Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/03/2010, n. 17636
CASS
Sentenza 25 marzo 2010

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In tema di rimessione del processo, l'obbligo di immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione di cui all'art. 46 cod. proc. pen. non sussiste nel caso in cui si sia in presenza di una richiesta di rimessione priva di motivazione o presentata da soggetto non legittimato. (Fattispecie in cui la richiesta di rimessione, depositata dal difensore all'udienza preliminare, recava la firma non autenticata dell'imputato ed il difensore a sua volta era privo di procura speciale).

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  • 1Art. 46 c.p.p. Richiesta di rimessione
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  • 2Art. 45 c.p.p. Casi di rimessione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/03/2010, n. 17636
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17636
Data del deposito : 25 marzo 2010

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