Sentenza 19 gennaio 2015
Massime • 2
L'omessa traduzione dell'ordinanza del tribunale del riesame nella lingua madre dell'indagato alloglotta non determina l'inefficacia della misura cautelare, poichè il decreto legslativo n. 32 del 2014 non ha inserito tale provvedimento tra gli atti di cui è obbligatoria la traduzione, nè detto adempimento deve ritenersi necessario, a norma dell'art. 143, comma terzo, cod. proc. pen., in assenza di specifiche indicazioni dell'interessato, al fine di assicurare a quest'ultimo la conoscenza delle accuse a suo carico non essendo un atto che limita "ab origine" la libertà personale, ma solo una conferma del provvedimento attraverso il quale detta limitazione è stata determinata.
La nullità conseguente all'incompatibilità dell'interprete ha natura relativa e, pertanto, nell'ipotesi in cui la parte vi assista, deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. (Fattispecie in cui la difesa non si era immediatamente opposta, in sede dibattimentale, alla nomina di interprete da parte del Collegio di una persona che aveva svolto nella fase delle indagini preliminari le funzioni di ausiliario di P.G. per l'ascolto e la traduzione di conversazioni telefoniche intercettate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2015, n. 17905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17905 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/01/2015
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 153
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - N. 40701/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV AS N. IL 10/01/1983;
avverso l'ordinanza n. 305/2014 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 03/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
udito il difensore avv. Brancia Diego Antonio Orazio, che ha concluso per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3.4.2014 (dep. 3.6.2014), il Tribunale del riesame di NZ confermava il provvedimento in data 27.2.2014 con il quale il Tribunale collegiale di NZ, in sede di cognizione dibattimentale, aveva applicato la misura della custodia in carcere a OV VA per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di estorsione pluriaggravata.
1.1. Respingeva, in primo luogo, il Tribunale l'eccezione di carenza di motivazione, avendo il Giudice dibattimentale fatto integrale richiamo, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, all'ordinanza coercitiva emessa dal G.I.P. di NZ il 7.6.2011, della quale l'imputato aveva avuto consegna di copia tradotta in lingua ucraina in data 4.2.2014, nonché ulteriore consegna a seguito dell'adozione della misura coercitiva del Tribunale.
Mancava, d'altra parte, una contestazione del quadro indiziario riferito all'originaria ordinanza cautelare, onde poter pervenire a una valutazione di inidoneità ex art. 273 c.p.p. degli elementi addotti a sostegno del provvedimento oggetto di riesame. Aggiungeva il Collegio che, in detto provvedimento, a ulteriore supporto della gravità indiziaria, si erano valorizzate le dichiarazioni rese in dibattimento da RA YU, il quale aveva indicato proprio nel OV uno dei soggetti ai quali egli aveva consegnato dei soldi per anni in quanto minacciato dell'incendio del furgoncino, utilizzato per il trasporto di persone dall'Ucraina in Italia.
1.2. Disattendeva, in secondo luogo, il Tribunale l'eccezione di nullità dell'ordinanza per omessa trasmissione delle intercettazioni telefoniche, incluse nel fascicolo del P.M. e non anche in quello del dibattimento.
Sul punto, il Collegio osservava, da un lato, che il contenuto delle conversazioni telefoniche, per quanto necessario a integrare il quadro indiziario, risultava trasfuso nell'ordinanza del G.I.P. notificata al KOVAK nella sua lingua e, dall'altro, che risultava omessa ogni specifica indicazione sulle conseguenze che sarebbero derivate, dalla mancata trasmissione, sulla posizione dell'imputato. In ogni caso, sottolineava il Giudice a quo che gli atti erano stati trasmessi dal P.M. in cancelleria con missiva del 31.3.2014, cui era accluso supporto informatico contenente n. 30 file compresi quelli relativi alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni.
1.3. Si rivelava infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza per incompatibilità ex art. 144 c.p.p., lett. d), sollevata dalla difesa con riguardo a DO DI, siccome chiamata, in qualità di ausiliaria della P.G., per l'ascolto e la traduzione delle conversazioni telefoniche in lingua ucraina, nonché di interprete in sede dibattimentale.
L'art. 144, lett. d), infatti, prevedeva l'incompatibilità tra l'ufficio dell'interprete e quello di testimone, ovvero di consulente tecnico o perito nello stesso procedimento o procedimento connesso, ma non contemplava, quale ipotesi di incompatibilità, lo svolgimento delle funzioni di interprete in fasi diverse nello stesso o in procedimento connesso.
1.4. Era parimenti infondata l'eccezione di perdita di efficacia della misura per omesso interrogatorio di garanzia, non sussistendo il relativo obbligo quando, come nel caso di specie, la misura cautelare risultava eseguita dopo l'introduzione della fase dibattimentale.
1.5. Non poteva, infine, trovare accoglimento la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Non emergevano dagli atti elementi capaci di vincere la presunzione relativa di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, ma, al contrario, evidenze che delineavano l'elevata pericolosità del OV, capace di compiere una reiterata, diffusa e insistente attività vessatoria in danno dei propri connazionali.
D'altro canto, l'intervenuta condanna dell'organizzatore e promotore del sodalizio criminoso di appartenenza non dimostrava, da sola, che il OV avesse stabilmente rescisso i suoi legami con il gruppo.
2. Ha presentato ricorso per cassazione l'indagato per il tramite dei suoi difensori di fiducia.
2.1. Con il primo motivo, si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 144 c.p.p., lett. d), artt. 177, 178 e 181 c.p.p., con riferimento alla incompatibilità
dell'interprete nominata nel corso delle indagini preliminari con l'analoga funzione svolta in dibattimento equiparabile a quella del perito.
I difensori ricorrenti richiamano la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18268 del 24/2/2011, Rv. 249483, che ha affermato il principio per il quale "Sussiste incompatibilità con l'ufficio di interprete per il soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto il compito di trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni intercettate".
Nella specie, pur volendo ammettere che la funzione esplicata da DO DI in fase di indagini preliminari non fosse assimilabile a quella di un perito o C.T., doveva tenersi in considerazione che, a garanzia del diritto di difesa, la persona che aveva prestato ausilio all'imputato come interprete nella fase dibattimentale doveva essere totalmente estranea al contenuto dell'attività d'indagine espletata, onde evitare eventuali contaminazioni della traduzione, che doveva essere necessariamente il più conforme alla lingua del processo (italiana).
Tale profilo inficiava anche la traduzione in lingua ucraina del contenuto dell'ordinanza cautelare oggetto d'impugnazione ex art. 309 c.p.p., che si reputava, perciò, affetta da nullità.
L'onere di sollevare la relativa eccezione era stato assolto dalla difesa nella prima udienza utile del 3.4.2004, quindi nei termini previsti dall'art. 182 c.p.p., comma 2. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 144 c.p.p., lett. d) in relazione agli artt. 177 e 178 c.p.p., art. 309 c.p.p., comma 9, per omessa traduzione dell'ordinanza del Tribunale
del riesame con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare per omessa pronuncia nel termine decadale di legge.
2.3. In data 17.1.2015 i difensori del ricorrente hanno trasmesso via fax a questa Corte memoria ex art. 121 c.p.p. con allegati i verbali di udienza dibattimentale del 26.3.2014 e del 30.9.2014, nonché la comunicazione della Squadra Mobile della Questura di NZ in data 13.12.2010, afferente alla liquidazione dell'onorario a beneficio di DO DI per le prestazioni effettuate quale "ausiliario di P.G.": nello scritto difensivo si ribadiscono, nella sostanza, i motivi già dedotti in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato quanto segue. È vero che, come correttamente evidenziato dai difensori ricorrenti, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 18268 del 24/2/2011, E., Rv. 249483, hanno affermato il principio in forza del quale "sussiste incompatibilità con l'ufficio di interprete per il soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto il compito di trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni intercettate" (in motivazione la Corte ha precisato che analoga incompatibilità sussiste per il soggetto in precedenza incaricato di effettuare la traduzione in lingua italiana delle conversazioni intercettate, la cui trascrizione sia stata affidata, con incarico contestuale, ad un terzo).
Ed è incontestato che DO DI sia stata nominata interprete in dibattimento dopo aver svolto, nella fase procedimentale, funzioni di ausiliario di P.G. per l'ascolto e la traduzione delle conversazioni telefoniche in lingua ucraina.
Va, tuttavia, ricordato che la causa di nullità discendente dalla incompatibilità dell'interprete, siccome prevista dall'alinea dell'art. 144 c.p.p., comma 1, ha carattere "relativo", non rientrando in alcuna delle ipotesi considerate dall'art. 178 c.p.p. (vedi per tutte, oltre alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, Sez. 1, n. 20864 del 14/4/2010, Mailat e Sez. 1, n. 17292 del 16/4/2008, Bari), e va, dunque, eccepita, a mente dell'art. 182 c.p.p., commi 2 e 3, quando la parte vi assiste, prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo;
negli altri casi, nei termini previsti dall'art. 180 e art. 181, commi 2, 3 e 4.
Nel caso di specie, non risulta che i difensori del OV si siano opposti alla nomina di DO DI all'atto del conferimento dell'incarico d'interprete da parte del Tribunale collegiale di NZ, disposto all'udienza del 26.2.2014 (data indicata a pag. 4 dell'ordinanza oggetto di ricorso), anzi, essi stessi ammettono in sede di ricorso di aver sollevato l'eccezione solo nel corso dell'udienza celebratasi il 3.4.2014 davanti al Tribunale del riesame ex art. 309 c.p.p.. Di conseguenza, i difensori, per la tardività dell'eccezione (che avrebbero dovuto dedurre subito dopo il conferimento dell'incarico di interpretariato all'udienza dibattimentale del 26.2.2014), sono incorsi nella decadenza prevista dall'art. 182 c.p.p., comma 3, il che determina l'infondatezza del primo motivo di ricorso, previa correzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., della motivazione addotta dal Giudice a quo.
3. Con il secondo motivo, si censura l'omessa traduzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, che avrebbe comportato la perdita di efficacia della misura cautelare in mancanza di una pronuncia nel termine decadale previsto dall'art. 309 c.p.p., commi 9 e 10.
Sul punto, si osserva quanto segue.
L'ambito ed i limiti nel nostro sistema processuale dell'obbligo di assistenza di un interprete e di traduzione degli atti processuali fondamentali in favore dei soggetti imputati o indagati che non comprendono la lingua italiana, nonché le conseguenze della violazione di tali obblighi, sono stati oggetto di interpretazioni non univoche, ma in qualche caso solo apparentemente in contrasto, di questa Corte, che negli anni si sono confrontate con i principi costituzionali, con quelli convenzionali e con la giurisprudenza del Giudice delle leggi e della Corte EDU.
Non può mettersi in dubbio la rilevanza in tale percorso delle più recenti direttive europee (2010/ 64/UE e 2012/ 13/UE) e delle modifiche del quadro normativo di riferimento intervenute da ultimo nell'ordinamento interno in attuazione delle direttive. L'ordinanza in esame è stata resa il giorno dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 che ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che riconosce il diritto all'interpretazione ed alla traduzione degli atti fondamentali del processo penale in favore di coloro che non parlano e non comprendono la lingua dei procedimento al fine di garantire il più ampio diritto ad un processo equo, sancito nell'art. 6, n. 3, lett. a) della Convenzione EDU - in base al quale "ogni accusato ha diritto ad essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende ed in maniera dettagliata, della natura e dei motivi della accusa a lui rivolta" - nonché negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali.
In specie, il citato decreto legislativo ha riconosciuto espressamente e distintamente il diritto alla interpretazione ed il diritto alla traduzione di alcuni atti in favore dell'imputato che non comprenda la lingua italiana con la modifica degli artt. 143 e 104 c.p.p., prevedendo anche la gratuità dell'assistenza linguistica e della traduzione con modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia.
Il D.Lgs. 1 luglio 2014, n. 101, in vigore dal 16.8.2014 - successivo, quindi, ai fatti in esame - in attuazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, ha introdotto ulteriori modifiche processuali a garanzia del diritto alla effettiva e compiuta informazione dei soggetti coinvolti in procedimenti penali tra i quali quelli che non conoscono la lingua italiana.
L'attuazione delle direttive comunitarie indicate ha, quindi, integrato e specificato alcune garanzie volte alla comprensione dell'accusa e alla possibilità di seguire il compimento degli atti del processo in funzione della piena attuazione del diritto di difesa e dell'equo processo che in parte erano già state acquisite dal nostro ordinamento in via interpretativa ed attraverso le pronunce della Corte costituzionale (in particolare Corte cost. n. 10 del 1993), ma sulle quali, come si è detto, permanevano non poche incertezze applicative messe in evidenza dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Ai fini che qui interessano, prima ancora di considerare le conseguenze processuali eventualmente derivanti da atti posti in essere in violazione del diritto all'interprete o del diritto alla traduzione di atti - non essendo previste specifiche sanzioni processuali - occorre verificare l'ambito di applicazione della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, anche tenendo conto delle ulteriori modifiche introdotte dal D.Lgs. 1 luglio 2014, n. 101, ancorché non applicabili alla fattispecie perché successive al provvedimento impugnato.
Con riferimento al caso in esame, va considerato se per l'imputato alloglotta che, sottoposto a misura cautelare, partecipi all'udienza di riesame, oltre all'assistenza dell'interprete - al OV pacificamente assicurata davanti al Tribunale di NZ (nè la- difesa lo contesta) - debba essere disposta la traduzione scritta dell'ordinanza del Tribunale del riesame emessa all'esito dell'udienza ex art. 309 c.p.p.. Prima delle recenti modifiche normative la necessità della traduzione dell'ordinanza emessa dall'organo del riesame, negata da un orientamento interpretativo di questa Corte (Sez. 1, n. 13804 del 11/3/2008, Zlataru, Rv. 239521, secondo la quale la mancata traduzione del provvedimento non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale ricorso per cassazione decorrano dal momento in cui l'indagato abbia effettiva conoscenza del contenuto dell'ordinanza), è stata, invece, affermata da un altro indirizzo ermeneutico, che ha sostenuto la tesi per cui la mancata traduzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, confermativa dell'ordinanza di custodia cautelare, implicando l'impossibilità per l'imputato alloglotta di essere consapevole del relativo contenuto ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, si traduce in una violazione del diritto di difesa e comporta la nullità del provvedimento (Sez. 5, Sentenza n. 11598 del 31/1/2002, Zubieta Bilbao, Rv. 221608). Tanto precisato, come si è detto, rispetto alla precedente formulazione l'art. 143 c.p.p. riconosce espressamente, al comma 2, un diritto, distinto da quello all'assistenza dell'interprete, alla traduzione scritta di alcuni atti del procedimento che prima risultava affidato interamente all'opera della giurisprudenza che aveva il compito di individuare quali atti imponevano al giudice l'obbligo di una traduzione.
La norma, infatti, prevede che, negli stessi casi di cui al comma 1, l'autorità procedente dispone la traduzione scritta "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa" di atti specificamente individuati:
"dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna".
Come si vede, la nuova formulazione normativa non ha inserito l'ordinanza del Tribunale del riesame ex art. 309 c.p.p. nel catalogo delle ipotesi espressamente individuate nel comma 2, per le quali, non essendo riservata all'autorità procedente alcuna discrezionalità sull'an del correlativo incombente processuale, deve senz'altro ritenersi obbligatoria la traduzione nella lingua madre dell'imputato alloglotta.
Ed invero, l'ordinanza del Tribunale resa ex art. 309 c.p.p., non limita, ab origine, la libertà personale, ma rappresenta una mera conferma del provvedimento attraverso il quale siffatta limitazione viene determinata, sicché appare ragionevole la sua esclusione dal novero degli atti per i quali è obbligatoria la traduzione nella lingua del destinatario (in termini, v. Sez. 6, n. 50766 del 12/11/2014, Awoh, Rv. 261537, in motivazione;
per l'esclusione della nullità discendente dalla mancata traduzione degli atti non ricompresi nel novellato art. 143 c.p.p., comma 2, v. Sez. 6, n. 48647 del 22/10/2014, Carbonaro Gonzalo, Rv. 261139). E1 pur vero che la successiva disposizione normativa di cui all'art. 143 c.p.p., comma 3, consente la individuazione di atti, o anche solo di una parte di essi, che, pur non rientrando nell'elenco di cui al comma 2, siano ritenuti - eventualmente su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ma anche su iniziativa della stessa autorità procedente - essenziali alla conoscenza ed alla comprensione delle accuse rivolte all'imputato alloglotta. Si tratta, pertanto, di atti rispetto ai quali è di volta in volta rimesso al giudice l'apprezzamento - soggetto, peraltro, ad un preciso obbligo di motivazione - in merito alla necessità di una loro traduzione, in quanto "ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico".
Nel caso in esame, tuttavia, nessuna specifica istanza di traduzione dell'atto è stata formulata dall'interessato al fine di rappresentare al giudice la necessità di provvedere a tale incombente onde soddisfare quegli obiettivi di piena informazione e conoscenza la cui realizzazione lo stesso legislatore, significativamente, restringe nel perimetro delle sole "accuse" enucleate a carico dell'imputato (arg. ex art. 3, commi 3 e 4, della su citata Direttiva 2010/ 64/UE). Da tanto discende l'infondatezza anche di tale ulteriore rilievo difensivo.
4. Il ricorso va, pertanto, nel complesso rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Seguono le disposizioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015