla come atto associativo. La condotta del favoreggiamento è, invece, quella tipica, prevista dall'art. 378 c.p. che è fattispecie diversa, anche per elemento psicologico, il rapporto di causalità e l'evento, con la conseguenza che il fatto storico sul quale si è formato il giudicato può essere liberamente valutato come momento probatorio della imputazione di cui all'art.416 c.p.
3 - Ciò posto, si osserva che il giudice a quo ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi ed ha ricavato la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere, attraverso le dichiarazioni, intrinsecamente attendibili, dei collaboratori di giustizia, verificate anche da elementi di indagine di polizia giudiziaria. Ha individuato, infatti, l'atto associativo nell'attività svolta dal AR nell'interesse, non dei singoli associati, ma dell'associazione nella sua totalità, curando la latitanza di esponenti di spicco di "Cosa Nostra" tra i quali Lo CO OR e UN AN, tratto in arresto proprio in una sua abitazione, nell'ottobre del 1990,e mettendo a disposizione, indiscriminatamente, a favore di tutti i ricercati gravitanti nel suo territorio e a prescindere dai rapporti personali, due rifugi, uno a Sferracavallo e l'altro a Barcarello. Attività che, estesa nel tempo, non giustificata da non dedotti rapporti personali, leciti o neutri, corrisponde al ruolo che il AR si era impegnato a svolgere nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, in quanto qualificata come atto associativo da altri elementi. Non solo e non tanto dalla attribuzione, da parte del collaboratore BI, della condizione di uomo d'onore - non generica e non indiretta, se è vero che lo stesso procurò, in considerazione dei di lui meriti mafiosi, un posto di lavoro alla figlia - quanto dall'opera, riferita da CR e NO, di collegamento da lui svolta tra i rifugiati e ali altri associati, e, soprattutto, dall'organizzazione di incontri tra latitanti ed altri esponenti mafiosi, nei luoghi di rifugio messi a disposizione, e comunque, dalla sua presenza alle riunioni, incompatibile con la dedotta posizione di mero favoreggiatore. Non rileva che il AR sia stato condannato, con sentenza irrevocabile, in ordine al delitto di favoreggiamento personale per l'aiuto prestato a UN AN, in quanto, per i principi esposti, il divieto del ne bis in idem non preclude l'esame di tale fatto storico, quale elemento probatorio della diversa imputazione, formulata ex art.416 bis c.p. A fronte di questo completo e articolato quadro di gravi indizi cautelari, le altre argomentazioni del ricorrente sono incompatibili con i limiti del sindacato di legittimità. Va disattesa, infine la richiesta di rivalutazione delle esigenze cautelari, ancorata al diverso reato ipotizzato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. del cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 4 gennaio 2000. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2000