Sentenza 27 agosto 2015
Massime • 1
La traduzione dell'ordinanza cautelare effettuata in forma orale anzichè scritta determina una nullità a regime intermedio, da ritenersi sanata nel caso in cui al compimento dell'atto abbiano assistito la parte ed il suo difensore senza nulla eccepire. (Nella fattispecie l'ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata tradotta oralmente nel corso dell'interrogatorio di garanzia, in cui l'indagato non aveva eccepito la nullità e si era difeso nel merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 27/08/2015, n. 47739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47739 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2015 |
Testo completo
47 7 39/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/08/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. LUISA BIANCHI N. 55/2015 - Consigliere - Dott. GUICLA MULLIRI - Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA MICCOLI N. 34342/2015 - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC IM N. IL 30/04/1983 avverso l'ordinanza n. 1763/2015 TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA, del 08/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Peale Filippi, che we chiesto il ripeto all ricors;
E оли Udit i difensor Avv.; -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 8 maggio 2015 (depositata il 5 giugno 2015) il Tribunale di Bologna, costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. ha confermato il titolo cautelare rappresentato dall'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Parma in data 16 aprile 2015 nei confronti di NC IM (alias HE YA) in riferimento alla contestazione provvisoria di concorso in omicidio preterintenzionale, commesso in danno di MI HE (cittadino moldavo) in data 17 gennaio 2015. Ad avviso del Tribunale le valutazioni espresse dal GIP consentono di ritenere sussistenti i presupposti di legge di applicabilità della misura e ciò sia in riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza che ai restanti parametri normativi delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura imposta. In particolare, il Tribunale nel ritenere infondate le doglianze proposte nel merito dall'impugnante, afferma che : le risultanze di prova generica e gli esiti della consulenza medico-legale consentono di affermare con il dovuto grado di elevata probabilità che il decesso del MI è derivato da più fattori causali, con incidenza delle attività lesive poste in essere da terzi e tali da determinare, oltre ad ematomi al viso ed escoriazioni multiple, le fratture dell'emitorace sinistro RM e la infiltrazione emorragica a carico dei muscoli del collo e dei tessuti della laringe, fermo restando che alla determinazione dell'evento hanno concorso la pregressa assunzione in dosi massicce ma non tali da - comportare il coma etilico - di alcol e la rigida temperatura cui è rimasta esposta la vittima, abbandonata sul posto dagli aggressori;
la identificazione del CE come uno dei coautori del pestaggio poggia su dati dichiarativi provenienti da terzi e riportanti affermazioni autoaccusatorie rese dallo stesso indagato cui si uniscono esiti captativi, il che consente di ritenere grave la piattaforma indiziaria nel senso richiesto dall'art. 273 cpp;
il pericolo di reiterazione di condotte analoghe è desumibile in modo coerente e logico dalle modalità realizzative del fatto, realizzato con efferatezza e marcata tendenza alla perdita di controllo degli impulsi aggressivi ed a tale esigenza - già ritenuta dal GIP si unisce il pericolo di fuga, ravvisato dal Tribunale;
l'adeguatezza della misura carceraria deriva dalla impossibilità di formulare prognosi favorevole in punto di auto-osservanza dei limiti correlati alla sottoposizione a misure meno afflittive. 2 Risulta dagli atti l'avvenuto esercizio delle facoltà di autodifesa in sede di interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p. con negazione dell'addebito in fatto. con2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personale sottoscrizione - CE Damian, rinunziando espressamente alla sospensione dei termini prevista per il periodo feriale e articolando distinti motivi. Con il primo si deduce nullità del provvedimento impugnato perché, testualmente il dispositivo non è stato depositato entro il termine perentorio ' di 10 giorni dalla ricezione della richiesta nella cancelleria del Tribunale', essendo stata depositata la richiesta il 23 aprile del 2015 ed il dispositivo in data 8 maggio 2015. Con il secondo motivo si deduce nullità di ordine generale per omessa traduzione in lingua di atti del procedimento e segnatamente della informazione di garanzia, della ordinanza di custodia cautelare, dell'avviso e della ordinanza del riesame . Si rappresenta altresì che la mancata traduzione dell'ordinanza impugnata non consente di articolare motivi nel merito. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione sul tema della adeguatezza RY della misura, essendo stata illogicamente esclusa la possibilità di applicare gli arresti domiciliari con strumenti elettronici di controllo.
3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
3.1 Quanto al primo motivo, risulta dal fascicolo che l'adempimento di cui all'art. 309 co.5 cod. proc.pen. si è perfezionato in data 28 aprile 2015, data in cui sono pervenuti presso la cancelleria del Tribunale gli atti relativi al procedimento cautelare in oggetto. Da tale momento va computato il termine perentorio di giorni dieci, previsto dall'art. 309 co. 9 cod.proc.pen., e non dal giorno del deposito della richiesta di riesame, come sostenuto dal ricorrente. Il motivo è pertanto infondato, posto che la decisione risulta emessa il decimo giorno dalla ricezione degli atti, in data 8 maggio 2015. 3.2 Quanto al secondo motivo, dagli atti risulta che l'ordinanza applicativa della misura cautelare è stata tradotta all'indagato in sede di interrogatorio di garanzia (verbale del 20 aprile 2015, pag. 2). In tal sede, peraltro, l'indagato si è difeso nel merito - affermando la propria estraneità ai fatti e confrontandosi con il contenuto degli elementi a carico - 3 ed è pertanto del tutto chiara l'avvenuta comprensione dei materiali dimostrativi che hanno determinato l'emissione del titolo cautelare. Va ritenuto, pertanto, che nessuna questione può farsi in relazione alla omessa traduzione» dei contenuti del titolo cautelare, atto che pone il soggetto destinatario in condizioni tali da comprendere la natura ed i motivi della provvisoria accusa (sì da ritenersi comprensivo di altre tipologie di atti informativi, quali l'informazione di garanzia), posto che una traduzione vi è stata. Vero è che l'art. 143 co.2 cod. proc.pen.. nel testo risultante a seguito della modifica normativa realizzata con d.lgs. n.32 del 4.3.2014 (di attuazione della Direttiva 2010/64/UE) include i provvedimenti 'che dispongono' misure cautelari personali tra quelli soggetti a traduzione 'scritta' (entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio del diritto di difesa) ma pur a voler considerare che la modalità prescelta nel caso in esame (traduzione orale) è difforme da quella descritta nella norma (traduzione scritta), va preso atto dell'assenza di ogni questione al riguardo nel verbale del suddetto interrogatorio, svoltosi in presenza del difensore. A fronte della avvenuta traduzione dei contenuti del titolo cautelare, sia pure in forma orale, è dunque da ritenersi che la difformità dal modello legale (che RY prevede la traduzione scritta) generi una nullità a regime intermedio, da ritenersi sanata ai sensi dell'art. 182 co.2 cod. proc.pen., data la presenza della parte privata e del suo difensore al compimento dell'atto. Del resto è proprio l'interrogatorio di garanzia a rappresentare il momento di verifica della stessa 'necessità' o meno di disporre la traduzione del titolo cautelare (salva l'ipotesi che la mancata conoscenza della lingua italiana sia già nota all'atto della emissione del titolo) come ritenuto da Sez. III n. 14990 del 18.2.2015 (rv 263236) ed il fatto che in tal sede il destinatario dell'atto nulla abbia eccepito circa le modalità della traduzione (assistito dal difensore) rende pienamente valida (per effetto della immediata sanatoria della nullità relativa) la sequenza procedimentale oggetto di constatazione. Altra questione è quella della omessa traduzione dei contenuti della decisione emessa dal Tribunale, di conferma del titolo cautelare ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. . Tale atto, infatti, che non risulta tradotto in alcuna forma, non è ricompreso nella previsione di legge di cui all'art. 143 co.2 cod. proc.pen., non potendo ritenersi l'ordinanza emessa a seguito di impugnazione un provvedimento T che dispone' la misura cautelare personale (come affermato da Sez. I n. 17905 del 19.1.2015, rv 263318). 4 Non può dirsi pertanto che da tale omissione derivi una nullità, come sostenuto dal ricorrente, posto che la decisione emessa in sede di riesame ai sensi dell'art. 309 al più può farsi rientrare nella diversa previsione di legge di cui al comma 3 dell'art. 143 cod.proc.pen., che prevede la traduzione facoltativa e gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi - anche su richiesta di parte. Da tali argomentazioni deriva il rigetto del secondo motivo di ricorso.
3.3 Quanto al terzo motivo, lo stesso appare espresso in termini del tutto generici e non si confronta in modo adeguato con la diffusa motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, rapportata alle modalità di realizzazione del fatto ed al ritenuto pericolo di reiterazione e di fuga, in termini tali da impedire la formulazione di una prognosi positiva in punto di auto-osservanza dei limiti correlati alla sottoposizione agli arresti domiciliari, pur con l'ausilio di strumenti tecnici di controllo. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1 ter. Così deciso il 27 agosto 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente тей Biend Raffaello Magi Luisa Bianchi рото DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 DIG 2015 EMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CORTE SHO Piera Esposito 5