Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
In tema di rimessione del processo, l'obbligo di immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione di cui all'art. 46 cod. proc. pen. non sussiste nel caso in cui si sia in presenza di una richiesta di rimessione priva di motivazione o presentata da soggetto non legittimato. (Fattispecie in cui la richiesta di rimessione, depositata dal difensore all'udienza preliminare, recava la firma non autenticata dell'imputato ed il difensore a sua volta era privo di procura speciale).
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- 2. Art. 45 c.p.p. Casi di rimessionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/03/2010, n. 17636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17636 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 25/03/2010
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 503
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 17822/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL PA GI, n. in Spoleto il 20.4.1948;
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Spoleto in data 18.3.2009;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARZANO Francesco;
Lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 18 marzo 2009 il G.U.P. del Tribunale di Spoleto emetteva decreto di rinvio a giudizio nei confronti di GI EL PA per imputazione di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 3, art. 589 c.p., commi 1, 2 e 3; art. 81 c.p., comma 1, art. 437 c.p., commi 1 e 2;
art. 449 c.p., in relazione all'art. 423 c.p., art. 425 c.p., nn. 2 e 4; art. 451 c.p.; art. 674 c.p.. 2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto personalmente e dal suo difensore. Denunzia la "abnormità del decreto di rinvio a giudizio..., in quanto esito dei provvedimenti abnormi adottati nel corso dell'udienza preliminare...". Premesso che "avverso il decreto che dispone il giudizio non sia previsto alcun mezzo di impugnazione, a patto, però, che lo stesso non presenti le connotazioni tipiche dell'atto abnorme...", di queste si rivestirebbe l'atto impugnato perché, in ordine ad una nuova richiesta di rimessione (dopo precedente provvedimento di questa Suprema Corte che aveva dichiarato la inammissibilità di altra analoga istanza), il G.U.P. aveva dichiarato la inammissibilità di tale nuova istanza, anziché rimettere gli atti a questa Suprema Corte, mentre "nulla ha rilevato sulla mancanza di elementi nuovi rispetto a quelli di altra istanza già rigettata e dichiarata inammissibile", cosi esercitando "un potere non conferitogli dalla legge...". La dedotta abnormità sarebbe ravvisabile anche nella circostanza "relativa al deposito della memoria scritta di discussione prima consentito e, poi, subito dopo non consentito, con restituzione della stessa memoria al difensore dell'imputato.
2.1 Il ricorrente ha prodotto una memoria, con la quale confuta la richiesta del P.G. in questa sede requirente, di inammissibilità del ricorso, e ribadisce le ragioni esplicitate a sostegno delle stesse.
2.2. Disposto, all'udienza del 17 dicembre 2009, il rinvio del procedimento per omessa notifica del relativo avviso alle parti civili, il ricorrente medesimo ha prodotto, per mezzo del difensore, "ulteriore memoria a fondamento del ricorso", con la quale ribadisce "la grave quanto palese abnormità del decreto di rinvio a giudizio, soprattutto sotto il profilo - singolarissimo - del divieto espresso dal G.U.P. quanto al deposito, da parte del difensore, di memoria scritta ex art. 121 c.p.p. all'udienza preliminare del 18.3.2009...", della quale il giudice non aveva inteso tener conto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondati i motivi dedotti a suo sostegno e trattandosi di provvedimento non impugnabile.
Va, invero, innanzitutto rilevato che il decreto che dispone il giudizio, emesso dal giudice all'esito dell'udienza preliminare, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile, trattandosi di un atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali nullità sollevate nel corso dell'udienza preliminare (cfr., ex plurimis, da ultimo Cass., Sez. 2, 8 ottobre 2008, n. 40408). Ciò posto, non sussiste, nel caso di specie, la dedotta abnormità di tale atto di mero impulso processuale. Giova, invero, innanzitutto ricordare che è affetto da abnormità il provvedimento che per la singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, e quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti dalla legge, al di là di ogni ragionevole limite:
l'abnormità può riguardare tanto il profilo strutturale dell'atto, quando esso si ponga al di fuori del sistema organico della legge, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini una stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo (Sez. Un., 24 novembre 1999, n. 26/2000, rie. Magnani, Rv. 215094). Sotto l'aspetto strutturale, l'atto non può ritenersi abnorme sol perché eventualmente viziato da erronea interpretazione di norme sostanziali e processuali (Sez. Un., 10 dicembre 1997, n. 17/1998, rie. Di Battista, Rv. 209603), e tale connotazione non afferisce all'atto che, ancorché illegittimo, sia previsto dalla norma, o che, solo errato, sia espressione del potere conferito al giudice: la sola illegittimità non è idonea, di per sè, a conferire carattere di abnormità all'atto. È, quindi, del tutto evidente che, innanzitutto, non sia affatto "ravvisabile l'ipotesi del provvedimento abnorme" nella circostanza "relativa al deposito della memoria scritta di discussione prima consentito e, poi, subito dopo non consentito...".
Per il resto, ricordate le ragioni suindicate cui il ricorrente connette tale connotazione di abnormità, per quanto riguarda l'istanza di rimessione è dirimente considerare che, ai sensi del secondo comma della stessa norma, "la richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale". Il comma 3, poi, della stessa norma stabilisce che "l'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta".
Il giudice del merito ha delibato la sussistenza di tale ineludibile condizione, rilevando, quanto alla sottoscrizione dell'atto, che la firma dell'imputato (che non era presente all'udienza del 18 marzo 2009, come si evince dal relativo verbale) non era autenticata dal difensore e che quest'ultimo era a sua volta "sguarnito di procura speciale", con ciò ritenendo, con tutta evidenza, la insussistenza del presupposto previsto dal precitato secondo comma della norma, cioè la esistenza di una richiesta proveniente dall'imputato (art.45 c.p.p.); ed al riguardo nulla specificamente deduce il ricorrente
(art. 581 c.p.p., lett. c)), il quale si limita ad esporre che l'istanza recava "in calce la firma dell'imputato e la firma del difensore sotto quella dell'imputato" e che l'istanza medesima, secondo il giudice, "sarebbe stata priva dell'autentica da parte del difensore...", ulteriormente adducendo che "nulla ha il G.U.P. rilevato sulla mancanza di elementi nuovi rispetto a quelli di altra istanza già rigettata o dichiarata inammissibile": profilo, quest'ultimo, che, evidentemente, può venire in rilievo solo dopo che si sia accertato che una nuova richiesta sia stata effettivamente proposta, secondo le modalità dalla legge prescritte. Vero è che l'obbligo del giudice di trasmettere "immediatamente alla Corte di Cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni" (art. 46 c.p.p., comma 3) inibisce al giudice ogni provvedimento in ordine al merito della istanza ed alla stessa inammissibilità della richiesta, quand'anche questa appaia ictu oculi. Tanto, tuttavia, a condizione che "esista una vera e propria richiesta di rimessione nei termini precisati dall'art. 45 c.p.p...."; e "l'obbligo immediato di trasmissione alla Corte di
Cassazione non sussiste nel caso in cui si sia in presenza di una richiesta priva di motivazione o presentata da soggetto non legittimato..." (Cass., Sez. Un., 12 maggio 1995, n. 6925, pure citata dal ricorrente): tale ultima ipotesi è stata in sostanza ritenuta dal giudice del merito, ritenendo l'istanza medesima essere riconducibile solo al difensore, non munito di procura speciale, in mancanza di certa ed attestata sottoscrizione dell'imputato. In definitiva, il giudice del merito non può pronunciarsi sulla ammissibilità o fondatezza della richiesta solo "se l'atto integra gli estremi di una richiesta di rimessione" proposta da soggetto legittimato (ibid).
Peraltro, ed in ogni caso, anche a seguire il diverso assunto del ricorrente, dovrebbe in questa sede decidersi sulla richiesta di rimessione, sia "per il principio generale per il quale la Corte di Cassazione, nel caso che altro giudice abbia giudicato su materia di competenza di detta Corte, procede all'annullamento senza rinvio e ritiene il giudizio", sia "perché sarebbe del tutto superflua la restituzione degli atti al giudice di merito, il quale non dovrebbe fare altro che ritrasmettere quegli stessi atti alla Corte di Cassazione per la decisione sul punto..." (Cass., Sez. Un., n. 6925/1995, cit). In tal caso, ove la richiesta di rimessione sia ritenuta inammissibile o rigettata, rimarrebbe integro e valido il provvedimento del giudice del merito, ancorché assunto in violazione del disposto dell'art. 47 c.p.p.: il divieto ivi contemplato, difatti, "integra un difetto temporaneo di potere giurisdizionale... condizionato dalla decisione della Corte di Cassazione avente carattere dichiarativo della sussistenza o meno delle condizioni per la rimessione del processo ad altro giudice, e quindi della competenza..." (ibid), con la conseguenza che se la Corte di Cassazione dichiara inammissibile o rigetta la richiesta, deve ritenersi la validità del provvedimento (nella specie il decreto di rinvio a giudizio) pronunciato dal giudice naturale, "così verificandosi quella che autorevole dottrina qualifica come tipica valutazione di validità o nullità secundum eventum..." (ibid.). In tal caso, dunque, verrebbe in rilievo il disposto dell'art. 46 c.p.p., comma 1, secondo cui "la richiesta... è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti", e, del comma 4 della stessa norma, che sanziona di inammissibilità la violazione di quel disposto. Ed ha al riguardo già osservato il giudice del merito che "l'istanza di rimessione depositata in cancelleria... il 17.3.09 non risulta essere stata notificata alle altre parti a cura del richiedente entro il termine previsto dall'art. 46 c.p.p., comma 1 e, nè, per di più, risulta che sia stata quantomeno avviata una attività di notifica alle parti come invece dichiarato dal difensore...", con ciò evidenziandosi anche la insussistenza della condizione stabilita dalla predetta norma: ed anche al riguardo ne verbum quidem nel ricorso che occupa, conclusivamente non adducendosi affatto, ne' tampoco comprovandosi, che quelle notifiche siano state in realtà effettuate nei termini di legge.
Ma la (nuova) richiesta di rimessione (altre due richieste di rimessione proposte dall'attuale ricorrente sono state disattese ed i relativi gravami sono stati dichiarati inammissibili da questa Suprema Corte con ordinanze nn. 11491/2009 e 10066/2010) e sarebbe manifestamente infondata anche nel merito.
Il "fatto nuovo" che viene posto a fondamento della nuova richiesta è dato, come ricorda il ricorrente, da una richiesta di ricusazione del dott. Augusto Fornaci: chiarisce ed assume lo stesso ricorrente, nella istanza di rimessione, che la vicenda in questione "è approdata... in sede penale mediante il procedimento n. 1295/06...; in sede civile per effetto di ATP (accertamento tecnico preventivo) n. 819/07... conclusosi con relazione depositata in data 15.5.2008"; all'udienza preliminare del 17 giugno 2008 era stata disattesa una richiesta dell'imputato, "avendo ritenuto il G.U.P. quella relazione non producibile" ed assumendo l'istante che essa, "però, è fondamentale ai fini della difesa dell'imputato..."; sulla opposizione alla acquisizione di tale documento si sarebbe pronunciato, "seppur indirettamente, anche il giudice dott. Fornaci al quale il procedimento di ATP in seno al quale era stata depositata quella CTU era pervenuto... Il giudice dott. Fornaci è lo stesso giudice del giudizio civile... promosso da Umbria Olii, in persona del legale suo rappresentante, l'imputato GI EL PA, contro le parti private di questo processo... Detto giudice, pronunciandosi sulla relazione del c.t.u... ne ha dichiarato la nullità per quanto riguarda le cause dell'evento di che trattasi e, comparendo tale c.t.u. con la relazione depositata dai periti del P.M., ha dichiarato l'esaustività di quest'ultima e l'erroneità per converso della c.t.u.": da tanto sarebbe "consequenziale... dedurre come sia in sede civile che pure in questa sede penale all'imputato sia stata ed è preclusa ogni possibile difesa sia in fatto che in diritto...". Sulla istanza di ricusazione, inoltre, si è pronunciato anche, quale presidente del collegio, il dott. Laudenzi, "che è giudice della causa civile...". In definitiva - assume il ricorrente nella predetta istanza -"vuoi o non vuoi v'è un condizionamento del G.U.P. nella fattispecie, determinato da una duplice fonte: da una parte, dall'operato di altri giudici e dell'ufficio giudiziario cui lo stesso giudice appartiene: ci si intende riferire sia al dott. Laudenzi... sia al dott. Fornaci...; dall'altra parte, tale condizionamento è l'effetto dell'azione pressante costantemente svolta anche oggi dai media, nonché esercitata sia dalle parti private che dalle istituzioni nazionali e locali..." e "l'ufficio giudiziario in cui si procede è talmente condizionato dall'ambiente esterno da negare all'imputato qualunque sbocco difensivo...". È di tutta evidenza come tali circostanze rappresentate siano del tutto inidonee a fondare la sussistenza delle condizioni di legge previste dall'art. 45 c.p.p.. Occorre, invero, innanzitutto considerare che tale disposto normativo ha natura derogatoria del principio costituzionale del giudice naturale e comporta, come suo necessitato corollario, "il principio della interpretazione restrittiva delle norme che lo disciplinano, e ciò proprio perché queste norme incidono pesantemente sulle regole attributive della competenza inerenti alla precostituzione del giudice naturale..." (Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2003, n. 13687). Ciò posto, "il giudice non imparziale o sospetto di non esserlo non è il giudice o non è soltanto il giudice del processo, ma è, per definizione, l'organo giudicante nel suo complesso", e "la grave situazione locale deve essere tale da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione": in sostanza, i motivi di legittimo sospetto (secondo il novellato testo dell'art. 45 c.p.p.) sono configurabili solo "quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso questo come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito" (ibid.).
Quanto, poi, alle "gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili", evocate dalla norma, esse "possono trarre origine soltanto da obiettive e provate circostanze ambientali, estranee alla dialettica processuale...", in "fenomeni esterni alla dialettica processuale e all'ambito dei rapporti intrinseci al dinamico sviluppo del processo": "se la situazione locale altro non indica che il contesto ambientale extragiudiziario, se la causa pregiudicante nasce e si cristallizza all'esterno del processo e solo successivamente riverbera i suoi effetti all'interno della peculiare vicenda giudiziaria, ciò sta a significare che la Corte di Cassazione deve accertare se sussiste la grave situazione locale/territoriale prescindendo dalla dialettica processuale, prescindendo da ciò che accade nel processo. È il territorio, nel quale... si radica quel determinato processo, che deve essere investito da una situazione di tale gravità da rendere il processo incompatibile con la permanenza in quel luogo;
è il territorio, in altri termini, che impone che il processo, lì radicato, ne sia sradicato, sicché se sul territorio, su ciò che sta intorno al processo, non v'è nulla che evochi una grave situazione, ciò che accade nel processo non può avere alcuna rilevanza"; in definitiva, "i provvedimenti ed i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza ai fini della rimessione del processo a condizione che siano l'effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della non imparzialità del giudice... I provvedimenti endoprocessuali, se, in presenza di una grave situazione locale, presentano queste caratteristiche negative, valgono..., per un verso, da avallo, da conferma del giudizio, peraltro, autonomamente certo, dell'esistenza della grave situazione locale essendone l'effetto, e, per altro verso, possono contribuire a far capire se si versi in una situazione di pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo o in una situazione di pericolo concreto di non imparzialità del giudice... Se la grave situazione locale non esiste oggettivamente, a nulla vale indugiare sui provvedimenti endoprocessuali e ciò per la semplice ragione che, in assenza di un grave turbamento dell'ambiente esterno al processo, gli eventuali, discutibili, provvedimenti endoprocessuali possono ben spiegarsi o come semplice conseguenza di un'errata interpretazione della legge o di un non corretto esercizio del potere discrezionale o come provenienti da un giudice ricusabile". Grave situazione locale significa che "le circostanze ambientali devono avere una sintomatica abnormità", desunta da "dati di fatto non solo certi, ma univocamente significativi..., deve essere tale, pere la sua abnormità, per la sua notevole consistenza, per la sua eccezionalità, per il suo univoco significato, da non poter essere interpretata nel senso del pericolo concreto della non imparzialità o nel senso del pericolo concreto del pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo..." (ibid).
In siffatto contesto, non ha mancato, tra l'altro, questo giudice di legittimità di rilevare (nella stessa succitata pronuncia ed in quelle ivi richiamate) che "le campagne di stampa, quantunque accese, astiose e martellanti o le pressioni dell'opinione pubblica non sono di per sè idonee a condizionare la libertà di determinazione del giudice,..; una campagna di stampa o un diffuso orientamento della opinione pubblica non equivalgono a pressioni o influenze tali da scuotere la imparzialità del giudice o l'assolvimento della correlativa funzione giurisdizionale..."; pure "le pubbliche manifestazioni, anche se riprese dalla stampa, di sostegno alle tesi accusatorie, pur se possono attestare l'esistenza di prese di posizioni locali aspre e vivaci, costituiscono una forma di espressione della libertà di pensiero e, come tali, rappresentano un dato coessenziale ad una società democratica, onde non sono, di per sè, idonee a pregiudicare la capacità di determinazione del giudice...".
E dunque, alla stregua di tali principi, che pienamente si condividono e vanno qui ribaditi, come si è sopra visto l'attuale ricorrente, nella sua istanza di rimessione si sofferma su comportamenti endoprocessuali ritenuti al riguardo rilevanti (del giudice dott. Fornaci, la richiesta di ricusazione del quale è stata, come s'è detto, rigettata;
del giudice dott. Laudenzi, che ha presieduto il collegio che tale decisione ha assunto), ed assume che "v'è un condizionamento del G.U.P...." e che "tale condizionamento è l'effetto dell'azione pressante costantemente svolta anche oggi dai media, nonché esercitata sia dalle parti private che dalle istituzioni nazionali e locali..., che... hanno di mira quale unico responsabile l'imputato...". Nulla è specificamente chiarito circa la sussistenza di una "grave situazione locale/territoriale prescindendo dalla dialettica processuale, prescindendo da ciò che accade nel processo", che deve costituire un accertamento "autonomamente certo"; neppure comprovatamente si adduce che la ipotizzata grave situazione locale possa "essere tale da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione". Genericamente e solo labialmente si richiama "l'azione costantemente svolta anche oggi dai media", nulla rilevandosi in ordine a quanto al riguardo chiarito da questa Suprema Corte e di cui sopra s'è detto, non valendo certo a fondare condizioni rilevanti ex art. 45 c.p.p. l'interessamento, quali che ne siano le forme ed i termini, dei mezzi di informazione (che svolgono proprio tale legittimo e costituzionalmente garantito loro compito) alla vicenda in questione;
non si vede come l'interessamento delle parti private nel sostenere la propria tesi accusatoria sia mai sussumibile nella previsione del citato art. 45 c.p.p., e perché e per come le "istituzioni nazionali e locali" possano mai aver determinato una grave situazione locale, tale da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabile, come vuole la norma: le istituzioni indicate (Ministero dell'Ambiente, Regione Umbria, Comune di Campello sul Clitunno) sono tutte costituite parti civili.
4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente, come evidenziata dallo stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost, sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010