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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5594 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente
2) dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3325 R.G.A.C. per l'anno 2023, riservata in decisione al collegio dal Consigliere Istruttore all'esito dell'udienza cartolare del 23.10.2025, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
DR IA, presso il cui studio in Napoli (NA), piazza Amedeo
n. 9, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
in Napoli, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore;
Appellato contumace
E
(P.IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
IZ RI, presso il cui studio in Napoli (NA), via Santa Lucia n.
62, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.
5597/2023, pubblicata in data 30.05.2023
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 23.10.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 22.10.2018, Parte_1 evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il
[...]
1 in persona Controparte_3 dell'amministratore pro tempore, per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. o, in subordine ex art. 2043
c.c., per tutti i danni riportati dall'istante a seguito del sinistro verificatosi in data 13.7.2017, alle ore 17:00 circa, allorché, mentre saliva le scale dell'edificio di , ove si era recato per Controparte_3 far visita alla sorella che ivi abitava, cadeva rovinosamente a terra, a causa del dissesto di uno scalino, non segnalato, imputabile al cattivo stato manutentivo della scala condominiale.
L'attore precisava che “nel salire le scale, finiva con il piede in fallo su un piano di scalino dissestato e cadeva rovinosamente a terra, andando ad impattare con i polsi contro il pavimento al fine di proteggersi il volto”, di poi evidenziando che, in seguito alla caduta, avvertendo forti dolori al posto sinistro, veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, ove i sanitari diagnosticavano una “frattura composta dello scafoide carpale del polso sinistro”, poi confermata dal Presidio Ospedaliero dei Pellegrini ove veniva successivamente ricoverato per l'esecuzione di un intervento chirurgico con successiva immobilizzazione della zona interessata dalla frattura.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna del al CP_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, riportati in conseguenza dell'evento lesivo, quantificati in € 31.333,76, oltre interessi sino al soddisfo, nonché dei danni, da liquidare equitativamente, per responsabilità aggravata dell'ente convenuto ex art. 96 c.p.c., non avendo il aderito all'invito alla CP_1 negoziazione assistita. Vinte le spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Radicata la lite, con comparsa dell'11.12.2018, si costituiva il concludendo per il rigetto dell'avversa pretesa, infondata CP_1
e non provata, chiedendo in ogni caso di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice per Controparte_2 la responsabilità civile verso terzi, per essere dalla stessa manlevato dalle conseguenze sfavorevoli derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa del 25.10.2019, si costituiva in giudizio la eccependo, in via Controparte_2 preliminare, in relazione alla domanda di garanzia, la violazione del patto di gestione della vertenza, in base al quale il CP_1 avrebbe dovuto consentire alla compagnia la diretta gestione della lite, sì da venir meno il diritto al rimborso del convenuto chiamante alle spese legale inutilmente sostenute.
Nel merito, eccepiva la nullità della citazione introduttiva, per l'assoluta genericità della descrizione del fatto storico lesivo,
2 deducendo, in ogni caso, l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attore, vieppiù che il tecnico della compagnia assicurativa, in sede di sopralluogo, non aveva evidenziato alcuna sconnessione, rottura o imperfezione delle scale, tali da rappresentare un'insidia occulta, assumendo, conclusivamente, che la caduta – avvenuta peraltro in orario pomeridiano, e quindi con visibilità ottimale – era da imputare solo ed esclusivamente ad una disattenzione dell'attore, e quindi al fatto del danneggiato, che, secondo giurisprudenza consolidata, integrava il caso fortuito o comunque un'esimente ai sensi di quanto previsto dall'art. 1227 c.c..
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda principale di danni, con condanna dell'istante al pagamento delle spese e competenze di lite, chiedendo, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa, di escludere dal risarcimento le conseguenze riconducibili alla negligenza dell'attore e di limitare l'eventuale risarcimento nei limiti derivanti dal massimale.
Esaurita l'istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio, l'escussione di un teste addotto dall'attore e l'espletamento di CTU medico-legale), il Tribunale di Napoli definiva la lite con sentenza n. 5597/2023, pubblicata in data 30/05/2023, così statuendo: “
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore del Parte_1
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_3 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. condanna al pagamento, in Parte_1 favore della , delle spese del presente giudizio che si Controparte_2 liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice”.
In particolare, il primo giudice: 1) in via preliminare, rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla terza chiamata in causa, ritenendo che la domanda, seppur sinteticamente, fosse comunque descritta nella causa petendi e nel petitum; 2) nel merito, respingeva la domanda attorea, non ritenendo raggiunta la prova della responsabilità del nella produzione CP_1 dell'evento dannoso ex art. 2051 c.c., al fine evidenziando che l'istante si era limitato a provare il verificarsi del sinistro ed il conseguente danno subito, senza, tuttavia, provare che tali eventi fossero stati determinati da un fattore insidioso o nascosto, risultando, piuttosto, dalle risultanze istruttorie, che il dissesto dello scalino era visibile, sicché l'attore, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitarlo. Riteneva, in definitiva, che il comportamento dell'attore/danneggiato integrava l'esimente del c.d. fortuito, tale da
3 interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, con conseguente esclusione della responsabilità del CP_1
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, notificata in data 12.6.2023, con atto di citazione tempestivamente notificato l'11.07.2023, Parte_1 proponeva appello nei confronti del Controparte_4
e di lamentando: 1) errata valutazione del Controparte_2 materiale probatorio, per aver il Tribunale erroneamente, immotivatamente e soggettivamente valutato le emergenze istruttorie e per non essersi pronunciato sul rigetto delle stesse;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., per aver il Tribunale erroneamente applicato le norme in materia di accertamento della responsabilità da cose in custodia, effettuando: “2.1.) una distorta analisi giurisprudenziale;
2.2) un diacronico richiamo alla giurisprudenza di legittimità; 2.3) una erronea sussunzione dei fatti nel comportamento contemplato dall'art. 1227 c.c.”.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita, in totale riforma della sentenza gravata, di accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 31.10.2023, si costituiva in giudizio la concludendo per il Controparte_2 rigetto del gravame, in quanto infondato, con condanna dell'appellante alle spese del grado.
Il , in Napoli, pur evocato in giudizio Controparte_3 con citazione notificata all'avv. Vincenza Granata, amministratrice pro tempore dell'ente, non si costituiva. Con le note scritte autorizzate del 14.11.2023 (per l'udienza del 23.11.2023), la difesa dell'appellante precisava di aver appreso, mentre era in procinto di notificare l'atto di impugnazione, dell'avvenuto decesso dell'avv. difensore costituito in Persona_1 prime cure per il , evidenziando, Controparte_4 dunque, di aver provveduto a notificare l'atto di appello all'anzidetto
Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, avv. Enza
Granata (come da documentazione allegata).
Deduceva, altresì, che, come emergeva dal certificato di morte dell'avv. (che allegava), il decesso era avvenuto in data Persona_1
09/12/2021, durante l'istruttoria di primo grado, e che della morte del difensore non aveva avuto notizia il tribunale, che pertanto non aveva dichiarato l'interruzione del giudizio. Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di prime cure e concessi i termini ex art. 352 cpc, il consigliere relatore designato, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte
4 autorizzate, all'esito dell'udienza cartolare del 23.10.2025, riservava la decisione al collegio.
******
In rito Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del CP_1 appellato, non costituitosi in giudizio, benché ritualmente citato.
Sul punto, si osserva che l'atto di appello risulta ritualmente notificato (a mezzo pec), in data 11.07.2023, all'avv. Vincenza Granata, amministratrice pro tempore del , in Controparte_4 CP_3
Napoli, di talché deve ritenersi che il contraddittorio sia stato ritualmente instaurato, restando così esclusa sia la necessità di una declaratoria di interruzione, sia la rimessione della causa al primo giudice (inizialmente) prospettata dalla difesa dell'appellante.
Invero, è principio consolidato che la morte dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina
l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, la quale può essere impugnata per tale motivo, ma solo dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti, poiché le norme che disciplinano l'interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela (cfr. in tal senso, Cass. 23486/2021, Cass. 32189/2022 e Cass.
28257/2024).
In altri termini, dunque, se il processo, come verificatosi nella specie, prosegue irritualmente, nonostante la morte del difensore, gli atti successivi, compresa la sentenza, sono invalidi, ma il vizio può e deve essere fatto valere esclusivamente dalla parte colpita dall'evento interruttivo (a tutela del suo diritto di difesa), quale motivo di impugnazione e nei limiti di questa (in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c.; Cass. 5896/2005), restando detto vizio altrimenti sanato, non potendo l'irrituale prosecuzione del giudizio essere rilevata d'ufficio dal giudice, né tanto meno eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (cfr., ex plurimis, Cass.
1574/2020 e Cass. 25234/2010).
Peraltro, va esclusa - nell'ipotesi di mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del difensore di una delle parti costituite - la remissione della causa al primo giudice, in quanto estranea alle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., dovendo in tal caso il giudice di appello dichiarare la nullità della sentenza impugnata (ove eccepita dalla parte interessata) e procedere in ogni caso ad un nuovo esame del merito (cfr. Cass. 5896/2005, Cass.
244/2010, Cass. 3546/2016 e Cass. 10912/2021).
5 In applicazione di tali principi, dunque, nella specie, risultando il contraddittorio ritualmente instaurato (anche) nei confronti del in persona dell'amministratore pro tempore, che CP_1 mostrava di non aver interesse a costituirsi in giudizio, preferendo restare contumace, questa Corte - non potendo rilevare d'ufficio la nullità della sentenza impugnata - dovrà pronunciarsi sul merito della controversia.
Nel merito L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Con due motivi di gravame, da trattare unitariamente perché strettamente connessi, l'appellante lamenta che il tribunale avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito, travisando i fatti e vagliandoli in maniera distorta e personale, ingiustamente rigettando la domanda attorea, da ritenersi invece fondata, emergendo in maniera chiara la prova del nesso eziologico tra la cosa oggetto di custodia e il danno lamentato dall'appellante. A dire di quest'ultimo, infatti, il primo giudice non avrebbe tenuto conto della genuinità della prospettazione dei fatti, della narrazione del teste e della rappresentazione delle condizioni delle scale, elementi dai quali non emergeva affatto la visibilità e l'evidenza dello stato di dissesto dello scalino.
Lamenta, altresì, tanto la violazione di legge (ex art. 112 c.p.c.), quanto il vizio di motivazione, assumendo che “sebbene da un lato il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, dall'altro la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione
l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., laddove la parte abbia offerto di adempierlo”.
Deduce, al riguardo, che il primo giudice, ove avesse ritenuto (come di fatto ha ritenuto) di voler rigettare la domanda, perché a suo dire il fatto non era ascrivibile alla cattiva custodia del , avrebbe CP_1 dovuto rimettere la causa sul ruolo al fine di consentire l'escussione dell'altro teste indicato dall'attore (e ritenuto superfluo dal tribunale), che avrebbe potuto ulteriormente lumeggiare l'intera vicenda, e non fondare la decisione sulle sole dichiarazioni rese dall'unico teste escusso.
Invoca, pertanto, una nuova lettura dei fatti così come acquisiti nel corso dell'istruttoria di primo grado e, in via gradata, l'escussione dell'altro teste attoreo, inizialmente ammesso ma poi estromesso dall'istruttoria perché ritenuto superfluo. Assume, infine, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., per aver il Tribunale erroneamente applicato le norme in materia di accertamento della responsabilità da cose in custodia e frainteso il
6 comportamento della vittima, al punto tale da ritenere che la sua condotta abbia integrato il fattore escludente della responsabilità dell'ente, meglio noto come “caso fortuito”, incorrendo, dunque, in errore per aver addossato all'attore danneggiato un onere probatorio che, in realtà, incombeva sul convenuto, e che l'ente non CP_1 aveva assolto.
In via gradata, ove ritenuto inapplicabile l'art. 2051 c.c., chiede accertarsi la responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c., CP_1 data la sussistenza di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, che dava luogo ad un'insidia.
§. Le censure vanno disattese, sulla premessa che è inammissibile la richiesta dell'appellante tesa all'escussione (comunque ininfluente per quanto si dirà a breve) del secondo teste indicato in primo grado (sig.
), inizialmente ammesso e poi ritenuto superfluo dal Testimone_1 tribunale, con decisione, però, minimamente contestata dal Pt_1 che giammai insisteva per l'audizione dell'anzidetto teste, da intendersi, pertanto, rinunciata.
Al riguardo, infatti, si è chiarito che l'escussione in appello dei testi ritualmente indicati in primo grado è consentita “purché la parte interessata abbia chiesto, in sede di precisazioni delle conclusioni in primo grado, l'escussione dei testi esclusi” (così Cass. n. 2095/2007; nello stesso senso Cass. n. 22431/2013). E ciò in applicazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello” (Cass. n.
19352/2017; nello stesso senso, Cass. n. 5741/2019, Cass. n.
36134/2021 e Cass. n. 7193/2022).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante non solo non ha reiterato la richiesta di escussione del teste in sede di precisazione Tes_1 delle conclusioni, ma ha anzi espressamente dichiarato (cfr. note scritte autorizzate del 22.10.2021) che la causa è matura per la decisione, chiedendo, pertanto, al tribunale di rimetterla in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
§. Tanto premesso, l'esame delle doglianze impone alcune brevi considerazioni in diritto.
Questa Corte è ben a conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali creatisi in materia, indicati anche dall'appellante, con i quali la
Cassazione, premesso che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017), giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di
7 imprevedibilità ed eccezionalità» (Cass. n. 2660/2013), non ha tuttavia mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019).
Deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, la condotta colposa del danneggiato non basti ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr.
Cass. n. 26524/2020 e Cass. n. 4035/2021).
Ma, con riguardo ai requisiti che la condotta del danneggiato deve assumere per acquisire rilevanza interruttiva del nesso causale, secondo la più rigorosa e maggioritaria interpretazione offerta dalla
Suprema Corte, richiamata anche dal tribunale, la relativa valutazione deve essere svolta tenendo “conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così Cass. ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 e, negli stessi termini, Cass. n. 9315/2019, Cass. n. 2345/2019, Cass. n.
24416/2020, Cass. n. 34866/2021, Cass. n. 7173/2022 e Cass. n.
14571/2023).
Più recentemente, la Suprema Corte, dopo aver ribadito che la responsabilità del danneggiante ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva
(come affermato da Cass., Sez. Un., n. 20943/2022), e che, pertanto,
8 una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l'evento lesivo, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo ove provi il "caso fortuito"
(che può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima), ha ulteriormente chiarito che, se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile; se, invece, il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, “al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d") valutare se il danneggiato ha rispettato il
"generale dovere di ragionevole cautela"; d"') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d") considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile” (cfr., in motivazione, Cass. n. 22242/2025).
Ebbene, rapportando quanto precede alla vicenda in esame, la decisione impugnata si rivela corretta, perché coerente con detti principi, essendosi valutata l'imprudenza e la negligenza dell'attore in relazione alla piena visibilità della rottura dello scalino, tanto più che il sinistro avvenne alle ore 17 del mese di luglio;
in dette condizioni, quindi, è evidente che se il avesse prestato la necessaria Pt_1 attenzione, il sinistro non si sarebbe verificato, a nulla rilevando - nella prospettiva del custode - la astratta prevedibilità della condotta del danneggiato stesso.
Legittimamente, pertanto, il tribunale rilevava: <nel caso di specie, si ritiene che parte attrice non abbia assolto al proprio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente
2) dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3325 R.G.A.C. per l'anno 2023, riservata in decisione al collegio dal Consigliere Istruttore all'esito dell'udienza cartolare del 23.10.2025, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
DR IA, presso il cui studio in Napoli (NA), piazza Amedeo
n. 9, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
in Napoli, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore;
Appellato contumace
E
(P.IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
IZ RI, presso il cui studio in Napoli (NA), via Santa Lucia n.
62, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.
5597/2023, pubblicata in data 30.05.2023
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 23.10.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 22.10.2018, Parte_1 evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il
[...]
1 in persona Controparte_3 dell'amministratore pro tempore, per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. o, in subordine ex art. 2043
c.c., per tutti i danni riportati dall'istante a seguito del sinistro verificatosi in data 13.7.2017, alle ore 17:00 circa, allorché, mentre saliva le scale dell'edificio di , ove si era recato per Controparte_3 far visita alla sorella che ivi abitava, cadeva rovinosamente a terra, a causa del dissesto di uno scalino, non segnalato, imputabile al cattivo stato manutentivo della scala condominiale.
L'attore precisava che “nel salire le scale, finiva con il piede in fallo su un piano di scalino dissestato e cadeva rovinosamente a terra, andando ad impattare con i polsi contro il pavimento al fine di proteggersi il volto”, di poi evidenziando che, in seguito alla caduta, avvertendo forti dolori al posto sinistro, veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, ove i sanitari diagnosticavano una “frattura composta dello scafoide carpale del polso sinistro”, poi confermata dal Presidio Ospedaliero dei Pellegrini ove veniva successivamente ricoverato per l'esecuzione di un intervento chirurgico con successiva immobilizzazione della zona interessata dalla frattura.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna del al CP_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, riportati in conseguenza dell'evento lesivo, quantificati in € 31.333,76, oltre interessi sino al soddisfo, nonché dei danni, da liquidare equitativamente, per responsabilità aggravata dell'ente convenuto ex art. 96 c.p.c., non avendo il aderito all'invito alla CP_1 negoziazione assistita. Vinte le spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Radicata la lite, con comparsa dell'11.12.2018, si costituiva il concludendo per il rigetto dell'avversa pretesa, infondata CP_1
e non provata, chiedendo in ogni caso di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice per Controparte_2 la responsabilità civile verso terzi, per essere dalla stessa manlevato dalle conseguenze sfavorevoli derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa del 25.10.2019, si costituiva in giudizio la eccependo, in via Controparte_2 preliminare, in relazione alla domanda di garanzia, la violazione del patto di gestione della vertenza, in base al quale il CP_1 avrebbe dovuto consentire alla compagnia la diretta gestione della lite, sì da venir meno il diritto al rimborso del convenuto chiamante alle spese legale inutilmente sostenute.
Nel merito, eccepiva la nullità della citazione introduttiva, per l'assoluta genericità della descrizione del fatto storico lesivo,
2 deducendo, in ogni caso, l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attore, vieppiù che il tecnico della compagnia assicurativa, in sede di sopralluogo, non aveva evidenziato alcuna sconnessione, rottura o imperfezione delle scale, tali da rappresentare un'insidia occulta, assumendo, conclusivamente, che la caduta – avvenuta peraltro in orario pomeridiano, e quindi con visibilità ottimale – era da imputare solo ed esclusivamente ad una disattenzione dell'attore, e quindi al fatto del danneggiato, che, secondo giurisprudenza consolidata, integrava il caso fortuito o comunque un'esimente ai sensi di quanto previsto dall'art. 1227 c.c..
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda principale di danni, con condanna dell'istante al pagamento delle spese e competenze di lite, chiedendo, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa, di escludere dal risarcimento le conseguenze riconducibili alla negligenza dell'attore e di limitare l'eventuale risarcimento nei limiti derivanti dal massimale.
Esaurita l'istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio, l'escussione di un teste addotto dall'attore e l'espletamento di CTU medico-legale), il Tribunale di Napoli definiva la lite con sentenza n. 5597/2023, pubblicata in data 30/05/2023, così statuendo: “
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore del Parte_1
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_3 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. condanna al pagamento, in Parte_1 favore della , delle spese del presente giudizio che si Controparte_2 liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice”.
In particolare, il primo giudice: 1) in via preliminare, rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla terza chiamata in causa, ritenendo che la domanda, seppur sinteticamente, fosse comunque descritta nella causa petendi e nel petitum; 2) nel merito, respingeva la domanda attorea, non ritenendo raggiunta la prova della responsabilità del nella produzione CP_1 dell'evento dannoso ex art. 2051 c.c., al fine evidenziando che l'istante si era limitato a provare il verificarsi del sinistro ed il conseguente danno subito, senza, tuttavia, provare che tali eventi fossero stati determinati da un fattore insidioso o nascosto, risultando, piuttosto, dalle risultanze istruttorie, che il dissesto dello scalino era visibile, sicché l'attore, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitarlo. Riteneva, in definitiva, che il comportamento dell'attore/danneggiato integrava l'esimente del c.d. fortuito, tale da
3 interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, con conseguente esclusione della responsabilità del CP_1
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, notificata in data 12.6.2023, con atto di citazione tempestivamente notificato l'11.07.2023, Parte_1 proponeva appello nei confronti del Controparte_4
e di lamentando: 1) errata valutazione del Controparte_2 materiale probatorio, per aver il Tribunale erroneamente, immotivatamente e soggettivamente valutato le emergenze istruttorie e per non essersi pronunciato sul rigetto delle stesse;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., per aver il Tribunale erroneamente applicato le norme in materia di accertamento della responsabilità da cose in custodia, effettuando: “2.1.) una distorta analisi giurisprudenziale;
2.2) un diacronico richiamo alla giurisprudenza di legittimità; 2.3) una erronea sussunzione dei fatti nel comportamento contemplato dall'art. 1227 c.c.”.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita, in totale riforma della sentenza gravata, di accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 31.10.2023, si costituiva in giudizio la concludendo per il Controparte_2 rigetto del gravame, in quanto infondato, con condanna dell'appellante alle spese del grado.
Il , in Napoli, pur evocato in giudizio Controparte_3 con citazione notificata all'avv. Vincenza Granata, amministratrice pro tempore dell'ente, non si costituiva. Con le note scritte autorizzate del 14.11.2023 (per l'udienza del 23.11.2023), la difesa dell'appellante precisava di aver appreso, mentre era in procinto di notificare l'atto di impugnazione, dell'avvenuto decesso dell'avv. difensore costituito in Persona_1 prime cure per il , evidenziando, Controparte_4 dunque, di aver provveduto a notificare l'atto di appello all'anzidetto
Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, avv. Enza
Granata (come da documentazione allegata).
Deduceva, altresì, che, come emergeva dal certificato di morte dell'avv. (che allegava), il decesso era avvenuto in data Persona_1
09/12/2021, durante l'istruttoria di primo grado, e che della morte del difensore non aveva avuto notizia il tribunale, che pertanto non aveva dichiarato l'interruzione del giudizio. Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di prime cure e concessi i termini ex art. 352 cpc, il consigliere relatore designato, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte
4 autorizzate, all'esito dell'udienza cartolare del 23.10.2025, riservava la decisione al collegio.
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In rito Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del CP_1 appellato, non costituitosi in giudizio, benché ritualmente citato.
Sul punto, si osserva che l'atto di appello risulta ritualmente notificato (a mezzo pec), in data 11.07.2023, all'avv. Vincenza Granata, amministratrice pro tempore del , in Controparte_4 CP_3
Napoli, di talché deve ritenersi che il contraddittorio sia stato ritualmente instaurato, restando così esclusa sia la necessità di una declaratoria di interruzione, sia la rimessione della causa al primo giudice (inizialmente) prospettata dalla difesa dell'appellante.
Invero, è principio consolidato che la morte dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina
l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, la quale può essere impugnata per tale motivo, ma solo dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti, poiché le norme che disciplinano l'interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela (cfr. in tal senso, Cass. 23486/2021, Cass. 32189/2022 e Cass.
28257/2024).
In altri termini, dunque, se il processo, come verificatosi nella specie, prosegue irritualmente, nonostante la morte del difensore, gli atti successivi, compresa la sentenza, sono invalidi, ma il vizio può e deve essere fatto valere esclusivamente dalla parte colpita dall'evento interruttivo (a tutela del suo diritto di difesa), quale motivo di impugnazione e nei limiti di questa (in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c.; Cass. 5896/2005), restando detto vizio altrimenti sanato, non potendo l'irrituale prosecuzione del giudizio essere rilevata d'ufficio dal giudice, né tanto meno eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (cfr., ex plurimis, Cass.
1574/2020 e Cass. 25234/2010).
Peraltro, va esclusa - nell'ipotesi di mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del difensore di una delle parti costituite - la remissione della causa al primo giudice, in quanto estranea alle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., dovendo in tal caso il giudice di appello dichiarare la nullità della sentenza impugnata (ove eccepita dalla parte interessata) e procedere in ogni caso ad un nuovo esame del merito (cfr. Cass. 5896/2005, Cass.
244/2010, Cass. 3546/2016 e Cass. 10912/2021).
5 In applicazione di tali principi, dunque, nella specie, risultando il contraddittorio ritualmente instaurato (anche) nei confronti del in persona dell'amministratore pro tempore, che CP_1 mostrava di non aver interesse a costituirsi in giudizio, preferendo restare contumace, questa Corte - non potendo rilevare d'ufficio la nullità della sentenza impugnata - dovrà pronunciarsi sul merito della controversia.
Nel merito L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Con due motivi di gravame, da trattare unitariamente perché strettamente connessi, l'appellante lamenta che il tribunale avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito, travisando i fatti e vagliandoli in maniera distorta e personale, ingiustamente rigettando la domanda attorea, da ritenersi invece fondata, emergendo in maniera chiara la prova del nesso eziologico tra la cosa oggetto di custodia e il danno lamentato dall'appellante. A dire di quest'ultimo, infatti, il primo giudice non avrebbe tenuto conto della genuinità della prospettazione dei fatti, della narrazione del teste e della rappresentazione delle condizioni delle scale, elementi dai quali non emergeva affatto la visibilità e l'evidenza dello stato di dissesto dello scalino.
Lamenta, altresì, tanto la violazione di legge (ex art. 112 c.p.c.), quanto il vizio di motivazione, assumendo che “sebbene da un lato il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, dall'altro la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione
l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., laddove la parte abbia offerto di adempierlo”.
Deduce, al riguardo, che il primo giudice, ove avesse ritenuto (come di fatto ha ritenuto) di voler rigettare la domanda, perché a suo dire il fatto non era ascrivibile alla cattiva custodia del , avrebbe CP_1 dovuto rimettere la causa sul ruolo al fine di consentire l'escussione dell'altro teste indicato dall'attore (e ritenuto superfluo dal tribunale), che avrebbe potuto ulteriormente lumeggiare l'intera vicenda, e non fondare la decisione sulle sole dichiarazioni rese dall'unico teste escusso.
Invoca, pertanto, una nuova lettura dei fatti così come acquisiti nel corso dell'istruttoria di primo grado e, in via gradata, l'escussione dell'altro teste attoreo, inizialmente ammesso ma poi estromesso dall'istruttoria perché ritenuto superfluo. Assume, infine, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., per aver il Tribunale erroneamente applicato le norme in materia di accertamento della responsabilità da cose in custodia e frainteso il
6 comportamento della vittima, al punto tale da ritenere che la sua condotta abbia integrato il fattore escludente della responsabilità dell'ente, meglio noto come “caso fortuito”, incorrendo, dunque, in errore per aver addossato all'attore danneggiato un onere probatorio che, in realtà, incombeva sul convenuto, e che l'ente non CP_1 aveva assolto.
In via gradata, ove ritenuto inapplicabile l'art. 2051 c.c., chiede accertarsi la responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c., CP_1 data la sussistenza di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, che dava luogo ad un'insidia.
§. Le censure vanno disattese, sulla premessa che è inammissibile la richiesta dell'appellante tesa all'escussione (comunque ininfluente per quanto si dirà a breve) del secondo teste indicato in primo grado (sig.
), inizialmente ammesso e poi ritenuto superfluo dal Testimone_1 tribunale, con decisione, però, minimamente contestata dal Pt_1 che giammai insisteva per l'audizione dell'anzidetto teste, da intendersi, pertanto, rinunciata.
Al riguardo, infatti, si è chiarito che l'escussione in appello dei testi ritualmente indicati in primo grado è consentita “purché la parte interessata abbia chiesto, in sede di precisazioni delle conclusioni in primo grado, l'escussione dei testi esclusi” (così Cass. n. 2095/2007; nello stesso senso Cass. n. 22431/2013). E ciò in applicazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello” (Cass. n.
19352/2017; nello stesso senso, Cass. n. 5741/2019, Cass. n.
36134/2021 e Cass. n. 7193/2022).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante non solo non ha reiterato la richiesta di escussione del teste in sede di precisazione Tes_1 delle conclusioni, ma ha anzi espressamente dichiarato (cfr. note scritte autorizzate del 22.10.2021) che la causa è matura per la decisione, chiedendo, pertanto, al tribunale di rimetterla in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
§. Tanto premesso, l'esame delle doglianze impone alcune brevi considerazioni in diritto.
Questa Corte è ben a conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali creatisi in materia, indicati anche dall'appellante, con i quali la
Cassazione, premesso che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017), giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di
7 imprevedibilità ed eccezionalità» (Cass. n. 2660/2013), non ha tuttavia mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019).
Deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, la condotta colposa del danneggiato non basti ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr.
Cass. n. 26524/2020 e Cass. n. 4035/2021).
Ma, con riguardo ai requisiti che la condotta del danneggiato deve assumere per acquisire rilevanza interruttiva del nesso causale, secondo la più rigorosa e maggioritaria interpretazione offerta dalla
Suprema Corte, richiamata anche dal tribunale, la relativa valutazione deve essere svolta tenendo “conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così Cass. ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 e, negli stessi termini, Cass. n. 9315/2019, Cass. n. 2345/2019, Cass. n.
24416/2020, Cass. n. 34866/2021, Cass. n. 7173/2022 e Cass. n.
14571/2023).
Più recentemente, la Suprema Corte, dopo aver ribadito che la responsabilità del danneggiante ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva
(come affermato da Cass., Sez. Un., n. 20943/2022), e che, pertanto,
8 una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l'evento lesivo, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo ove provi il "caso fortuito"
(che può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima), ha ulteriormente chiarito che, se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile; se, invece, il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, “al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d") valutare se il danneggiato ha rispettato il
"generale dovere di ragionevole cautela"; d"') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d") considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile” (cfr., in motivazione, Cass. n. 22242/2025).
Ebbene, rapportando quanto precede alla vicenda in esame, la decisione impugnata si rivela corretta, perché coerente con detti principi, essendosi valutata l'imprudenza e la negligenza dell'attore in relazione alla piena visibilità della rottura dello scalino, tanto più che il sinistro avvenne alle ore 17 del mese di luglio;
in dette condizioni, quindi, è evidente che se il avesse prestato la necessaria Pt_1 attenzione, il sinistro non si sarebbe verificato, a nulla rilevando - nella prospettiva del custode - la astratta prevedibilità della condotta del danneggiato stesso.
Legittimamente, pertanto, il tribunale rilevava:
Invero, alla luce della prospettazione attorea e della testimonianza resa nel corso del giudizio, nonché dell'allegata documentazione fotografica in atti, è emerso che il lamentato dissesto alla base del gradino fosse perfettamente visibile ed evidente. Tali caratteristiche, quindi, imponevano una maggiore diligenza di parte attrice nell'utilizzo del bene condominiale in quanto, la situazione di possibile pericolo ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento maggiormente cauto da parte dello stesso danneggiato che era tenuto a preservare la propria incolumità.
Può, pertanto, escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito nel
9 comportamento dell'attore che, mentre si trovava, alle ore 17.00 del mese di luglio, presso il convenuto, nel salire le scale dello stabile, CP_1 inciampava sul piano di scalino, non avvedendosi del dissesto dello stesso
(non occultato da alcunché), così interrompendo il nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia. A ciò va aggiunto che l'attore aveva sufficiente conoscenza dello stato dei luoghi, trattandosi dello stabile in cui risiedeva la sorella>>.
Motivazione che, all'esito del rinnovato esame delle risultanze in atti, va confermata, tanto più perché non efficacemente scalfita dalle obiezioni dell'appellante, che infondatamente lamenta che il primo giudice non avrebbe tenuto conto della narrazione del teste e della rappresentazione delle condizioni delle scale, dovendo piuttosto evidenziarsi come proprio dalla documentazione fotografica allegata in atti, e riconosciuta dal teste escusso, sig. , emerge Testimone_2 che la rottura dello scalino era visibile ed evidente, vieppiù che il gradino, con il sottostante mattone, era di colore diverso rispetto alla restante scalinata condominiale (cfr. foto n. 1); né tanto meno, ha trovato riscontro nell'espletata istruttoria la circostanza, dedotta in prime cure dall'attore, che la rottura dello scalino non era visibile perché alterato da una inconsueta ed inaspettata polvere e sporcizia
(cfr. pag. 2 della prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc).
In aggiunta a tali considerazioni, già di per sé idonee al rigetto della domanda risarcitoria azionata in prime cure, osserva la Corte, da un lato, che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la deposizione resa del teste escusso, (indifferente, Testimone_2 collega dell'attore, presente ai fatti), appare poco chiara e comunque generica con riguardo alla dinamica dell'evento, avendo il testimone, sul capo 3 (“Vero è che la caduta si verificava a causa di uno scalino dissestato, non visibile, non attenzionato ed in condizioni di degrado, per la totale assenza manutentiva”), riferito: “Ricordo che il gradino era retto da un mattone ed al passaggio l'attore cadde per la rottura dello scalino ed il venir meno del mattone”, senza alcuna altra precisazione;
dall'altro, che ulteriori legittimi dubbi sulle concrete modalità di accadimento del fatto storico lesivo sorgono dall'esame del primo referto n. 45222 del 13.7.2017 del P.S. dell'Ospedale Caldarelli, dal quale emerge che il riferiva caduta domestica accidentale, Pt_1 leggendosi, altresì, sotto la voce “rilevazione anamnesi”: “... Giunge in PS per contusione al polso sn dopo caduta accidentale avvenuta ieri…” (cfr. all. 2, pag. 1), dunque in data 12.7.2017. Restano così definitivamente superate le obiezioni dell'appellante ed ogni ulteriore considerazione appare superflua, restando all'evidenza esclusa anche la responsabilità del Condominio ex art. 2043 c.c., in assenza, come si è detto, di una situazione di pericolo occulto.
10 Conclusivamente, sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Spese Nei rapporti con l'appellata , le spese del grado Controparte_2 seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata.
Nulla sulle spese nei rapporti con l'appellato rimasto CP_1 contumace.
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma
1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3325 R.G.A.C. per l'anno 2023, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Napoli n. 5597/2023, pubblicata in data
30.05.2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del Controparte_5
[.
Napoli;
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
3. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata
, delle spese del grado, che si liquidano in Controparte_2
€ 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
4. nulla sulle spese nei rapporti con l'appellato contumace;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 5.11.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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