Sentenza breve 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 31/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00235/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI EZ IU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Magrin e Ornella Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Carla Magrin in Udine, via Gorghi n. 3;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto a firma del Prefetto della Provincia di Udine K 10/910739 dd 3.10.2024 - comunicato mediante notifica digitale pubblicata sulla App INPS in data 04.10.2024 – dichiarativo dell’inammissibilità dell’istanza volta all’acquisizione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino camerunense titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, presentava in data 8.11.2019 istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) , della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. Con il ricorso in esame impugna il decreto con cui il Prefetto della provincia di Udine in data 3.10.2024 ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza in parola, motivata con la considerazione che l’interessato, allo stato, non aveva dimostrato un reddito adeguato e non presentava la necessaria continuità di iscrizione anagrafica.
2.1 Il provvedimento faceva seguito ad un preavviso di rigetto, motivato nello stesso senso, al quale l’interessato aveva replicato fornendo elementi che tuttavia la p.a. non ha giudicato sufficienti.
3. Formula i seguenti motivi di ricorso:
“Violazione ed errata applicazione dell’art. 9 co.1 lett. f) della legge n. 91 del 1992. Illegittimità del provvedimento impugnato per carente motivazione. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, per travisamento di istruttoria e per violazione del principio di ragionevolezza con riguardo alla valutazione del requisito reddituale”.
Deduce che ingiustamente l’Amministrazione avrebbe tenuto in considerazione, nel valutare il requisito reddituale, la carenza riferita agli anni 2021-2022, che risulterebbe giustificata da documentati motivi familiari.
“Violazione ed errata applicazione degli artt. 9 co. 1 lett. f) della legge n. 91 del 1992; dell’art. 7 DPR 572/93 e degli artt. 6 e 7 D.Lgs n. 286/98. Illegittimità del provvedimento impugnato per carente motivazione. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, per travisamento di istruttoria e per violazione del principio di ragionevolezza con riguardo alla valutazione del requisito della residenza legale”.
Espone che l’Amministrazione illegittimamente avrebbe dichiarato l’istanza di concessione di cittadinanza inammissibile, ritenendolo privo del requisito della residenza ultradecennale continuativa nel territorio della Repubblica, basandosi unicamente sulla cancellazione per irreperibilità anagrafica, disposta dal Comune di Farra di Soligo in data 18.1.2024, senza considerare quanto dallo stesso rappresentato nelle osservazioni formulate a riscontro della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio producendo memoria in cui ha diffusamente contestato le censure svolte, concludendo per il rigetto del ricorso.
5. All’udienza camerale del 7.5.2025 la causa, previo avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., è stata trattenuta in decisione.
6. Alcune preliminari richiami in ordine al quadro normativo di riferimento appaiono utili al Collegio al fine del decidere.
L’art. 9 comma 1 della legge n. 91/1992 stabilisce che “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno: (…) f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica” .
A sua volta, l’art. 1 comma 2 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, recante il Regolamento di esecuzione della legge n. 91/1992, dispone che “ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana: a)“si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica” .
7. La giurisprudenza ha costantemente interpretato l’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 nel senso che il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda e il tenore delle norme citate esige non la mera presenza in Italia dello straniero, ma la “residenza legale ultradecennale”, ossia il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe ( ex multis, Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 632/2018 e giurisprudenza ivi citata; Tar Toscana, Sez. II 901/2018; Cons St 687/2017; Tar Lazio, Sez. V bis , n. 13815/2023).
7.1 E’ stato in proposito rilevato che “ Tale regola costituisce un’invariante, che caratterizza le legislazioni nazionali in materia di cittadinanza dei diversi Stati Europei, che prevedono tutte di dimostrare la stabilità della residenza quale condizione per aspirare alla nazionalizzazione, presentando variazioni solo riguardo alla durata minima del periodo a tal fine necessario” (Tar Lazio sez V, 20023/2023).
La giurisprudenza ha sottolineato la rilevanza del requisito in esame quale “criterio di collegamento” che costituisce la “causa” dell’attribuzione del particolare status allo straniero che si trovi in un Paese diverso dallo Stato di appartenenza”, poichè “la durata” della permanenza sul suolo nazionale assume, a maggior ragione, rilevanza anche nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana in quanto è indicativo di quel “legame con il territorio del Paese ospitante”, divenuto “centro delle proprie relazioni”, che costituisce “il presupposto e la ragione della naturalizzazione (cfr. Cons. St., n. 6143/2011)” (Tar Lazio 4015/2025 ).
7.2 Costituisce, altresì, orientamento consolidato quello secondo cui l’art. 9 comma 1 lett. f) L. 91/1992, laddove prevede che la cittadinanza italiana possa essere concessa allo straniero che risieda legalmente (non “per” dieci anni, bensì) “ da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”, va intesa nel senso che “la parola “almeno” evidenzia che la disposizione primaria qualifica il decennio della residenza in Italia non come mero requisito per la proposizione della domanda, con irrilevanza di ciò che avviene dopo di essa, ma come condizione necessaria, che deve essere indefettibilmente posseduta, per l’acquisto della cittadinanza, tanto che deve perdurare pur dopo la maturazione del decennio, sino al momento del giuramento ” (Consiglio di Stato, sez. III, 19/04/2022, n. 2902).
Un tanto risulta, peraltro, espressamente sancito dall’art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 572/1993, che richiede espressamente che le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza di cui all'art. 9 della legge n. 91/1992 “devono permanere sino alla prestazione del giuramento” .
8. Tanto premesso, osserva il Collegio che nel caso di specie la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza per assenza del requisito della continuità dell’iscrizione anagrafica, appare immune dai vizi prospettati, risultando correttamente motivata con riferimento agli specifici fatti accertati in sede istruttoria.
8.1 Il decreto impugnato ha evidenziato infatti che “a seguito di accertamenti anagrafici relativi alla permanenza dei requisiti di cui all’art. 9 comma 1 lett. f), è emerso che il richiedente ha interrotto la propria residenza legale in Italia in quanto cancellato per irreperibilità dal 18.01.2024 dall’anagrafe del Comune di Farra di Soligo (TV) ed iscritto il 01.07.2024 a seguito di cessata irreperibilità nell’anagrafe del Comune di Palmanova (UD)”.
8.2 Il ricorrente ha dedotto sul punto di aver presentato al Comune di Farra di Soligo un’” Invito alla revoca del provvedimento di cancellazione anagrafica”, istanza che, in base alla documentazione prodotta in giudizio dal Ministero intimato, risulta essere stata respinta dall’Amministrazione comunale in data 4.12.2024.
8.3 Né può essere riconosciuta rilevanza alla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente al fine di un tentativo di prova della residenza con mezzi diversi da quelli previsti dalla normativa in tema di registrazione anagrafica, in quanto “il presupposto della residenza legale va accertato in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe, l’interessato non può provare, in questa sede, la residenza attraverso prove diverse dalla certificazione anagrafica, atteso che la legge demanda ai registri anagrafici l’accertamento della popolazione residente e coerentemente l’art. 1, D.P.R. n. 362 del 1994 e l’art. 1 comma 2 lett. a), D.P.R. n. 572 del 1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l’esibizione del certificato di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente” ( ex multis Tar LI-EZ IU, 30.04.2019 n.186; TRGA Trento, 14.01.2022, n.3).
9. A quest’ultimo riguardo, peraltro, è pacifico che non è davanti al giudice amministrativo che l’interessato può contrastare le risultanze anagrafiche, producendo documentazione per dimostrare di aver mantenuto effettivamente la residenza ininterrotta nel territorio nazionale, dovendo piuttosto adire l’autorità giudiziaria competente, non essendo il giudice amministrativo munito di giurisdizione, poichè le questioni riguardanti lo stato delle persone (inclusa la residenza) sono riservate alla giurisdizione ordinaria (da ultimo, in tal senso, Tar Lazio 4015/2025; id 20023/2023, 13815/2023 e 7167/2023, T.A.R. Lombardia, Milano, 1779/2017; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 253/2015).
10. Il decreto del Prefetto nella presente sede gravato ha evidenziato l’assenza in capo all’odierno ricorrente anche del requisito reddituale, precisando che “a seguito degli accertamenti esperiti sul portale dell’Agenzia delle Entrate Siatel Puntofisco 2.0 risulta che l’interessato negli anni 2021 e 2022 non era in possesso di redditi sufficienti per il mantenimento del nucleo familiare dichiarato”.
11. Le considerazioni formulate sul punto dal ricorrente, volte a sostenere che la mancata produzione di reddito sufficiente risulterebbe giustificata da peculiari situazioni personali e comunque, in quanto limitata al periodo contestato, non potrebbe risultare idonea ad inficiare il ritenuto possesso dei requisiti per la concessione della cittadinanza, non risultano accoglibili.
Come condivisibilmente evidenziato dalla difesa erariale, parte ricorrente ha addotto motivazioni personali, prive di adeguato riscontro documentale e comunque non rilevanti, in quanto la disciplina applicabile alla concessione di cui trattasi richiede il possesso del requisito della capienza reddituale, quale condizione duratura, senza prevedere alcuna causa di giustificazione in caso di accertata incapienza.
Invero, come costantemente ritenuto in giurisprudenza “ il requisito reddituale rappresenta una condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza, in quanto funzionale non solo ad evitare che l’ammissione del nuovo membro privo di adeguate fonti di sussistenza possa comportare inconvenienti sul piano della pubblica sicurezza - “considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 766/2011 e n. 974/2011) ovvero finisca per gravare sul pubblico erario, ma anche ad assicurare che sia in grado di concorrere allo sviluppo economico-sociale mediante la partecipazione al gettito fiscale e fornisca un proprio contributo alla Comunità di cui entra a far parte (vedi, tra tante, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 3143, 4754, 4767 del 2023; n. 8042/2022; Cons. Stato Sez. I, parere n. 240/2021; id., n. 2152/2020; Sez. III, n. 1726/2019: Cons. Stato, sez. VI, n. 766/2011 e 974/2011; n. 8421/2009; Cons. St., sez. VI, 3213 e 3907 del 2008; 6063/2002; 1474/1999; 3145/1998, 2254/1996; TAR Liguria, sez. II, n. 68/2004, 1752/2004; /2005; e 1586/2003; TAR Lazio, sez. I, n. 2377/2006; TAR Lazio, sez. II quater n. 832/2009; TAR Lazio, sez. II quater, n. 4189/2012)” (Tar Lazio sez V bis 4309/2025).
11.1 Per quanto riguarda il periodo in cui tale condizione deve essere soddisfatta – nonché la modalità di dimostrazione della sua sussistenza - la giurisprudenza in materia ha chiarito che la valutazione del requisito reddituale vada effettuata tenendo conto sia di quello già maturato nel triennio precedente al momento della presentazione della domanda (vedi, tra tante, Cons. St., sez. III, n. 8042/2022, TAR Lazio, sez. V bis, n. 9588/2023, 9573/2023; 7385/23, 7155/23, 11188/2022, 11185/2022, 8693/22, 7890/22, 1590/2022 e. 1724/2022; TAR Lazio, sez. I ter, n. 705/2021; n. 13690/2021; 8554/2019) – che, a tal fine, deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell'art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere con una certa stabilità e continuità nel tempo il requisito in parola, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4 comma 7 D.P.R. 12.10. 1993, n. 572 (Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. V n. 16321/2022; sez. I ter, n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; cfr. sez. II quater n. 1833/2015; n. 4959/2014, n. 2450/2014, n. 1956/2014; n. 10647/2013; n. 8226/2008).
11.2 A sua volta la circolare del Ministero dell’Interno n. K.60.1 del 5 gennaio 2007 ha chiarito che, ai fini del riconoscimento della cittadinanza, l’accertamento deve avere riguardo “all'esistenza dell'interesse pubblico generale, nonché alla capacità dell'interessato di disporre di mezzi adeguati a garantirgli l'autosufficienza economica e il soddisfacimento degli obblighi di solidarietà”.
L’osservazione della situazione reddituale si protrae lungo un arco temporale che è sufficientemente ampio proprio per poter valutare adeguatamente l’effettiva attitudine dell’aspirante alla naturalizzazione a far fronte agli impegni derivanti dal nuovo status.
11.3 Orbene, facendo applicazione delle norme e dei principi sopra esaminati al caso di specie, allo stato degli atti, la condizione in parola non risulta soddisfatta.
11.4 Dell’assenza delle necessarie condizioni ai fini dell’ammissibilità della richiesta di concessione della cittadinanza l’Amministrazione intimata ha fornito idonea comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 mediante nota del 6.9.2024, a cui ha fatto seguito la produzione di memorie partecipative che sono state compiutamente esaminate dall’Amministrazione stessa, nel pieno rispetto delle garanzie partecipative endoprocedimentali, rilevando che le stesse “non forniscono elementi utili al superamento degli elementi ostativi evidenziati”.
12. In conclusione, il provvedimento prefettizio impugnato risulta correttamente adottato sulla base del rilievo dell’interruzione delle iscrizioni anagrafiche del ricorrente per una parte del periodo decennale prescritto dall’art. 9 della L. 91/1992 e del mancato rispetto del requisito della capienza reddituale fino al momento del giuramento, di cui viene dato adeguatamente conto in sede motivazionale.
13. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso risulta infondato e va respinto.
14. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, vista la peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI EZ IU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.