Sentenza 24 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2004, n. 9928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9928 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME TO, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 388, presso Lo studio dall'avvocato FABIO CAIAFFA, rappresentata e difesa dall'avvocato UMBERTO CONTI, giusta, delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti, (ATTO DI COSTITUZIONE del 28/6/02);
- resistente -
avverso lo sentenza n. 195/01 dalla Corte d'Appello di BARI, depositata il 21/03/01 R.G.N. 1712/00;
udita la relaziona della causa svolta nella pubblica del 03/03/04 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 aprile 1999 il Pretore di Bari condannava l'Università degli Studi di quella città a pagare all'attuale ricorrente, medico specialista, quanto dovuto a titolo di remunerazione relativa agli anni di specializzazione precedenti al 1991, attesa che la Direttiva CEE n. 82 del 1976, che tale compenso imponeva, era dirottamento applicabile in Italia anche prima della legge n. 428 del 1990 che aveva dato applicazione alla Direttiva medesima.
La Corte di Appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, dichiarava Inammissibile l'appello proposto dall'Università perché depositato il 22.11.2000, e quindi oltre l'anno dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto in data 16.4.1999. La Corte riteneva equo compensare interamente le spese del grado "valutato il disguido che in definitiva decida la controversia".
Per la cassazione di tale sentenza il medico ha proposto ricorso con cinque motivi. L'Università si è costituita con atto depositato in cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 132 n. 4 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c., nonché insufficiente e, contraddittoria motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver compensato le spese senza adeguata motivazione, Con il secondo motivo, denunciando ancora violazione degli artt, 91 e 92 c.p.c. e omessa ed insufficiente motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, compensando le spese, ha ingiustamente accollato alla parte pienamente vittoriosa il costo del grado di appello.
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 91, 92, 113, 114 e 327 c.p.c. nonché omessa insufficiente e illogica motivazione, la ricorrente si duole che la Corte barese abbia pronunciato secondo equità benché le parti non l'avessero a ciò autorizzata e valutando erroneamente come "disguido" una palese violazione dei termini di decadenza per l'impugnazione della sentenza. Con il quarto motivo la ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 92 secondo comma epe. con riferimento all'art. 111 Cost., in quanto la costante interpretamene della giurisprudenza, secondo cui la compensazione delle spese non necessiterebbe di alcuna motivazione, pone la norma suddetta in palese contrasto con il precetto costituzionale che impone al giudice di motivare tutti i suoi provvedimenti.
Con il quinto motivo la ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale degli articoli 91 e 92 secondo comma c.p.c., con riferimento all'art. 24 Cost. rilevando che la mancata refusione delle spese dr giudizio si traduce per la parto vittoriosa in una ingiustificata negazione della tutela giurisdizionale. I primi tre motivi di ricorso, che è opportuno esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, non sono meritevoli di accoglimento.
Con i motivi in esame il ricorrente sostanzialmente critica la costante giurisprudenza di questa Corta secondo cui la decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, costituisce una facoltà discrezionale del predetto giudice rimessa al suo prudente apprezzamento e quindi sottratta all'obbligo di una specifica motivazione, con fa conseguenza che la valutatone del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità solo ove risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero se la motivazione eventualmente espressa sia fondata su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti (cfr. tra le tante Cass. N. 10009 del 2003, Cass. N. 9707 del 2003, Case. N. 11774 del 2003). Il ricorrente, a sostegno della propria tesi difensiva, richiama la sentenza n. 4455 del 1999 che ha affermato il contrario principio della necessità della motivazione, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge (soccombenza reciproca o altri giusti motivi) devono emergere, so non da una specifica motivazione, quantomeno da quella del provvedimento cui la decisione di compensazione delle spese processuali accede.
Al riguardo però giova notare che questo orientamento non è stato condiviso dalla successiva giurisprudenza della Corte (tra le tante si ricorda, oltre le sentenze sopra citate, Cass. N. 11597 del 2002 che ha affrontato espressamente l'argomento, Cass. N. 1898 del 2002, Cass. N. 3272 del 2001, Cass. N. 5988 del 2001), la quale, all'opposto, si è ormai costantemente indirizzata nel senso di ritenere:
che in tema di regolamento delle spese processuali la relativa statuizione adottata dal giudice di merito è sindacabile in Cassazione nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui le spese stesse, contravvenendo al divieto stabilito dall'art. 91 c.p.c., fossero poste, anche parzialmente, a carico della parte vittoriosa;
che esula dal sindacato anzidetto, rientrando invece nei poteri discrezionali del medesimo giudice, la vantazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di sussistenza di altri giusti motivi, salva sempre la possibilità di censurarne la motivazione ove, a fondamento della riferita compensazione, siano addotte ragioni logiche o contraddittorie, tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale;
che, peraltro, la relativa pronuncia non richiede analitica motivazione, onde 11 giudice di merito, ai sensi dell'art. 92 secondo comma c.p.c. può compensare le spese di lite per "giusti motivi"
senza obbligo di specificarli, essendo una simile statuizione assistita da una presunzione di conformità a diritto non censurabile in sede di legittimità.
Alla stregua di questo costante orientamento giurisprudenziale, pianamente condiviso dal Collegio, le censure sollevato dal ricorrente devono essere tutto disattese. Vi è solo da precisare che la Corte territoriale, laddove in motivazione ha usato l'espressione "stima equo", non ha certo inteso pronunciare secondo equità a norma degli artt. 113 e 114 c.p.c., come mostra di ritenere il ricorrente;
l'espressione suddetta va intesa più semplicemente come equivalente dell'altra "stima giusto" ed è quindi perfettamente conforme al dettato dell'art. 92 c.p.c., come costantemente inteso dalla giurisprudenza di legittimità. D'altro canto neppure è possibile caricare di improprio significato l'espressione "valutato il disguido che in definitiva decida la controversia in questo grado di appello", che si legge in motivazione. L'uso certamente improprio del termine "disguido" per indicare un deposito tardivo de impugnazione non vale a snaturare il senso complessivo della frase. In altri termini non a lecito ritenere che la compensazione delle spese sia stata giustificata dalla Corte per avere questa valutato in modo riduttivo, come mero "disguido", il ritardo dell'impugnatone. Vero è invece che la Corte (come si evince chiaramente ove si metta in relazione l'espressione in esame con il periodo che la precede), nell'esercizio del suo insindacabile apprezzamento di fatto, ha ritenuto che l'impossibilità di esaminare 11 merito della controversia per un impedimento processuale costituisse giusto motivo di compensazione delle speso del grado. Trattasi in definitiva di motivazione ne' illogica ne' irrazionale, che non vizia il processo decisionale, e quindi non censurabile in sede di legittimità.
Manifestamente infondate sono le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate con il quarto ed il quinto motivo. Il ricorrente dubita della legittimità costituzionale degli artt. 91 e 92 c.p.c., nell'interpretazione che costantemente ne ha dato la Corte di Cassazione, con riferimento agli artt. 111 e 24 della Costituzione, in quanto detta interpretazione porrebbe le norme in contrasto con il precetto costituzionale che impone ai giudice di motivare tutti i suoi provvedimenti e comporterebbe per la parte vittoriosa una ingiustificata negazione della tutela giurisdizionale accollandole i costi dal processo.
Entrambe le questioni sono state già affrontate da questa Corte e risolte in senso negativo.
Ha ritenuto in primo luogo la Corte che il principio sancito dall'art. 111 Cost., secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato, non è applicabile al provvedimento di compensazione delle Spese per la ritenuta sussistenza di giustificati motivi, nel senso che l'esistenza di ragioni le quali giustificano la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali che possono essere sufficienti a giustificarla, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime (Cass. N. 11597 del 2002. Cass. N. 5174 del 1997, Cass. N. 12657 del 1992, Cass. N. 3471 del 1989). In secondo luogo ha ritenuto la Corte che il principio di assolutezza, inviolabilità ed universalità della tutela giurisdizionale dei diritti, cui si accompagna il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale, attiene alla titolarità di posizioni giuridiche di natura sostanziale (vedi Corte Cost. n. 26 del 1999), senza che la garanzia costituzionale del soddisfacimento "effettivo" di queste ultima possa estenderei fino a comprendere altresì la condanna della parte soccombente at pagamento delle spese del processo, dal momento che la compensatone di dette spese non rappresenta in alcun modo ostacolo alla difesa dei propri diritti (vedi Corte Cost. n. 65 del 1998) (Cass. N. 5390 del 2000, Cass. N. 11597 del 2002). Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle predette decisioni, non essendo stati prospettati nuovi profili di illegittimità che impongano una riconsiderazione del problema. Entrambe le eccezioni vanno pertanto dichiarate manifestamente infondate. Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, devo essere rigettato.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra te parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2004