Articolo 1 della Legge 3 ottobre 1977, n. 753
Articolo 2
Versione
5 novembre 1977
Art. 1.

Nell' articolo 3, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555 , le parole "compiuto il 21° anno" ed "entro il 22° anno" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"compiuto il 18° anno"; "entro il 19° anno".
La disposizione del precedente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, numero 39 .
Entrata in vigore il 5 novembre 1977
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