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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/02/2024, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.2798/ 2022 introdotta
D A
), rappresentato e difesa dall'avv. STURCHIO Parte_1 C.F._1
ALFONSO;
-ricorrente-
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. COLUCCINI ANNA;
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 13.9.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, adiva l'intestato Tribunale al fine di: “
1. accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Montella (AV), via Controparte_1
Don Minzoni, 2, c.f. , al pagamento in favore del ricorrente , nato a [...]_1 Parte_1
Caposele (AV) il 16.11.1951 ed ivi residente alla c.da San Vito snc, C.F. della C.F._1 somma di € 6.117,44 o di quella somma diversa ritenuta equa ai fini ed in applicazione dell'art 2099
c.c. e dell'invocato art.36 Cost.; 2. condannare, altresì, parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma relativa al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., a far data dalla maturazione dei singoli crediti, nonché interessi legali sulle somme rivalutate e fino
1 all'effettivo soddisfo;
3. condannare, infine, l'ente resistente al pagamento delle spese e diritti del giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente deduceva di essere dipendente della convenuta sin dal 9.12.2003, con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time (39 ore settimanali), con qualifica di operaio addetto ai lavori di sistemazione idraulico- forestale- livello 2.
Org Esponeva pertanto di non aver ricevuto le retribuzioni, gli assegni familiari e il per il periodo ottobre- novembre- dicembre 2012 nonché la tredicesima mensilità per l'anno 2012, nonostante egli diffidava l'Ente in data 11.9.2017, 26.6.2019 e 14.1.2022. Rappresentava inoltre che a seguito dell'ultima diffida, con nota prot. 1333 del 9.3.2022, l'Ente dichiarava “non si sono potute pagare le spettanze ai lavoratori a causa del mancato accredito dei fondi necessari per l'intera annualità 2012 da parte della (ente delegante). A tal proposito è in corso un giudizio presso il Org_2
TAR Campania per il riconoscimento degli stessi.”; con la successiva nota prot. 1975 dell'8.4.22,
l'Ente aggiungeva che “le spettanze che dovevano essere pagate ai suoi assistiti: (…) Parte_1
(…) sono calcolabili dal C.C.N.L. per gli addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e
Idraulico-Agraria e dall'Integrativo Regionale vigenti.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, tempestivamente si costituiva la
[...]
, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso stante la sussistenza di vizi Controparte_1
insanabili. Affermava inoltre che le somme richieste non potevano essere corrisposte al lavoratore a causa di una carenza di risorse finanziarie per l'anno 2012 da imputarsi alla di Org_2 cui si chiedeva infatti l'autorizzazione alla chiamata in causa nel presente giudizio. Infine, nel merito, deduceva la non spettanza delle somme richieste, stante la carenza di elementi probatori a supporto della domanda attorea.
Il GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, deve ritenersi non meritevole di accoglimento la domanda formulata dalla e volta alla chiamata in causa della Deve osservarsi, infatti, Controparte_1 Org_2
che come già affermato in autorevoli pronunce, richiamate in atti e condivise da questo GDL:
“Inammissibile appare la chiamata in causa della proposta dalla ricorrente, Org_2
nonché le ulteriori domande avanzate nei confronti di , in quanto alcun obbligo Org_2
di manleva o di garanzia può essere affermato, né anche solo ipotizzato sulla base delle allegazioni della ricorrente. L'eventuale inadempimento da parte della agli obblighi a suo Org_2
carico nei confronti della Comunità non rilevano in alcun modo ai fini della specifica questione oggi esaminata, e sembrano attenere alla rivendicazione di crediti da parte della Comunità nei confronti
2 della stessa, questione che non può essere esaminata in questa sede ed ai fini di una chiamata Org_2
in garanzia. La questione, quindi, rimane estranea al presente giudizio, avente ad oggetto unicamente le rivendicazioni salariale del singolo dipendente, ed alla presente statuizione, che opera solo ed esclusivamente in merito agli obblighi del datore di lavoro rispetto al suo dipendente” (vd. Tribunale di Avellino, dott. Ciro Luce, sentenza n. 236/2020 e n. 633/2023).
Passando al merito, deve premettersi che, in generale, il creditore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (Cass. ord. n. 21512/2019). In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Ciò posto, nel caso di specie, risulta pacifico che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa in favore della resistente con riferimento ai periodi dedotti in ricorso. Invero, a riprova di quanto dedotto, il ricorrente ha depositato in atti alcuni documenti attestanti la presenza dello stesso presso il Cantiere di Caposele nei periodi ottobre-dicembre. Detti documenti, dunque, in quanto sottoscritti, in basso a destra, di fianco al timbro dell'Ente, dal Direttore dei Lavori, P.A.
si ritengono prova sufficiente a dimostrare la presenza in servizio del Controparte_2 Pt_1
in detto periodo. Deve inoltre rilevarsi che le difese della resistente sul punto risultano essere generiche in quanto, pur ammettendo espressamente di non aver provveduto al pagamento delle retribuzioni, nulla ha dedotto in merito alle giornate effettivamente lavorate o alle somme a cui il ricorrente ha diritto. Ella, infatti, si è limitata ad una generica contestazione, affermando l'erroneità dei calcoli allegati al ricorso, senza tuttavia precisare né l'errore riscontrato, né indicare una diversa somma. Una contestazione di tal tipo, pertanto, deve ritenersi generica e, come ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza, può equipararsi ad una non contestazione.
Tali circostanze, unitamente alla considerazione che sia stato lo stesso Ente a fornire dei parametri di calcolo (vd. nota prot. 1975 dell'8.4.2022), tenuto anche conto che la retribuzione mensile lorda
3 del lavoratore si aggirava intorno ai 1600 euro, induce questo GDL ad accogliere i calcoli effettuati nella perizia di parte, dott.ssa . Persona_1
Per tali motivi, quindi, il ricorso deve essere accolto e la resistente deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 6117,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Monica d'Agostino in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così decide:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Montella (AV), via Don Minzoni, 2,
c.f. , al pagamento in favore del ricorrente , della somma lorda P.IVA_1 Parte_1 di € 6.117,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione al soddisfo;
- Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
con sede legale in Montella (AV), via Don Minzoni, 2, c.f. al pagamento in P.IVA_1
favore del ricorrente , delle spese di lite che liquida nella complessiva somma Parte_1 di € 2.108,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 7.2.2024
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.2798/ 2022 introdotta
D A
), rappresentato e difesa dall'avv. STURCHIO Parte_1 C.F._1
ALFONSO;
-ricorrente-
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. COLUCCINI ANNA;
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 13.9.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, adiva l'intestato Tribunale al fine di: “
1. accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Montella (AV), via Controparte_1
Don Minzoni, 2, c.f. , al pagamento in favore del ricorrente , nato a [...]_1 Parte_1
Caposele (AV) il 16.11.1951 ed ivi residente alla c.da San Vito snc, C.F. della C.F._1 somma di € 6.117,44 o di quella somma diversa ritenuta equa ai fini ed in applicazione dell'art 2099
c.c. e dell'invocato art.36 Cost.; 2. condannare, altresì, parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma relativa al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., a far data dalla maturazione dei singoli crediti, nonché interessi legali sulle somme rivalutate e fino
1 all'effettivo soddisfo;
3. condannare, infine, l'ente resistente al pagamento delle spese e diritti del giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente deduceva di essere dipendente della convenuta sin dal 9.12.2003, con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time (39 ore settimanali), con qualifica di operaio addetto ai lavori di sistemazione idraulico- forestale- livello 2.
Org Esponeva pertanto di non aver ricevuto le retribuzioni, gli assegni familiari e il per il periodo ottobre- novembre- dicembre 2012 nonché la tredicesima mensilità per l'anno 2012, nonostante egli diffidava l'Ente in data 11.9.2017, 26.6.2019 e 14.1.2022. Rappresentava inoltre che a seguito dell'ultima diffida, con nota prot. 1333 del 9.3.2022, l'Ente dichiarava “non si sono potute pagare le spettanze ai lavoratori a causa del mancato accredito dei fondi necessari per l'intera annualità 2012 da parte della (ente delegante). A tal proposito è in corso un giudizio presso il Org_2
TAR Campania per il riconoscimento degli stessi.”; con la successiva nota prot. 1975 dell'8.4.22,
l'Ente aggiungeva che “le spettanze che dovevano essere pagate ai suoi assistiti: (…) Parte_1
(…) sono calcolabili dal C.C.N.L. per gli addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e
Idraulico-Agraria e dall'Integrativo Regionale vigenti.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, tempestivamente si costituiva la
[...]
, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso stante la sussistenza di vizi Controparte_1
insanabili. Affermava inoltre che le somme richieste non potevano essere corrisposte al lavoratore a causa di una carenza di risorse finanziarie per l'anno 2012 da imputarsi alla di Org_2 cui si chiedeva infatti l'autorizzazione alla chiamata in causa nel presente giudizio. Infine, nel merito, deduceva la non spettanza delle somme richieste, stante la carenza di elementi probatori a supporto della domanda attorea.
Il GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, deve ritenersi non meritevole di accoglimento la domanda formulata dalla e volta alla chiamata in causa della Deve osservarsi, infatti, Controparte_1 Org_2
che come già affermato in autorevoli pronunce, richiamate in atti e condivise da questo GDL:
“Inammissibile appare la chiamata in causa della proposta dalla ricorrente, Org_2
nonché le ulteriori domande avanzate nei confronti di , in quanto alcun obbligo Org_2
di manleva o di garanzia può essere affermato, né anche solo ipotizzato sulla base delle allegazioni della ricorrente. L'eventuale inadempimento da parte della agli obblighi a suo Org_2
carico nei confronti della Comunità non rilevano in alcun modo ai fini della specifica questione oggi esaminata, e sembrano attenere alla rivendicazione di crediti da parte della Comunità nei confronti
2 della stessa, questione che non può essere esaminata in questa sede ed ai fini di una chiamata Org_2
in garanzia. La questione, quindi, rimane estranea al presente giudizio, avente ad oggetto unicamente le rivendicazioni salariale del singolo dipendente, ed alla presente statuizione, che opera solo ed esclusivamente in merito agli obblighi del datore di lavoro rispetto al suo dipendente” (vd. Tribunale di Avellino, dott. Ciro Luce, sentenza n. 236/2020 e n. 633/2023).
Passando al merito, deve premettersi che, in generale, il creditore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (Cass. ord. n. 21512/2019). In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Ciò posto, nel caso di specie, risulta pacifico che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa in favore della resistente con riferimento ai periodi dedotti in ricorso. Invero, a riprova di quanto dedotto, il ricorrente ha depositato in atti alcuni documenti attestanti la presenza dello stesso presso il Cantiere di Caposele nei periodi ottobre-dicembre. Detti documenti, dunque, in quanto sottoscritti, in basso a destra, di fianco al timbro dell'Ente, dal Direttore dei Lavori, P.A.
si ritengono prova sufficiente a dimostrare la presenza in servizio del Controparte_2 Pt_1
in detto periodo. Deve inoltre rilevarsi che le difese della resistente sul punto risultano essere generiche in quanto, pur ammettendo espressamente di non aver provveduto al pagamento delle retribuzioni, nulla ha dedotto in merito alle giornate effettivamente lavorate o alle somme a cui il ricorrente ha diritto. Ella, infatti, si è limitata ad una generica contestazione, affermando l'erroneità dei calcoli allegati al ricorso, senza tuttavia precisare né l'errore riscontrato, né indicare una diversa somma. Una contestazione di tal tipo, pertanto, deve ritenersi generica e, come ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza, può equipararsi ad una non contestazione.
Tali circostanze, unitamente alla considerazione che sia stato lo stesso Ente a fornire dei parametri di calcolo (vd. nota prot. 1975 dell'8.4.2022), tenuto anche conto che la retribuzione mensile lorda
3 del lavoratore si aggirava intorno ai 1600 euro, induce questo GDL ad accogliere i calcoli effettuati nella perizia di parte, dott.ssa . Persona_1
Per tali motivi, quindi, il ricorso deve essere accolto e la resistente deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 6117,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Monica d'Agostino in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così decide:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Montella (AV), via Don Minzoni, 2,
c.f. , al pagamento in favore del ricorrente , della somma lorda P.IVA_1 Parte_1 di € 6.117,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione al soddisfo;
- Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
con sede legale in Montella (AV), via Don Minzoni, 2, c.f. al pagamento in P.IVA_1
favore del ricorrente , delle spese di lite che liquida nella complessiva somma Parte_1 di € 2.108,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 7.2.2024
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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