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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1003/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1003/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Cs) al Viale Margherita n.165,
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Amantea (Cs) alla Via Dogana n.31 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimo URSO (C.F. ), giusta C.F._3 procura in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere tutte le notifiche e/o comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: e presso il cui Email_1 studio, sito in Cosenza Viale degli Alimena n° 61, sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato l'11.10.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra loro nel comune di Desio (MI) in data 03 giugno 1978 e ritualmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune alla Parte 2 Numero 77, Serie A dell'anno 1978, rilevando che dalla loro unione erano nate a Desio (MI) due figlie: la prima di nome in data 2.03.1979 e la seconda di nome in data 21.02.1986, Persona_1 Persona_2 entrambe da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, persistendo difficoltà nella gestione del loro rapporto, tali da far venir meno l'affectio maritalis alla base del rapporto di coniugio e da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, avevano chiesto la separazione consensuale con ricorso congiunto depositato il
26/2/2008, segnato al n. 79/2008 R.C.C.;
- che, pertanto, in data 28/3/2008 comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di Paola, che con provvedimento del 21/5/2008 omologava la separazione alle condizioni e patti di cui al ricorso.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'11.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 21.05.2008 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
a) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) i ricorrenti prestano consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
c) i coniugi e si dichiarano economicamente autosufficienti;
Parte_2 Parte_1
d) le figlie e , entrambe maggiorenni, sono completamente autonome Persona_1 Persona_2
e vivono con le rispettive famiglie;
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1003/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e nel comune di Desio (MI) in data 03 giugno 1978 e ritualmente
[...] Parte_2 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune alla Parte 2 Numero 77, Serie A dell'anno 1978;
- prende atto delle condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Desio (MI), di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica della sentenza passata in giudicato all'Ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MI), perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola 11.02.2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1003/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Cs) al Viale Margherita n.165,
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Amantea (Cs) alla Via Dogana n.31 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimo URSO (C.F. ), giusta C.F._3 procura in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere tutte le notifiche e/o comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: e presso il cui Email_1 studio, sito in Cosenza Viale degli Alimena n° 61, sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato l'11.10.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra loro nel comune di Desio (MI) in data 03 giugno 1978 e ritualmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune alla Parte 2 Numero 77, Serie A dell'anno 1978, rilevando che dalla loro unione erano nate a Desio (MI) due figlie: la prima di nome in data 2.03.1979 e la seconda di nome in data 21.02.1986, Persona_1 Persona_2 entrambe da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, persistendo difficoltà nella gestione del loro rapporto, tali da far venir meno l'affectio maritalis alla base del rapporto di coniugio e da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, avevano chiesto la separazione consensuale con ricorso congiunto depositato il
26/2/2008, segnato al n. 79/2008 R.C.C.;
- che, pertanto, in data 28/3/2008 comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di Paola, che con provvedimento del 21/5/2008 omologava la separazione alle condizioni e patti di cui al ricorso.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'11.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 21.05.2008 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
a) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) i ricorrenti prestano consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
c) i coniugi e si dichiarano economicamente autosufficienti;
Parte_2 Parte_1
d) le figlie e , entrambe maggiorenni, sono completamente autonome Persona_1 Persona_2
e vivono con le rispettive famiglie;
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1003/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e nel comune di Desio (MI) in data 03 giugno 1978 e ritualmente
[...] Parte_2 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune alla Parte 2 Numero 77, Serie A dell'anno 1978;
- prende atto delle condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Desio (MI), di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica della sentenza passata in giudicato all'Ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MI), perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola 11.02.2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo