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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/06/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1679/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1679 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: “opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.”
TRA
(C.F. , in proprio ed in conto Parte_1 C.F._1
della posizione del defunto coniuge (C.F. Persona_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cri- C.F._2
stiano Ceriello (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3
studio in Polla (SA), alla via Della Noce, n.5
OPPONENTE
E
Controparte_1
(C.F. e P.IVA. , in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, in proprio e per conto della posizione del defunto Parte_1 coniuge proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notifi- Persona_1
catole dalla BA , Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania, so- CP_1
cietà cooperativa, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 73.909,26,
1
quale somma dovuta in forza di decreto ingiuntivo n. 507/2021 reso dal Tribunale Civi- le di Lagonegro. Eccepiva la genericità ed indeterminatezza del credito azionato, la nul- lità del contratto di mutuo, l'illegittimità del comportamento dell'istituto di credito nella determinazione degli interessi. Chiedeva, inoltre, la riunione del procedimento con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente sempre dinanzi al Tribunale di
Lagonegro, iscritto ed identificato con il numero di R.G. 352/2022. Rappresentava, infi- ne, anche ai fini della legittimazione ex art. 100 c.p.c., che il coniuge Persona_2
era deceduto. Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale: “– in via
[...]
preliminare dichiarare la riunione del procedimento con quello pendente sempre in- nanzi il Tribunale Civile di Lagonegro ed identificato con R.G. n.ro 352/2022; - Di- chiarare comunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, la infondatezza, indeterminatezza e nullitá, per le ragioni sopra esperite, del credito van- tato dalla Controparte_2
; - in subordine, ridurre le somme eventualmente dovute, alle giuste
[...]
rate a saldo rispettando gli interessi di legge ed entro le "soglie" rilevate dalla BA
d´Italia che per i calcoli effettuati anche nel primo reclamo formale, scorporati da san- zioni, interessi, maggiorazioni e tassi non dovuti che si contestano nella presenta oppo- sizione, risulterebbe ammontare a circa 51600,45 Euro e non la somma intimata nel precetto;
- Condannare il convenuto a rimborsare agli attori le spese del presente giu- dizio, comprensive dei diritti ed onorari di avvocato, oltre IVA e CPA nella misura le- gale sulla base imponibile in favore della parte attrice e del suo procuratore antistata- rio.”
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 08/05/2023, veniva rigettata l'istanza di interruzione del giudizio e, attesa la mancata costituzione in giudizio di par- te opposta, si onerava parte opponente del deposito delle ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna in formato .msg o .eml, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, rinviando la causa all'udienza del 28/11/2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
All'udienza del 28/11/2023, rilevato che non risultavano note scritte tempestivamente depositate, veniva concesso nuovo termine perentorio fino al 28/05/2024 ai sensi dell'art. 127-ter, co. 4, c.p.c.
Con provvedimento del 29/05/2024, reso all'esito dell'udienza cartolare del 28/05/2024, veniva dichiarata la nullità della notificazione della citazione dell'atto introduttivo, non avendo parte opponente provveduto a versare in atti le ricevute PEC di accettazione e di
2
avvenuta consegna nel formato prescritto;
conseguentemente veniva fissato a parte at- trice termine perentorio di giorni 30 per la rinnovazione della notificazione della cita- zione, rinviando all'udienza di trattazione del 16/12/2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
All'esito, considerato che tale incombente risultava inevaso, essendosi parte attrice limi- tata al deposito dei files .eml – peraltro incompleti, non risultando in atti la ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta del destinatario - relativi alla prima notifica- zione e rilevato, altresì, che parte attrice aveva prodotto esclusivamente la ricevuta di accettazione della notifica effettuata a mezzo PEC, nulla documentando in ordine alla ricevuta di avvenuta consegna della notifica alla controparte, si rinviava per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26/05/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 27/05/2025, atteso che non risultavano note scritte tempestivamente depositate, veniva concesso nuovo termine perentorio fino al 03/06/2025 per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione di udienza.
Con note scritte depositate in data 27/05/2025 in sostituzione dell'udienza del
03/06/2025, parte opponente, premesso di aver presumibilmente cancellato la ricevuta di avvenuta consegna della notifica effettuata all'opposta a mezzo PEC, chiedeva ulte- riore rinvio al fine di poter richiedere al server il recupero della suddetta ricevuta CP_3
nel formato prescritto.
All'udienza fissata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. del 03/06/2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., la controversia viene decisa nei ter- mini che seguono.
In via preliminare ed assorbente, va dichiarata la estinzione del presente procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, co. 3 e 307, co. 3, c.p.c.
Sul punto, va evidenziato che l'art. 307, co. 3, c.p.c. prevede che il processo si estingue
(altresì) qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione non vi abbiano prov- veduto entro il termine perentorio stabilito dal giudice: ed infatti la mancata ottempe- ranza, nel termine perentorio di trenta giorni fissato ex art. 291 c.p.c. con provvedimen- to del 27/05/2024, all'ordine di rinnovazione della notificazione alla convenuta determi- na, quale effetto automatico, l'estinzione del giudizio a norma degli art. 291, co. 3, e
307, co. 3, c.p.c. (cfr. in tal senso C. App. Firenze, sez. II, 28.11.2011, n. 1522); estin- zione supportata dalla circostanza che la parte non si è adeguatamente e tempestivamen- te attivata nel richiedere al giudice la rimessione in termini per il predetto incombente.
3
La richiesta formulata nelle note di trattazione scritta del 27/05/2025 – con la quale par- te opponente ha chiesto il rinvio del giudizio al fine di contattare il server per il CP_3
recupero della ricevuta di accettazione della prima notifica effettuata dei confronti dell'opposta – è intervenuta, infatti, ben oltre il termine di 30 giorni assegnato con il provvedimento del 27/05/2024 per provvedere alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti dell'opposta; rinnovazione che, nel caso di specie, non risulta mai essere stata eseguita.
Per le ragioni esposte, va dichiarata, ex artt. 291, co. 3 e 307, co.3, c.p.c., l'estinzione del processo.
In ordine alle spese di lite, occorre dare atto che opera il disposto di cui all'art. 310, co.
4, c.p.c. secondo cui se il giudizio si estingue per inattività delle parti le spese sono a ca- rico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara estinto il presente giudizio;
2. dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Lagonegro, il 05/06/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1679 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: “opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.”
TRA
(C.F. , in proprio ed in conto Parte_1 C.F._1
della posizione del defunto coniuge (C.F. Persona_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cri- C.F._2
stiano Ceriello (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3
studio in Polla (SA), alla via Della Noce, n.5
OPPONENTE
E
Controparte_1
(C.F. e P.IVA. , in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, in proprio e per conto della posizione del defunto Parte_1 coniuge proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notifi- Persona_1
catole dalla BA , Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania, so- CP_1
cietà cooperativa, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 73.909,26,
1
quale somma dovuta in forza di decreto ingiuntivo n. 507/2021 reso dal Tribunale Civi- le di Lagonegro. Eccepiva la genericità ed indeterminatezza del credito azionato, la nul- lità del contratto di mutuo, l'illegittimità del comportamento dell'istituto di credito nella determinazione degli interessi. Chiedeva, inoltre, la riunione del procedimento con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente sempre dinanzi al Tribunale di
Lagonegro, iscritto ed identificato con il numero di R.G. 352/2022. Rappresentava, infi- ne, anche ai fini della legittimazione ex art. 100 c.p.c., che il coniuge Persona_2
era deceduto. Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale: “– in via
[...]
preliminare dichiarare la riunione del procedimento con quello pendente sempre in- nanzi il Tribunale Civile di Lagonegro ed identificato con R.G. n.ro 352/2022; - Di- chiarare comunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, la infondatezza, indeterminatezza e nullitá, per le ragioni sopra esperite, del credito van- tato dalla Controparte_2
; - in subordine, ridurre le somme eventualmente dovute, alle giuste
[...]
rate a saldo rispettando gli interessi di legge ed entro le "soglie" rilevate dalla BA
d´Italia che per i calcoli effettuati anche nel primo reclamo formale, scorporati da san- zioni, interessi, maggiorazioni e tassi non dovuti che si contestano nella presenta oppo- sizione, risulterebbe ammontare a circa 51600,45 Euro e non la somma intimata nel precetto;
- Condannare il convenuto a rimborsare agli attori le spese del presente giu- dizio, comprensive dei diritti ed onorari di avvocato, oltre IVA e CPA nella misura le- gale sulla base imponibile in favore della parte attrice e del suo procuratore antistata- rio.”
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 08/05/2023, veniva rigettata l'istanza di interruzione del giudizio e, attesa la mancata costituzione in giudizio di par- te opposta, si onerava parte opponente del deposito delle ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna in formato .msg o .eml, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, rinviando la causa all'udienza del 28/11/2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
All'udienza del 28/11/2023, rilevato che non risultavano note scritte tempestivamente depositate, veniva concesso nuovo termine perentorio fino al 28/05/2024 ai sensi dell'art. 127-ter, co. 4, c.p.c.
Con provvedimento del 29/05/2024, reso all'esito dell'udienza cartolare del 28/05/2024, veniva dichiarata la nullità della notificazione della citazione dell'atto introduttivo, non avendo parte opponente provveduto a versare in atti le ricevute PEC di accettazione e di
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avvenuta consegna nel formato prescritto;
conseguentemente veniva fissato a parte at- trice termine perentorio di giorni 30 per la rinnovazione della notificazione della cita- zione, rinviando all'udienza di trattazione del 16/12/2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
All'esito, considerato che tale incombente risultava inevaso, essendosi parte attrice limi- tata al deposito dei files .eml – peraltro incompleti, non risultando in atti la ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta del destinatario - relativi alla prima notifica- zione e rilevato, altresì, che parte attrice aveva prodotto esclusivamente la ricevuta di accettazione della notifica effettuata a mezzo PEC, nulla documentando in ordine alla ricevuta di avvenuta consegna della notifica alla controparte, si rinviava per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26/05/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 27/05/2025, atteso che non risultavano note scritte tempestivamente depositate, veniva concesso nuovo termine perentorio fino al 03/06/2025 per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione di udienza.
Con note scritte depositate in data 27/05/2025 in sostituzione dell'udienza del
03/06/2025, parte opponente, premesso di aver presumibilmente cancellato la ricevuta di avvenuta consegna della notifica effettuata all'opposta a mezzo PEC, chiedeva ulte- riore rinvio al fine di poter richiedere al server il recupero della suddetta ricevuta CP_3
nel formato prescritto.
All'udienza fissata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. del 03/06/2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., la controversia viene decisa nei ter- mini che seguono.
In via preliminare ed assorbente, va dichiarata la estinzione del presente procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, co. 3 e 307, co. 3, c.p.c.
Sul punto, va evidenziato che l'art. 307, co. 3, c.p.c. prevede che il processo si estingue
(altresì) qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione non vi abbiano prov- veduto entro il termine perentorio stabilito dal giudice: ed infatti la mancata ottempe- ranza, nel termine perentorio di trenta giorni fissato ex art. 291 c.p.c. con provvedimen- to del 27/05/2024, all'ordine di rinnovazione della notificazione alla convenuta determi- na, quale effetto automatico, l'estinzione del giudizio a norma degli art. 291, co. 3, e
307, co. 3, c.p.c. (cfr. in tal senso C. App. Firenze, sez. II, 28.11.2011, n. 1522); estin- zione supportata dalla circostanza che la parte non si è adeguatamente e tempestivamen- te attivata nel richiedere al giudice la rimessione in termini per il predetto incombente.
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La richiesta formulata nelle note di trattazione scritta del 27/05/2025 – con la quale par- te opponente ha chiesto il rinvio del giudizio al fine di contattare il server per il CP_3
recupero della ricevuta di accettazione della prima notifica effettuata dei confronti dell'opposta – è intervenuta, infatti, ben oltre il termine di 30 giorni assegnato con il provvedimento del 27/05/2024 per provvedere alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti dell'opposta; rinnovazione che, nel caso di specie, non risulta mai essere stata eseguita.
Per le ragioni esposte, va dichiarata, ex artt. 291, co. 3 e 307, co.3, c.p.c., l'estinzione del processo.
In ordine alle spese di lite, occorre dare atto che opera il disposto di cui all'art. 310, co.
4, c.p.c. secondo cui se il giudizio si estingue per inattività delle parti le spese sono a ca- rico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara estinto il presente giudizio;
2. dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Lagonegro, il 05/06/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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