Sentenza 6 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa di cui all'art. 369-bis, cod. proc. pen., l'omissione dell'avviso previsto dal comma secondo, lett. d-bis), di tale disposizione, relativo al diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali, e la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. configura una nullità ex art. 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. solo se determina un'effettiva lesione del diritto di assistenza dell'imputato, il quale ha l'onere di precisare il pregiudizio concretamente subito, allegando elementi a dimostrazione della lacuna difensiva determinata dalla specifica carenza di informazione sul contenuto dell'accusa. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza di una concreta lesione del diritto di difesa in quanto, nonostante all'indagato non fosse stata fornita completa informazione ai sensi dell'art. 369-bis cod. proc. pen. in occasione dell'esecuzione del fermo, allo stesso era stata, comunque, garantita la traduzione in forma orale nella propria lingua di tutti gli atti del procedimento compiuti fino a quel momento, ad opera di un interprete ed alla presenza del difensore).
Commentario • 1
- 1. Nulla la sentenza non tradotta per alloglotta (Cass. 38306/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2026
L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendo essenziale non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione. La nullità derivante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2016, n. 8792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8792 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2016 |
Testo completo
08792-17 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta dai SIi magistrati Maria Cristina Siotto Presidente Udienza camera di Marco Vannucci Consigliere rel. consiglio del Luigi Fabrizio Mancuso Consigliere 06/12/2016 Giacomo Rocchi Consigliere Sentenza 3826/2016- Palma Talerico Consigliere n. ha pronunciato la seguente Registro generale n. 25244/2016 (cui è riunito il n. 35809/16) SENTENZA sui ricorsi nei procedimenti, riuniti, proposti da AR Daehee, nato il [...], avverso: a) l'ordinanza n. 2476/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio del 23 maggio 2016; b) l'ordinanza n. 801/2016 del Tribunale di Milano dell'8 giugno 2016 sentita la relazione sui procedimenti riuniti svolta dal consigliere Marco Vannucci;
letta la requisitoria scritta depositata, nel procedimento n. 25244/16, dal Procuratore generale, in persona della dott. Delia Cardia, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso per l'annullamento dell'ordinanza di convalida di fermo emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott. Franca Zacco, che, in riferimento al procedimento (riunito) n. 35809/16, ha chiesto il rigetto del ricorso per l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano;
udito il difensore, avvocato Guido Aldo Camera, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO W 1. Il procedimento relativo al ricorso per l'annullamento dell'ordinanza di convalida del fermo (n. 25244/16). A. Con ordinanza emessa il 23 maggio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale: a) ha convalidato il fermo di polizia giudiziaria, eseguito alle ore 16,50 del 19 maggio 2016, del SI AR EE (cittadino della Repubblica di Corea) perché gravemente indiziato del delitto di omicidio volontario della propria moglie AA JU (artt. 575, 577, secondo comma, cod.pen.) commesso in Cardano al Campo il 18 maggio 2016; b) ha assoggettato il SI AR a custodia cautelare in carcere avendo ritenuto sussistenti a carico di costui i gravi indizi di colpevolezza (nella stessa ordinanza specificamente menzionati) nella commissione del delitto in questione. A.1 Secondo la contestazione provvisoria, verso le ore ore 22,30 del 18 maggio 2016 la SIa AA JU, moglie dell'indagato, era stata precipitata dal marito dalla finestra della stanza di albergo all'insegna «Hotel Ibis», in Cardano al Campo, ove i due soggiornavano: e ciò dopo che i coniugi avevano ingurgitato notevoli quantità di birra ed avevano litigato in maniera violenta. Il decesso si era verificato per effetto dell'impatto fra il corpo della donna ed il suolo dopo una caduta dall'alto di circa dieci metri. Il contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone (in prevalenza, di nazionalità sudcoreana) al momento dei fatti evidenziava che la caduta della moglie dell'indagato dall'alto della finestra della stanza d'albergo era conseguenza di spinte ad essa date dal marito. A.2 Per quanto specificamente interessa il provvedimento di convalida, giudice ha rigettato le eccezioni difensive relative alla dedotta nullità del procedimento svoltosi prima dell'udienza di convalida evidenziando che: le informazioni di garanzia aventi i contenuti indicati dall'art. 369-bis cod. proc.pen. (ad eccezione dell'informazione relativa alla traduzione di atti fondamentali) erano state date all'indagato, che conosce solo la lingua coreana, in forma orale attraverso la traduzione di interprete ed in presenza del Console della Repubblica di Corea al momento del fermo e prima dell'interrogatorio investigativo compiuto dal pubblico ministero;
le informazioni date erano esaurienti e non avevano leso alcun diritto di difesa;
quanto esposto si desumeva anche dal contenuto precettivo dell'art. 386, comma 1-bis cod. proc.pen., prevedente che anche le informazioni prescritte dal precedente art. 369-bis, siano date in forma orale, salvo l'obbligo dell'autorità procedente di formalizzare successivamente la comunicazione scritta della traduzione;
inoltre le nullità derivanti dalla 2 violazione delle regole contenute nell'art. 143, comma 2, cod.proc. rientrano fra quelle menzionate nel successivo art. 178, comma 1, lett. c), e sono di carattere intermedio, da ritenersi sanate quando non fatte valere nel primo atto successivo;
nella specie all'interrogatorio svoltosi, con l'assistenza dell'interprete, avanti il pubblico ministero, né l'indagato, né il relativo difensore avevano eccepito alcunché; da disattendere era poi la richiesta di traduzione in forma scritta nella lingua coreana di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, con particolare riferimento all'ordinanza ammissiva di incidente probatorio e dei verbali di incidente probatorio, non essendo tali atti compresi fra quelli per i quali l'art. 143, comma 2, cod.proc.pen. prevede l'obbligo di traduzione in forma scritta;
la presenza dell'interprete prima dell'esame dei testimoni nelle forme dell'incidente probatorio e nel corso dell'interrogatorio svolto dal pubblico ministero aveva garantito all'indagato la piena comprensione delle accuse a suo carico. B. Il 7 giugno 2016 il difensore dell'indagato ha depositato ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida del fermo deducendo che erano state violate norme processuali previste a pena di nullità e, per tale motivo, ha chiesto l'annullamento di tale provvedimento. B.1 Ad avviso del ricorrente: i verbali di sequestro eseguiti dalla polizia giudiziaria prima dell'esecuzione del fermo, al pari dei relativi decreti di convalida emessi dal pubblico ministero il 20 maggio 2016, non erano stati tradotti per iscritto e il SI AR non era stato avvisato dalla polizia giudiziaria della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (art. 114-disp.att. cod. proc.pen.); le informazioni date al momento del fermo (eseguito alle ore 16,50 del 19 maggio 2016) non erano complete secondo le prescrizioni imposte dall'art. 369-bis del codice di rito, non contenendo l'avviso del diritto del fermato ad avere la traduzione degli atti in forma scritta, nonché ad avere diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il proprio difensore;
gli atti contenenti tali informazioni erano stati solo letti in forma orale da interprete di lingua coreana in assenza del difensore nominato d'ufficio; l'interrogatorio investigativo del pubblico ministero, cui aveva presenziato interprete, era iniziato alle ore 17,30 dello stesso giorno del fermo e dal relativo verbale non risultava che fossero stati dati all'indagato tradotti gli avvisi di cui all'art. 64 cod.proc.pen.; l'atto contenente le richieste, di convalida del fermo e di applicazione della custodia in carcere, era stato depositato dal pubblico ministero nella tarda mattina del 20 maggio 2016 e non era stato tradotto per iscritto in lingua coreana;
le nullità sopra menzionate erano di carattere generale, con particolare riferimento a quella relativa alla mancata traduzione per iscritto in lingua coreana delle richieste del pubblico ministero;
nessuna preclusione al loro rilievo era maturata dal momento che gli atti in discorso erano stati resi disponibili per la difesa solo in occasione del deposito degli atti del pubblico ministero avvenuto in occasione delle udienze di convalida e di incidente probatorio. 3 B.2 Con memoria depositata il 19 settembre 2016 il ricorrente ha proposto nuovo motivo di impugnazione, questa volta relativo al contenuto del verbale di interrogatorio reso dall'indagato al pubblico ministero il 19 maggio 2016, deducendo che tale atto sarebbe stato compiuto in violazione dell'art. 143 cod. proc.pen. B.3 Unitamente a tale memoria il difensore dell'indagato ha depositato copia di trascrizione di registrazione fonografica, disposta dallo stesso pubblico ministero facendo applicazione dell'art. 141-bis cod.proc.pen., dell'interrogatorio reso dall'indagato al pubblico ministero il 19 maggio 2016, contente anche traduzione dal coreano all'italiano delle dichiarazioni rese dallo stesso indagato nel corso di tale interrogatorio. Il documento contenente la trascrizione e la traduzione è stato formato, su incarico dello stesso difensore, dalla Biblos s.r.l. dopo il deposito del ricorso per cassazione. B.4 Alla luce del contenuto della trascrizione della registrazione fonografica dell'interrogatorio e della traduzione (eseguite avvalendosi anche dell'opera di interprete di lingua coreana designato dalla società sopra indicata) delle dichiarazioni rese in tale occasione dall'indagato, il ricorrente deduce che: non risulta che il pubblico ministero abbia, prima dell'inizio dell'interrogatorio, dato all'indagato tutti gli avvisi prescritti dall'art. 64, comma 3, cod.proc.pen., con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale occasione dal SI AR;
era stata malamente tradotto l'invito all'elezione di domicilio di cui all'art. 161 cod. proc.pen.; del pari, malamente tradotte in lingua italiana, e dunque travisate quanto ai rispettivi contenuti, risultavano le dichiarazioni in tale occasione rese dall'indagato in ordine al numero di bottiglie presenti nella stanza d'albergo poco prima, alla risposta relativa a precedenti tentativi di suicidio della moglie, a quella relativa ai propri precedenti penali in patria, alla presenza di altra guida turistica (diversa da quella che avevo reso dichiarazioni testimoniali) alla quale sarebbe stato riferito dei motivi per lo spostamento dell'orario del volo di rientro in patria, ai fatti immediatamente precedenti la caduta del coniuge dalla finestra, a quelli accaduti in Firenze il 16 gennaio 2016. C. Con requisitoria scritta depositata il 17 ottobre 2016 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso contro l'ordinanza di convalida, contestando specificamente i motivi dedotti dal ricorrente quanto alle dedotte violazioni delle regole rispettivamente recate dall'art. 143 e dall'art. 369-bis del codice di rito. C.1 Quanto al motivo aggiunto al ricorso, la requisitoria evidenzia che: la trascrizione della registrazione fonografica allegata, priva di data, è stata formata successivamente all'emissione dell'impugnata ordinanza e, come tale, non può essere esaminata dalla Corte;
in ogni caso, l'eventuale omissione parziale degli avvisi di cui all'art. 64 cod.proc.pen. non determina nullità del verbale, bensì l'inutilizzabilità del relativo contenuto;
i gravi indizi di 0 3 4 colpevolezza dell'indagato nella commissione dell'uxoricidio si desumevano dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi;
la trascrizione irritualmente depositata dal difensore dell'indagato nel procedimento non evidenzia alcuna infedeltà sostanziale degna di particolare rilievo in riferimento al contenuto del verbale sintetico dell'interrogatorio redatto sotto la vigilanza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio. D. Il 21 novembre 2016 il ricorrente ha depositato memoria in replica alle conclusioni del Procuratore generale.
2. Il procedimento relativo al ricorso per l'annullamento dell'ordinanza di riesame del merito cautelare. 35809/16). A. Con ordinanza emessa l'8 giugno 2016, ex art. 309 cod.proc.pen., il Tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza (indicata nel precedente paragrafo 1., punto A.) con la quale AR EE è stato assoggettato a custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato della commissione del delitto di omicidio della propria moglie AA JU, commesso in Cardano al Campo il 18 maggio 2016. A.1 A confutazione delle eccezioni di nullità degli atti di indagine preliminare precedenti l'udienza di convalida per la dedotta violazione delle regole rispettivamente dettate dall'art. 143 e dall'art. 369-bis cod. proc.pen., l'ordinanza ha affermato che nel caso concreto il SI AR aveva in concreto compreso, grazie all'intervento di interprete, fin dallo svolgimento dell'interrogatorio reso al pubblico ministero il 19 maggio 2015, il contenuto dell'accusa a lui contestata dal pubblico ministero e gli elementi di prova sulla base dei quali la contestazione era stata effettuata, tanto da difendersi puntualmente (offrendo la propria versione dei fatti, anteriori e successivi alla morte della moglie) sia in quella sede che, soprattutto, nel corso dell'udienza camerale svoltasi in sede di riesame. Sul punto specifico, poi, l'ordinanza ha precisato che: dalle eventuali nullità del tipo di quelle in concreto dedotte non poteva derivare l'invalidità dell'ordinanza di custodia cautelare (art. 185, comma 1, cod. proc.pen.); la traduzione in lingua coreana della richiesta del pubblico ministero di convalida di fermo e di applicazione della misura cautelare (il cui deposito era avvenuto prima dell'udienza di convalida del fermo) non rientra fra gli atti per i quali l'art. 143, comma 2, cod. proc. impone la traduzione scritta per l'imputato alloglotta. A.2 Quanto agli accadimenti avvenuti nei giorni precedenti quello della morte della SIa AA, l'ordinanza ha rimarcato che: le dichiarazioni rispettivamente rese dai testimoni NG WI DO (guida che accompagnava il gruppo di turisti sudcoreani, di cui facevano parte l'indagato e la moglie in viaggio per l'Italia), PA LA TT (cameriere presso l'«Hotel Ibis» in Cardano al Campo) e AR IR (addetta alla ricezione dei clienti presso lo stesso 5 albergo) evidenziavano che i coniugi AR e AA erano soliti far abbondante uso di alcoolici (la sera del 17 maggio 2016, precedente il decesso, i due, dopo aver bevuto al tavolo del ristorante dell'albergo all'insegna Hotel Ibis il vino contenuto in una bottiglia, avevano ordinato una seconda bottiglia di vino, ordinando poi al bar altre tre bottiglie di vino e dieci bottiglie di birra;
nei giorni precedenti la guida turistica aveva notato che i coniugi erano soliti abusare di bevande alcoliche); le dichiarazioni rese dal testimone NG WI DO evidenziavano che i coniugi, in viaggio di nozze dall'11 maggio 2016, litigavano di frequente in maniera accesa fra loro e che la mattina del 18 gennaio 2016 si era verificato episodio (descritto a pagina dodici dell'ordinanza) evidenziante abuso di alcool e acceso contrasto fra i coniugi;
il testimone LA TT si era reso conto, la sera del 17 maggio 2016, che i due stavano litigando all'interno del ristorante dell'albergo; l'indagato aveva dichiarato che, in effetti, egli e la moglie avevano bevuto molto la sera del 17 maggio 2016 ma che il rapporto di coppia era improntato all'affiatamento; tali ultime dichiarazioni erano smentite da quelle, con precisione, rese dal menzionato testimone di nazionalità sudcoreana. A.3 L'ordinanza (al pari di quella emessa dal giudice di prima istanza), dopo avere specificamente indicato il contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in ordine ai fatti avvenuti la sera del 18 maggio 2016, ha esposto che: i gravi indizi di colpevolezza dell'indagato nella commissione dell'omicidio erano desumibili essenzialmente dalle dichiarazioni rese da CH Inejeong, per buona parte confermate da quelle di NG RA, che la sera del fatto si trovavano nella stanza d'albergo (n. 124) attigua a quella (n. 122) occupata dai coniugi AR e AA;
costoro avevano dichiarato che verso le 18,50 avevano udito AR dare dei pugni alla porta della stanza da lui occupata e ingiuriare la moglie per farsi aprire (il fatto era stato ammesso da AR nel corso dell'udienza camerale), verso le ore 20,16 avevano udito rumori dalla stanza attigua (oggetti che venivano lanciati), e lite fra i coniugi (la donna piangeva), verso le ore 21 avevano udito ancora la donna piangere e dei rumori, verso le ore 22,28 avevano udito il muro di confine vibrare dai colpi ed il pianto della donna, che, ad un certo punto, aveva iniziato a gridare chiedendo aiuto, sia in coreano che in inglese, la voce che gridava proveniva dall'esterno della stanza;
in particolare, la sola CH aveva poi dichiarato di essersi poco dopo affacciata alla finestra della propria stanza, di aver veduto AA aggrappata alla finestra della propria stanza e la schiena di un uomo che, dall'interno della stessa stanza n. 122, spingeva la donna verso il basso usando entrambe le braccia, «come per farla cadere», e di avere gridato «cosa fai?» all'indirizzo dell'uomo che tale azione compiva;
la testimone NG aveva confermato che CH si era affacciata, aveva gridato «cosa stai facendo?»> e poi dirle nell'immediatezza «un uomo sta spingendo una donna»; il contenuto di tali dichiarazioni non era contraddetto da quelle rispettivamente rese dagli altri ospiti dell'albergo; invero le testimoni JI ZH e AN AN (di nazionalità cinese, occupanti la stanza n. 120) avevano solo dichiarato di avere udito, verso le ore 22,00, urla e pianti provenire dalla stanza n. 122 e di essere andate a letto perché stanche;
a loto volta, le testimoni NF HK e 6 Anastasiya Ivchenco (di nazionalità ucraina, ospiti della stanza n. 134) avevano dichiarato di avere visto solo «la donna "aggrappata alla finestra" con il corpo sbilanciato verso l'esterno» (il fatto di non avere scorto un uomo era verosimilmente dovuto alla lontananza fra le due stanze dell'albergo); anche il testimone AM SS NN (occupante la stanza n. 320, posta al piano superiore a quello ove si trovava la stanza n. 122) aveva dichiarato di avere udito delle grida di donna provenienti dall'esterno, di essersi affacciato alla finestra della propria stanza e di avere visto solo la donna in bilico verso l'esterno (in ragione della dislocazione della finestra della propria stanza era difficile che il testimone avesse potuto rendersi conto del fatto che qualcuno stesse spingendo la donna); tali elementi, unitariamente considerati, smentivano le affermazioni rese da AR nel corso dell'interrogatorio di lui reso avanti il pubblico ministero (il cui contenuto ero stato confermato da tale persona nel corso dell'udienza camerale), secondo cui egli non sarebbe responsabile del fatto contestargli perché profondamente addormentato, tanto da non essersi neppure reso conto che la moglie era precipitata al suolo;
in particolare, quanto dichiarato dalla testimone CH, avente riscontro nelle dichiarazioni rese dalla testimone NG, consentiva di escludere che la donna fosse salita sulla scrivania presente sotto la finestra della stanza, avesse perso l'equilibrio, ovvero avesse volontariamente deciso di gettarsi dalla finestra, fosse precipitata al suolo dopo essere rimasta appesa per alcuni minuti, invocando a gran voce aiuto;
era poi vero che la relazione sul pronto soccorso effettuato non aveva evidenziato evidenti segni di colluttazione sul corpo della SIa AA, ma era altrettanto vero che ancora non era noto il contenuto della relazione autoptica eseguita sul cadavere di tale persona, con la conseguenza che il dato non era significativo. A.4 Le esigenze cautelari giustificanti la restrizione in carcere sono state così individuate: a fronte della prevedibile irrogazione di pena in misura molto elevata in considerazione della concreta gravità dell'omicidio contestato, l'indagato, stabilmente residente nella Repubblica Coreana e solo in transito in Italia, ben poteva darsi alla fuga;
la personalità dell'indagato, dalla giustizia sudcoreana in passato condannato per fatti di violenza a sfondo sessuale (come dichiarato in sede di interrogatorio), quale desumibile dalle modalità della condotta a lui contestata, era caratterizzata da indole violenta ed è sostanzialmente instabile in dipendenza dall'abuso di alcool;
non era in concreto praticabile la misura degli arresti domiciliari, non disponendo l'indagato di alcun luogo di dimora nel territorio dello Stato. B. Per l'annullamento di tale ordinanza il difensore del SI AR ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. B.1 Col primo motivo sono dedotte violazioni di norme di legge processuale dettate a pena di nullità (artt. 143 e 369-bis cod.proc.pen. in relazione all'art. 178, lett. c), dello stesso codice). 7 Con tale motivo il ricorrente ripropone, con ulteriori argomentazioni, le censure, già specificate nel procedimento di impugnazione dell'ordinanza di convalida del fermo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi (proc. n. 25244/16), relative alle violazioni delle regole contenute negli artt. 143 e 369-bis cod. proc.pen. in riferimento agli atti compiuti prima dell'udienza di convalida. B.2 Con il secondo motivo (intitolato «carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza») l'ordinanza è censurata per avere, in contrasto con le risultanze oggettive desumibili dagli atti del procedimento, ritenuto che la caduta della moglie del SI AR dalla finestra della stanza d'albergo (n. 122) ove la coppia soggiornava fosse conseguenza di una lite caratterizzata da percosse da parte di costui e di spinta da lui data. B.3 Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 606, lett. c) ed e), cod.proc.pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari;
con esso deducendosi, da un lato, come il pericolo di fuga sia stato fondato su elementi privi di una qualche concretezza (con conseguente violazione dell'art. 274 cod.proc.pen.), e, dall'altro, come la prognosi di commissione di ulteriori reati con violenza alla persona fosse, del pari, fondata su elementi alquanto labili (anche perché non era provata la dipendenza dell'indagato dall'alcool e non era dato sapere per quale reato il SI AR sia in passato stato condannato). C. Il 21 novembre 2016 il ricorrente ha depositato anche in questo procedimento: motivo aggiunto relativo a vizi caratterizzanti il verbale di interrogatorio dall'indagato reso al pubblico ministero il 19 maggio 2016, dai contenuti affatto sovrapponibili a quelli della memoria depositata nel procedimento n. 25244/16 (descritti nel precedente paragrafo 1., punto B.4); copia del documento depositato nel procedimento n. 25244/16, indicato nel precedente paragrafo 1., punto B.
3. D. Il 29 novembre 2016 il ricorrente ha depositato anche descrizione grafica di luoghi e persone relativa al contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso delle indagini preliminari.
3. I procedimenti derivanti dal deposito dei due ricorsi vengono riuniti in ragione della, parziale, identità di questioni giuridiche coinvolte e dell'identità del fatto oggetto di cognizione del merito cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I documenti allegati alle memorie depositate dal ricorrente nei procedimenti riuniti non verranno presi in alcuna considerazione in funzione delle sollecitate decisioni, in quanto 8 sono stati formati, su incarico del difensore di fiducia del ricorrente, successivamente all'emissione dei provvedimenti impugnati (decreto di convalida di fermo;
ordinanza emessa sul riesame di provvedimento dispositivo di misura cautelare personale).
2. Le eccezioni, di nullità di ordine generale, relative alla dedotta violazione delle disposizioni di legge processuale di seguito menzionate sono infondate: e ciò tanto nella parte in cui si riferiscono alla dedotta invalidità dell'ordinanza di convalida di fermo che di quella, contestualmente emessa, di applicazione di custodia cautelare (l'eccezione specifica relativa a tale ultimo atto, riverberantesi, ad avviso del ricorrente, sul contenuto dell'ordinanza del giudice del riesame in questa sede del pari impugnata sul punto, riguarda anche la mancata traduzione, per iscritto ed in lingua coreana, della richiesta dal pubblico ministero rivolta al giudice di applicazione all'odierno ricorrente della custodia in carcere), quanto nella parte in cui investono il contenuto del verbale dell'interrogatorio svoltosi avanti il pubblico ministero (si lamenta che nel corso dell'interrogatorio non sono stati dati gli avvisi previsti dall'art. 64 cod.proc.pen).
2.1 Invero, la disciplina prevista dal codice di rito specificamente riguardante i rapporti fra pubblico ministero, imputato (o persona sottoposta alle indagini preliminari), difensore e giudice, non è di natura "formulare" (con la conseguenza che se la formula non è declinata seguendo alla lettera le indicazioni delle singole disposizioni del codice, la conseguenza è quella della nullità degli atti compiuti dopo l'errore), bensì è essenzialmente funzionale al concreto esercizio del diritto alla difesa da parte di chi subisce l'iniziativa del pubblico ministero (la dimostrazione dell'asserzione è data dal contenuto della disciplina dei casi di nullità di cui agli artt. 177-185 cod. proc.pen.). Con particolare riferimento al contenuto delle regole contenute negli artt. 104, comma 4-bis (relativo al diritto all'assistenza di interprete per conferire con il difensore dell'imputato alloglotta la cui libertà personale sia stata limitata in base a titolo provvisorio) e 143 cod.proc.pen. (in tema di diritto dell'imputato alloglotta all'interprete per la traduzione di atti fondamentali del processo), la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che nel caso di mancato rispetto delle regole contenute in tali articoli, contenenti disposizioni la cui violazione non è specificamente sanzionata da nullità (art. 177 cod. proc.pen.), l'unica sanzione eventualmente configurabile è solo quella prevista dall'art. 178, lett. c), cod. proc.pen., nella parte relativa all'assistenza dell'imputato nel processo, la cui concreta applicazione postula che una effettiva lesione del diritto di difesa vi sia stata, con la conseguenza che sussiste onere per l'imputato ed il relativo difensore di precisare pregiudizio concretamente subito, allegando l'impossibilità di sviluppare argomenti o deduzioni, ovvero altra lacuna difensiva determinata dalla specifica carenza di informazione sul contenuto dell'accusa (cfr., in questo senso specifico, Cass. Sez. 1, n. 30127 del 24 giugno 2015, Rjab, Rv. 264488, in tema di nomina di interprete per conferire con il difensore;
in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 6, n. 22814 del 10 maggio 2016, Pannatier, Rv.267941, in tema di tempestiva impugnazione, da parte di difensore di imputato alloglotta, di sentenza, non tradotta nella lingua dell'imputato, che aveva nel corso del processo eletto domicilio presso il difensore e non aveva mai presenziato alle udienze tenutesi nel corso del processo;
il principio, ancorché riferito al contenuto dell'art. 143 cod.proc.pen. anteriore alla sua modificazione da parte del d.lgs. n. 32 del 2014, applicabile al tempo di emissione della sentenza di merito, è stato ritenuto da tale decisione riferibile anche al contenuto della disposizione oggi vigente). Nello stesso ordine di concetti, è stato anche ulteriormente precisato, quanto alla mancata traduzione in forma scritta di provvedimento cautelare personale (malgrado la previsione dell'art. 143, comma 2, cod.proc.pen., che tale forma prescrive) emesso all'esito di udienza di convalida alla quale lo straniero alloglotta in stato di fermo o arresto abbia partecipato con la regolare assistenza di un interprete, che l'adozione di tale forma (non prevista a pena di nullità) non è necessaria in quanto l'indagato è stato reso edotto degli elementi di accusa a suo carico ed è posto in grado di proporre ricorso al tribunale del riesame (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 6623 del 16 dicembre 2015, Darbo Cheikh, Rv. 266210); anche perché tale mancato (ovvero non tempestivo) adempimento non incide sulla validità dell'atto, bensì sulla sua efficacia, con la conseguenza che la traduzione può essere successivamente disposta, determinandosi una sorta di restituzione nel termine, con riferimento al momento produttivo degli effetti, per consentirne l'eventuale impugnazione da parte dell'imputato alloglotta che, a causa della mancata traduzione, abbia concretamente subito pregiudizio e non abbia potuto impugnare tempestivamente il provvedimento cautelare (in questo senso cfr. Cass. Sez. 6, n. 5760 del 4 febbraio 2011, Anokhin, Rv. 249453; Cass. Sez. 6, n. 38639 del 30 settembre 2009, Pantovic, Rv. 245314; Cass. S. U, n. 5052 del 24 settembre 2003, dep.2004, Zalagaitis, Rv. 226717). Solo apparentemente dissonante sul punto è l'affermazione contenuta nella motivazione di Cass. Sez. F, n. 47739 del 27 agosto 2015, Vafancevif., Rv. 265217 (relativa ad ordinanza cautelare non tradotta in forma scritta prima dell'interrogatorio di garanzia avanti il giudice che l'aveva emessa), secondo cui, nel caso di ordinanza cautelare tradotta all'indagato alloglotta in forma orale solo prima del suo interrogatorio di garanzia, cui aveva fatto seguito la difesa attiva dell'indagato, che si era confrontato con i contenuti dell'accusa, assistito dal suo difensore di fiducia, la violazione del precetto relativo alla forma della traduzione (art. 143, comma 2, cod. proc.pen.) avrebbe dato luogo ad una nullità a regime intermedio, sanata, ex art. 182, comma 2, dalla presenza dell'indagato e del suo difensore al momento della traduzione dell'atto, dal momento che la vera ragione della decisione è da rinvenire della ravvisata insussistenza di lesioni concrete al diritto di difesa sul rilievo che, in presenza di interprete, che il provvedimento aveva tradotto in forma orale prima dell'inizio dell'interrogatorio, l'indagato aveva reso, in presenza del proprio difensore, interrogatorio con il quale aveva risposto a tutte le domande e si era in concreto confrontato con l'accusa a lui mossa, senza nulla eccepire in ordine alla mancata consegna di traduzione in forma scritta dell'ordinanza limitativa della sua libertà personale. 10 Il filo che unisce l'atteggiamento della giurisprudenza di legittimità nell'interpretare le norme del codice relative agli imputati che non comprendono la lingua italiana, con particolare riferimento a quelle contenute nell'art. 143, è la considerazione che la disciplina in questione è funzionale a che a costoro, mediante la traduzione degli atti nelle loro rispettive lingue, sia data concretamente la possibilità di comprendere le accuse contro di loro mosse, di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipano (art. 143, comma 1), si da consentire, in concreto, l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa (art. 143, comma 2); con la conseguenza che in tanto dalla violazione di tali disposizioni deriva la nullità prevista dall'art. 178, lett. c), cod. proc.pen. in quanto sia dapprima allegato e, dappoi, dimostrato dalla difesa che la violazione abbia in concreto violato i diritti e le facoltà della difesa.
2.2 Nel caso concreto: è vero che nell'atto notificato all'odierno ricorrente poco dopo l'esecuzione del fermo disposto dalla polizia giudiziaria, i cui contenuti sono stati allo stesso tradotti nella propria lingua, in forma orale, da interprete incaricato dal Consolato della Repubblica di Corea, non erano comprese tutte le informazioni prescritte dall'art. 369-bis del codice di rito, non contenendo l'avviso menzione del diritto del fermato ad avere la traduzione degli atti fondamentali, nonché ad avere l'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il proprio difensore (artt. 104, comma 4-bis e 143, comma 1, cod. proc.pen.); è però del pari vero che, sempre alla presenza di interprete e di difensore, come risulta dal contenuto dell'ordinanza di convalida di fermo e di applicazione di custodia cautelare, tutti gli atti del procedimento compiuti fino a tale momento (interrogatori avanti il pubblico ministero ed il giudice per le indagini preliminari, escussioni di testimoni nelle forme dell'incidente probatorio) sono stati compiuti alla continua presenza dell'indagato, del suo difensore e dell'interprete (che ha anche tradotto all'indagato il contenuto dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti prima della loro escussione quali testimoni). In buona sostanza, nell'affermare che era stato in concreto garantita al SI AR la piena comprensione del contenuto dell'accusa, delle relative fonti e degli atti che si stavano compiendo in sua presenza, l'ordinanza di convalida si è consapevolmente collocata, nell'alveo dell'interpretazione delle sopra richiamate disposizioni, tracciato in argomento dalla giurisprudenza di legittimità (in questa sede ribadito) quanto ai presupposti per la non sussistenza nel caso di specie della nullità di ordine generale ex all'art. 178, lett. c), cod.proc.pen.
2.3 Il ricorrente critica poi (primo motivo) l'ordinanza emessa dal giudice del riesame nella parte in cui, oltre a superare le censure sopra indicate, ha affermato, a conferma dell'ordinanza cautelare (del cui contenuto il giudice per le indagini preliminari ha espressamente disposto la traduzione, in lingua coreana ed in forma scritta), che la richiesta con la quale il pubblico ministero aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari la convalida del fermo e l'emissione del provvedimento cautelare (nel caso concreto, depositata alle ore 13,00 di sabato 21 maggio 2016, prima dell'udienza di convalida fissata per le ore 8,00 11 di lunedì 23 maggio 2016) non rientrava fra gli atti di cui l'art. 143, comma 2, cod.proc.pen. prevede l'obbligo di traduzione scritta. Il motivo è manifestamente infondato sotto due profili. In primo luogo perché l'elencazione degli atti per i quali la traduzione è obbligatoria contenuta nel citato art. 143, comma 2, ha natura tassativa e l'istanza in questione del pubblico ministero non rientra nel novero degli atti da tale disposizione indicati. Al riguardo, Cass. Sez. 1, n. 17905 del 19 gennaio 2015, Koval., Rv. 263318, ha avuto modo di affermare che neppure l'omessa traduzione dell'ordinanza del tribunale del riesame (atto di esercizio di attività giurisdizionale in materia di libertà personale) nella lingua madre dell'indagato alloglotta determina l'inefficacia della misura, dal momento che: tale provvedimento non è compreso tra gli atti di cui è obbligatoria la traduzione;
tale adempimento non può neppure ritenersi necessario, ai sensi del comma 3 del citato art. 143, in assenza di specifiche indicazioni dell'interessato, onde consentire a quest'ultimo la conoscenza delle accuse a suo carico, trattandosi di atto di per sé non limitativo della liberta personale, bensì dispositivo della conferma del provvedimento per effetto del quale tale limitazione è stata determinata. In secondo luogo, perché la doglianza si connota in termini di alquanta astrattezza, non evidenziando il ricorrente quale sia stata in concreto la lesione del suo diritto alla difesa derivante dalla mancata traduzione nella propria lingua dell'istanza in discussione, dal momento che avanti il giudice per le indagini preliminari si è discusso, in presenza di difensore ed interprete, del contenuto della richiesta del pubblico ministero, mero atto di impulso all'esercizio della decisione giudiziale cautelare, e che l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, unico atto limitativo della libertà personale, è stata da AR tempestivamente impugnata (tramite il suo difensore).
2.4 In definitiva: il ricorso per la cassazione dell'ordinanza di convalida di fermo è da rigettare;
il primo motivo del ricorso contro l'ordinanza del giudice del riesame cautelare è manifestamente infondato.
2.5 Infine, le questioni relative alla mancata traduzione in lingua coreana degli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc.pen. ovvero alla omissione degli avvisi previsti da tale disposizione di legge sono ancora una volta poste in maniera astratta, senza confronto con quanto affermato sul punto nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, con conseguente inammissibilità delle doglianze, dal momento che: l'eventuale violazione della regola relativa agli avvisi (in caso in cui non siano rese dichiarazioni relative alla responsabilità di altre persone) ha quale sanzione processuale quella dell'inutilizzabilità, sancita dall'art. 64, comma 3-bis, cod.proc.pen., delle dichiarazioni rese dalla persona interrogata solo nel caso in cui non siano stati gli avvisi indicati dal comma 2, lett. a) e b) dello stesso art. 674; all'udienza camerale svoltasi avanti il Tribunale di Milano il SI AR ha espressamente dichiarato la propria volontà di confermare il contenuto delle dichiarazioni, di innocenza, da esso in precedenza rese al pubblico ministero in risposta alle domande e contestazioni a lui rivolte, in tal guisa determinandosi la mancanza di concreto interesse a far valere il dedotto vizio in 12 questa sede;
il giudice del riesame del merito cautelare ha affermato che nel verbale, redatto in forma riassuntiva, dell'interrogatorio da AR reso al pubblico ministero (artt. 134, commi 2 e 3, 141-bis cod. proc.pen.) si dava atto che gli avvisi previsti dall'art. 64 del codice di rito erano stati tradotti in lingua coreana e l'asserzione non è specificamente contestata nel ricorso per cassazione.
3. Il contenuto dell'ordinanza emessa dal giudice del riesame del merito cautelare è caratterizzato: da autonoma ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del decidere alla luce del contenuto degli elementi di prova acquisiti alle indagini preliminari (fra i quali l'escussione di testimoni nelle forme dell'incidente probatorio), anche in risposta alle deduzioni di merito svolte dal difensore, nonché del contenuto delle dichiarazioni rese dal SI AR nel corso dell'udienza camerale svoltasi nel procedimento di riesame con la stessa ordinanza definito;
da autonoma esposizione, in replica alle deduzioni svolte dal difensore dell'indagato, sia delle esigenze costituenti il presupposto della misura cautelare che dei motivi giustificanti la scelta della custodia in carcere. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice di legittimità deve solo verificare, in considerazione della peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. 4, n. 26992 del 29 maggio 2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). La non predicabilità di prognosi di colpevolezza dell'indagato nella commissione dei reati a lui, provvisoriamente, contestati è dunque rilevabile nel giudizio di cassazione soltanto, per quanto qui specificamente interessa, se si traduce in manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dell'ordinanza impugnata (art. 606, lett. e), cod.proc.pen.), non concernendo il controllo di legittimità né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori;
con conseguente inammissibilità di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (in questo senso, cfr. Cass. Sez. F, n. 47748 dell'11 agosto 2014, Contarini, Rv. 261400; in senso sostanzialmente conforme, cfr. Cass. Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251761). In buona sostanza, il sindacato di legittimità sulla motivazione dell'ordinanza relativa a misure cautelari personali è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a 13 due requisiti: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (cfr. Cass. Sez. 3, n. 40873 del 21 ottobre 2010, Merja, Rv. 248698). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, con motivazione esauriente (in quanto concretamente confrontatasi con le deduzioni di merito svolte dalla difesa dell'indagato), immune da vizi, di natura logica ovvero giuridica, desumibili dal relativo contenuto, ed ancorata agli elementi di prova fino a quel momento acquisiti alle indagini preliminari (con particolare riferimento al contenuto tanto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in sede di incidente probatorio che di quelle fatte dalle altre persone informate dei fatti), l'ordinanza impugnata ha confermato prognosi di colpevolezza di AR quanto alla commissione dell'omicidio della moglie con le modalità descritte nel capo provvisorio d'accusa, avendo accertato che: la relazione fra i coniugi AR e AA, entrambi dediti all'abbondante consumo di bevande alcooliche, era caratterizzata da quanto mai forti contrasti ed accesi litigi;
la sera del 18 maggio 2016 i due avevano consumato notevoli quantità di birra;
dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla testimone da CH Inejeong, per buona parte confermate da quelle rese dalla testimone NG RA (costoro si trovavano, la sera del fatto, nella stanza d'albergo attigua a quella occupata dai coniugi AR e AA), si desumeva che a partire dalle ore 20,26 del 18 maggio 2016, era iniziata accesa lite fra i coniugi (rumori di oggetti e pianto della donna), fattasi viepiù accesa a partire dalle ore 22,28 (il muro di confine vibrava per effetto di colpi, la donna continuava a piangere) fino alle grida di aiuto profferite dalla SIa AA;
la testimone CH aveva poi dichiarato di essersi poco dopo affacciata alla finestra della propria stanza, di aver veduto AA aggrappata alla finestra della propria stanza e la schiena di una persona di sesso maschile che, dall'interno della stessa stanza n. 122, spingeva la donna verso il basso usando entrambe le braccia, «come per farla cadere», e di avere gridato cosa fai?» all'indirizzo dell'uomo che tale azione compiva ( la testimone NG aveva confermato che CH si era affacciata, aveva gridato «cosa stai facendo?» e poi dirle nell'immediatezza «un uomo sta spingendo una donna»); il contenuto di tali dichiarazioni era particolarmente attendibile per i motivi specificamente enunciati nella, coerente, motivazione sul punto sviluppata (il motivo di ricorso sul punto risulta affatto inammissibile in quanto sostanziantesi nella frammentazione degli elementi costitutivi della motivazione del provvedimento impugnato, tendente al sindacato del 14 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, 1) 22 FEB. 2017 merito della valutazione effettuata dal giudice del merito cautelare, come detto non consentito nel giudizio di legittimità) e non era contraddetto, per le ragioni partitamente illustrate, da quanto rispettivamente dichiarato dai testimoni NN e HK;
in tale contesto probatorio, correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto del tutto inverosimile» la versione del SI AR che ha affermato di essere stato addormentato per tutto il tempo dello svolgimento dei fatti narrati dai sopra indicati testimoni, tanto da essere stato destato dai carabinieri, e di non essersi reso conto che la moglie era precipitata dalla finestra della stanza. Correttamente, infine, l'ordinanza impugnata ha ritenuto di scarso rilievo il contenuto della relazione di servizio redatta, subito dopo la caduta della vittima, da coloro che accertarono il decesso della SIa AA, dal momento che non risulta che il corpo della donna sia stato da loro denudato;
con la conseguenza che, in mancanza di riscontri autoptici, non era a costoro possibile affermare che cadavere presentasse, o meno, segni di percosse.
4. La motivazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura in concreto applicata è infine immune dai denunciati vizio di carenza ed illogicità,, in quanto: il pericolo di fuga è stato desunto dal fatto che il SI AR risiede stabilmente nella Repubblica di Corea, era solo in transito in Italia ed era, allo stato, implausibile che abbia a rimanere nel territorio dello Stato, tenuto conto anche del fatto che egli aveva negato N qualunque coinvolgimento nella commissione dell'omicidio della moglie ed era di indole violenta e non affidabile («la dipendenza dall'alcool emersa dagli atti e negata dall'indagato lo rende soggetto particolarmente instabile e difficilmente controllabile»), sì da precludere, allo stato, l'applicazione di misure meno afflittive;
la possibilità di reiterare comportamenti violenti contro la persona era del pari desumibile dall'accertata dipendenza dall'alcool e dai precedenti penali in Corea (dichiarati in sede di interrogatorio), relativi a reati a sfondo sessuale che, ancorché risalenti nel tempo, alla luce del quanto mai grave fatto commesso ai danni della moglie durante periodo che dovrebbe essere caratterizzato da gioia (i coniugi erano in viaggio di nozze), evidenziano «una radicata indole aggressiva e violenta».
5. In conclusione, i ricorsi sono da rigettare;
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc.pen.).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co.
1-ter, disp. att. cod. proc. pen. ROSITATA Così deciso in Roma il 6 dicem IN CANCELLERIA Il Consigliere relatore Il Presidente it 22 FEB 2017 15 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA