Articolo 17 della Legge 4 gennaio 1968, n. 19
Articolo 16Articolo 18
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17 febbraio 1968
Art. 17. (Agevolazioni tributarie per la trasformazione, fusione e concentrazione delle imprese)

Alle operazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 16 ed agli aumenti di capitale consequenziali alle operazioni predette, posti in essere in attuazione dei piani approvati dal Ministero della marina mercantile, si applicano per il periodo di efficacia della presente legge le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170 .
Entrata in vigore il 17 febbraio 1968