Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 02.07.2023 iscritta al n. 201/2023 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
30.01.2025
d a
, rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti Giovanni Auditore e Alessio Briguglio del foro di Brescia,
OGGETTO: domiciliatari giusta delega in atti
Risarcimento danni da
RICORRENTE APPELLANTE
dequalificazione c o n t r o
in persona del
Controparte_1
Rettore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello
Stato Distrettuale di Brescia
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 603 del 2022 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza N. 603 del 2022 del Tribunale di Brescia
sezione lavoro veniva respinto il ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' volto Parte_1 Parte_2
al pagamento nella somma di euro 20.000 a titolo di “premio conto terzi” e “gratifiche” nonché all'accertamento del demansionamento subito e alla condanna dell' al risarcimento del danno. Parte_2
Il ricorrente, dipendente dell' Parte_2
con ruolo di operatore tecnico, aveva dedotto avere diritto al pagamento di emolumenti a titolo di cd. premio conto terzi e gratifiche asseritamente maturati durante il periodo in cui aveva lavorato presso il all'interno del Dipartimento Parte_3
di Ingegneria Civile della Facoltà, richiamando le previsioni del
Regolamento del Laboratorio prove materiali in tema di distribuzione dei premi.
Aveva altresì dedotto di essere stato trasferito dall'1 gennaio
2013 presso il come Controparte_2
addetto ai servizi informatici e, successivamente, di essere stato spostato presso il Polo amministrativo Controparte_3
dello stesso Dipartimento a decorrere dall'1 gennaio
[...] - 3 -
2014, dove aveva svolto mansioni amministrative di livello inferiore rispetto a quelle assegnategli presso il subendo, Parte_3
quindi, un grave demansionamento che gli aveva procurato un danno da perdita della professionalità e un danno di tipo psichico.
Il Tribunale ha respinto la richiesta di riconoscimento dei compensi che secondo il Regolamento del Laboratorio erano previsti esclusivamente in favore di coloro che avevano effettivamente partecipato alle prove all'interno del Laboratorio, cosa che il ricorrente non aveva dimostrato di aver fatto, essendosi limitato a svolgere compiti di collaborazione e di supporto alla ricerca;
il giudice ha ritenuto anche che il ricorrente non avesse diritto neppure alle somme richieste a titolo di “gratifica”, che venivano ripartite su indicazione del Direttore del Dipartimento esclusivamente tra il personale afferente al Dipartimento svolgente compiti amministrativi mentre il ricorrente aveva lavorato all'interno del . Parte_3
Il giudice, infine, respingeva la domanda di accertamento del demansionamento affermando che il passaggio del ricorrente dall'area tecnico-scientifica all'area amministrativa dell' dal gennaio CP_4
2014 fino al pensionamento nel 2018 era avvenuto su espressa richiesta dello stesso ricorrente il quale, oltretutto, non aveva Pt_1
nemmeno allegato e dimostrato di avere svolto mansioni inferiori.
Le spese di lite venivano poste a carico del ricorrente.
Il ha impugnato la sentenza la base di plurimi motivi Pt_1
chiedendone l'integrale riforma con l'accoglimento delle domande proposte nel ricorso di primo grado. - 4 -
Si è tempestivamente costituita l' Parte_2
che ha contestato la fondatezza del gravame domandandone il
[...]
rigetto.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza per aver escluso il diritto del ricorrente al pagamento del cd.
premio conto terzi.
Sostiene che il giudice avrebbe ritenuto erroneamente che il ricorrente non avesse svolto l'attività che secondo il Regolamento del dava diritto al pagamento di tale emolumento. Parte_3
Critica la decisione anche laddove ha ritenuto che il ricorrente non avesse diritto nemmeno al riconoscimento delle cd. gratifiche in quanto riservata solo al personale amministrativo afferente al
Dipartimento di ingegneria.
Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento.
In fatto è pacifico che il ricorrente con qualifica dapprima di operatore tecnico e poi di collaboratore di elaborazione dati ha svolto servizio per svariati anni presso il Centro di calcolo interfacoltà di ateneo svolgendo attività di tipo informatico.
Successivamente nell'anno 2004, a seguito dello scioglimento di tale struttura egli ha chiesto di poter essere assegnato presso il
Laboratorio prove materiali Pietro Pisa all'interno del Dipartimento di ingegneria civile (ora D.I.C.A.T.A , dove ha prestato attività CP_5 - 5 -
lavorativa dal 2004 al 2012 (v. richiesta dell'appellante di cui al doc.
n. 4 e comunicazione dell'assegnazione al del Parte_3
direttore amministrativo di cui al doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata di primo grado).
Dal Regolamento del Laboratorio risulta che esso ha come scopo lo sviluppo delle attività scientifiche e didattiche riguardanti l'esecuzione di prove su materiali ed elementi costruttivi nell'ambito dell'ingegneria civile.
In particolare, detto Laboratorio svolge prove in materia di edilizia e attività per conto terzi di sperimentazione di materiali con rilascio dei relativi certificati di prova su campioni o della qualità di materiali oltre ad alcune attività di ricerca e didattiche con accesso da parte di ricercatori e studenti interessati all'attività di sperimentazione (v. Regolamento Laboratorio di cui al doc. n. 17
fascicolo del ricorrente di primo grado).
Il Regolamento conto terzi dell' (v. doc. Parte_2
n. 15 fascicolo del ricorrente), avente lo scopo di disciplinare le attività a pagamento per conto terzi a seguito della stipulazione di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati relativi allo svolgimento di attività di ricerca, di progettazione, di analisi scientifica ed anche di esecuzione di prove all'art. 5 stabilisce che i proventi delle attività in conto terzi sono incassati dal Dipartimento e che l'utile incassato da versare al fondo comune di Ateneo viene ripartito tra “tutti coloro che hanno effettivamente partecipato
lavorativamente alla prestazione sulla base delle risultanze del - 6 -
programma-progetto di lavoro redatto dal Responsabile scientifico
ed approvato dall'organo collegiale della struttura competente”.
Dunque, dal Regolamento Conto terzi dell'Università risulta,
e non vi è contestazione sul punto, che una parte dell'utile derivante dalle attività a pagamento viene ripartito dal Responsabile del
Laboratorio (all'epoca il prof. tra coloro che svolgono Persona_1
le prestazioni conto terzi, ossia le prove tecniche oggetto dei contratti con enti privati o pubblici, mentre una quota minore viene ripartita su indicazione del Direttore del Dipartimento al personale afferente al
Dipartimento, estraneo al personale del Laboratorio, che partecipa alle attività conto terzi.
E' pacifico che l'odierno appellante nell'ambito del non è stato direttamente coinvolto nell'attività Parte_3
di svolgimento delle prove su materiali o strutture tipiche di detto laboratorio non avendone la competenza.
Giova ricordare che l'appellante non era un tecnico specializzato nelle attività di prove su materiali edili svolte nel
Laboratorio in quanto aveva una formazione di tipo informatico.
Di ciò dà conto anche la relazione sull'attività svolta dall'appellante, sottoscritta dall'allora responsabile del Laboratorio, il quale ha anche specificato che nel Laboratorio il ha Parte_3 Pt_1
principalmente svolto compiti di collaborazione nella ricerca e che dal
2008 è stato incaricato di svolgere un'attività di supporto operativo nell'allestimento delle apparecchiature per il funzionamento della
“camera climatica” allestita all'interno del con finalità di Parte_3 - 7 -
ricerca nel settore dei componenti per l'edilizia nel campo dell'isolamento termico (v. relazione di cui al doc. n. 14 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure,
dunque, l'appellante non ha mai partecipato alle attività di svolgimento delle prove tecniche sui materiali oggetto di contratti a pagamento e, di conseguenza, è stato legittimamente escluso dalla ripartizione dei premi conto terzi derivanti dallo svolgimento di tali attività.
Peraltro, dalla documentazione prodotta in primo grado dall' risulta che l'appellante per Parte_2
alcune attività di collaborazione ha ricevuto dei compensi in aggiunta alla retribuzione.
In particolare, dalla Tabella riepilogativa del trattamento economico e previdenziale del personale risulta che : -il ha Pt_1
beneficiato di importi derivanti da prestazioni conto terzi fino al 2012
per € 5.430,71; -nel 2009 ha partecipato all'organizzazione di corsi legati a finanziamenti ricevendo compensi per € 6.254,65; - ha beneficiato di una quota del fondo comune di erogata al CP_4
personale escluso dalla distribuzione di premi conto terzi o di gratifiche per € 4.523,38 (v. doc. n. 14 fascicolo di primo grado dell'appellata).
Risulta quindi documentalmente provato che, seppure non abbia riscosso premi conto terzi derivanti dagli incassi dello svolgimento delle prove tecniche all'interno Parte_4 [...]
nel settore dei materiali per l'edilizia (cui, come detto, non ha partecipato né avrebbe potuto in base alle sue competenze di tipo informatico), tuttavia l'appellante ha ricevuto nel periodo di riferimento svariati emolumenti in aggiunta alla retribuzione per particolari attività di collaborazione o di supporto svolte mentre lavorava nel del Dipartimento di Ingegneria civile. Parte_3
Quanto, infine, alla censura sollevata dall'appellante al capo della sentenza che ha respinto la richiesta del ricorrente di riconoscimento delle c.d. gratifiche, la decisione è corretta e va confermata in quanto le cd. gratifiche venivano ripartite su indicazione del Direttore di Dipartimento al personale afferente al
Dipartimento e svolgente attività amministrativa di supporto alle attività del , personale nel quale l'odierno appellante non Parte_3
era compreso dato che prestava attività lavorativa all'interno del
(v. Regolamento sopra cit). Parte_3
In definitiva, il primo motivo è infondato e non può essere accolto.
***
Con il secondo motivo l'appellante impugna anche il capo della decisione che ha visto respinta la domanda di accertamento del dimensionamento e risarcimento del danno.
Il Tribunale, senza svolgimento di attività istruttoria, ha affermato che il passaggio del ricorrente dal gennaio 2014 dall'area tecnica all'area amministrativa dell'Ateneo era avvenuto su richiesta del ricorrente e che per tale ragione non ha rappresentato un atto - 9 -
dell'Università finalizzato ad attuare il demansionamento del ricorrente.
Ha aggiunto che quest'ultimo non aveva nemmeno allegato né
dimostrato che le mansioni svolte dal 2014 allorché era passato al polo amministrativo non fossero corrispondenti alla categoria di appartenenza, sottolineando che in tema di demansionamento l'onere probatorio grava interamente sulla parte che agisce per il relativo accertamento.
L'appellante, in senso contrario, sottolinea l'illogicità della motivazione evidenziando che al fine dell'accertamento del demansionamento non assume rilievo la propria richiesta di spostamento da un settore a un altro e afferma di avere dedotto lo svolgimento dimensioni inferiori e articolato prova testimoniale che,
ove ammessa dal giudice, avrebbe potuto consentire l'accertamento del demansionamento subito;
per tali ragioni ha insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori dedotti, compresa la ctu medica al fine di accertare il pregiudizio all'integrità psicofisica derivato dal demansionamento.
Il motivo è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito.
Risulta documentalmente provato ed è pacifico che nel 2012
nell'ambito della riorganizzazione dell' Parte_2
approvata con delibera del 28/10/2011 l'appellante è stato
[...]
assegnato al presso Controparte_2
l'Unità supporto informatico con decorrenza dall'1.01.2012 con - 10 -
compiti di addetto ai servizi informatici (v. decreto di cui al n. 17
fascicolo di primo grado dell'appellata); successivamente,
l sempre al fine di completare il processo di Parte_2
riorganizzazione ha costituito nuove strutture (v. doc. n. 18)
istituendo, in posizione di staff al Responsabile del servizio Segreteria
Generale, l'Unità di addetto con funzioni specifiche “esperto applicativi protocollazione e gestione organi”, a cui ha assegnato l'odierno appellante con decorrenza dall'1.10.2013.
Pacifico anche il fatto, di cui ha dato conto il giudice di prime cure, che l'appellante nel settembre del 2013 (v. mail dell'appellante di cui ai doc. 19 C e 19 D di parte appellata) a seguito di colloqui intercorsi con il responsabile delle Risorse Umane ha chiesto di essere inserito nell'area amministrativa dell'organico del Polo di Anatomia
Fisiopatologia e Neuroscienze del Dipartimento di Scienze Cliniche e
Sperimentali, ove ha iniziato a prestare l'attività lavorativa dall'1
gennaio 2014.
Nel ricorso di primo grado il aveva affermato di essere Pt_1
stato costretto a seguito di tale trasferimento a svolgere attività di esecuzione di fotocopie, consegna di libretti agli studenti e, in generale, compiti rientrati in livelli decisamente inferiori al proprio livello di inquadramento (liv. D CCNL applicato dall' ) e Parte_2
alle funzioni che per anni aveva svolto presso il Parte_3
.
[...]
Aveva sottolineato che all'interno dell'area amministrativa,
ove era transitato nel 2014, egli era l'unico ad essere inquadrato nel - 11 -
livello più alto D, essendo gli altri addetti a tale Dipartimento
inquadrati nei livelli B e C.
Il ricorrente aveva affermato, quindi, che nel corso dell'ultimo periodo lavorativo, conclusosi nel 2018 a seguito del proprio pensionamento, egli aveva subito una grave lesione del proprio benessere psicofisico contraendo una depressione reattiva conseguente alla situazione di stress sul lavoro, come diagnosticatogli dallo psicoterapeuta di fiducia con relazione che aveva allegato;
aveva allegato e documentato, inoltre, che nell'ottobre 2014 egli si era rivolto al Centro del Dipartimento Salute Mentale dell'Ospedale di
Chiari (BS) per intraprendere un percorso di psicoterapia ma che la situazione non era migliorata, come attestato dal servizio di psichiatria presso gli Spedali Civili di Brescia il 16 Febbraio 2018.
D'altra parte, l' resistente aveva negato il Parte_2
dimensionamento legato dal ricorrente affermando che nell'area amministrativa egli aveva svolto mansioni tipiche del ruolo amministrativo rivestito e in linea con quelle svolte dai colleghi di pari livello, ossia attività segretariali e amministrative di base,
supporto alla divulgazione di eventi organizzati dalle sezioni,
richieste informatiche di acquisto, supporto ad attività assistenziali da parte del personale convenzionato, redazione del portale di Ateneo
sotto la responsabilità della struttura facente capo alla dott.ssa
[...]
Per_2
A fronte delle contrapposte allegazioni delle parti il Collegio
ha ritenuto necessario dar corso alla prova testimoniale al fine di - 12 -
accertare le attività in concreto svolte dall'appellante nel periodo di assegnazione all'area amministrativa presso il Dipartimento di
Scienze cliniche e sperimentali dal 2014 al 2018.
Ebbene, l'istruttoria orale ha consentito di accertare che presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali l'appellante ha svolto mansioni esecutive ed estremamente semplici sulla base delle indicazioni ricevute di volta in volta dai docenti del
Dipartimento e attività di supporto alla segreteria riconducibili a livelli di inquadramento sicuramente inferiori a livello D nel quale era inquadrato.
In dettaglio, l'allora responsabile amministrativa del
Dipartimento sentita come teste, dopo avere Per_2
genericamente affermato che il dott. “partecipava Pt_1
all'organizzazione dell'attività didattica degli insegnamenti relativi
alla sezione di Anatomia e Fisiologia” occupandosi prevalentemente della sezione di Anatomia, ha specificato che egli “si occupava di
tutta l'organizzazione degli esami di anatomia, degli orari dei corsi
di laurea, dava anche un supporto alle colleghe della segreteria per
gli acquisti dei beni destinati alla sezione di anatomia e i rimborsi
delle missioni dei docenti”; la teste ha aggiunto che nell'altro settore del medesimo Dipartimento -quello di Fisiologia- “in quel momento
lavorava la sig.ra che seguiva l'organizzazione didattica Persona_3
della parte afferente a fisiologia, ed era inquadrata in categoria C”,
in tal modo indirettamente confermando che, sebbene il fosse Pt_1
inquadrato nel livello D, svolgeva nel medesimo Dipartimento le - 13 -
stesse mansioni di una collega inquadrata in un livello inferiore.
La teste all'epoca ricercatrice nel Testimone_1
settore di Anatomia, ha descritto le attività estremamente semplici e pratiche che normalmente venivano richieste all'appellante laddove ha dichiarato: “lui mi ha aiutato per esempio ad evadere i buoni
d'ordine per l'acquisto del materiale per le mie richieste, e ricordo
inoltre di avergli chiesto di stampare i testi scritti per l'esame di
anatomia per il corso di infermieristica;
si trattava di un numero
spesso elevato di copie. Io seguivo anche le professioni sanitarie, e
quindi a volte può essere capitato che egli abbia affisso in bacheca
gli avvisi delle date degli esami…Credo inoltre che mi abbia aiutato
a preparare tutta la documentazione che mi era servita quando nel
2018 ero andata in Australia per il “visiting research”.”.
La teste docente di Anatomia, ha confermato Tes_2
che l'appellante “seguiva la parte amministrativa associata
alla…sezione” di Anatomia e ha così descritto le attività richieste all'appellante: “il dott. si occupava ad esempio di compilare Pt_1
tutte le schede relative agli studenti, contenenti le loro generalità e le
parti dell'esame che avevano sostenuto….sistemava anche l'archivio,
che conteneva tutti i faldoni cartacei ed organizzava e gestiva
l'archivio su computer, nel senso che lo teneva aggiornato si
occupava dell'inserimento e dell'archiviazione delle lettere… Noi
docenti le impostavamo e lui le trascriveva impostandole nella forma
amministrativa corretta… preparava i moduli per le firme di
presenza ai corsi degli studenti… andava in segreteria anche per - 14 -
portare i buoni d'ordine per le missione dei docenti. Predisponeva i
moduli per la firma di frequenza nei gruppi di esercitazione.”.
In sostanza, i testimoni hanno confermato che l'appellante ha svolto esclusivamente attività elementari come fare fotocopie,
preparare moduli di presenza ai corsi per gli studenti, affiggere nella bacheca l'elenco delle date degli esami che, sempre per quanto riferito dai testi, venivano stabilite dai docenti, trascrivere lettere per conto dei docenti.
Dette attività, invero, rientrano tra i compiti dei dipendenti inquadrati in livelli inferiori al livello D, che, benchè le parti non abbiano prodotto il CCNL applicato dall' né allegato le Parte_2
relative declaratorie contrattuali, notoriamente rappresenta il livello di inquadramento più elevato del personale dipendente delle Università
e si caratterizza per lo svolgimento in autonomia e con assunzione di responsabilità di compiti di natura complessa che richiedono l'impiego di conoscenze specialistiche, tanto è vero che la dott.ssa che, come dalla stessa riferito in sede di deposizione, Per_2
rivestiva il ruolo di Responsabile amministrativa del Dipartimento di era inquadrata nel livello D (dato Controparte_2
ricavabile dal decreto istitutivo di nuovi dipartimenti dell'Università
di cui al cit. doc. n. 17 del fascicolo dell'appellata).
Risulta, dunque, accertato il demansionamento subito dall'appellante nel periodo 2014-2018 nel quale ha prestato attività
lavorativa nell'area amministrativa del Dipartimento di
[...]
per essere stato il medesimo adibito Controparte_2 - 15 -
esclusivamente a compiti e attività propri di dipendenti inquadrati in livelli inferiori del CCNL.
L'entità e gravità della sottoutilizzazione, la durata della stessa, la privazione, in sostanza, del diritto del dipendente allo svolgimento di attività specialistiche e complesse con assunzione di responsabilità tipici del suo livello di inquadramento contrattuale,
protrattasi, come detto, per svariati anni ed oltretutto nella parte finale del percorso lavorativo nel quale egli avrebbe potuto anche aspirare ad acquisire un ruolo di responsabilità all'interno della struttura universitaria, costituiscono elementi idonei a dimostrare l'esistenza del pregiudizio alla professionalità patito dall'appellante.
Né, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, rileva in senso contrario il fatto che sia stato l'appellante a richiedere lo spostamento dall'area tecnico-scientifica a quella amministrativa.
Vale la pena rilevare, per un verso, che l'appellante con la richiesta di spostamento da un settore ad un altro dell'Università non ha mai rinunciato a svolgere le mansioni proprie del suo livello di inquadramento (v. richiesta del di passaggio all'area Pt_1
amministrativa di cui al doc. 20 A : “La richiesta è motivata
dall'esigenza di offrire sbocchi più diversificati alla propria
professionalità nell'ambito dei nuovi organigrammi dell'Ateneo”) e,
per altro verso, che il passaggio all'area amministrativa presso il Polo
di Anatomia del Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali nel gennaio 2004 non legittimava la datrice di lavoro a relegare il dipendente, giova ripetere di livello D, allo svolgimento di mansioni - 16 -
inferiori (quali, per quanto riferito dai testi sentiti, fotocopiature,
affissioni delle date degli esami in bacheca, trascrizione di lettere,
ecc…).
In definitiva, va riconosciuto il diritto dell'appellante al risarcimento del danno alla professionalità, danno che il Collegio
ritiene di poter liquidare, secondo criteri equitativi, in misura pari al
15 % dell'ultima retribuzione netta percepita dall'appellante (€
20.921,00), quale ricavabile dallo “stato matricolare di servizio” di cui al doc. n. 1 prodotto dall'appellata, che indica uno stipendio annuo lordo da ultimo percepito di € 27.169,00 (€ 24.819,53 + €
2.350,06 quale indennità di ateneo) corrispondente a un netto di €
20.921,00.
Prendendo, dunque, come riferimento il 15% della retribuzione mensile pari ad euro 241,35 (retribuzione netta annua di
€ 20.921: 13= retribuzione mensile di €1.609,00; € 1609:100x15 =
241,35) moltiplicato per il periodo del demansionamento dall'1
gennaio 2014 alla data del pensionamento dell'01 luglio 2018 (54
mesi), va liquidata all'appellante per danno alla professionalità la somma di € 13.032,00 (€241,35 x 54).
A tale importo deve essere aggiunto il risarcimento del danno da lesione all'integrità psico-fisica derivante dal demansionamento,
nei limiti risultanti dalla CTU medico-legale che questa Corte ha disposto all'esito dell'istruttoria orale.
Il CTU dott. esaminato l'appellante e visionata la Per_4
documentazione medica in atti, ha accertato l'esistenza di una - 17 -
correlazione sul piano causale fra il disagio psichico manifestato dall'appellante nel periodo ottobre 2014-Marzo 2015, caratterizzato da sintomatologia ansioso-depressiva, e le vicende lavorative, dando atto che l'appellante era stato preso in carico dal CPS di Rovato
nell'ottobre del 2014 con una diagnosi di depressione reattiva e che aveva intrapreso un percorso di cura psicologica durato fino a marzo
2015; il CTU, peraltro, ha escluso l'esistenza di un danno biologico di tipo psichico derivante dalle vicende lavorative dell'appellante,
riconoscendo al medesimo soltanto un periodo di invalidità
temporanea per il disturbo dell'adattamento con umore depresso sofferto nel 2014-2015 nella misura del 10% per la durata di 180
giorni in concomitanza del percorso di cura psicologica affrontato all'epoca.
Sulla base di detto accertamento, che il Collegio ritiene di poter recepire in quanto esaustivo ed esente da vizi logici o giuridici,
facendo applicazione dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute di cui alle tabelle milanesi applicate da questa Corte, va riconosciuto all'appellante a titolo di risarcimento del danno biologico l'importo di € 2.070,00
(€11,5 x180).
In definitiva, tenuto conto del danno alla professionalità e del danno da lesione dell'integrità psicofisica derivante all'appellante dal demansionamento, l appellataParte_2 - 18 -
va condannata al pagamento in favore del dott. a titolo di Pt_1
risarcimento del danno della complessiva somma di € 15.102,00, oltre rivalutazione e interessi dalla presente pronuncia al saldo.
***
Per concludere, in accoglimento del secondo motivo del gravame la sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha escluso il demansionamento e il risarcimento del danno.
La parziale riforma della sentenza comporta, da ultimo, la necessità di adottare una nuova regolamentazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio che, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, si ritiene giustificato compensare per metà
con condanna dell' a rifondere al Parte_2
ricorrente la restante metà, nella misura indicata per ciascun grado nel dispositivo.
Le spese della medico-legale resteranno definitivamente a carico dell'appellata e vengono liquidate con separato decreto.
PQM
1) in parziale riforma della sentenza n. 603/2022 del
Tribunale di Brescia sezione lavoro, condanna l' Parte_2
al pagamento in favore del ricorrente della somma di
[...]
€ 15.102,00 a titolo di risarcimento del danno;
2) compensa per metà le spese di lite e condanna l'
[...]
a rifondere al ricorrente la restante metà, Parte_2
liquidata in € 2.538,50, oltre accessori di legge, per il primo grado e in € 2.904,50, oltre accessori di legge, per il presente grado di - 19 -
giudizio;
3) spese di ctu, liquidate con separato decreto,
definitivamente a carico dell'appellata.
Brescia 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)