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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/04/2024, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
Segue verbale del 18 aprile 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Chiara Ierardo, all'udienza del 18 aprile 2024, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., svoltasi mediante lo scambio di note di “trattazione scritta”, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 287 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2019 vertente
TRA
, ( ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Antonello Talerico, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- parte attrice -
) in persona del legala rappresentate pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Ghia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vittorio Coscarella, giusta procura in atti;
- parte convenuta-
(c.f. ) per il tramite dalla procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Calabresi e Gaboardi ed elettivamente domiciliati domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_1
Email_2
- terza intervenuta ex art. 111 c.p.c. -
Oggetto: contratti bancari dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio, dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la assumendo di aver stipulato con la stessa il contratto di Parte_2 mutuo rep. n. 36.598, Racc. n. 10988, Reg. n. 4042 con il quale è stato erogato l'importo di euro
60.000,00.
Ha, quindi, dedotto: i) l'usurarietà del tasso di mora applicato – stante la maturazione degli stessi per cinque giorni in più (365/360) – con conseguente azzeramento di tutti gli interessi dovuti (sia corrispettivi che moratori); ii) il computo della penale per l'estinzione anticipata del finanziamento anche al fine del calcolo dell'usura; iii) l'indeterminatezza del TAEG, dal momento che quello applicato non corrisponde a quello indicato, tenuto conto anche dell'applicazione della polizza ”, prevista a copertura del rischio morte;
iv) il risarcimento del danno per la Organizzazione_1 procedura esecutiva avviata nei confronti di parte attrice, nonostante la mancanza di un titolo esecutivo (insussistente nel caso di specie, stante la natura condizionata del mutuo).
Ha, quindi, concluso chiedendo di “1) sospendere, anche inaudita altera parte o, comunque fin dall'udienza di comparizione, l'efficacia esecutiva del contratto di Mutuo Rep. n. 36.598, Racc. n.
10988, Reg. n. 4042 del 19.09.2005, per le ragioni argomentate infra;
nel merito: 2) accertare e dichiarare che il contratto di Mutuo n. Rep. n. 36.598, Racc. n. 10988, Reg. n. 4042 del 19.09.2005
è viziato ed illegittimo, per quanto argomentato infra e, per l'effetto dichiarare che lo stesso è gratuito ab origine e che pertanto non è dovuta alcuna somma a titolo di interesse;
3) accertare e dichiarare che la Sig.ra a causa ed in conseguenza dell'illegittimità del contratto di Parte_1
Mutuo Rep. n. 36.598, Racc. n. 10988, Reg. n. 4042 del 19.09.2005 ha subito un danno anche in ragione dell'illegittima azione esecutiva azionata con tutte le conseguenze ad essa collegate (quali ad esempio l'iscrizione nella Centrale Rischi quale soggetto insolvente e con impossibilità di accedere al credito) e, per l'effetto condannare la Banca resistente al risarcimento del danno nella misura di Euro 50.000,00 ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata: 4) accertare e dichiarare l'effettiva somma dovuta dalla Sig.ra per il Parte_1 contratto di Mutuo Rep. n. 36.598, Racc. n. 10988, Reg. n. 4042 del 19.09.2005”.
La convenuta , si è costituita in giudizio per eccepire l'inammissibilità Parte_2 della domanda di sospensione della procedura esecutiva – da proporsi esclusivamente dinnanzi al giudice dell'esecuzione –e, in ogni caso, l'infondatezza del merito della domanda.
Mutato il rito è stata esperita l'istruttoria mediante ammissione di c.t.u. contabile.
Con atto di intervento del 1° novembre 2023 si è costituita la cessionaria Controparte_1
Assegnata allo scrivente giudice istruttore medio tempore insediatosi, la causa ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
2. L'eccezione, reiterata nelle note conclusive dalla terza intervenuta ex art. 111 c.p.c., di inammissibilità della domanda di sospensione (anche inaudita altera parte) dell'efficacia esecutiva del mutuo – che la convenuta ha sollevato sul presupposto che avrebbe dovuto essere rivolta ai sensi dell'art. 615 co. 2 al giudice dell'esecuzione della procedura esecutiva R.G.E. n.3/2017, unico funzionalmente competente a disporre la sospensione dell'efficacia del titolo azionato– deve ritenersi superata alla luce dell'odierna pronuncia, non potendosi dubitare, per il resto, che la contemporanea pendenza della procedura esecutiva osti a un accertamento del giudice della cognizione sulla validità del titolo esecutivo (arg. da Cass. n. 29432 del 13 novembre 2019, che implicitamente afferma tale principio allorquando esclude la configurabilità della litispendenza tra i giudizi di opposizione all'esecuzione e opposizione a decreto ingiuntivo).
3. Venendo al merito, come anticipato nelle premesse in fatto, la mutuataria ha dedotto l'usurarietà del tasso di interesse moratorio, calcolato con criterio 365/360.
La doglianza non coglie nel segno.
Per quanto qui interessa si deve evidenziare come l'art. 4 comma 2 del contratto di mutuo di atti abbia previsto che “il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente (…) in misura pari al tasso effettivo globale medio riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “mutui” praticato dalle banche (…) rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. 108/1996”.
E, tuttavia, la questione proposta da parte attrice in ordine alla base di calcolo del tasso di mora che
è stabilita nel c.d. anno commerciale di 360 giorni anziché nell'anno civile di 365 giorni (modalità di calcolo 365/360), che produrrebbe in concreto un superamento del tasso soglia è irrilevante ai fini della decisione in quanto il tasso – soglia della mora deve essere calcolato maggiorando il tasso effettivo globale medio di 2,1 punti percentuali conformemente al principio per cui “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti (ovvero con l'aumento della metà ove tale sia il coefficiente in aumento applicabile ratione temporis, n.d.r.), quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1,
c.c.” (cfr. Cass. civ. S.U. n. 19597/2020).
Ebbene, come allegato da parte attrice – e confermato dallo stesso c.t.u. – “il fattore moltiplicativo
“365/360” è pari ad 1,0138, per cui il tasso moratorio pattuito nel contratto di mutuo in esame è pari a: TASSO SOGLIA MUTUI x 365/360 = 7,74% x 1,0138 = 7,8475%” (v. p. 14 della relazione di c.t.u. depositata in atti).
E, tuttavia, applicando gli esposti principi al caso di specie, nel verificare la conformità del tasso d'interesse moratorio pattuito rispetto alla normativa antiusura, “occorre apportare il seguente correttivo soglia moratoria usura = (Tasso medio + 2,1%) x 1,5”, sicchè “la soglia usuraria da utilizzarsi per il raffronto con il tasso moratorio è pari a: soglia moratoria usura = ( 5,16% +
2,10% ) x 1,5 = 10,89% Di conseguenza, attenendosi alle indicazioni della e della Org_2
Corte di Cassazione SS.UU., il tasso moratorio pattuito del 7,8475% risulta inferiore alla soglia usuraria del 10,89% come sopra determinata” (v. p. 16 della relazione di c.t.u. depositata in atti).
Sotto tale profilo la domanda si appalesa infondata.
4. Né può avere alcun seguito l'eccezione, pure sollevata dalla difesa di parte attrice, concernente l'usurarietà del tasso in ragione della previsione della penale per estinzione anticipata del finanziamento.
In disparte, infatti, la circostanza che pacificamente la penale per l'estinzione anticipata non è stata applicata nel caso concreto, è dirimente evidenziare come la più recente giurisprudenza di legittimità si sia orientata nel senso di ritenere che la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non rappresenta “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (v. Cass. n. 7352 del 7 marzo 2022), sicché ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento;
ciò, con l'ulteriore precisazione per cui la commissione di estinzione anticipata “non rientra tra i costi rilevanti per i mutuatari trattandosi…di una clausola che non entra stabilmente nel sinallagma contrattuale, in quanto l'estinzione anticipata è una mera possibilità e solo nel caso di suo effettivo verificarsi l'importo prevista a fronte dell'anticipata chiusura del rapporto graverà sui mutuatari” dovendosi, invero, “riaffermare il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni” (Cass. n. 8109 del 14 marzo 2022). Da ciò discende che anche tale ulteriore motivo di nullità eccepito da parte attrice con riferimento al contratto di mutuo non può trovare accoglimento.
5. Infondata è, inoltre, la censura– peraltro sollevata per la prima volta nella seconda memoria istruttoria – di violazione del divieto di anatocismo, argomentata dalla difesa di parte attrice sul rilievo che è previsto, nel mutuo contestato, un piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Ebbene, secondo costante giurisprudenza di merito, già seguita da questo Tribunale (v., in ultimo,
Trib. Di Catanzaro, sent. n. 1312/2022, pubbl. in data 1/9/2022), in tema di contratto di mutuo, il piano di ammortamento c.d. “alla francese”, che prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo) – di guisa che, nel progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore – non determina, di per sé, alcun fenomeno anatocistico, in quanto il mutuatario paga interessi solo sulla porzione di rata scaduta relativa al capitale e non anche sugli interessi scaduti.
A ciò va aggiunto l'assunto, pienamente condiviso da questo Tribunale, secondo cui “quanto poi al fatto che le rate scadute, comprensive di interessi corrispettivi, possano produrre ulteriori interessi, in conseguenza dell'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata insoluta (fenomeno che invero prescinde dal sistema di ammortamento e si presenta ogniqualvolta il mutuatario sia inadempiente), non può non ribadirsi (…) che trattasi di un'ipotesi di capitalizzazione consentita dall'art. 3 della Del. CICR 9 febbraio 2000 e dunque di una legittima deroga al divieto di cui all'art. 1283 c.c. (v. Corte D'Appello di Venezia, n. 44/2021 pubbl. il 14/01/2021), con l'ulteriore precisazione che “a seguito della capitalizzazione, gli interessi corrispettivi cessano di essere interessi per divenire debito capitale, sì che non possono sommarsi agli interessi moratori per individuare un t.e.g. composto sia dagli uni che dagli altri da confrontare il tasso soglia” (v. Corte D'Appello di Venezia, n. 372/2021 pubbl. il 19/02/2021).
Tanto è sufficiente alla reiezione anche di tale profilo di censura del mutuo.
6. Non può, inoltre, trovare accoglimento l'ulteriore eccezione di nullità delle pattuizioni contrattuali in ragione della discrasia fra il TAEG indicato nel contratto e quello ricalcolato da parte attrice come effettivamente applicato.
L'ISC, infatti, non è altro che un indicatore sintetico di costo – detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG) – che esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito (v. art. 9 co. 2 della Deliberazione del n. 10688 del 4/03/2003 che, nel recepire, Organizzazione_3 per la prima volta tale indicatore, introdotto con la direttiva europea 90/88/CEE, ha precisato che tutti gli intermediari, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla sono Org_2 tenuti “a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla medesima”). Org_2
Sul punto è opportuno precisare che la giurisprudenza più recente pronunciatasi in materia di
“ cui questo Tribunale ha già inteso uniformarsi (v., e.g., Trib. di Catanzaro, sent. n. CP_3
1312/2022, pubbl. in data 1/9/2022), ha chiarito che trattandosi di un valore indicante il costo totale di una operazione di finanziamento, ha una funzione squisitamente informativa e, come tale, non risulta assoggettabile alla disposizione di cui all'art. 117 (ovvero dell'art. 125 bis) TUB e che una divergenza tra il valore indicato e quello applicato non può comportare alcuna nullità contrattuale
(cfr., in merito, Trib. Bologna n. 20123/2018).
Da ciò discende che una eventuale erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, per cui non trova applicazione la sanzione di cui all'art. 117, comma 4, T.U.B.
Per tutte le motivazioni sinora esposte va respinta la domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo con conseguente assorbimento di ogni altra pretesa, avanzata anche in via subordinata, di accertamento della gratuità del mutuo e/o dell'effettiva somma dovuta in ragione dell'esecuzione del contratto medesimo.
7. Ai limitati fini della domanda di risarcimento del danno, formulata da parte attrice in ragione della pretesa illegittimità dell'azione esecutiva azionata, va esaminato altresì l'ulteriore rilievo concernente l'inidoneità del mutuo a rappresentare un valido titolo esecutivo, essendo sottoposto a patti e condizioni.
A riguardo, giova premettere che la Suprema Corte è costante nel pretendere una valutazione combinata delle clausole contrattuali e dell'atto di erogazione e quietanza, al fine di verificare se sia stata prevista la trasmissione con immediatezza della disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti di mutuo e di erogazione rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
Su punto, è appena il caso di precisare che, per pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, non è necessaria la traditio in senso fisico del denaro, essendo sufficiente la mera disponibilità giuridica dello stesso (arg. da Cass. n. 6174 del 05 marzo 2020, conf. a Cass. n. 17194 del 27 agosto
2015).
Ciò, con la conseguenza che l'accreditamento della somma mutuata è uno strumento equivalente alla messa a disposizione del finanziamento, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
Ebbene, nel caso di specie non è seriamente dubitabile l'effettiva dazione delle somme di denaro mutuate a parte attrice atteso che è la parte stessa a non aver contestato l'erogazione delle somme – né avrebbe potuto farlo essendo stata essa stessa ad allegare di aver restituito le somme mutuate secondo il piano di ammortamento – ma ha semplicemente lamentato che “la somma mutuata è entrata nella effettiva disponibilità della parte mutuataria soltanto dopo che la stessa ha effettuato gli adempimenti propedeutici e necessari per l'erogazione stessa” (v. p. 7 della prima memoria istruttoria di parte attrice).
Dal momento, allora, che l'attrice riconosce la corresponsione delle somme mutuate, anche tale motivo di doglianza non può trovare accoglimento con conseguente reiezione della domanda risarcitoria.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento (avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia - scaglione per le cause di valore ricompreso tra 26.000,00 euro e 52.000,00 in ragione della modesta complessità della stessa) con applicazione dei parametri minimi (stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto significative) per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria in favore di e per la fase conclusiva in favore della terza CP_4 intervenuta. Pone definitivamente in capo all'attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Parte_2
[...]
2) condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 Parte_2 delle spese del presente giudizio che liquida in favore di Controparte_1 [...] in euro 2.356,00 oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per Parte_2 legge e in favore di in euro 1.453,00 oltre a rimborso spese generali, IVA e Controparte_1
CPA come per legge
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo a parte attrice
Così deciso in Catanzaro, 18 aprile 2024.
IL GIUDICE
Dott.ssa Chiara Ierardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Chiara Ierardo, all'udienza del 18 aprile 2024, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., svoltasi mediante lo scambio di note di “trattazione scritta”, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 287 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2019 vertente
TRA
, ( ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Antonello Talerico, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- parte attrice -
) in persona del legala rappresentate pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Ghia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vittorio Coscarella, giusta procura in atti;
- parte convenuta-
(c.f. ) per il tramite dalla procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Calabresi e Gaboardi ed elettivamente domiciliati domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_1
Email_2
- terza intervenuta ex art. 111 c.p.c. -
Oggetto: contratti bancari dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio, dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la assumendo di aver stipulato con la stessa il contratto di Parte_2 mutuo rep. n. 36.598, Racc. n. 10988, Reg. n. 4042 con il quale è stato erogato l'importo di euro
60.000,00.
Ha, quindi, dedotto: i) l'usurarietà del tasso di mora applicato – stante la maturazione degli stessi per cinque giorni in più (365/360) – con conseguente azzeramento di tutti gli interessi dovuti (sia corrispettivi che moratori); ii) il computo della penale per l'estinzione anticipata del finanziamento anche al fine del calcolo dell'usura; iii) l'indeterminatezza del TAEG, dal momento che quello applicato non corrisponde a quello indicato, tenuto conto anche dell'applicazione della polizza ”, prevista a copertura del rischio morte;
iv) il risarcimento del danno per la Organizzazione_1 procedura esecutiva avviata nei confronti di parte attrice, nonostante la mancanza di un titolo esecutivo (insussistente nel caso di specie, stante la natura condizionata del mutuo).
Ha, quindi, concluso chiedendo di “1) sospendere, anche inaudita altera parte o, comunque fin dall'udienza di comparizione, l'efficacia esecutiva del contratto di Mutuo Rep. n. 36.598, Racc. n.
10988, Reg. n. 4042 del 19.09.2005, per le ragioni argomentate infra;
nel merito: 2) accertare e dichiarare che il contratto di Mutuo n. Rep. n. 36.598, Racc. n. 10988, Reg. n. 4042 del 19.09.2005
è viziato ed illegittimo, per quanto argomentato infra e, per l'effetto dichiarare che lo stesso è gratuito ab origine e che pertanto non è dovuta alcuna somma a titolo di interesse;
3) accertare e dichiarare che la Sig.ra a causa ed in conseguenza dell'illegittimità del contratto di Parte_1
Mutuo Rep. n. 36.598, Racc. n. 10988, Reg. n. 4042 del 19.09.2005 ha subito un danno anche in ragione dell'illegittima azione esecutiva azionata con tutte le conseguenze ad essa collegate (quali ad esempio l'iscrizione nella Centrale Rischi quale soggetto insolvente e con impossibilità di accedere al credito) e, per l'effetto condannare la Banca resistente al risarcimento del danno nella misura di Euro 50.000,00 ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata: 4) accertare e dichiarare l'effettiva somma dovuta dalla Sig.ra per il Parte_1 contratto di Mutuo Rep. n. 36.598, Racc. n. 10988, Reg. n. 4042 del 19.09.2005”.
La convenuta , si è costituita in giudizio per eccepire l'inammissibilità Parte_2 della domanda di sospensione della procedura esecutiva – da proporsi esclusivamente dinnanzi al giudice dell'esecuzione –e, in ogni caso, l'infondatezza del merito della domanda.
Mutato il rito è stata esperita l'istruttoria mediante ammissione di c.t.u. contabile.
Con atto di intervento del 1° novembre 2023 si è costituita la cessionaria Controparte_1
Assegnata allo scrivente giudice istruttore medio tempore insediatosi, la causa ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
2. L'eccezione, reiterata nelle note conclusive dalla terza intervenuta ex art. 111 c.p.c., di inammissibilità della domanda di sospensione (anche inaudita altera parte) dell'efficacia esecutiva del mutuo – che la convenuta ha sollevato sul presupposto che avrebbe dovuto essere rivolta ai sensi dell'art. 615 co. 2 al giudice dell'esecuzione della procedura esecutiva R.G.E. n.3/2017, unico funzionalmente competente a disporre la sospensione dell'efficacia del titolo azionato– deve ritenersi superata alla luce dell'odierna pronuncia, non potendosi dubitare, per il resto, che la contemporanea pendenza della procedura esecutiva osti a un accertamento del giudice della cognizione sulla validità del titolo esecutivo (arg. da Cass. n. 29432 del 13 novembre 2019, che implicitamente afferma tale principio allorquando esclude la configurabilità della litispendenza tra i giudizi di opposizione all'esecuzione e opposizione a decreto ingiuntivo).
3. Venendo al merito, come anticipato nelle premesse in fatto, la mutuataria ha dedotto l'usurarietà del tasso di interesse moratorio, calcolato con criterio 365/360.
La doglianza non coglie nel segno.
Per quanto qui interessa si deve evidenziare come l'art. 4 comma 2 del contratto di mutuo di atti abbia previsto che “il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente (…) in misura pari al tasso effettivo globale medio riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “mutui” praticato dalle banche (…) rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. 108/1996”.
E, tuttavia, la questione proposta da parte attrice in ordine alla base di calcolo del tasso di mora che
è stabilita nel c.d. anno commerciale di 360 giorni anziché nell'anno civile di 365 giorni (modalità di calcolo 365/360), che produrrebbe in concreto un superamento del tasso soglia è irrilevante ai fini della decisione in quanto il tasso – soglia della mora deve essere calcolato maggiorando il tasso effettivo globale medio di 2,1 punti percentuali conformemente al principio per cui “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti (ovvero con l'aumento della metà ove tale sia il coefficiente in aumento applicabile ratione temporis, n.d.r.), quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1,
c.c.” (cfr. Cass. civ. S.U. n. 19597/2020).
Ebbene, come allegato da parte attrice – e confermato dallo stesso c.t.u. – “il fattore moltiplicativo
“365/360” è pari ad 1,0138, per cui il tasso moratorio pattuito nel contratto di mutuo in esame è pari a: TASSO SOGLIA MUTUI x 365/360 = 7,74% x 1,0138 = 7,8475%” (v. p. 14 della relazione di c.t.u. depositata in atti).
E, tuttavia, applicando gli esposti principi al caso di specie, nel verificare la conformità del tasso d'interesse moratorio pattuito rispetto alla normativa antiusura, “occorre apportare il seguente correttivo soglia moratoria usura = (Tasso medio + 2,1%) x 1,5”, sicchè “la soglia usuraria da utilizzarsi per il raffronto con il tasso moratorio è pari a: soglia moratoria usura = ( 5,16% +
2,10% ) x 1,5 = 10,89% Di conseguenza, attenendosi alle indicazioni della e della Org_2
Corte di Cassazione SS.UU., il tasso moratorio pattuito del 7,8475% risulta inferiore alla soglia usuraria del 10,89% come sopra determinata” (v. p. 16 della relazione di c.t.u. depositata in atti).
Sotto tale profilo la domanda si appalesa infondata.
4. Né può avere alcun seguito l'eccezione, pure sollevata dalla difesa di parte attrice, concernente l'usurarietà del tasso in ragione della previsione della penale per estinzione anticipata del finanziamento.
In disparte, infatti, la circostanza che pacificamente la penale per l'estinzione anticipata non è stata applicata nel caso concreto, è dirimente evidenziare come la più recente giurisprudenza di legittimità si sia orientata nel senso di ritenere che la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non rappresenta “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (v. Cass. n. 7352 del 7 marzo 2022), sicché ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento;
ciò, con l'ulteriore precisazione per cui la commissione di estinzione anticipata “non rientra tra i costi rilevanti per i mutuatari trattandosi…di una clausola che non entra stabilmente nel sinallagma contrattuale, in quanto l'estinzione anticipata è una mera possibilità e solo nel caso di suo effettivo verificarsi l'importo prevista a fronte dell'anticipata chiusura del rapporto graverà sui mutuatari” dovendosi, invero, “riaffermare il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni” (Cass. n. 8109 del 14 marzo 2022). Da ciò discende che anche tale ulteriore motivo di nullità eccepito da parte attrice con riferimento al contratto di mutuo non può trovare accoglimento.
5. Infondata è, inoltre, la censura– peraltro sollevata per la prima volta nella seconda memoria istruttoria – di violazione del divieto di anatocismo, argomentata dalla difesa di parte attrice sul rilievo che è previsto, nel mutuo contestato, un piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Ebbene, secondo costante giurisprudenza di merito, già seguita da questo Tribunale (v., in ultimo,
Trib. Di Catanzaro, sent. n. 1312/2022, pubbl. in data 1/9/2022), in tema di contratto di mutuo, il piano di ammortamento c.d. “alla francese”, che prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo) – di guisa che, nel progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore – non determina, di per sé, alcun fenomeno anatocistico, in quanto il mutuatario paga interessi solo sulla porzione di rata scaduta relativa al capitale e non anche sugli interessi scaduti.
A ciò va aggiunto l'assunto, pienamente condiviso da questo Tribunale, secondo cui “quanto poi al fatto che le rate scadute, comprensive di interessi corrispettivi, possano produrre ulteriori interessi, in conseguenza dell'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata insoluta (fenomeno che invero prescinde dal sistema di ammortamento e si presenta ogniqualvolta il mutuatario sia inadempiente), non può non ribadirsi (…) che trattasi di un'ipotesi di capitalizzazione consentita dall'art. 3 della Del. CICR 9 febbraio 2000 e dunque di una legittima deroga al divieto di cui all'art. 1283 c.c. (v. Corte D'Appello di Venezia, n. 44/2021 pubbl. il 14/01/2021), con l'ulteriore precisazione che “a seguito della capitalizzazione, gli interessi corrispettivi cessano di essere interessi per divenire debito capitale, sì che non possono sommarsi agli interessi moratori per individuare un t.e.g. composto sia dagli uni che dagli altri da confrontare il tasso soglia” (v. Corte D'Appello di Venezia, n. 372/2021 pubbl. il 19/02/2021).
Tanto è sufficiente alla reiezione anche di tale profilo di censura del mutuo.
6. Non può, inoltre, trovare accoglimento l'ulteriore eccezione di nullità delle pattuizioni contrattuali in ragione della discrasia fra il TAEG indicato nel contratto e quello ricalcolato da parte attrice come effettivamente applicato.
L'ISC, infatti, non è altro che un indicatore sintetico di costo – detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG) – che esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito (v. art. 9 co. 2 della Deliberazione del n. 10688 del 4/03/2003 che, nel recepire, Organizzazione_3 per la prima volta tale indicatore, introdotto con la direttiva europea 90/88/CEE, ha precisato che tutti gli intermediari, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla sono Org_2 tenuti “a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla medesima”). Org_2
Sul punto è opportuno precisare che la giurisprudenza più recente pronunciatasi in materia di
“ cui questo Tribunale ha già inteso uniformarsi (v., e.g., Trib. di Catanzaro, sent. n. CP_3
1312/2022, pubbl. in data 1/9/2022), ha chiarito che trattandosi di un valore indicante il costo totale di una operazione di finanziamento, ha una funzione squisitamente informativa e, come tale, non risulta assoggettabile alla disposizione di cui all'art. 117 (ovvero dell'art. 125 bis) TUB e che una divergenza tra il valore indicato e quello applicato non può comportare alcuna nullità contrattuale
(cfr., in merito, Trib. Bologna n. 20123/2018).
Da ciò discende che una eventuale erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, per cui non trova applicazione la sanzione di cui all'art. 117, comma 4, T.U.B.
Per tutte le motivazioni sinora esposte va respinta la domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo con conseguente assorbimento di ogni altra pretesa, avanzata anche in via subordinata, di accertamento della gratuità del mutuo e/o dell'effettiva somma dovuta in ragione dell'esecuzione del contratto medesimo.
7. Ai limitati fini della domanda di risarcimento del danno, formulata da parte attrice in ragione della pretesa illegittimità dell'azione esecutiva azionata, va esaminato altresì l'ulteriore rilievo concernente l'inidoneità del mutuo a rappresentare un valido titolo esecutivo, essendo sottoposto a patti e condizioni.
A riguardo, giova premettere che la Suprema Corte è costante nel pretendere una valutazione combinata delle clausole contrattuali e dell'atto di erogazione e quietanza, al fine di verificare se sia stata prevista la trasmissione con immediatezza della disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti di mutuo e di erogazione rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
Su punto, è appena il caso di precisare che, per pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, non è necessaria la traditio in senso fisico del denaro, essendo sufficiente la mera disponibilità giuridica dello stesso (arg. da Cass. n. 6174 del 05 marzo 2020, conf. a Cass. n. 17194 del 27 agosto
2015).
Ciò, con la conseguenza che l'accreditamento della somma mutuata è uno strumento equivalente alla messa a disposizione del finanziamento, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
Ebbene, nel caso di specie non è seriamente dubitabile l'effettiva dazione delle somme di denaro mutuate a parte attrice atteso che è la parte stessa a non aver contestato l'erogazione delle somme – né avrebbe potuto farlo essendo stata essa stessa ad allegare di aver restituito le somme mutuate secondo il piano di ammortamento – ma ha semplicemente lamentato che “la somma mutuata è entrata nella effettiva disponibilità della parte mutuataria soltanto dopo che la stessa ha effettuato gli adempimenti propedeutici e necessari per l'erogazione stessa” (v. p. 7 della prima memoria istruttoria di parte attrice).
Dal momento, allora, che l'attrice riconosce la corresponsione delle somme mutuate, anche tale motivo di doglianza non può trovare accoglimento con conseguente reiezione della domanda risarcitoria.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento (avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia - scaglione per le cause di valore ricompreso tra 26.000,00 euro e 52.000,00 in ragione della modesta complessità della stessa) con applicazione dei parametri minimi (stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto significative) per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria in favore di e per la fase conclusiva in favore della terza CP_4 intervenuta. Pone definitivamente in capo all'attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Parte_2
[...]
2) condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 Parte_2 delle spese del presente giudizio che liquida in favore di Controparte_1 [...] in euro 2.356,00 oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per Parte_2 legge e in favore di in euro 1.453,00 oltre a rimborso spese generali, IVA e Controparte_1
CPA come per legge
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo a parte attrice
Così deciso in Catanzaro, 18 aprile 2024.
IL GIUDICE
Dott.ssa Chiara Ierardo