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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dott. Giovanni D'Onofrio, in funzione di GIUDICE
UNICO, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 3766 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2017, avente ad oggetto: risoluzione contratto, vertente tra
, in persona del liquidatore legale Parte_1
rapp.te p.t., sig. rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Gaetano Maiuri;
attore e
(P.Iva: ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Enea Pigrini;
convenuto e
Conclusioni :
come in atti . In fatto e in diritto.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la Parte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., esponeva che il
[...]
aveva accettato l'invito del Controparte_3 CP_1
alla manifestazione di interesse inerente al servizio di
[...]
raccolta e smaltimento rifiuti alle medesime condizioni contrattuali in precedenza applicate alla ed alla Controparte_4 Parte_4
, per una durata di mesi 5 in attesa dell'espletamento di gara
[...]
pubblica, verso il corrispettivo del pagamento di un canone mensile di € 195.000,00, oltre iva. Il aveva concordato le Controparte_1
suddette condizioni contrattuali e, con ordinanza n. 44 del
31.05.2012, aveva affidato al il Controparte_3
servizio per il periodo di 2 mesi, prorogato poi sino al 30.06.2014,
con le successive determine dirigenziali nn. 548 – 549 – 700 del
2012, nn. 75 – 231 del 2013 ed, la n. 420 del 13.06.2014, servizio che veniva in concreto espletato dalla , quale ditta Parte_1
esecutrice nominata dal . Quest'ultima, Controparte_3
con atto per notar del 20.01.2016, aveva ceduto alla Per_1 Parte_1
il credito vantato nei confronti del Comune di Capua, pari
[...]
ad € 855.755,64, derivante dai maggiori costi originati dall'assunzione per ordine giudiziale di n. 11 unità lavorative in più rispetto a quelle risultanti alla data del precedente passaggio di cantiere luglio 2009, pari a 40 unità . Il , con comunicazione prot. n. 2905 del 17.02.2016, Controparte_1
non aveva accettato la cessione del credito, contestando le fatture mensili relative ai maggiori costi derivanti dalle assunzioni dei lavoratori iussu iudicis.
Pertanto, la non ritenendo Parte_3
fondata la dichiarata non accettazione del della Controparte_1
predetta cessione del credito posta in essere dal Controparte_3
, chiedeva la condanna del al pagamento
[...] Controparte_1
della somma di € 855.755,64, oltre interessi moratori a decorrere dai 30 giorni successivi dalla data della fattura al soddisfo,
ovvero, in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento.
Si costituiva il che contestava integralmente la Controparte_1
domanda e ne chiedeva il rigetto, precisando che in data 28.7.2009 aveva trasferito il servizio raccolta e smaltimento rifiuti dal Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e
Caserta alla EC Service S.r.l., con la collocazione di n.
40 unità lavorative dalla prima alla seconda.
In data 26.11.2009, il e la EC Service S.r.l. Controparte_1
avevano stipulato il contratto di appalto che stabiliva all'art.13:
“la ditta appaltatrice in virtù di quanto disposto dal comma 1
dell'art. 4 del D.L. 172/2008, è tenuta ad assumere il personale del
così Parte_5
come distinti al punto 2.9.1. dell'art. 2 del bando di gara. La ditta
appaltatrice potrà altresì assumere, in deroga al divieto generale,
personale tecnico-amministrativo del Consorzio Unico di Bacino
Napoli-Caserta, come indicato dall'art. 4 del D.L. 172/2008 e dalla circolare esplicativa del Sottosegretario/SSR n.350 del 12.11.2008.
I costi saranno a carico della ditta e si intendono a base di gara”.
“E' fatto divieto per l'espletamento del servizio appaltato di
procedere all'assunzione di nuovo personale o modificare il livello
del personale oltre i limiti previsti dal “Capitolato Speciale di
Appalto”, senza che al riguardo sia intervenuta l'autorizzazione
scritta da parte dell'Ente appaltante, motivata da esigenze
straordinarie o inderogabili”. Tale Capitolato Speciale di Appalto,
all'art. 13 stabiliva di “fornire all'amministrazione Comunale
l'elenco del personale in servizio nel cantiere oggetto del servizio
e comunicarne le eventuali variazioni entro trenta giorni dalle
stesse” e di “ non apportare, a partire dal sesto mese antecedente
la scadenza del contratto, variazioni nell'organico del Soggetto
Affidatario in servizio presso il Comune interessato dal presente
capitolato. A tale fine entro il medesimo termine la stessa ditta
dovrà fornire all'Amministrazione Comunale l'elenco del personale di
cui sopra”. In data 01.03.2012, la EC Service S.r.l. aveva comunicato al il proprio recesso dal suddetto appalto Controparte_1
entro 15 giorni dal ricevimento della nota. A seguito di ciò il aveva richiesto alla EC Service S.r.l. Controparte_1
l'elenco completo del personale lavorativo, con specificazione delle mansioni. Quest'ultima aveva comunicato al un elenco Controparte_1
dei dipendenti presso il cantiere di tale Comune, pari n. 52 unità
con dodici unità ulteriori rispetto alle precedenti ditte incaricate. Il aveva contestato tale aumento del Controparte_1 numero del personale in quanto mai autorizzato dalla Stazione
Appaltante.
Con comunicazione del 10.04.2012 l' essendo il Parte_4
servizio in perdita per i maggiori costi legati a n. 12 unità
lavorative eccedenti le n. 40 aveva rinunziato al servizio, ai sensi dell'art. 1467 c.c., per eccessiva onerosità.
A seguito dei giudizi proposti da undici dei dodici lavoratori assunti in soprannumero dalla EC Service S.r.l.,
precedentemente licenziati, gli stessi erano reintegrati nelle rispettive posizioni, avendo superato i 240 giorni continuativi di lavoro ex art.6 Ccnl di categoria, sin dalla data del passaggio di cantiere. Quindi il subentrato ad Controparte_3
EC CE, aveva dovuto assumere iussu iudicis i suddetti lavoratori, con conseguente aumento dei costi, che erano fatturati al convenuto il quale contestava le fatture. Controparte_1
L'affidamento deliberato con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 44 del 31.05.2012 era poi più volte prorogato sino al
30.06.2014, in quanto il 28.05.14 il Controparte_3
aveva comunicato al il proprio recesso a far data Controparte_1
dal 01.07.2014. Non essendo mai stato autorizzato l'aumento di organico da parte dell'ente locale e non avendo lo stesso ricevuto alcun indebito arricchimento, concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, vinte le spese.
Con ordinanza del 23.04.2018 era disposta la mutazione del rito da sommario in ordinario senza che le parti articolassero alcun mezzo istruttorio e, all'udienza del 21\03\2025 la causa era rimessa in decisione.
In via preliminare deve essere valutata l'eccezione della non opponibilità al della cessione del credito da parte Controparte_1
del ritualmente Controparte_5
sollevata dal convenuto. Il rifiutava la predetta Controparte_1
cessione di credito, notificatagli dal Controparte_3
il 22.01.2016, per violazione dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006
vigente ratione temporis.
Secondo l'interpretazione della predetta disposizione da parte del convenuto, tale cessione di credito poteva essere effettuata unicamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa mentre la soc. non è soggetto qualificato ai fini della Parte_1
cessione del credito vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
Tale interpretazione non può essere applicata alla fattispecie oggetto di valutazione. Come emerge chiaramente dagli atti di causa,
oltre a essere non contestato tra le parti, trattasi di contratto non più vigente. La giurisprudenza ha avuto modo di osservare che
“la L. n. 109 del 1994, art. 26, comma 5 (dal tenore del tutto analogo a quello dell'art.117 del D.Lgs. 163/2006), nel rendere
applicabile ai contratti di appalto di lavori pubblici la disciplina
della L. n. 52 del 1991, abbia inteso rendere operante la disciplina
derogatoria posta da tale legge per i crediti di impresa, ma non anche procedere all'abrogazione delle norme speciali che regolavano
in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della p.a.,
rendendo applicabile, per le cessioni non rispondenti alle
prescrizioni di cui alla L. n. 52 del 1991, la disciplina
codicistica” (Cass., sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571). Ed
infatti, l'art. 117, secondo tale sentenza, “mentre ribadisce la
cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti
dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la
necessità che il cessionario sia una impresa qualificata (comma 1,
periodo 2) e, per l'eventualità che il cessionario non sia in
possesso dei prescritti requisiti non prevede l'applicabilità delle
norme generali del c.c., così come invece disposto dalla L. n. 52
del 1991, art. 1, comma 2, per la cessione dei crediti di impresa
in generale”. Quindi, ove difettino i requisiti per l'applicazione della L. 52/1991, continuerebbe a trovare applicazione la normativa speciale contenuta negli artt. 69 e 70 della Contabilità di Stato.
Pertanto, la cessione, a soggetto non qualificato ai sensi della L.
52/1991, di crediti verso la pubblica amministrazione non derivanti da appalti pubblici ovvero, pur rientranti in tale categoria, non più in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 69 della Contabilità
di Stato, ha piena efficacia quando, redatta in forma solenne, è
notificata all'amministrazione. Nel merito la domanda è infondata.
Parte attrice qualifica la propria azione come di pagamento dei canoni o di maggiorazione degli stessi o di revisione dei prezzi dell'appalto per maggiori oneri derivanti dal pagamento di n. 11 unità lavorative in più rispetto a quelle previste contrattualmente,
la cui assunzione le era stata imposta dal Giudice del Lavoro.
Il infatti, emetteva fatture per Controparte_3
importi ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti a titolo di canone ordinario per l'espletamento del servizio di igiene ambientale affidato dal Controparte_1
Gi importi, a base delle suddette fatture, derivavano dai maggior costi che il aveva sostenuto per l'assunzione di n. 11 CP_3
unità lavorative eccedenti quelle previste dal Capitolato Speciale
di Appalto, dove, all'art. 11, era espressamente previsto che il
Soggetto Affidatario dovesse assumere il personale nominativamente individuato in sede di passaggio di Cantiere tra il Consorzio EC
(ovvero Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e di
Caserta) e l'allora appaltatore, come da verbale del 28.07.2009.
Come emerso dall'esame degli atti di causa, confermato anche dalla espletata Ctu, gli importi indicati nelle fatture emesse dal non trovano fondamento negli accordi Controparte_3
contrattuali intercorsi tra le parti e, di conseguenza, non possono qualificarsi né come corrispettivi derivanti dall'affidamento del servizio in corso né come somme ulteriori dirette a compensare servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contratto, resi dall'affidataria ed accettati dall'Amministrazione Comunale. Il
non forniva prestazioni diverse Controparte_3
rispetto a quelle previste dal Capitolato d'Appalto, ma il medesimo servizio, con un aggravio di costi dovuto al numero superiore alle In particolare occorre rilevar che la Soc. EC Service, alla quale sarebbe subentrato il aveva Controparte_3
trasmesso al un elenco dei dipendenti in forza presso Controparte_1
il cantiere di tale Comune, composto da n. 52 unità e, quindi, con un esubero di ben dodici unità rispetto a quelli trasferitigli dal
C.U.B. nell'agosto del 2009.
A seguito di tale comunicazione, il non aveva Controparte_1
accettato tale variazione e pertanto alcuna responsabilità può
essere imputata al convenuto.
Né era stato autorizzato il subentrante alla variazione CP_3
di fatto apportata da EC CE : cfr. la lettera con prot.
N. 8798 del 22.05.2012 di invito a contrarre inviata al
[...]
dal (cfr. doc. 1 della produzione Controparte_3 Controparte_1
attorea), con la quale quest'ultimo teneva a precisare che: “quanto
alla spesa del personale, essa è ancorata ai livelli del precedente
passaggio di cantiere luglio 2009, con n. 40 addetti tra full-time
e part-time ( cfr. in atti). In sostanza, alcun profilo omissivo può
essere imputato all'ente locale in ordine all'intervenuto aumento dell'organico di cantiere , non avendo l'ente mai accettato quanto intervenuto in violazione del contratto di appalto originario nel quale è espressamente previsto che “è fatto divieto per
l'espletamento del servizio appaltato di procedere all'assunzione di
nuovo personale o modificare il livello del personale oltre i limiti
previsti dal “Capitolato Speciale di Appalto”, senza che al riguardo
sia intervenuta l'autorizzazione scritta da parte dell'Ente
appaltante, motivata da esigenze straordinarie o inderogabili” ( cfr. contratto di appalto e anche capitolato speciale art. 13). Del
resto, anche con le precedenti stazioni appaltanti la committente ha sempre evidenziato e chiarito, senza mai accettarne le conseguenze, la inopponibilità alla medesima dell'illegittimo ed arbitrario aumento delle unità lavorative ( cfr. nota dell'ente locale datata 19.03.2012 n. 4403 e rivolta a Controparte_4
dove si ribadiva, che “l'attuale consistenza di numero 52 unità
lavorative non è inquadrabile nella dizione “Cantiere di . CP_1
Probabilmente risponde a Vostre esigenze aziendali. In ogni caso,
l'aumento del numero del personale non è stato mai autorizzato da
questa Stazione Appaltante” ; cfr. in atti anche la nota dell'ente
n. 4720\2012 e del 26 aprile del 2013 ad in cui ancora Pt_4
una volta si chiariva che “il punto fondamentale del rapporto in
essere è rappresentato dal numero delle unità lavorative addette al
cantiere di , ufficialmente ed incontrovertibilmente fissato in CP_1
40 unità, i cui livelli ed orari di lavoro sono fissati nel
precedente passaggio di cantiere del 27 luglio 2009”). Deve pertanto
sul punto ritenersi che, considerata l'estraneità della committenza alla problematica del passaggio di cantiere, come chiarito dallo stesso giudice del lavoro nelle ordinanze con le quali reintegrava in servizio gli undici lavoratori licenziati, non possa ravvisarsi alcun profilo di responsabilità dell'ente locale neppure dal punto di vista omissivo, avendo sempre redarguito e stigmatizzato la condotta dell'appaltatrice che, in modo arbitrario e senza alcuna autorizzazione, utilizzava 11 lavori in più rispetto a quelli contrattualmente previsti per il cantiere di , avendo il CP_1 subentrante nel cantiere avuto contezza del numero di 40 CP_3
lavoratori previsti ( cfr. invito proposta dell'ente locale a manifestazione di interesse n. 8798 del 2022 a cui seguiva l'accettazione del e le successive missive dalle quali si CP_3
ricava non soltanto la non accettazione da parte dell'ente locale del maggior onere costituito dalla presenza in cantiere di 11 lavori in sovrappiù , ma anche le proposte di riduzione dell'orario di lavoro al fine di consentire al di procedere CP_3
nell'adempimento dell'appalto, senza che risulti mai tuttavia concordato un aumento di corrispettivo delle spese dei lavoratori;
cfr. in atti ) . Deve essere, altresì, disattesa la domanda ex art. 2041 c.c., proposta dalla in quanto carente degli elementi Pt_1
previsti dall'art. 2042 c.c.. ben potendo agire parte attrice nei confronti della precedente ditta appaltatrice per far valere le sue ragioni ( come chiarito in giurisprudenza, il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito;
in questo senso , ex plurimis, Cass. 2018\11038).
Va altresì considerato che in materia di arricchimento ingiustificato della P.A. al rimedio generale di cui agli artt. 2041
e 2042 c.c. , la parte che si ritiene depauperata, deve dare prova dell'altrui arricchimento, della propria diminuzione patrimoniale,
dell'assenza della giusta causa, del nesso di causalità. Di converso,
l'Amministrazione può, in ogni caso, eccepire che l'arricchimento non è stato voluto o che non ha avuto consapevolezza dello stesso ,
ancorché non sia necessario l'espresso riconoscimento dell'utilitas da parte dell'amministrazione (cfr. Cass., SS.UU., 10798/2015).
Nel caso in esame, parte attrice non ha provato il fatto oggettivo dell'arricchimento, giacché non si tratta di lavori eseguiti “extra contratto”, tali che il abbia conseguito un Controparte_1
ingiustificato arricchimento, in quanto il Controparte_3
realizzava unicamente la prestazione contenuta
[...]
all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto, senza provvedere ad ulteriori opere. Le fatture, contestate dal convenuto, erano emesse,
infatti, esclusivamente per i maggiori costi di personale (causati dalle assunzioni dovute ai provvedimenti del Giudice del lavoro) per l'espletamento del servizio di igiene ambientale come contrattualmente previsto. In definitiva, manca del tutto l'indebito arricchimento del che, nel caso di specie, Controparte_1
non riceveva alcuna utilitas ulteriore rispetto a quella correlata all'esecuzione del servizio, a fronte del quale era stato pattuito un determinato canone mensile. Non resta che rigettare le domande come avanzate da parte attrice, seguendo le spese di lite la soccombenza come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile , definitivamente pronunciando sulle domande proposta da Parte_1
, in persona del liquidatore legale rapp.te p.t. nei
[...]
confronti del , così provvede: Controparte_1
rigetta tutte le domande;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 15.000,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 30.04.2025.
il giudice 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
40 unità lavorative del personale.