Versione
5 novembre 1977
5 novembre 1977
Art. 1.
Nell' articolo 3, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555 , le parole "compiuto il 21° anno" ed "entro il 22° anno" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"compiuto il 18° anno"; "entro il 19° anno".
La disposizione del precedente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, numero 39 .
Nell' articolo 3, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555 , le parole "compiuto il 21° anno" ed "entro il 22° anno" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"compiuto il 18° anno"; "entro il 19° anno".
La disposizione del precedente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, numero 39 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Torino, sentenza 13/03/2024, n. 1598Provvedimento: […] Con riguardo al primo aspetto, si osserva che l'art. 1 legge 753/1977 ha modificato l'art. 3 Legge […]Leggi di più...
- giurisdizione tribunale civile·
- perdita cittadinanza·
- minore non emancipato·
- spese di lite irripetibili·
- riacquisto cittadinanza·
- naturalizzazione straniera·
- art. 12 L. 555/1912·
- cittadinanza italiana·
- ius sanguinis