Sentenza 23 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/09/2003, n. 14080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14080 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2003 |
Testo completo
ITALIANA LLO ,374 BO BLICA µ E E REGISTRAZION 24-11-19 E C I PA 30 1 D E IC A D 46 D IU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G ART E LA CORTE SUE REM ONE40 80 /0 3180° STIN (I tto CONTRATTO SEZION SECO DA CIVILES D'OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. CE CALFAPIETRA R.G.N. 22725/01 - - 28332 Consigliere Dott. CE COLARUSSO Cron. - - - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - Rep. Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.16/05/03 Consigliere c.c. Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE IN, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE MEDAGLIE D'ORO 72, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CIUFO, difeso dall'avvocato TETI MICHELE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RR SO;
intimata avverso la sentenza n. 535/01 del Giudice di pace di PISA, depositata il 02/04/01; 2003 udita la relazione della causa svolta nella camera di 810 consiglio il 16/05/03 dal Consigliere Dott. Giovanna -1- " SCHERILLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso. -2- ☐ 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RU IS convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di Pisa CE e, deducendo che, per eliminare i danni dovuti alla difettosa esecuzione di lavori nella sua abitazione, aveva sostenuto la spesa di due milioni di lire, ne chiese la condanna al risarcimento nella misura della somma sborsata. Il convenuto, costituitosi, eccepi preliminarmente la decadenza e la prescrizione. Nel merito chiese il rigetto della domanda. All'esito dell'istruttoria, il Giudice di pace, con sentenza 28/2- 2/4/2001, disattese le preliminari eccezioni, condannò il convenuto al risarcimento del danno nella misura, ritenuta equa, di lire 1.000.000, compensando per la metà le spese processuali. Contro la sentenza il Tecce ha proposto ricorso per cassazione ex art.111 Cost. fondato su tre motivi, uſefuti cha uns in na_ Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato. Ai sensi dell'art.375 c.p.c. il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata secondo equità ex art.113 secondo comma c.p.c. e non rientrando i motivi di gravame tra quelli per i quali, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez.Un. nn.716/99 e 8074/02), è consentito il ricorso per cassazione ex art.111 Cost. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e omessa motivazione in relazione agli artt. 112, 116 e 277 c.p.c. per avere il Giudice di pace omesso qualsiasi pronuncia sull'eccezione di decadenza dell'attore dalla garanzia per i vizi dell'opera, non tenendo conto che la tempestiva denuncia dei difetti dell'opera costituisce condizione per l'esercizio dell'azione di garanzia e che nel caso di specie l'attore, comunque si fosse voluto configurare l'azione, non aveva osservato né il termine decadenziale di 60 giorni dell'art. 1667 né quello di un anno dell'art. 1669 c.c. dato che rispetto alla scoperta dei vizi, avvenuta alla fine del 1995, la denunzia degli stessi era avvenuta tra la fine del 1998 e l'inizio del 1999. Con il secondo motivo si denunciano ancora violazione di legge e insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli artt.112 e 116 c.p.c. per avere il Giudice di pace disatteso l'eccezione di prescrizione senza considerare che, essendo risultato dalla prova testimoniale che la scoperta dei vizi era avvenuta alla fine del 1995, l'azione, proposta con citazione del 17/12/99, era 5 ormai prescritta, e ciò anche volendo considerare come atto interruttivo la lettera 8/5/99. Con il terzo motivo si denunciano violazione degli artt. 112 e 116 in relazione all'art.360 n.5 c.p.c. e omessa motivazione sulle eccezioni del convenuto per avere il Giudice di pace erroneamente valutato, nel ricostruire i fatti ai fini della decisione delle eccezioni di decadenza e di prescrizione, le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio formale e le dichiarazioni dei testi. Le censure, da esaminare congiuntamente perché tra loro connesse, non meritano accoglimento. Le sentenze che, come quella in esame, sono pronunziate dal Giudice di pace secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. (causa di valore non superiore, in base alla domanda, a due ر ا milioni di lire), sono ricorribili per cassazione per violazione di legge solo per inosservanza delle norme costituzionali, delle norme comunitarie (se di rango superiore alle norme ordinarie) e delle norme processuali;
non sono ricorribili, invece, per inosservanza di norme di diritto sostanziale, in quanto il Giudice di pace quando pronunzia secondo equità ai sensi della norma citata, non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ma deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva, (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Le dette sentenza, inoltre, non sono ricorribili ai sensi 2 dell'art.360 n.5 c.p.c. se non nelle ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia perplessa o manifestamente illogica (Cass. Sez. Un. nn.9493/98; 716/99). Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie. Non l'omessa o contraddittoria motivazione sulle eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dal convenuto (attuale ricorrente), né, tanto meno, la lamentata violazione degli artt. 112, 116 e 277 c.p.c. Sotto il primo profilo, infatti, risultano indicate in modo chiaro e logico le ragioni per le quali il giudicante ha disatteso tali eccezioni (la ricostruzione dei fatti, quale emergeva dall'insieme delle risultanze processuali, faceva ritenere che la denunzia dei vizi era stata effettuata dall'IS al Tecce allorché essi si manifestarono come tali, e cioè nella loro oggettiva evidenza, con la comparsa di muffe sulle pareti, e cioè alla fine del 1998, e che, in relazione al 6 comportamento tenuto dal Tecce, essi erano stati da questi sostanzialmente riconosciuti). Sotto il secondo profilo, i rilievi del ricorrente, pur prospettando l'inosservanza di norme processuali, si sostanziano in critiche inammissibili in sede di legittimità - alla valutazione delle prove da parte del giudicante e nell'altrettanto inammissibile denuncia di violazione di norme di diritto sostanziale. Consegue il rigetto del ricorso. Non si fa luogo a pronunzia sulle spese, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 16 maggio 2003 Il presidente L'estensore havam tell IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico CoCalico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 SET. 2003 Roma I CANCELLIERESCANCELLIERE C1