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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2024, n. 17992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17992 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Li GO AN, nató a Monte Sant'Angelo il 12/02/1975, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 2/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con reclamo presentato al Magistrato di sorveglianza di RB il 16 marzo 2020, AN Li GO aveva dedotto la violazione, conseguente al rigetto dell'istanza avanzata all'Amministrazione penitenziaria, del diritto a fruire del colloquio visivo a distanza con i congiunti mediante l'applicativo Skype;
diritto il cui esercizio sarebbe stato dimidiato dalla concreta difficoltà, per i familiari, di recarsi in istituto per effettuarlo, tenuto conto della notevole distanza dal luogo di residenza e delle connesse problematiche economiche, personali e familiari, anche legate alla presenza di una figlia di 5 anni. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17992 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 19/01/2024 1.1. Con ordinanza del 21 maggio 2020, il Magistrato di sorveglianza di RB aveva respinto il reclamo avverso il silenzio dell'Amministrazione penitenziaria sulla richiesta di effettuare colloquio mediante videochiamata, evidenziando che: la relativa possibilità per le persone detenute sottoposte al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. fosse esclusa dalla legge;
per tale categoria di soggetti era stata prevista la possibilità di effettuare un colloquio telefonico in caso di omesso svolgimento di quello visivo;
che l'impossibilità di effettuare colloqui visivi in conseguenza delle restrizioni pandemiche era compensata proprio dall'esecuzione del colloquio telefonico. 1.2. Con ordinanza del 7 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo del detenuto avverso la decisione negativa del Magistrato di sorveglianza, sottolineando come la possibilità di estendere alle persone sottoposte al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. della disciplina pandennica dettata dal d.l. n. 29 del 2020 non rappresentasse una regola generale, ma fosse una legata soltanto alla concreta impossibilità o alla grandissima difficoltà di effettuare i colloqui in presenza. Situazione che, nella specie, non era stata dimostrata. 1.3. Con sentenza del 20 settembre 2022, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la decisione del Tribunale per difetto di motivazione, affermando che il ricorso al videocolloquio con i familiari trovi la sua ratio nella impossibilità ovvero nella gravissima difficoltà di effettuare il colloquio in presenza, sulla quale il Tribunale di sorveglianza è tenuto a motivare specificamente, con onere inversamente proporzionale all'intensità dei provvedimenti di contrasto della situazione pandemica, all'epoca ancora in atto. 1.4. Con ordinanza in data 2 febbraio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Li GO. Nel frangente, il Collegio capitolino, dopo avere premesso che alla data del 31 dicembre 2022 è scaduta la vigenza della normativa legata all'emergenza pandemica e che tale circostanza renderebbe superate, già in via di principio, le aperture alla fruibilità dei colloqui mediante videochiamate, ha osservato che le ragioni dell'annullamento in sede rescindente fossero interamente legate al profilo indicato, senza la devoluzione di profili diversi, ormai consolidati con il primo rigetto. In ogni caso, il Tribunale ha osservato come le ulteriori ragioni dedotte da Li GO, connesse alle difficoltà di affrontare le spese del viaggio in relazione a condizioni economiche estremamente modeste e ai disagi legati alla distanza, non siano state provate, non potendo ritenersi sufficiente la allegazione del modello ISEE per dimostrare la condizione di indigenza del soggetto e non essendo la logistica dei collegamenti fra NF e RB così problematica da costituire, di per sé, una dimostrazione dell'esistenza di eccezionali difficoltà. 2 2. AN Li GO ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Avv. Francesca Vianello Accorretti, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, 18, 35-bis, 41-bis Ord. pen. in relazione agli artt. 29 e 30 Cost. e 8 Cedu, e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso sottolinea che il Tribunale abbia errato nel ritenere che, con la scadenza della disciplina emergenziale al 31 dicembre 2022, non sarebbe più consentita ai detenuti la effettuazione dei colloqui visivi mediante video-collegamento, avendo il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria emanato, in data 26 settembre 2022, la Circolare n. 3696/6146, finalizzata a favorire i contatti a distanza dei detenuti con i familiari a prescindere dal perdurare della pandemia e delle norme legate all'emergenza sanitaria. In secondo luogo, si sottolinea che la Corte di cassazione non avrebbe legato l'impedimento assoluto ovvero la gravissima difficoltà al colloquio in presenza al solo caso dei limiti alla circolazione connessi all'emergenza pandemica. Ciò avrebbe reso necessario scrutinare la prospettata situazione di difficoltà economica del nucleo e il conseguente impedimento a effettuare i colloqui in presenza, non potendo ritenersi, con l'ordinanza impugnata, che l'attestazione ISEE non sia idonea a dimostrare la condizione di indigenza, anche alla luce del registro dei colloqui che cristallizzava la scarsità di incontri dal vivo. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, nel caso in cui sia impossibile o, comunque, estremamente difficile eseguire i colloqui in presenza, coloro che sono sottoposti al regime penitenziario previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. possono essere autorizzati dall'Amministrazione penitenziaria a effettuare detti colloqui in modalità da remoto, mediante mezzi di comunicazione audiovisivi, tenuto conto della previsione del decreto legge 10 maggio 2020, n. 29, che consente tale modalità di colloquio per tutti i detenuti (cita Sez. 1, n. 8181 in data 11.01.2022). Per tale ragione, essendo i colloqui a distanza una modalità ormai consolidata, i Giudici di merito, per quanto riguarda i detenuti 41-bis Ord. pen., dovrebbero verificare la sussistenza della impossibilità o della gravissima difficoltà del colloquio in presenza, autorizzando, in tal caso, la modalità a distanza, tenuto conto della esistenza, anche per questa particolare categoria di detenuti, del diritto allo svolgimento dei colloqui con i familiari, potendosi la eventuale limitazione ritenersi legittima, sul piano costituzionale, ove siano idonee rispetto all'obiettivo di tutela, se non esistono alternative altrettanto idonee al raggiungimento dello scopo, se esse non comportano un sacrificio eccessivo del diritto compresso. Quanto al profilo della coerenza con le esigenze correlate al particolare regime detentivo, nella specie ravvisabili nella necessità di impedire i contatti con l'esterno e di azzerare flussi informativi, una volta assodato che l'Amministrazione 3 O. A penitenziaria ha fatto ricorso allo strumento della videoconferenza, quale mezzo sicuro rispetto al rischio di ingerenze esterne, non vi sarebbero ragioni che legittimino un trattamento discriminatorio rispetto a tutte le altre categorie di detenuti, che ormai effettuano i colloqui a distanza con i familiari. 3. In data 29 novembre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. I colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, quali gli artt. 28 Ord. pen., secondo cui «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; 18, comma 3, che riconosce «particolare favore (...) ai colloqui con i familiari»; 1, comma 6, e 15 Ord. pen. (i quali collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato); 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il quale contempla il mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune (ex multis Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione;
Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419 - 01; Sez. 1, n. 33032 del 18/04/2011, Solazzo, Rv. 250819 - 01; Sez. 1, n. 27344 del 28/05/2003, Emmanuello, Rv. 225011 - 01; Sez. 1, n. 22573 del 15/05/2002, Valenti, Rv. 221623 - 01; Sez. 1, n. 21291 del 3/05/2002, Floridia, Rv. 221688 - 01). Un diritto che, invero, presenta un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l'art. 8, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare...», sicché le limitazioni all'esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui). Dunque, il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto a tutte le persone detenute, ivi comprese quelle sottoposte al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen.; fermo restando che spetta al legislatore stabilire le regole concrete del 4 o»‘ relativo esercizio, che ben possono essere diversamente modulate a seconda della appartenenza della persona detenuta a una determinata categoria di ristretti. 2.1. In questa prospettiva, l'art. 41 -bis Ord. pen. prevede, al comma 2 -quater, lett. b), che il colloquio, per quanti sono sottoposti al regime differenziato, sia svolto in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti;
e che in caso di mancata effettuazione di colloqui personali, possa essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di 10 minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Ne consegue che, come già per le persone sottoposte al regime detentivo ordinario, anche per quelle sottoposte al regime differenziato, la legge penitenziaria e il relativo regolamento di esecuzione stabiliscono che i contatti con i familiari si realizzino secondo due modalità fondamentali: alla presenza fisica della persona detenuta e dei interlocutori o con il mezzo del telefono. 2.2. Rispetto a tale originaria modalità di mantenimento delle relazioni familiari, l'evoluzione tecnologica ha reso possibile nuove forme di comunicazione a distanza, consentendo, per quanto qui di interesse, il ricorso a modalità di collegamento audio e video che consentono di riprodurre, accanto alla voce dei conversanti, anche la loro immagine (cd. videochiamate). La stessa Amministrazione penitenziaria ha ritenuto che tali "nuove" forme di comunicazione a distanza debbano essere ricondotte nell'alveo dei «colloqui visivi», dei quali condividono qualificazione giuridica e modalità esecutive, secondo quanto stabilito, per i detenuti inseriti nel circuito della cd. media sicurezza, dalla circolare DAP del 29 gennaio 2019, n. 0031246U, che ha emanato delle linee-guida rivolte a tutte le direzioni degli istituti penitenziari, con un manuale tecnico-operativo per agevolare la procedura telematica di video-chiamata tramite la piattaforma Skype for business. Pertanto, per i detenuti sottoposti al regime ordinario, la relativa disciplina - per quanto riguarda l'individuazione degli organi competenti all'autorizzazione, il numero e la durata dei collegamenti audio-visivi, nonché le modalità di controllo - è stata individuata in quella dettata dagli artt. 18 Ord. pen. e 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (cd. regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario). La possibilità di consentire il ricorso, da parte dei detenuti, a questa particolare forma di comunicazione è stata condivisibilmente giustificata dall'Amministrazione penitenziaria con l'esigenza di «facilitare le relazioni familiari nelle strutture penitenziarie». E', infatti, notorio che assai frequentemente í congiunti del detenuto si trovino nella impossibilità di effettuare i colloqui in ragione della distanza dal luogo in cui quest'ultimo è ristretto;
sicché tale innovativa forma di comunicazione è stata individuata, dalla stessa Amministrazione, come un rilevante strumento per garantire l'effettività del diritto in questione. 5 2.3. Diverso è il discorso per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., per i quali l'Amministrazione penitenziaria aveva escluso, con la richiamata circolare, la possibilità di effettuare i colloqui mediante videochiamata. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, dopo alcune oscillazioni (si vedano Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 - 01, che aveva ammesso, anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato, la possibilità di colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione a distanza, nonché (Sez. 1, n. 16557 del 22/03/2019, CC Sassari, Rv. 275669 - 01, che ha aderito alla soluzione negativa, in ragione della mancanza di un'espressa disciplina normativa che individuasse i presupposti della comunicazione a distanza e che dettasse una specifica regolamentazione delle modalità esecutive e delle relative coperture di spesa), è giunta ad affermare il principio, ribadito dalle pronunce successive, secondo cui «il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis» (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Rv. 279577 - 01). Dunque, secondo tale approdo ermeneutico, se per una qualunque ragione diventa impossibile, o particolarmente difficile, lo svolgimento del colloquio in presenza, deve ammettersi la possibilità del colloquio a distanza nella forma del video-colloquio, assimilato a quello visivo. Va evidenziato, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità, nel riconoscere il diritto della persona detenuta allo svolgimento del colloquio in videoconferenza, ha rimesso all'Amministrazione penitenziaria di stabilire le modalità operative più funzionali, ponendo quale condizione la circostanza che esse consentissero di realizzare il controllo sul contenuto della conversazione (che rispetto alle persone sottoposte al regime differenziato è finanche oggetto, oltre che di ascolto, di videoregistrazione) e, al contempo, in condizioni di sicurezza rispetto a possibili intrusioni da parte di soggetti gravitanti nell'orbita della criminalità organizzata. Una garanzia che, nella successiva pratica, anche a seguito di alcune indicazioni offerte dalla stessa giurisprudenza è stata assicurata grazie all'uso della rete intranet del Ministero della giustizia, che costituisce una modalità validata tecnicamente dal Servizio Informatico Penitenziario della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. e dalla DGSIA (cfr. pag. 2 Circolare del 30 gennaio 2019). 2.4. Lungo questo percorso, durante il periodo dell'emergenza pandemica, quando i colloqui in presenza sono diventati impossibili, per i rischi alla salute e come conseguenza delle limitazioni amministrative, tale situazione ha integrato, secondo la lettura compiuta dalla giurisprudenza di legittimità, il presupposto della 6 , fl impossibilità di effettuare il colloquio in presenza (Sez. 1, n. 19290 del 9/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 - 01). Ciò coerentemente con le previsioni del decreto legge 10 maggio 2020, n. 29, dettato per la gestione della cd. emergenza Covid- 19, che ha espressamente previsto la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere "a distanza" i colloqui con i congiunti (o con gli altri soggetti cui hanno diritto), mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'Amministrazione penitenziaria e minorile ovvero mediante corrispondenza telefonica, autorizzabile oltre i limiti dell'art. 39, comma 2, reg. esec. e dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121. Una disciplina, questa, che, seppur temporalmente circoscritta, non distingueva tra i detenuti cui era riferibile e che, dunque, è stato ritenuto potesse essere applicabile anche alle persone sottoposte al regime penitenziario differenziato. 3. Con la cessazione del periodo emergenziale, le cui restrizioni, come appena osservato, avevano permanentemente giustificato l'ammissione dei colloqui visivi nelle forme della videoconferenza, se, per un verso, è venuta meno quella particolare situazione che giustificava, in termini generali, l'autorizzazione della videoconferenza, per altro verso, non è corretto affermare che tale possibilità sia venuta meno, ben potendo ammettersi che, in presenza di situazioni particolari che impediscano lo svolgimento del colloquio in presenza, il colloquio debba essere autorizzato, per garantire l'effettività del relativo diritto, tramite video- . collegamento, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dall'art. 41-bis Ord. pen. (Sez. 1, n. 39828 del 20/09/2022, Li GO, P.v. 283652 - 01). Possibilità che la giurisprudenza di legittimità ammette, con orientamento qui condiviso, non soltanto per il familiare cui si riferisca la situazione di impossibilità o gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza, ma anche per gli altri congiunti, salvo che non ricorrano specifiche cause ostative alla fruizione congiunta (Sez. 5, n. 50469 del 08/11/2023, Giorgi, P.v. 285594 - 01). 3.1. In ipotesi siffatte, nondimeno, affinché la relativa autorizzazione possa essere concessa è necessario che il richiedente alleghi l'esistenza dei relativi presupposti, come sopra evidenziati. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha motivato le ragioni del rigetto con la mancata dimostrazione dell'esistenza di circostanze eccezionali che rendano impossibile un colloquio in presenza con i propri famigliari. Non irragionevole, in proposito, è l'affermazione secondo cui le allegazioni difensive sulle condizioni di reddito emergenti dall'ISEE non siano determinanti, essendo tale strumento di calcolo solo parziale e non tenendo esso conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti "in nero" o derivanti da attività illecite. Quanto, poi, alla presenza di una figlia di 5 anni, 7 l'innegabile situazione di disagio correlata agli spostamenti necessari per effettuare il colloquio in presenza è stata ritenuta insufficiente, anche in questo caso non irragionevolmente, a integrare la descritta condizione di impossibilità o di gravissima difficoltà. Ritiene, sul punto, il Collegio che la situazione rappresentata sia stata oggetto di un apprezzamento fattuale, adeguatamente motivato, che pertanto non appare sindacabile in sede di legittimità. Ciò anche in ragione del fatto che la violazione del diritto al colloquio, anche per le persone sottoposte al 41-bis Ord. pen., può essere fatto valere attraverso il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. e che il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza è ammessa, ai sensi del comma 4-bis della citata disposizione, unicamente per violazione di legge. E benché tale condizione ricorra anche in caso di motivazione inesistente o apparente (per tale affermazione di principio v., in materia di misure di prevenzione, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01, nonché, in materia di misure cautelari reali Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01), deve escludersi, per le ragioni espresse, che la situazione descritta ricorra nel caso di specie. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 19 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con reclamo presentato al Magistrato di sorveglianza di RB il 16 marzo 2020, AN Li GO aveva dedotto la violazione, conseguente al rigetto dell'istanza avanzata all'Amministrazione penitenziaria, del diritto a fruire del colloquio visivo a distanza con i congiunti mediante l'applicativo Skype;
diritto il cui esercizio sarebbe stato dimidiato dalla concreta difficoltà, per i familiari, di recarsi in istituto per effettuarlo, tenuto conto della notevole distanza dal luogo di residenza e delle connesse problematiche economiche, personali e familiari, anche legate alla presenza di una figlia di 5 anni. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17992 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 19/01/2024 1.1. Con ordinanza del 21 maggio 2020, il Magistrato di sorveglianza di RB aveva respinto il reclamo avverso il silenzio dell'Amministrazione penitenziaria sulla richiesta di effettuare colloquio mediante videochiamata, evidenziando che: la relativa possibilità per le persone detenute sottoposte al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. fosse esclusa dalla legge;
per tale categoria di soggetti era stata prevista la possibilità di effettuare un colloquio telefonico in caso di omesso svolgimento di quello visivo;
che l'impossibilità di effettuare colloqui visivi in conseguenza delle restrizioni pandemiche era compensata proprio dall'esecuzione del colloquio telefonico. 1.2. Con ordinanza del 7 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo del detenuto avverso la decisione negativa del Magistrato di sorveglianza, sottolineando come la possibilità di estendere alle persone sottoposte al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. della disciplina pandennica dettata dal d.l. n. 29 del 2020 non rappresentasse una regola generale, ma fosse una legata soltanto alla concreta impossibilità o alla grandissima difficoltà di effettuare i colloqui in presenza. Situazione che, nella specie, non era stata dimostrata. 1.3. Con sentenza del 20 settembre 2022, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la decisione del Tribunale per difetto di motivazione, affermando che il ricorso al videocolloquio con i familiari trovi la sua ratio nella impossibilità ovvero nella gravissima difficoltà di effettuare il colloquio in presenza, sulla quale il Tribunale di sorveglianza è tenuto a motivare specificamente, con onere inversamente proporzionale all'intensità dei provvedimenti di contrasto della situazione pandemica, all'epoca ancora in atto. 1.4. Con ordinanza in data 2 febbraio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Li GO. Nel frangente, il Collegio capitolino, dopo avere premesso che alla data del 31 dicembre 2022 è scaduta la vigenza della normativa legata all'emergenza pandemica e che tale circostanza renderebbe superate, già in via di principio, le aperture alla fruibilità dei colloqui mediante videochiamate, ha osservato che le ragioni dell'annullamento in sede rescindente fossero interamente legate al profilo indicato, senza la devoluzione di profili diversi, ormai consolidati con il primo rigetto. In ogni caso, il Tribunale ha osservato come le ulteriori ragioni dedotte da Li GO, connesse alle difficoltà di affrontare le spese del viaggio in relazione a condizioni economiche estremamente modeste e ai disagi legati alla distanza, non siano state provate, non potendo ritenersi sufficiente la allegazione del modello ISEE per dimostrare la condizione di indigenza del soggetto e non essendo la logistica dei collegamenti fra NF e RB così problematica da costituire, di per sé, una dimostrazione dell'esistenza di eccezionali difficoltà. 2 2. AN Li GO ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Avv. Francesca Vianello Accorretti, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, 18, 35-bis, 41-bis Ord. pen. in relazione agli artt. 29 e 30 Cost. e 8 Cedu, e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso sottolinea che il Tribunale abbia errato nel ritenere che, con la scadenza della disciplina emergenziale al 31 dicembre 2022, non sarebbe più consentita ai detenuti la effettuazione dei colloqui visivi mediante video-collegamento, avendo il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria emanato, in data 26 settembre 2022, la Circolare n. 3696/6146, finalizzata a favorire i contatti a distanza dei detenuti con i familiari a prescindere dal perdurare della pandemia e delle norme legate all'emergenza sanitaria. In secondo luogo, si sottolinea che la Corte di cassazione non avrebbe legato l'impedimento assoluto ovvero la gravissima difficoltà al colloquio in presenza al solo caso dei limiti alla circolazione connessi all'emergenza pandemica. Ciò avrebbe reso necessario scrutinare la prospettata situazione di difficoltà economica del nucleo e il conseguente impedimento a effettuare i colloqui in presenza, non potendo ritenersi, con l'ordinanza impugnata, che l'attestazione ISEE non sia idonea a dimostrare la condizione di indigenza, anche alla luce del registro dei colloqui che cristallizzava la scarsità di incontri dal vivo. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, nel caso in cui sia impossibile o, comunque, estremamente difficile eseguire i colloqui in presenza, coloro che sono sottoposti al regime penitenziario previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. possono essere autorizzati dall'Amministrazione penitenziaria a effettuare detti colloqui in modalità da remoto, mediante mezzi di comunicazione audiovisivi, tenuto conto della previsione del decreto legge 10 maggio 2020, n. 29, che consente tale modalità di colloquio per tutti i detenuti (cita Sez. 1, n. 8181 in data 11.01.2022). Per tale ragione, essendo i colloqui a distanza una modalità ormai consolidata, i Giudici di merito, per quanto riguarda i detenuti 41-bis Ord. pen., dovrebbero verificare la sussistenza della impossibilità o della gravissima difficoltà del colloquio in presenza, autorizzando, in tal caso, la modalità a distanza, tenuto conto della esistenza, anche per questa particolare categoria di detenuti, del diritto allo svolgimento dei colloqui con i familiari, potendosi la eventuale limitazione ritenersi legittima, sul piano costituzionale, ove siano idonee rispetto all'obiettivo di tutela, se non esistono alternative altrettanto idonee al raggiungimento dello scopo, se esse non comportano un sacrificio eccessivo del diritto compresso. Quanto al profilo della coerenza con le esigenze correlate al particolare regime detentivo, nella specie ravvisabili nella necessità di impedire i contatti con l'esterno e di azzerare flussi informativi, una volta assodato che l'Amministrazione 3 O. A penitenziaria ha fatto ricorso allo strumento della videoconferenza, quale mezzo sicuro rispetto al rischio di ingerenze esterne, non vi sarebbero ragioni che legittimino un trattamento discriminatorio rispetto a tutte le altre categorie di detenuti, che ormai effettuano i colloqui a distanza con i familiari. 3. In data 29 novembre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. I colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, quali gli artt. 28 Ord. pen., secondo cui «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; 18, comma 3, che riconosce «particolare favore (...) ai colloqui con i familiari»; 1, comma 6, e 15 Ord. pen. (i quali collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato); 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il quale contempla il mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune (ex multis Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione;
Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419 - 01; Sez. 1, n. 33032 del 18/04/2011, Solazzo, Rv. 250819 - 01; Sez. 1, n. 27344 del 28/05/2003, Emmanuello, Rv. 225011 - 01; Sez. 1, n. 22573 del 15/05/2002, Valenti, Rv. 221623 - 01; Sez. 1, n. 21291 del 3/05/2002, Floridia, Rv. 221688 - 01). Un diritto che, invero, presenta un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l'art. 8, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare...», sicché le limitazioni all'esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui). Dunque, il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto a tutte le persone detenute, ivi comprese quelle sottoposte al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen.; fermo restando che spetta al legislatore stabilire le regole concrete del 4 o»‘ relativo esercizio, che ben possono essere diversamente modulate a seconda della appartenenza della persona detenuta a una determinata categoria di ristretti. 2.1. In questa prospettiva, l'art. 41 -bis Ord. pen. prevede, al comma 2 -quater, lett. b), che il colloquio, per quanti sono sottoposti al regime differenziato, sia svolto in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti;
e che in caso di mancata effettuazione di colloqui personali, possa essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di 10 minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Ne consegue che, come già per le persone sottoposte al regime detentivo ordinario, anche per quelle sottoposte al regime differenziato, la legge penitenziaria e il relativo regolamento di esecuzione stabiliscono che i contatti con i familiari si realizzino secondo due modalità fondamentali: alla presenza fisica della persona detenuta e dei interlocutori o con il mezzo del telefono. 2.2. Rispetto a tale originaria modalità di mantenimento delle relazioni familiari, l'evoluzione tecnologica ha reso possibile nuove forme di comunicazione a distanza, consentendo, per quanto qui di interesse, il ricorso a modalità di collegamento audio e video che consentono di riprodurre, accanto alla voce dei conversanti, anche la loro immagine (cd. videochiamate). La stessa Amministrazione penitenziaria ha ritenuto che tali "nuove" forme di comunicazione a distanza debbano essere ricondotte nell'alveo dei «colloqui visivi», dei quali condividono qualificazione giuridica e modalità esecutive, secondo quanto stabilito, per i detenuti inseriti nel circuito della cd. media sicurezza, dalla circolare DAP del 29 gennaio 2019, n. 0031246U, che ha emanato delle linee-guida rivolte a tutte le direzioni degli istituti penitenziari, con un manuale tecnico-operativo per agevolare la procedura telematica di video-chiamata tramite la piattaforma Skype for business. Pertanto, per i detenuti sottoposti al regime ordinario, la relativa disciplina - per quanto riguarda l'individuazione degli organi competenti all'autorizzazione, il numero e la durata dei collegamenti audio-visivi, nonché le modalità di controllo - è stata individuata in quella dettata dagli artt. 18 Ord. pen. e 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (cd. regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario). La possibilità di consentire il ricorso, da parte dei detenuti, a questa particolare forma di comunicazione è stata condivisibilmente giustificata dall'Amministrazione penitenziaria con l'esigenza di «facilitare le relazioni familiari nelle strutture penitenziarie». E', infatti, notorio che assai frequentemente í congiunti del detenuto si trovino nella impossibilità di effettuare i colloqui in ragione della distanza dal luogo in cui quest'ultimo è ristretto;
sicché tale innovativa forma di comunicazione è stata individuata, dalla stessa Amministrazione, come un rilevante strumento per garantire l'effettività del diritto in questione. 5 2.3. Diverso è il discorso per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., per i quali l'Amministrazione penitenziaria aveva escluso, con la richiamata circolare, la possibilità di effettuare i colloqui mediante videochiamata. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, dopo alcune oscillazioni (si vedano Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 - 01, che aveva ammesso, anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato, la possibilità di colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione a distanza, nonché (Sez. 1, n. 16557 del 22/03/2019, CC Sassari, Rv. 275669 - 01, che ha aderito alla soluzione negativa, in ragione della mancanza di un'espressa disciplina normativa che individuasse i presupposti della comunicazione a distanza e che dettasse una specifica regolamentazione delle modalità esecutive e delle relative coperture di spesa), è giunta ad affermare il principio, ribadito dalle pronunce successive, secondo cui «il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis» (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Rv. 279577 - 01). Dunque, secondo tale approdo ermeneutico, se per una qualunque ragione diventa impossibile, o particolarmente difficile, lo svolgimento del colloquio in presenza, deve ammettersi la possibilità del colloquio a distanza nella forma del video-colloquio, assimilato a quello visivo. Va evidenziato, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità, nel riconoscere il diritto della persona detenuta allo svolgimento del colloquio in videoconferenza, ha rimesso all'Amministrazione penitenziaria di stabilire le modalità operative più funzionali, ponendo quale condizione la circostanza che esse consentissero di realizzare il controllo sul contenuto della conversazione (che rispetto alle persone sottoposte al regime differenziato è finanche oggetto, oltre che di ascolto, di videoregistrazione) e, al contempo, in condizioni di sicurezza rispetto a possibili intrusioni da parte di soggetti gravitanti nell'orbita della criminalità organizzata. Una garanzia che, nella successiva pratica, anche a seguito di alcune indicazioni offerte dalla stessa giurisprudenza è stata assicurata grazie all'uso della rete intranet del Ministero della giustizia, che costituisce una modalità validata tecnicamente dal Servizio Informatico Penitenziario della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. e dalla DGSIA (cfr. pag. 2 Circolare del 30 gennaio 2019). 2.4. Lungo questo percorso, durante il periodo dell'emergenza pandemica, quando i colloqui in presenza sono diventati impossibili, per i rischi alla salute e come conseguenza delle limitazioni amministrative, tale situazione ha integrato, secondo la lettura compiuta dalla giurisprudenza di legittimità, il presupposto della 6 , fl impossibilità di effettuare il colloquio in presenza (Sez. 1, n. 19290 del 9/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 - 01). Ciò coerentemente con le previsioni del decreto legge 10 maggio 2020, n. 29, dettato per la gestione della cd. emergenza Covid- 19, che ha espressamente previsto la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere "a distanza" i colloqui con i congiunti (o con gli altri soggetti cui hanno diritto), mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'Amministrazione penitenziaria e minorile ovvero mediante corrispondenza telefonica, autorizzabile oltre i limiti dell'art. 39, comma 2, reg. esec. e dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121. Una disciplina, questa, che, seppur temporalmente circoscritta, non distingueva tra i detenuti cui era riferibile e che, dunque, è stato ritenuto potesse essere applicabile anche alle persone sottoposte al regime penitenziario differenziato. 3. Con la cessazione del periodo emergenziale, le cui restrizioni, come appena osservato, avevano permanentemente giustificato l'ammissione dei colloqui visivi nelle forme della videoconferenza, se, per un verso, è venuta meno quella particolare situazione che giustificava, in termini generali, l'autorizzazione della videoconferenza, per altro verso, non è corretto affermare che tale possibilità sia venuta meno, ben potendo ammettersi che, in presenza di situazioni particolari che impediscano lo svolgimento del colloquio in presenza, il colloquio debba essere autorizzato, per garantire l'effettività del relativo diritto, tramite video- . collegamento, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dall'art. 41-bis Ord. pen. (Sez. 1, n. 39828 del 20/09/2022, Li GO, P.v. 283652 - 01). Possibilità che la giurisprudenza di legittimità ammette, con orientamento qui condiviso, non soltanto per il familiare cui si riferisca la situazione di impossibilità o gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza, ma anche per gli altri congiunti, salvo che non ricorrano specifiche cause ostative alla fruizione congiunta (Sez. 5, n. 50469 del 08/11/2023, Giorgi, P.v. 285594 - 01). 3.1. In ipotesi siffatte, nondimeno, affinché la relativa autorizzazione possa essere concessa è necessario che il richiedente alleghi l'esistenza dei relativi presupposti, come sopra evidenziati. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha motivato le ragioni del rigetto con la mancata dimostrazione dell'esistenza di circostanze eccezionali che rendano impossibile un colloquio in presenza con i propri famigliari. Non irragionevole, in proposito, è l'affermazione secondo cui le allegazioni difensive sulle condizioni di reddito emergenti dall'ISEE non siano determinanti, essendo tale strumento di calcolo solo parziale e non tenendo esso conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti "in nero" o derivanti da attività illecite. Quanto, poi, alla presenza di una figlia di 5 anni, 7 l'innegabile situazione di disagio correlata agli spostamenti necessari per effettuare il colloquio in presenza è stata ritenuta insufficiente, anche in questo caso non irragionevolmente, a integrare la descritta condizione di impossibilità o di gravissima difficoltà. Ritiene, sul punto, il Collegio che la situazione rappresentata sia stata oggetto di un apprezzamento fattuale, adeguatamente motivato, che pertanto non appare sindacabile in sede di legittimità. Ciò anche in ragione del fatto che la violazione del diritto al colloquio, anche per le persone sottoposte al 41-bis Ord. pen., può essere fatto valere attraverso il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. e che il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza è ammessa, ai sensi del comma 4-bis della citata disposizione, unicamente per violazione di legge. E benché tale condizione ricorra anche in caso di motivazione inesistente o apparente (per tale affermazione di principio v., in materia di misure di prevenzione, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01, nonché, in materia di misure cautelari reali Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01), deve escludersi, per le ragioni espresse, che la situazione descritta ricorra nel caso di specie. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 19 gennaio 2024 Il Consigliere estensore