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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
19/02/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1644/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
19/02/2025, promossa da
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to GNOCATO ELIO MICHELE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in CORSO GALILEO FERRARIS
146 10121 TORINO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
GIANOTTI MARIA TERESA e BONAMICO DANIELA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di queste ultime due, sito in Milano, via Morozzo della Rocca, n. 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
1 avente ad oggetto: Mutuo
Conclusioni come da verbale di udienza del 19/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 04/03/2024,
[...]
promuoveva il presente giudizio nei confronti di Pt_1 [...]
chiedendo accertarsi le nullità dedotte del mutuo CP_1 intercorrente tra le parti, la gratuità di quest'ultimo e la condanna della convenuta al pagamento della ripetizione di indebito, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, eccepiva la nullità dell'avverso atto introduttivo e, comunque, chiedeva il rigetto delle avverse domande, anche in ragione della prescrizione asserita, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e celebrata anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 19/02/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione ex art. 164
c.p.c. Premesso che, secondo la Suprema Corte, “la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda” e non da qualunque carenza di prospettazione (ex multis,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013, Rv. 626497 – 01,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 4828 del 07/03/2006, Rv. 587526 – 01, Sez. U, Sentenza
n. 6140 del 02/06/1993, Rv. 482627 - 01) e che, in coerenza con tali principi e secondo la giurisprudenza di merito, “mentre l'omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (…) integra la nullità dell'atto introduttivo, l'allegazione generica dei
2 suddetti elementi impone una pronuncia di rigetto nel merito della domanda giudiziale” (così Tribunale di Latina, sentenza del 7 luglio 2015), l'attrice ha formulato domande sufficientemente determinate, sottese ad ottenere la declaratoria delle nullità prospettate, l'accertamento della gratuità del mutuo e la condanna della controparte ex art. 2033 c.c., salvo analizzarsi nel merito l'esaustività o meno delle allegazioni offerte e delle prove.
3. Nel merito, le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate.
Diversamente da quanto dedotto da parte attrice, i principi – inter alia - di S.U., sent. n. 19597 del 2020 postulano una analisi dell'eventuale usurarietà degli interessi moratori separatamente da altre poste, escludendo altresì la c.d. sommatoria dei tassi. Nel caso di specie, anche tali analisi distinte portano ad escludere l'usurarietà in entrambe le ipotesi, dunque sia nello scenario di andamento fisiologico del contratto, sia nella fattispecie di prosecuzione patologica del contratto.
Comune premessa è che, secondo la giurisprudenza, “è onere della parte che allega” l'asserita pattuizione usuraria “allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd soglia” (in tal senso, ex multis, Tribunale Ferrara, 05-
12-2013 n. 1223, nonché Cass., ord. n. 2311 del 2018, Corte
d'appello di Brescia, sent. n. 213 del 2022 ed anche Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 28983 del 18/10/2023, Rv. 669320 - 01), al punto tale che “È inammissibile una consulenza tecnica d'ufficio volta alla verifica del rispetto dei tassi soglia previsti dalla normativa antiusura, quando l'allegata violazione di tale normativa sia fondata su calcoli effettuati in base a formule differenti da quella indicata nelle “Istruzioni” della Banca
d'Italia e quindi l'allegazione risulti palesemente infondata” (ex multis, Trib. Milano, 21-10-2014) quantomeno al di fuori del tema delle spese assicurative: risulta infatti necessitato rilevare come le allegazioni esposte da parte attrice - entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6,
3 c.p.c. (sul punto, ex multis, Trib. Milano 23-5-2013, e così anche
Corte d'Appello di Milano 13-1-2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 – 01, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 730 del 2019, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019, n.
818, Trib. Lanciano, sent. n. 165 del 2020 e, circa l'art. 171ter,
n. 1), c.p.c., Trib. Bergamo, sent. n. 957 del 2024 e Trib.
Bergamo, sent. n. 1286 del 2024) – sono smentite dalla stessa perizia di parte, quando non sono affette da genericità od erroneità.
3.1. Nell'ipotesi dell'andamento fisiologico del contratto, invero, la perizia di parte (doc. 2 dell'attrice) esclude essa stessa l'usurarietà oggettiva del contratto, pur prendendo atto della garanzia reale, nonché contemplando anche i costi di assicurazione nella voce “SPESE ISTRUTTORIA”, anche in superamento delle Istruzioni della Banca d'Italia.
3.1.1. A diverse conclusioni non è dato giungere nemmeno altrimenti e/o aggiuntivamente considerando l'“1% per ogni anno di durata del finanziamento” previsto quali “Spese per assicurazione fabbricato (premio unico anticipato)” (così pag. 10 del doc. 1 di parte attrice): anche nell'ipotesi di calcolo più pregiudizievole per l'istituto di credito, vale a dire l'aumento secco dell'1% del
TEG e/o dell' , per come computati dalla stessa perizia di Pt_2 parte sempre nello scenario di andamento fisiologico del contratto
(pag. 4, 26, 70, 77 del doc. 2 dell'attrice), non si giunge al superamento del tasso-soglia pertinente alla data della stipula.
3.1.2. Conclusioni differenti nemmeno possono essere tratte dalla asserita considerazione della c.d. penale per l'estinzione anticipata: la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel sancire l'irrilevanza di detta posta ai fini del computo dell'usura, proprio in aderenza a quanto prescritto dalle
Istruzione della Banca d'Italia (in tema, ex multis, Cass., ord.
n. 30581 del 2023, Cass., ord. n. 13228 del 2023, Cass., sent. n.
7352 del 2022), conformemente a quanto rilevato anche dalla Corte
d'appello del distretto (inter alia, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 58 del 2020).
4 3.2. Parimenti è da escludersi l'usura oggettiva avendo riguardo agli interessi di mora, previsti in caso di andamento patologico del rapporto contrattuale. Il negozio di mutuo prevede l'aumento del 2% del tasso di interesse corrispettivo e la percentuale così risultante è comunque inferiore al tasso soglia rilevato dalla stessa perizia di parte (pag. 4, 26, 70, 77 del doc. 2 dell'attrice).
3.2.1. Al di fuori di quanto predetto, che è l'unico dato evincibile dal contratto stipulato, restano infondate le deduzioni della consulenza di parte circa la computabilità di un tasso di mora superiore al 100%: in carenza di chiari appigli nella regolamentazione negoziale ed esclusa la c.d. sommatoria dei tassi in ragione dei principi di S.U., sent. n. 19597 del 2020, tale asserzione resta generica e/o derivata da computi o indebitamente contrari alle pertinenti Istruzioni della Banca d'Italia, o inammissibilmente confliggenti con i principi di S.U., sent. n.
19597 del 2020 laddove escludono ogni sommatoria di tassi ed indicano una separata analisi per la sola mora.
4. Non sussiste – poi – nessuna indeterminatezza circa la regolamentazione negoziale del mutuo. Invero, anche solo il testo di quest'ultimo indica l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e criteri oggetti per la percentuale del tasso di interesse, elementi ritenuti sufficienti da S.U., sent. n. 15130 del 2024 (da integrarsi con Cass. Sez. 3, sent. del
04/01/2022, n. 96, Rv. 663501 – 01 in ragione del tasso variabile) per la definizione dell'oggetto del contratto de quo, fissati i quali non resta che una questione puramente interpretativa del negozio.
4.1. Tanto meno, poi, sarebbe dato opinare diversamente ritenendo sussistere un anatocismo occulto e/o asseritamente invalido, avente scaturigine dall'ammortamento alla francese. Per quanto attiene all'andamento fisiologico del rapporto negoziale di mutuo,
i principi di S.U., sent. n. 15130 del 2024 hanno escluso che la mera stipula di un ammortamento alla francese determini di per sé un illegittimo anatocismo. Sul fronte patologico dell'esecuzione
5 del contratto, la disciplina negoziale degli interessi moratori prevede il computo degli stessi su quanto inadempiuto e, dunque, su una rata comprensiva di interessi corrispettivi, in ciò palesandosi una valida applicazione della disposizione di cui all'art. 3 della Delibera CICR del 9/2/2000, che – in carenza di diversa indicazione testuale - non necessita di specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. In tal senso, da ultimo Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 22/05/2014, Rv. 631434, secondo la quale l'art. 3 predetto “prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”, di talché “nel nuovo panorama normativo, pertanto, la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario”.
4.1.1. Del resto, nemmeno la novella dell'art. 120 TUB, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, smentisce tali conclusioni. Anche considerando l'esegesi di Cass., sent. n. 21344 del 2024, resta insuperato il rilievo di come tale modifica normativa attenga ai rapporti di conto corrente bancario e non anche ai mutui: in tal senso Trib. Siena, ord. del 4.08.2016 ha osservato come “la lettera A del predetto art. 120 secondo comma d.lgs. 385/1993 contiene una previsione letteralmente limitata ai contratti di conto corrente, mentre la lettera B contiene prescrizioni riferite esclusivamente agli interessi “periodicamente capitalizzati”, con esclusione quindi della capitalizzazione una tantum che si verifica” ai sensi dell'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio
2000 (in tal senso anche ABF Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015 e, ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 2893 del 2023).
4.1.2. Tali conclusioni non sono smentite dalla asserita divergenza di ammontare di interessi nel mutuo con ammortamento alla francese rispetto ad altre forme di ammortamento: ciò non è conseguenza di un fenomeno anatocistico presente anche in carenza
6 di mora, ma, al contrario, è un portato dell'ammontare inizialmente basso e quindi via via crescente della quota-capitale delle singole rate, cosicché il capitale costituente parametro per il calcolo degli interessi corrispettivi si riduce in misura minore rispetto ad altre forme di ammortamento, con conseguente effetto (lato sensu) inversamente proporzionale sulla misura della quota-interessi delle rate successive, che giunge ad un importo maggiore rispetto ad altre forme di ammortamento.
5. Alla luce della carenza di invalidità del mutuo, devono consequenzialmente rigettarsi le domande di acclaramento della gratuità di questi, nonché di condanna della convenuta al pagamento della ripetizione d'indebito.
5. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte attrice e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte convenuta, considerati le tariffe forensi del D.M.
n. 55/2014, l'importo indeterminabile delle domande rigettate e la loro complessità media, in € 7.202,00 per compensi (fase di studio
€ 2.127,00, fase introduttiva € 1.416,00, fase istruttoria €
1.869,00, fase decisoria € 1.790,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta l'eccezione ex art. 164 c.p.c.;
2. Rigetta le domande di Parte_1
7 3. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese processuali, liquidate in € 7.202,00 per
[...] compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 19/02/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
19/02/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1644/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
19/02/2025, promossa da
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to GNOCATO ELIO MICHELE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in CORSO GALILEO FERRARIS
146 10121 TORINO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
GIANOTTI MARIA TERESA e BONAMICO DANIELA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di queste ultime due, sito in Milano, via Morozzo della Rocca, n. 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
1 avente ad oggetto: Mutuo
Conclusioni come da verbale di udienza del 19/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 04/03/2024,
[...]
promuoveva il presente giudizio nei confronti di Pt_1 [...]
chiedendo accertarsi le nullità dedotte del mutuo CP_1 intercorrente tra le parti, la gratuità di quest'ultimo e la condanna della convenuta al pagamento della ripetizione di indebito, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, eccepiva la nullità dell'avverso atto introduttivo e, comunque, chiedeva il rigetto delle avverse domande, anche in ragione della prescrizione asserita, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e celebrata anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 19/02/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione ex art. 164
c.p.c. Premesso che, secondo la Suprema Corte, “la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda” e non da qualunque carenza di prospettazione (ex multis,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013, Rv. 626497 – 01,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 4828 del 07/03/2006, Rv. 587526 – 01, Sez. U, Sentenza
n. 6140 del 02/06/1993, Rv. 482627 - 01) e che, in coerenza con tali principi e secondo la giurisprudenza di merito, “mentre l'omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (…) integra la nullità dell'atto introduttivo, l'allegazione generica dei
2 suddetti elementi impone una pronuncia di rigetto nel merito della domanda giudiziale” (così Tribunale di Latina, sentenza del 7 luglio 2015), l'attrice ha formulato domande sufficientemente determinate, sottese ad ottenere la declaratoria delle nullità prospettate, l'accertamento della gratuità del mutuo e la condanna della controparte ex art. 2033 c.c., salvo analizzarsi nel merito l'esaustività o meno delle allegazioni offerte e delle prove.
3. Nel merito, le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate.
Diversamente da quanto dedotto da parte attrice, i principi – inter alia - di S.U., sent. n. 19597 del 2020 postulano una analisi dell'eventuale usurarietà degli interessi moratori separatamente da altre poste, escludendo altresì la c.d. sommatoria dei tassi. Nel caso di specie, anche tali analisi distinte portano ad escludere l'usurarietà in entrambe le ipotesi, dunque sia nello scenario di andamento fisiologico del contratto, sia nella fattispecie di prosecuzione patologica del contratto.
Comune premessa è che, secondo la giurisprudenza, “è onere della parte che allega” l'asserita pattuizione usuraria “allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd soglia” (in tal senso, ex multis, Tribunale Ferrara, 05-
12-2013 n. 1223, nonché Cass., ord. n. 2311 del 2018, Corte
d'appello di Brescia, sent. n. 213 del 2022 ed anche Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 28983 del 18/10/2023, Rv. 669320 - 01), al punto tale che “È inammissibile una consulenza tecnica d'ufficio volta alla verifica del rispetto dei tassi soglia previsti dalla normativa antiusura, quando l'allegata violazione di tale normativa sia fondata su calcoli effettuati in base a formule differenti da quella indicata nelle “Istruzioni” della Banca
d'Italia e quindi l'allegazione risulti palesemente infondata” (ex multis, Trib. Milano, 21-10-2014) quantomeno al di fuori del tema delle spese assicurative: risulta infatti necessitato rilevare come le allegazioni esposte da parte attrice - entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6,
3 c.p.c. (sul punto, ex multis, Trib. Milano 23-5-2013, e così anche
Corte d'Appello di Milano 13-1-2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 – 01, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 730 del 2019, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019, n.
818, Trib. Lanciano, sent. n. 165 del 2020 e, circa l'art. 171ter,
n. 1), c.p.c., Trib. Bergamo, sent. n. 957 del 2024 e Trib.
Bergamo, sent. n. 1286 del 2024) – sono smentite dalla stessa perizia di parte, quando non sono affette da genericità od erroneità.
3.1. Nell'ipotesi dell'andamento fisiologico del contratto, invero, la perizia di parte (doc. 2 dell'attrice) esclude essa stessa l'usurarietà oggettiva del contratto, pur prendendo atto della garanzia reale, nonché contemplando anche i costi di assicurazione nella voce “SPESE ISTRUTTORIA”, anche in superamento delle Istruzioni della Banca d'Italia.
3.1.1. A diverse conclusioni non è dato giungere nemmeno altrimenti e/o aggiuntivamente considerando l'“1% per ogni anno di durata del finanziamento” previsto quali “Spese per assicurazione fabbricato (premio unico anticipato)” (così pag. 10 del doc. 1 di parte attrice): anche nell'ipotesi di calcolo più pregiudizievole per l'istituto di credito, vale a dire l'aumento secco dell'1% del
TEG e/o dell' , per come computati dalla stessa perizia di Pt_2 parte sempre nello scenario di andamento fisiologico del contratto
(pag. 4, 26, 70, 77 del doc. 2 dell'attrice), non si giunge al superamento del tasso-soglia pertinente alla data della stipula.
3.1.2. Conclusioni differenti nemmeno possono essere tratte dalla asserita considerazione della c.d. penale per l'estinzione anticipata: la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel sancire l'irrilevanza di detta posta ai fini del computo dell'usura, proprio in aderenza a quanto prescritto dalle
Istruzione della Banca d'Italia (in tema, ex multis, Cass., ord.
n. 30581 del 2023, Cass., ord. n. 13228 del 2023, Cass., sent. n.
7352 del 2022), conformemente a quanto rilevato anche dalla Corte
d'appello del distretto (inter alia, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 58 del 2020).
4 3.2. Parimenti è da escludersi l'usura oggettiva avendo riguardo agli interessi di mora, previsti in caso di andamento patologico del rapporto contrattuale. Il negozio di mutuo prevede l'aumento del 2% del tasso di interesse corrispettivo e la percentuale così risultante è comunque inferiore al tasso soglia rilevato dalla stessa perizia di parte (pag. 4, 26, 70, 77 del doc. 2 dell'attrice).
3.2.1. Al di fuori di quanto predetto, che è l'unico dato evincibile dal contratto stipulato, restano infondate le deduzioni della consulenza di parte circa la computabilità di un tasso di mora superiore al 100%: in carenza di chiari appigli nella regolamentazione negoziale ed esclusa la c.d. sommatoria dei tassi in ragione dei principi di S.U., sent. n. 19597 del 2020, tale asserzione resta generica e/o derivata da computi o indebitamente contrari alle pertinenti Istruzioni della Banca d'Italia, o inammissibilmente confliggenti con i principi di S.U., sent. n.
19597 del 2020 laddove escludono ogni sommatoria di tassi ed indicano una separata analisi per la sola mora.
4. Non sussiste – poi – nessuna indeterminatezza circa la regolamentazione negoziale del mutuo. Invero, anche solo il testo di quest'ultimo indica l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e criteri oggetti per la percentuale del tasso di interesse, elementi ritenuti sufficienti da S.U., sent. n. 15130 del 2024 (da integrarsi con Cass. Sez. 3, sent. del
04/01/2022, n. 96, Rv. 663501 – 01 in ragione del tasso variabile) per la definizione dell'oggetto del contratto de quo, fissati i quali non resta che una questione puramente interpretativa del negozio.
4.1. Tanto meno, poi, sarebbe dato opinare diversamente ritenendo sussistere un anatocismo occulto e/o asseritamente invalido, avente scaturigine dall'ammortamento alla francese. Per quanto attiene all'andamento fisiologico del rapporto negoziale di mutuo,
i principi di S.U., sent. n. 15130 del 2024 hanno escluso che la mera stipula di un ammortamento alla francese determini di per sé un illegittimo anatocismo. Sul fronte patologico dell'esecuzione
5 del contratto, la disciplina negoziale degli interessi moratori prevede il computo degli stessi su quanto inadempiuto e, dunque, su una rata comprensiva di interessi corrispettivi, in ciò palesandosi una valida applicazione della disposizione di cui all'art. 3 della Delibera CICR del 9/2/2000, che – in carenza di diversa indicazione testuale - non necessita di specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. In tal senso, da ultimo Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 22/05/2014, Rv. 631434, secondo la quale l'art. 3 predetto “prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”, di talché “nel nuovo panorama normativo, pertanto, la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario”.
4.1.1. Del resto, nemmeno la novella dell'art. 120 TUB, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, smentisce tali conclusioni. Anche considerando l'esegesi di Cass., sent. n. 21344 del 2024, resta insuperato il rilievo di come tale modifica normativa attenga ai rapporti di conto corrente bancario e non anche ai mutui: in tal senso Trib. Siena, ord. del 4.08.2016 ha osservato come “la lettera A del predetto art. 120 secondo comma d.lgs. 385/1993 contiene una previsione letteralmente limitata ai contratti di conto corrente, mentre la lettera B contiene prescrizioni riferite esclusivamente agli interessi “periodicamente capitalizzati”, con esclusione quindi della capitalizzazione una tantum che si verifica” ai sensi dell'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio
2000 (in tal senso anche ABF Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015 e, ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 2893 del 2023).
4.1.2. Tali conclusioni non sono smentite dalla asserita divergenza di ammontare di interessi nel mutuo con ammortamento alla francese rispetto ad altre forme di ammortamento: ciò non è conseguenza di un fenomeno anatocistico presente anche in carenza
6 di mora, ma, al contrario, è un portato dell'ammontare inizialmente basso e quindi via via crescente della quota-capitale delle singole rate, cosicché il capitale costituente parametro per il calcolo degli interessi corrispettivi si riduce in misura minore rispetto ad altre forme di ammortamento, con conseguente effetto (lato sensu) inversamente proporzionale sulla misura della quota-interessi delle rate successive, che giunge ad un importo maggiore rispetto ad altre forme di ammortamento.
5. Alla luce della carenza di invalidità del mutuo, devono consequenzialmente rigettarsi le domande di acclaramento della gratuità di questi, nonché di condanna della convenuta al pagamento della ripetizione d'indebito.
5. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte attrice e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte convenuta, considerati le tariffe forensi del D.M.
n. 55/2014, l'importo indeterminabile delle domande rigettate e la loro complessità media, in € 7.202,00 per compensi (fase di studio
€ 2.127,00, fase introduttiva € 1.416,00, fase istruttoria €
1.869,00, fase decisoria € 1.790,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta l'eccezione ex art. 164 c.p.c.;
2. Rigetta le domande di Parte_1
7 3. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese processuali, liquidate in € 7.202,00 per
[...] compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 19/02/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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