Sentenza 9 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2001, n. 9312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9312 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
AULA "A" 9 3 1 2 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PP IANNIRUBERTO Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N.07713/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 21396 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.23.05.2001 da I UVA RO GI US E PPE 2463 rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Guida, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Ferdinando Innocenti, n. 32, presso il dott. Mario Mariano, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2 "PENTRIA" DI ISERNIA In persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Colalillo, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Appia Nuova, n. 519, giusta presso lo studio dell'avv. Clementino Palmiero, procura speciale a margine del controricorso, controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di IS R. G. n. 01150/95, n. 00002/98 del 09.01/23.01.1998, notificata il 27 febbraio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi l'avv. Antonio Guida per IU PP;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. PP Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 0059/94 resa il 20 gennaio 1994 il Pretore di IS, sezione di VE, rigettava la domanda proposta da PP IU, medico specialista oculistica, convenzionato ambulatoriale nella branca di Locale di contro la allora U.S.L. - Unità Sanitaria 2 VE (in appresso Usl) oggi Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 "Pentria" di IS (in appresso Azienda Usl) illegittimitàdiretta alla declaratoria di del provvedimento del Comitato Zonale n. 99 del 9 marzo 1994 di revoca dell'incarico di medico specialista conambulatoriale interno, per asserita incompatibilità l'effettuazione in regime esterno delle prestazioni oculistiche come da convenzione autorizzata con delibera della Giunta Regionale del Molise n. 1546 del 16 maggio 1988 e stipulata dalla Usl di VE in data 16 agosto 1988, e successivamente rinnovata. Osservava il Pretore, ritenuta la giurisdizione dell'a.g.o. e la sufficienza della motivazione del provvedimento di revoca, effettivamente sussistente la rilevata situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. n. 316 del 1990, non sussistendo la ipotesi di salvaguardia di cui alla norma finale n. 3 del medesimo testo, essendo intervenuta la convenzione esterna con la stipulazione di essa il 16 agosto 1988, quando l'accordo collettivo trasfuso nel d.p.r. 29 gennaio 1987 era già scaduto, e senza che potesse invocarsi l'art. 11 delle preleggi stante l'inapplicabilità del principio di irretroattività dei contratti collettivi corporativi agli attuali contratti collettivi, ivi compresi quelli resi esecutivi con d.p.r.. 2 3 Il Tribunale di IS rigettava l'appello dello IU;
del grado interamente compensate tra le spese parti. Osservava il Tribunale, riaffermata la giurisdizione del giudice ordinario: il provvedimento di revoca era stato legittimamente adottato, atteso che la competenza spettava alla Usl con cui intercorreva il rapporto, e la motivazione era sufficiente e congrua atteso il contenuto vincolato del provvedimento ed il richiamo, non meramente formale, alle note del Comitato Consultivo Zonale;
era vero che al momento della stipula da parte dello IU della convenzione esterna il d.p.r. n. 291 del 1987 doveva considerarsi ancora vigente;
tuttavia, dovendosi interpretare gli accordi recepiti con dd.pp.rr. a mezzo dei criteri dettati per la legge in generale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, l'allocuzione letterale che riconduceva alla salvaguardia del diritto al mantenimento del doppio convenzionamento di cui alla citata norma finale del d.p.r. n. 291/87, ove letta nella logica della prima introduzione con la detta disciplina del divieto di cumulo di incarichi, e nel rispetto della ratio legis, intendersi, nell'esplicito riferimento alledoveva posizioni legittimamente acquisite, per la esclusione dalla citata salvaguardia delle posizioni, ancorché acquisite sotto l'imperio n. 291 del 1987, quando però era già stata introdotta la disciplina di cui al d.p.r. n. 119 del 1988. Ricorre per cassazione IU PP con tre motivi di censura. L'Azienda Usl si è costituita con controricorso. La causa, già rimessa alle Sezioni Unite di questa per decisione della risollevata eccezione di la Corte difetto di giurisdizione dell'a.g.o., è stata rimessa, a seguito di sentenza resa il 06 ottobre 2000 di declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario, a questa sezione lavoro della stessa Corte e fissata per l'odierna udienza per i provvedimenti di competenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso IU PP denunzia violazione degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, violazione e omessa applicazione degli artt. 3 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché omessa, insufficiente 0 contraddittoria motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: né il provvedimento di revoca, né gli atti da esso richiamati, contenevano i presupposti di fatto e le norme legislativeragioni giuridiche, e/o le regolamentari dalle quali scaturiva la ritenuta causa di incompatibilità; la vincolatività del provvedimento ancor più comportava la indicazione delle norme da cui il 5 vincolo scaturiva;
la Usl non aveva neanche valutato, anche se solo per confutarle, le giustificazioni addotte dopo la contestazione del Comitato Zonale. Il motivo è inammissibile. Lamenta il ricorrente che né il provvedimento di revoca né gli atti da esso richiamati indicavano di fatto e le ragioni giuridiche poste apresupposti fondamento della revoca e che la Usl non aveva assolutamente valutato, sia pure per confutarle, le giustificazioni addotte dal ricorrente dopo le contestazioni del Comitato Zonale. Va premesso che lo IU ammette di essere venuto regolarmente a conoscenza delle "contestazioni del nei confronti delle quali aveva ancheComitato Zonale" addotto le proprie giustificazioni sul motivo della ("la incompatibilità cui (recte inrevoca dell'incarico cui, n. r.) si era venuto a trovare il dott. IU PP nella duplice veste di Specialista ambulatoriale di questa Usl e convenzionato esterno sempre di questa del provvedimento della predettaUsl" ), nonché incompatibilità, della nota dell'Assessorato alla Sanità della Regione che rinviava al Comitato Zonale la decisione in merito alla incompatibilità degli specialisti di unambulatoriali, della valutata insussistenza 6 provvedimento di "annullamento о sospensione del provvedimento adottato dal Comitato Zonale di IS". Ed allora, e tenuto conto che del testo dei citati provvedimenti non è cenno in ricorso, non è dato rilevare a questo Collegio quali siano i presupposti di fatto e le 31 ragioni giuridiche" di cui il ricorrente lamenta soprattutto in quali termini si l'omissione, ma i detti presupposti e ragioni in collocherebbero relazione alla loro rilevanza e decisività, a fronte delle quali, soltanto, ed a seguito di necessaria valutazione su fatti concreti (allo stato, come si è detto, impossibile), condivisione della potrebbe pervenirsi, ○ non, alla censura proposta. Con il secondo motivo di ricorso PP IU denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2907, comma 1, C.C. e 99, 112 e 113 c.p.c., 2, comma 1, lettera h), 6, punto 4, lettera b) e della norma finale n. 3 dell'accordo collettivo approvato con d.p.r. 28 settembre 1990, n. 316, in relazione all'art. 4, comma 3, punto 2,del d.p.r. 8 giugno 1987, n. 291, 2, comma 1, lettera d) dell'accordo collettivo approvato con d.p.r. 23 marzo 1988, n. 119, incompetenza, motivazione omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria, circa un punto decisivo della controversia, travisamento dei fatti, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: 7 l'incompatibilità fra convenzionamento esterno e incarico ambulatoriale era stata introdotta, per gli specialisti esterni, con il d.p.r. n. 119 del 1988 (art. 2, lett. d), con salvezza delle situazioni legittimamente "1 per gli specialisti ambulatorialiprecostituitesi"; interni l'incompatibilità con il convenzionamento esterno era stato introdotta con il d.p.r. n. 316 del 1990 (art. 2, comma 1, lett. h e i), e la norma finale n. 3 prevedeva una deroga per le situazioni legittimamente acquisite ai "1 sensi dell'art. 4, comma 3, punti 1 e 2, del d.p.r. n. 291 del 1987"); dunque, per il convenzionamento interno non poteva farsi ricorso alle cause di incompatibilità e ad eventuale revoca previste dal contratto per convenzionati esterni, e viceversa;
erroneo era stato, quindi, il ricorso da parte del Comitato Zonale e della Usl, competenti per le cause di incompatibilità previste dal contratto della specialistica interna, alla 2 del d.p.r. n.incompatibilità in riferimento all'art. 119 del 1988, essendo soli competenti, in materia, gli giurisdizionali e la Regione;
con il ricorsoorgani introduttivo non si era prospettata la incompetenza della Usl per il provvedimento di revoca, ma solo la incompetenza della Usl ad accertare la legittimità o meno della convenzione esterna;
accertata quest'ultima (autorizzazione della Giunta Regionale) il 8 Q convenzionamento esterno doveva essere ritenuto legittimamente acquisito;
non essendo intervenuta alcuna pronunzia da parte del giudice ordinario (in via incidentale) o dalla pubblica amministrazione (in via di autotutela) il convenzionamento esterno era legittimo. Con il terzo motivo di ricorso IU PP denunzia violazione, sotto ulteriore profilo, degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, degli artt. 2907, comma 1, c,c,, 99, 112 e 113 c.p.c., 2, comma 1, lettera h), 6, punto 4, lettera b) e della norma finale 3dell'accordo collettivo approvato con d.p.r. 28 settembre 1990, n. 316, in relazione all'art. 4, comma 3, e 2, comma 1,punto 2, del d.p.r. 8 giugno 1987, n. 291, lettera d) dell'accordo collettivo approvato con d.p.r. 23 marzo 1988, n. 119, nonché omessa, insufficiente, illogica contraddittoria motivazione su un punto decisivo dellae controversia: interpretate, come correttamente rilevato collettive approvate edal giudice di appello, le norm e recepite con d.p.r. secondo le disposizione relative agli atti normativi (art. 12 delle preleggi), ed applicate ad esse le norme sulla successione delle leggi (art. 15 delle preleggi), e non a quelli negoziali, compito dei giudici di merito era solo quello di sindacare la legittimità del provvedimento di revoca dell'incarico ambulatoriale interno, e quindi anche di disapplicarlo, ma il tutto alla luce della disciplina ad esso riferibile, senza estendere la propria indagine alla disciplina del convenzionamento era loro preclusa in relazioneesterno, che invece all'oggetto della domanda e alla impostazione difensiva della Usl. I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati. Prospetta, in sintesi, il ricorrente che la presupposta incompatibilità della quale, peraltro, non - si contesta affatto la sussistenza, così come espressamente non si contesta la competenza della Usl ad adottare il provvedimento di revoca non poteva essere accertata e dichiarata dalla Usl perché, a suo dire, "in "sede di rapporto di convenzionamento interno" 'compito della Usl era semplicemente quello di accertare se la convenzione esterna fosse stata 0 meno legittimamente acquisita ai sensi dell'art. 4, comma 3, punti 1 e 2 del DPR n. 281/87". Più precisamente da parte ricorrente si premette che, in sede di introduzione del giudizio, non si era affatto inteso impugnare il provvedimento di revoca incompatibilità sotto il profilo della competenza per della Usl ad emetterlo;
e si prospetta, quindi, soltanto fini del suo diritto ad che la indagine della Usl ai provvedimento doveva limitarsi alla emettere il 10 sussistenza meramente formale, nell'iter procedimentale per il conseguimento del convenzionamento esterno, della delibera della Usl e di quella della Regione, essendo "l'accertamento meno della legittimità degli atti presupposti", e cioè le due delibere, 'compito riservato al giudice ordinario, in via incidentale ai fini della disapplicazione dell'atto, o alla stessa P.A. in sede di autotutela", ma non anche, e non è spiegato il perché, alla Usl. Ritiene il Collegio che tutta tale impalcatura argomentativa, aldilà della sua fondatezza 0 meno, non risulta pertinente in questa sede, atteso che la sentenza del Tribunale si è limitata in tal senso non condividendo la motivazione del primo giudice ad affermare che la revoca dell'incarico specialistico ambulatoriale interno ben era stata adottata sulla base del divieto del cumulo degli incarichi (convenzionamento ambulatoriale interno e convenzionamento esterno). Essendo, cioè, tale divieto già entrato in vigore alla data della stipulazione della seconda convenzione, alla ipotesi di cumulo così verificatasi non era applicabile la salvezza di cui alla norma finale n. 3 dell'Accordo collettivo nazionale approvato con d.p.r. n. 28 settembre 1990, n. 316. 11 Tale ultima statuizione (sussistenza del cumulo e di cui alla contemporanea insussistenza della salvezza minimamente citata norma finale n. 3) non risulta censurata in questa sede, essendosi solo discusso ed argomentato sulla pretesa illegittimità della Usl nell'operazione di revoca. La questione si pone in realtà, in termini elementari, nel senso che la istruttoria della pratica di convenzionamento esterno era stata espletata, e il convenzionamento autorizzato, in vigenza della normativa di cui al d.p.r. n. 291 del 1987 che non prevedeva il divieto del cumulo di incarichi, ma la convenzione era stata stipulata (16 agosto 1988) in vigenza del d.p.r. n. 119 del 1988, pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16 aprile 1988, che per la prima volta aveva introdotto il divieto del cumulo per i medici con incarico ambulatoriale, e nel quale non rientravano, come quella di specie ratione temporis, le situazioni "fatte salve, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. "291 del 1987" legittimamente precostituitesi" (punto d dell'art. 2 del d.p.r. n. 119 del 1988). Il riordino delle cd. incompatibilità, intervenuto con il d.p.r. n. 316 del 1990, prevede che (art. 2) "il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 determina la perdita dell'incarico", 12 e con la norma finale n. 3 che "in deroga al disposto dell'art. 2, lettere h) ed i) sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 4, comma 3, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987”. La Usl, rilevata la incompatibilità fra i due incarichi in capo allo stesso medico, ed espletata la procedura di cui all'art. 2, punto 3, dello stesso d.p.r. n. 316 del 1990, revoca l'incarico del convenzionamento ambulatoriale cd. interno. Né l'indagine sulla illegittimità della convenzione esterna era preclusa al giudice adito, tenuto conto che questi, in forza del richiamato d.p.r. n. 316, aveva proprio il compito, al fine di far valere la (pur invocata) salvezza della norma finale n. 3, di accertare regolarità della convenzione esterna. In sintesi, la sancito con l'art. 2 del detto d.p.r. il divieto di cumulo di incarichi per i medici convenzionati ambulatoriali, non poteva il giudice, investito della impugnativa della verificare la esistenza della dedotta revoca, non incompatibilità - e per tale operazione passava certamente la rilevata illegittimità della convenzione stipulata in regime di divieto di cumulo e dichiarare, in conseguenza della incompatibilità del convenzionamento ambulatoriale interno con altro incarico, legittima la revoca di esso. 13 h Il ricorso, pertanto, va rigettato, e, per la novità delle questioni trattate, sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la C o r t e rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 23 maggio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giova ni ilifananice PP Tanniruberto m I 0 A % IL CANCELLERE D 1 S 3 , S . 5 Depositato in Cancelleria O T A L T , R L , 9 LUG 2001 N A O A ' B L S oggi 3 E I L P 7 E D - S D 4 IL CANCELLIERE I A - I N T 1 S G 1 O O P S E A M Y G D I A E A , U O D L O T R E T T I T A S R I I N L E L G D E S E E R O D 14