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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5156/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5156/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 25/10/2024
da
, con l'Avv. OSLER MASSIMO Parte_1
e
MI TIZIANO, non costituito e con l'intervento del P.M.
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
All'udienza del 12.03.2025 le parti accettavano la seguente proposta conciliativa del
Giudice:
“in considerazione dei redditi oggi dichiarati dal sig. ON, del pagamento intero della rata di
mutuo di € 700 circa, propone che il sig. ON versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio
alla sig.ra la somma di € 350 mensili oltre al 30% delle spese straordinarie. Spese Pt_1
compensate” pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2024 la sig.ra , premettendo che: Parte_1
- dalla convivenza more uxorio tra le parti nasceva il figlio in data 22 Persona_1
Marzo 2006, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
- dalla fine della relazione tra i genitori, avvenuta nel 2011, a cui seguiva il rilascio della casa familiare da parte della madre con il figlio , il sig. IZ ON si Per_1
disinteressava completamente delle esigenze del figlio, non avendo mai partecipato, né dal punto di vista educativo, né sotto il profilo economico, alla vita dello stesso;
-la ricorrente continua ad essere cointestataria del mutuo relativo all'abitazione coniugale,
di cui è proprietaria solo per la quota di un 1/4, non potendo in tal modo ricorrere ad un mutuo per acquistare un proprio immobile;
pertanto, chiedeva:
“- Statuire che IZ ON corrisponda ad a titolo di contributo nel Parte_1
mantenimento del figlio , di anni diciotto ma economicamente non autosufficiente in quanto Per_1
studente alla scuola secondaria di secondo grado, convivente con la madre, l'importo mensile che
sarà ritenuto di giustizia a seguito del deposito da parte del resistente della documentazione di cui
all'art. 473 bis 12 cpc e, in ogni caso, non inferiore ad € 500,00 al mese, rivalutabile annualmente
secondo gli indici Istat, entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così
come previste dal Protocollo del Tribunale di Padova, al quale ci si richiama anche per i relativi
consensi.
- Con spese rifuse in caso di opposizione, anche in ordine al quantum del contributo paterno al
mantenimento del figlio.
***
Con riserva, ai sensi dell'art. 473 bis n. 17 cpc, di modificare o precisare la predetta domanda di
contributo al mantenimento del figlio successivamente alla costituzione del marito entro il Per_1
termine di cui alla norma de qua, ovvero dopo aver preso visione della documentazione afferente le
sue capacità patrimoniali, nel rispetto del principio di discovery disciplinato all'art. 473 bis n. 12
pagina 2 di 4 cpc – e richiamato all'art. 473 bis n. 16 cpc con riferimento alla costituzione del resistente – in forza
del quale il padre è tenuto al deposito della seguente documentazione ivi indicata.”
All'udienza del 12.03.2025 partecipavano la ricorrente, già costituita, e il resistente, non costituito, il quale veniva avvisato della necessità di munirsi di difensore.
La ricorrente rappresentava di lavorare in uno studio dentistico come ASO, con contratto a tempo indeterminato, percependo un reddito di € 1300 circa mensili, oltre a tredicesima e quattordicesima. Dichiarava, altresì, di percepire € 117 di assegno unico e di avere in gestione l'azienda agricola del padre, data in affitto (con introito di circa € 21.000 annuali).
La sig.ra vive in locazione con il figlio e versa € 800 di canone mensile. Pt_1
Il sig. ON dichiarava spontaneamente di aver subito il fallimento dell'azienda di famiglia nel 2011 e di lavorare attualmente come tipografo insieme ai fratelli in una ditta individuale. Dichiarava di essere gravato del mutuo della casa coniugale con rate di € 700,
fino al 2030 e di aver percepito nell'anno precedente una media di € 1500 di redditi netti mensili.
Successivamente, il Giudice formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata,
che la sig.ra e il sig. ON accettavano. Pt_1
***
Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia del sig. ON IZ.
Quindi, alla luce delle capacità lavorative, delle condizioni economiche e reddituali delle parti, nonché delle esigenze del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, tenuto, altresì, conto del pagamento da parte della madre del canone di locazione della casa ove vive con il figlio di € 800 mensili, da parte del padre della rata del mutuo di circa € 700 per la casa coniugale, ove egli abita, il Collegio ritiene congruo l'accordo raggiunto dai genitori, su proposta del Giudice del., in ordine al contributo al mantenimento del figlio di € 350 Euro mensili, oltre al 30 % delle spese straordinarie, come da Protocollo di Padova, gravante in capo al sig. ON IZ.
Spese compensate.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara la contumacia del sig. ON IZ;
-dispone che il sig. ON IZ paghi per intero la rata di mutuo di € 700 circa per la casa coniugale e versi alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1
figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di € 350 mensili,
oltre al 30% delle spese straordinarie, come da Protocollo di Padova;
-spese compensate.
Padova, 1.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Alina Rossato
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5156/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 25/10/2024
da
, con l'Avv. OSLER MASSIMO Parte_1
e
MI TIZIANO, non costituito e con l'intervento del P.M.
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
All'udienza del 12.03.2025 le parti accettavano la seguente proposta conciliativa del
Giudice:
“in considerazione dei redditi oggi dichiarati dal sig. ON, del pagamento intero della rata di
mutuo di € 700 circa, propone che il sig. ON versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio
alla sig.ra la somma di € 350 mensili oltre al 30% delle spese straordinarie. Spese Pt_1
compensate” pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2024 la sig.ra , premettendo che: Parte_1
- dalla convivenza more uxorio tra le parti nasceva il figlio in data 22 Persona_1
Marzo 2006, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
- dalla fine della relazione tra i genitori, avvenuta nel 2011, a cui seguiva il rilascio della casa familiare da parte della madre con il figlio , il sig. IZ ON si Per_1
disinteressava completamente delle esigenze del figlio, non avendo mai partecipato, né dal punto di vista educativo, né sotto il profilo economico, alla vita dello stesso;
-la ricorrente continua ad essere cointestataria del mutuo relativo all'abitazione coniugale,
di cui è proprietaria solo per la quota di un 1/4, non potendo in tal modo ricorrere ad un mutuo per acquistare un proprio immobile;
pertanto, chiedeva:
“- Statuire che IZ ON corrisponda ad a titolo di contributo nel Parte_1
mantenimento del figlio , di anni diciotto ma economicamente non autosufficiente in quanto Per_1
studente alla scuola secondaria di secondo grado, convivente con la madre, l'importo mensile che
sarà ritenuto di giustizia a seguito del deposito da parte del resistente della documentazione di cui
all'art. 473 bis 12 cpc e, in ogni caso, non inferiore ad € 500,00 al mese, rivalutabile annualmente
secondo gli indici Istat, entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così
come previste dal Protocollo del Tribunale di Padova, al quale ci si richiama anche per i relativi
consensi.
- Con spese rifuse in caso di opposizione, anche in ordine al quantum del contributo paterno al
mantenimento del figlio.
***
Con riserva, ai sensi dell'art. 473 bis n. 17 cpc, di modificare o precisare la predetta domanda di
contributo al mantenimento del figlio successivamente alla costituzione del marito entro il Per_1
termine di cui alla norma de qua, ovvero dopo aver preso visione della documentazione afferente le
sue capacità patrimoniali, nel rispetto del principio di discovery disciplinato all'art. 473 bis n. 12
pagina 2 di 4 cpc – e richiamato all'art. 473 bis n. 16 cpc con riferimento alla costituzione del resistente – in forza
del quale il padre è tenuto al deposito della seguente documentazione ivi indicata.”
All'udienza del 12.03.2025 partecipavano la ricorrente, già costituita, e il resistente, non costituito, il quale veniva avvisato della necessità di munirsi di difensore.
La ricorrente rappresentava di lavorare in uno studio dentistico come ASO, con contratto a tempo indeterminato, percependo un reddito di € 1300 circa mensili, oltre a tredicesima e quattordicesima. Dichiarava, altresì, di percepire € 117 di assegno unico e di avere in gestione l'azienda agricola del padre, data in affitto (con introito di circa € 21.000 annuali).
La sig.ra vive in locazione con il figlio e versa € 800 di canone mensile. Pt_1
Il sig. ON dichiarava spontaneamente di aver subito il fallimento dell'azienda di famiglia nel 2011 e di lavorare attualmente come tipografo insieme ai fratelli in una ditta individuale. Dichiarava di essere gravato del mutuo della casa coniugale con rate di € 700,
fino al 2030 e di aver percepito nell'anno precedente una media di € 1500 di redditi netti mensili.
Successivamente, il Giudice formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata,
che la sig.ra e il sig. ON accettavano. Pt_1
***
Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia del sig. ON IZ.
Quindi, alla luce delle capacità lavorative, delle condizioni economiche e reddituali delle parti, nonché delle esigenze del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, tenuto, altresì, conto del pagamento da parte della madre del canone di locazione della casa ove vive con il figlio di € 800 mensili, da parte del padre della rata del mutuo di circa € 700 per la casa coniugale, ove egli abita, il Collegio ritiene congruo l'accordo raggiunto dai genitori, su proposta del Giudice del., in ordine al contributo al mantenimento del figlio di € 350 Euro mensili, oltre al 30 % delle spese straordinarie, come da Protocollo di Padova, gravante in capo al sig. ON IZ.
Spese compensate.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara la contumacia del sig. ON IZ;
-dispone che il sig. ON IZ paghi per intero la rata di mutuo di € 700 circa per la casa coniugale e versi alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1
figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di € 350 mensili,
oltre al 30% delle spese straordinarie, come da Protocollo di Padova;
-spese compensate.
Padova, 1.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Alina Rossato
pagina 4 di 4