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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 02/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 119 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da
, entrambe residenti in [...]ed elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliate in Nuoro, presso lo studio dell'avv. Maria Elvira Pigozzi dalla quale, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanna G. Cappai, sono rappresentate e difese giusta procura speciale allegata all'atto di appello
appellanti
contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Nuoro, presso lo studio CP_1
dell'avv. Sebastiana Buffoni, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
appellata
e contro
, , , , tutti in CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Nuoro, presso lo studio Persona_1
dell'avv. Maria Filomena Marras, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
appellati e contro
, elettivamente domiciliati in Oristano, presso lo Controparte_6 CP_7
studio dell'avv. Christian Stara, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
appellati
e contro
, residenti in [...]ed elettivamente domiciliati in CP_8 Parte_1
Nuoro, presso lo studio dell'avv. Angelo Battista Mario Marras, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
appellati
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di e l'Ecc.ma Corte, ogni avversa deduzione, Parte_1 Parte_2
eccezione e conclusione disattesa, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 511/2023 del
Tribunale di Oristano – Sezione Civile, in persona del G.U. Dott. Nicola Sesta, resa il 4/10/2023
contestualmente a verbale d'udienza in pari data, nella causa iscritta al n. 259/2018 R.G., voglia così giudicare:
1. in conformità alle conclusioni avanzate dalle odierne appellanti nel giudizio di primo grado, dichiarare l'inammissibilità della proposta domanda di verificazione della scrittura privata 12 marzo 1988 e, per l'effetto, annullare la decisione impugnata;
2. con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse di l'Ecc.ma Corte adita voglia: CP_1
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 511/2023 pubblicata il Parte_1 Parte_2
4 ottobre 2023 r.g. n. 259/2018 Repertorio n. 686/2023 del 5 ottobre 2023 emessa dal Tribunale di
Oristano in composizione monocratica, Giudice Dott. Nicolò Sesta, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
- Con vittoria di spese e competenze di legge.
Nell'interesse di , , e : l'Ecc.ma CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Corte adita Voglia:
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 511/2023 pubblicata il Parte_1 Parte_2
4 ottobre 2023 r.g. n. 259/2018 Repertorio n. 686/2023 del 5 ottobre 2023 emessa dal Tribunale di
Oristano in composizione monocratica, Giudice Dott. Nicolò Sesta. E, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
- Con vittoria di spese e competenze di legge.
Nell'interesse di e : Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_6 CP_7
ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione disattesa: riformare o meno la sentenza di primo grado a seconda dell'essere ritenuto o meno fondato l'appello interposto avverso la stessa,
confermando – in ogni caso – la pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di primo grado in favore dei Signori e e col favore – in entrambi i casi – delle spese anche CP_6 CP_7
presente giudizio di gravame.
Nell'interesse di e l'Ecc.ma Corte adita, voglia: CP_8 Parte_1
- dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 511/2023 Parte_1 Parte_2
pubblicata il 4 ottobre 2023 RG n. 259/2018 Repertorio n. 686/2023 del 5 ottobre 2023 emessa dal
Tribunale di Oristano in composizione monocratica, Giudice Dott. Nicolò Sesta. E, per l'effetto,
confermare la sentenza impugnata
- con vittoria di spese e competenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23 febbraio 2018 convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_3
di Oristano, i propri fratelli per premorto, la moglie Persona_1 CP_1 Persona_2
e le figlie e e per anch'egli premorto, i CP_9 Pt_1 Parte_2 Parte_4
quattro figli , e al fine di ottenere la verificazione della CP_6 CP_7 Pt_1 CP_8
scrittura privata sottoscritta in data 12 marzo 1988, alla presenza della madre e di Persona_3
altri cinque testimoni, avente ad oggetto la divisione di alcuni terreni ubicati in agro dei comuni di Ollastra e Siapiccia.
L'attore motivò la propria istanza deducendo la necessità di eliminare qualsiasi incertezza sul valore giuridico della scrittura privata, nonché di ottenere un titolo idoneo a consentire la formalizzazione di eventuali permute e cessioni dei terreni oggetto dell'accordo divisionale.
Si costituirono in giudizio e e, con separata comparsa di costituzione e CP_6 CP_7
risposta, e tutti in qualità di eredi di domandando, in caso CP_8 Parte_1 Parte_4
di accertata validità della scrittura privata, l'attribuzione pro indiviso della quota spettante al padre.
Si costituirono in giudizio , e quali eredi di CP_9 Pt_1 Parte_2 Persona_2
domandando venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea per mancanza di interesse ad agire, in quanto avente ad oggetto la verificazione di una scrittura privata improduttiva di effetti giuridici, poiché integrante una donazione, da parte della madre dei sottoscrittori, priva della forma richiesta ad substantiam dalla legge. Ferma l'eccezione di inammissibilità della domanda, per mera completezza espositiva, contestarono l'individuazione dei dati catastali proposta dall'attore nell'atto di citazione, affermando che tale prospettazione non trovava alcuna corrispondenza con quanto previsto nella scrittura privata.
costituitasi in giudizio, chiese l'accoglimento della domanda attorea e il rigetto delle CP_1
eccezioni sollevate da , e CP_9 Pt_1 Parte_2
A seguito del decesso dell'attore, avvenuto in data 9 gennaio 2020, si costituirono in qualità di eredi universali i fratelli e quest'ultimo anche in proprio, dichiarando di voler CP_1 Persona_1
proseguire il giudizio e insistendo per l'accoglimento delle domande proposte dall'attore.
Successivamente alla dichiarazione del decesso di e alla conseguente interruzione del CP_9
processo, in data 5 ottobre 2022, e in proprio e in qualità di coeredi di Per_1 CP_1
presentarono ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 303 c.p.c. Parte_3
In considerazione dell'esito fallimentare dei vari tentativi di definizione in via stragiudiziale della controversia, il giudice, in sede di fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione con le forme della trattazione scritta, propose alle parti di limitare la decisione all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni e le parti vi aderirono.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 511 del 2023 il Tribunale di Oristano dichiarò l'infondatezza delle eccezioni, sollevate da , e CP_9 Parte_1 Parte_2
di difetto di interesse ad agire di parte attrice in ragione del fatto che i terreni oggetto della scrittura non erano di proprietà delle parti, o comunque non erano catastalmente identificati, sul rilievo che erano irrilevanti tutte le contestazioni svolte in relazione alla sussistenza di profili di invalidità del contratto.
Rilevò l'avvenuto riconoscimento della scrittura privata da parte di tutti i sottoscrittori e, pertanto,
ne dichiarò l'autenticità, accogliendo l'istanza di parte attrice.
Quanto alle ulteriori questioni emerse in corso di causa, tra cui quelle relative alla asserita invalidità
del contratto e alle domande di attribuzione dei beni ai sottoscrittori, il giudice ritenne di non doversi pronunciare, avendo le parti rinunciato ad ogni accertamento ulteriore rispetto a quello inerente alla autenticità della scrittura privata.
Avverso tale decisione hanno proposto appello e cui hanno resistito Pt_1 Parte_2 CP_1
e e e, per gli eredi
[...] CP_6 CP_7 CP_8 Parte_1 Persona_1
, e CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame le appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza, avendo il giudice fondato il proprio convincimento in ordine alla autenticità della scrittura privata esclusivamente sull'accertato mancato disconoscimento delle firme da parte dei sottoscrittori,
prescindendo da qualsiasi indagine circa la concreta attitudine del documento a produrre effetti giuridici.
In particolare, le appellanti hanno denunciato la violazione del disposto di cui all'art. 216, comma 2,
c.p.c., sostenendo, in via generale, l'impossibilità di ritenere sussistente l'interesse richiesto dalla norma ai fini della proposizione dell'istanza di verificazione, in presenza di una scrittura privata affetta da nullità, giacché improduttiva di effetti giuridici.
Invero, ad avviso delle appellanti, la scrittura privata oggetto dell'istanza di verificazione è da ritenersi affetta da nullità insanabile, sia per mancanza di causa, in quanto avente ad oggetto beni non appartenenti ai sottoscrittori, sia per indeterminatezza dell'oggetto. Sotto il primo profilo, le appellanti hanno affermato che dall'esame dei certificati catastali del
06.06.2012 era emerso che, quantomeno fino a quella data, i terreni oggetto della scrittura privata del 12.3.1988 risultavano ancora intestati all'originario proprietario, , padre di Persona_4
(madre dei soggetti che avevano sottoscritto la scrittura privata) e di altri sei Persona_3
figli, non più in vita al tempo della sottoscrizione della scrittura privata.
Sulla base di tale premessa, le appellanti hanno sostenuto che i sottoscrittori avevano disposto, fino a prova contraria, di beni ad essi non appartenenti, neppure per la quota di spettanza della loro madre e che, pertanto, il negozio doveva ritenersi insanabilmente nullo.
Con riguardo al secondo profilo, le appellanti hanno lamentato l'impossibilità di individuare con certezza gli immobili oggetto dell'accordo divisionale, stante le indicazioni approssimative e vaghe ivi contenute;
hanno altresì eccepito l'inattendibilità delle indicazioni riguardanti i dati catastali di cui all'atto di citazione, nonché l'inattitudine delle stesse ad integrare il contenuto della scrittura privata, essendo state determinate in via unilaterale dal tecnico nominato da e e Pt_3 CP_1
mai recepite nel contratto. Ad avviso delle appellanti, l'assenza di elementi identificativi dei terreni rende altresì impossibile la trascrizione della scrittura privata, cui l'azione era dichiaratamente finalizzata.
Le censure non meritano accoglimento, in quanto infondate.
L'impugnazione si fonda sull'asserita insussistenza dell'interesse espressamente richiesto dal secondo comma dell'art. 216 c.p.c. per la proposizione della domanda di verificazione, in quanto inerente, quest'ultima, ad una «scrittura privata insanabilmente nulla sia per mancanza della causa
che per indeterminatezza dell'oggetto».
Rispetto al primo profilo di nullità si rende doveroso premettere che, nel corso del giudizio di primo grado, le difese svolte dalle odierne appellanti hanno subito un mutamento, avendo costoro correlato l'invalidità della scrittura privata, dapprima, in sede di costituzione in giudizio, al fatto che la stessa costituirebbe, in realtà, una donazione - effettuata dalla madre in favore dei figli - priva della forma richiesta ad substantiam dalla legge e, poi, al fatto che i beni oggetto di divisione sarebbero di proprietà di soggetti terzi;
tesi, quest'ultima, riproposta ora in appello.
Peraltro, in considerazione del contenuto della scrittura privata oggetto di verificazione e di quanto emerso dagli atti di causa, deve ritenersi che mediante l'accordo i germani abbiano inteso CP_1
definire in via generale l'assetto dei rapporti, quantomeno in via di fatto, rispetto alla disponibilità dei beni ivi indicati. Tale finalità trova conferma nell'incontestato, conseguente, possesso uti dominus, da parte di ciascuno dei sottoscrittori, delle quote e dei beni assegnati.
Trattandosi, dunque, di una mera situazione di fatto, appare agevole ravvisare la sussistenza dell'interesse alla verificazione della scrittura privata dedotto dall'attore, motivato dalla necessità
sia di dare certezza ai rapporti, cristallizzando il potere di fatto esercitato da ciascuno dei cinque fratelli sulla quota di propria spettanza, sia di rendere utilizzabile il documento come prova in eventuali futuri giudizi attinenti alla situazione fattuale di rilievo sotto il profilo del possesso o anche dell'usucapione.
A nulla rilevano, ai fini del presente giudizio e, quindi, dell'accertamento della provenienza delle dichiarazioni contenute nella scrittura privata dai sottoscrittori della stessa, le questioni relative ad eventuali diritti vantati da terzi sui terreni oggetto dell'accordo divisionale.
Con riguardo al secondo profilo di nullità della scrittura privata fatto valere dalle appellanti, ossia quello inerente alla asserita mancanza di elementi identificativi dei terreni oggetto di divisione,
occorre richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui è sufficiente che venga individuato, ancorché in assenza di indicazione dei dati catastali, l'oggetto noto alle parti. In
particolare, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 30483 del 2018 resa ad esito di un giudizio diretto ad accertare la validità di un contratto preliminare ha, infatti, ribadito che “è sufficiente che
dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni ma idonei a consentirne
l'identificazione in modo inequivoco, avere le parti inteso fare riferimento ad un bene determinato
o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi
identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché
appunto, l'intervenuta convergenza delle volontà sia comunque, anche “aliunde” o “per
relationem”, logicamente ricostruibile”.
Nel caso di specie, la determinabilità dell'oggetto può desumersi sia dal fatto che i sottoscrittori, nel determinare le quote, hanno fatto ricorso a riferimenti geografici e a terminologie ben precise, a loro note, con l'indicazione dell'estensione dei terreni, sia dalla circostanza – rimasta incontestata – che, a seguito dell'accordo, ciascuna parte si era immessa nel possesso degli immobili rientranti nella propria quota.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna delle appellanti alle spese del presente grado per effetto della soccombenza, liquidate secondo lo scaglione di cause di valore indeterminato, complessità bassa, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 511/2023 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Oristano;
2. Condanna le appellanti in solido tra loro alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida,
in favore di ciascuna parte come processualmente costituita, in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 119 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da
, entrambe residenti in [...]ed elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliate in Nuoro, presso lo studio dell'avv. Maria Elvira Pigozzi dalla quale, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanna G. Cappai, sono rappresentate e difese giusta procura speciale allegata all'atto di appello
appellanti
contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Nuoro, presso lo studio CP_1
dell'avv. Sebastiana Buffoni, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
appellata
e contro
, , , , tutti in CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Nuoro, presso lo studio Persona_1
dell'avv. Maria Filomena Marras, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
appellati e contro
, elettivamente domiciliati in Oristano, presso lo Controparte_6 CP_7
studio dell'avv. Christian Stara, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
appellati
e contro
, residenti in [...]ed elettivamente domiciliati in CP_8 Parte_1
Nuoro, presso lo studio dell'avv. Angelo Battista Mario Marras, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
appellati
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di e l'Ecc.ma Corte, ogni avversa deduzione, Parte_1 Parte_2
eccezione e conclusione disattesa, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 511/2023 del
Tribunale di Oristano – Sezione Civile, in persona del G.U. Dott. Nicola Sesta, resa il 4/10/2023
contestualmente a verbale d'udienza in pari data, nella causa iscritta al n. 259/2018 R.G., voglia così giudicare:
1. in conformità alle conclusioni avanzate dalle odierne appellanti nel giudizio di primo grado, dichiarare l'inammissibilità della proposta domanda di verificazione della scrittura privata 12 marzo 1988 e, per l'effetto, annullare la decisione impugnata;
2. con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse di l'Ecc.ma Corte adita voglia: CP_1
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 511/2023 pubblicata il Parte_1 Parte_2
4 ottobre 2023 r.g. n. 259/2018 Repertorio n. 686/2023 del 5 ottobre 2023 emessa dal Tribunale di
Oristano in composizione monocratica, Giudice Dott. Nicolò Sesta, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
- Con vittoria di spese e competenze di legge.
Nell'interesse di , , e : l'Ecc.ma CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Corte adita Voglia:
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 511/2023 pubblicata il Parte_1 Parte_2
4 ottobre 2023 r.g. n. 259/2018 Repertorio n. 686/2023 del 5 ottobre 2023 emessa dal Tribunale di
Oristano in composizione monocratica, Giudice Dott. Nicolò Sesta. E, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
- Con vittoria di spese e competenze di legge.
Nell'interesse di e : Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_6 CP_7
ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione disattesa: riformare o meno la sentenza di primo grado a seconda dell'essere ritenuto o meno fondato l'appello interposto avverso la stessa,
confermando – in ogni caso – la pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di primo grado in favore dei Signori e e col favore – in entrambi i casi – delle spese anche CP_6 CP_7
presente giudizio di gravame.
Nell'interesse di e l'Ecc.ma Corte adita, voglia: CP_8 Parte_1
- dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 511/2023 Parte_1 Parte_2
pubblicata il 4 ottobre 2023 RG n. 259/2018 Repertorio n. 686/2023 del 5 ottobre 2023 emessa dal
Tribunale di Oristano in composizione monocratica, Giudice Dott. Nicolò Sesta. E, per l'effetto,
confermare la sentenza impugnata
- con vittoria di spese e competenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23 febbraio 2018 convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_3
di Oristano, i propri fratelli per premorto, la moglie Persona_1 CP_1 Persona_2
e le figlie e e per anch'egli premorto, i CP_9 Pt_1 Parte_2 Parte_4
quattro figli , e al fine di ottenere la verificazione della CP_6 CP_7 Pt_1 CP_8
scrittura privata sottoscritta in data 12 marzo 1988, alla presenza della madre e di Persona_3
altri cinque testimoni, avente ad oggetto la divisione di alcuni terreni ubicati in agro dei comuni di Ollastra e Siapiccia.
L'attore motivò la propria istanza deducendo la necessità di eliminare qualsiasi incertezza sul valore giuridico della scrittura privata, nonché di ottenere un titolo idoneo a consentire la formalizzazione di eventuali permute e cessioni dei terreni oggetto dell'accordo divisionale.
Si costituirono in giudizio e e, con separata comparsa di costituzione e CP_6 CP_7
risposta, e tutti in qualità di eredi di domandando, in caso CP_8 Parte_1 Parte_4
di accertata validità della scrittura privata, l'attribuzione pro indiviso della quota spettante al padre.
Si costituirono in giudizio , e quali eredi di CP_9 Pt_1 Parte_2 Persona_2
domandando venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea per mancanza di interesse ad agire, in quanto avente ad oggetto la verificazione di una scrittura privata improduttiva di effetti giuridici, poiché integrante una donazione, da parte della madre dei sottoscrittori, priva della forma richiesta ad substantiam dalla legge. Ferma l'eccezione di inammissibilità della domanda, per mera completezza espositiva, contestarono l'individuazione dei dati catastali proposta dall'attore nell'atto di citazione, affermando che tale prospettazione non trovava alcuna corrispondenza con quanto previsto nella scrittura privata.
costituitasi in giudizio, chiese l'accoglimento della domanda attorea e il rigetto delle CP_1
eccezioni sollevate da , e CP_9 Pt_1 Parte_2
A seguito del decesso dell'attore, avvenuto in data 9 gennaio 2020, si costituirono in qualità di eredi universali i fratelli e quest'ultimo anche in proprio, dichiarando di voler CP_1 Persona_1
proseguire il giudizio e insistendo per l'accoglimento delle domande proposte dall'attore.
Successivamente alla dichiarazione del decesso di e alla conseguente interruzione del CP_9
processo, in data 5 ottobre 2022, e in proprio e in qualità di coeredi di Per_1 CP_1
presentarono ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 303 c.p.c. Parte_3
In considerazione dell'esito fallimentare dei vari tentativi di definizione in via stragiudiziale della controversia, il giudice, in sede di fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione con le forme della trattazione scritta, propose alle parti di limitare la decisione all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni e le parti vi aderirono.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 511 del 2023 il Tribunale di Oristano dichiarò l'infondatezza delle eccezioni, sollevate da , e CP_9 Parte_1 Parte_2
di difetto di interesse ad agire di parte attrice in ragione del fatto che i terreni oggetto della scrittura non erano di proprietà delle parti, o comunque non erano catastalmente identificati, sul rilievo che erano irrilevanti tutte le contestazioni svolte in relazione alla sussistenza di profili di invalidità del contratto.
Rilevò l'avvenuto riconoscimento della scrittura privata da parte di tutti i sottoscrittori e, pertanto,
ne dichiarò l'autenticità, accogliendo l'istanza di parte attrice.
Quanto alle ulteriori questioni emerse in corso di causa, tra cui quelle relative alla asserita invalidità
del contratto e alle domande di attribuzione dei beni ai sottoscrittori, il giudice ritenne di non doversi pronunciare, avendo le parti rinunciato ad ogni accertamento ulteriore rispetto a quello inerente alla autenticità della scrittura privata.
Avverso tale decisione hanno proposto appello e cui hanno resistito Pt_1 Parte_2 CP_1
e e e, per gli eredi
[...] CP_6 CP_7 CP_8 Parte_1 Persona_1
, e CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame le appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza, avendo il giudice fondato il proprio convincimento in ordine alla autenticità della scrittura privata esclusivamente sull'accertato mancato disconoscimento delle firme da parte dei sottoscrittori,
prescindendo da qualsiasi indagine circa la concreta attitudine del documento a produrre effetti giuridici.
In particolare, le appellanti hanno denunciato la violazione del disposto di cui all'art. 216, comma 2,
c.p.c., sostenendo, in via generale, l'impossibilità di ritenere sussistente l'interesse richiesto dalla norma ai fini della proposizione dell'istanza di verificazione, in presenza di una scrittura privata affetta da nullità, giacché improduttiva di effetti giuridici.
Invero, ad avviso delle appellanti, la scrittura privata oggetto dell'istanza di verificazione è da ritenersi affetta da nullità insanabile, sia per mancanza di causa, in quanto avente ad oggetto beni non appartenenti ai sottoscrittori, sia per indeterminatezza dell'oggetto. Sotto il primo profilo, le appellanti hanno affermato che dall'esame dei certificati catastali del
06.06.2012 era emerso che, quantomeno fino a quella data, i terreni oggetto della scrittura privata del 12.3.1988 risultavano ancora intestati all'originario proprietario, , padre di Persona_4
(madre dei soggetti che avevano sottoscritto la scrittura privata) e di altri sei Persona_3
figli, non più in vita al tempo della sottoscrizione della scrittura privata.
Sulla base di tale premessa, le appellanti hanno sostenuto che i sottoscrittori avevano disposto, fino a prova contraria, di beni ad essi non appartenenti, neppure per la quota di spettanza della loro madre e che, pertanto, il negozio doveva ritenersi insanabilmente nullo.
Con riguardo al secondo profilo, le appellanti hanno lamentato l'impossibilità di individuare con certezza gli immobili oggetto dell'accordo divisionale, stante le indicazioni approssimative e vaghe ivi contenute;
hanno altresì eccepito l'inattendibilità delle indicazioni riguardanti i dati catastali di cui all'atto di citazione, nonché l'inattitudine delle stesse ad integrare il contenuto della scrittura privata, essendo state determinate in via unilaterale dal tecnico nominato da e e Pt_3 CP_1
mai recepite nel contratto. Ad avviso delle appellanti, l'assenza di elementi identificativi dei terreni rende altresì impossibile la trascrizione della scrittura privata, cui l'azione era dichiaratamente finalizzata.
Le censure non meritano accoglimento, in quanto infondate.
L'impugnazione si fonda sull'asserita insussistenza dell'interesse espressamente richiesto dal secondo comma dell'art. 216 c.p.c. per la proposizione della domanda di verificazione, in quanto inerente, quest'ultima, ad una «scrittura privata insanabilmente nulla sia per mancanza della causa
che per indeterminatezza dell'oggetto».
Rispetto al primo profilo di nullità si rende doveroso premettere che, nel corso del giudizio di primo grado, le difese svolte dalle odierne appellanti hanno subito un mutamento, avendo costoro correlato l'invalidità della scrittura privata, dapprima, in sede di costituzione in giudizio, al fatto che la stessa costituirebbe, in realtà, una donazione - effettuata dalla madre in favore dei figli - priva della forma richiesta ad substantiam dalla legge e, poi, al fatto che i beni oggetto di divisione sarebbero di proprietà di soggetti terzi;
tesi, quest'ultima, riproposta ora in appello.
Peraltro, in considerazione del contenuto della scrittura privata oggetto di verificazione e di quanto emerso dagli atti di causa, deve ritenersi che mediante l'accordo i germani abbiano inteso CP_1
definire in via generale l'assetto dei rapporti, quantomeno in via di fatto, rispetto alla disponibilità dei beni ivi indicati. Tale finalità trova conferma nell'incontestato, conseguente, possesso uti dominus, da parte di ciascuno dei sottoscrittori, delle quote e dei beni assegnati.
Trattandosi, dunque, di una mera situazione di fatto, appare agevole ravvisare la sussistenza dell'interesse alla verificazione della scrittura privata dedotto dall'attore, motivato dalla necessità
sia di dare certezza ai rapporti, cristallizzando il potere di fatto esercitato da ciascuno dei cinque fratelli sulla quota di propria spettanza, sia di rendere utilizzabile il documento come prova in eventuali futuri giudizi attinenti alla situazione fattuale di rilievo sotto il profilo del possesso o anche dell'usucapione.
A nulla rilevano, ai fini del presente giudizio e, quindi, dell'accertamento della provenienza delle dichiarazioni contenute nella scrittura privata dai sottoscrittori della stessa, le questioni relative ad eventuali diritti vantati da terzi sui terreni oggetto dell'accordo divisionale.
Con riguardo al secondo profilo di nullità della scrittura privata fatto valere dalle appellanti, ossia quello inerente alla asserita mancanza di elementi identificativi dei terreni oggetto di divisione,
occorre richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui è sufficiente che venga individuato, ancorché in assenza di indicazione dei dati catastali, l'oggetto noto alle parti. In
particolare, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 30483 del 2018 resa ad esito di un giudizio diretto ad accertare la validità di un contratto preliminare ha, infatti, ribadito che “è sufficiente che
dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni ma idonei a consentirne
l'identificazione in modo inequivoco, avere le parti inteso fare riferimento ad un bene determinato
o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi
identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché
appunto, l'intervenuta convergenza delle volontà sia comunque, anche “aliunde” o “per
relationem”, logicamente ricostruibile”.
Nel caso di specie, la determinabilità dell'oggetto può desumersi sia dal fatto che i sottoscrittori, nel determinare le quote, hanno fatto ricorso a riferimenti geografici e a terminologie ben precise, a loro note, con l'indicazione dell'estensione dei terreni, sia dalla circostanza – rimasta incontestata – che, a seguito dell'accordo, ciascuna parte si era immessa nel possesso degli immobili rientranti nella propria quota.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna delle appellanti alle spese del presente grado per effetto della soccombenza, liquidate secondo lo scaglione di cause di valore indeterminato, complessità bassa, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 511/2023 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Oristano;
2. Condanna le appellanti in solido tra loro alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida,
in favore di ciascuna parte come processualmente costituita, in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu