Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 484/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – Mansioni
– Differenze retributive promossa da
( ), in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Castorina –
Appellante contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Antonino Tirrò – Appellata
e nei confronti di
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv.ta Maria Rosaria Battiato –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 254 del 25.1.2022 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso con il quale la ricorrente aveva allegato di essere stata assunta come apprendista repartista dalla resistente in data 1.12.2007, li- vello V del CCNL “Commercio e terziario”; di aver svolto le mansioni e negli orari indicati in sentenza;
di non aver fruito del riposo e che la retribuzione cor- rispostale non rispondeva a quanto riportato in busta paga, percependo ella solo
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la metà degli importi ivi riportati, condannava la S.T.A.C.E. «alla correspon- sione in favore della ricorrente dell'importo di euro 114.538,14 oltre rivaluta- zione monetaria ed interessi» nonché al versamento all dei contributi CP_2 previdenziali.
In esito all'espletata istruttoria e disposta CTU contabile, ad avviso del primo giudice «non solo sono emerse le mansioni in concreto disimpegnate dalla Pt_2 li riconducibili a quelle proprie di un dipendente inquadrato in livello IV, ma anche l'orario osservato, il parziale godimento delle ferie e dei permessi e la corresponsione di retribuzioni neppure conformi a quelle di cui ai prospetti pa- ga, per quanto sottoscritte per ricevuta e quietanza».
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 31.5.2022.
Resisteva l'appellato. Si costituiva l . CP_2
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza per aver vio- lato l'art. 246 c.p.c. nonché per omessa motivazione, difetto di istruttoria e vio- lazione dell'art. 2735 c.c.
Il primo giudice avrebbe omesso di motivare sulla specifica eccezione di inat- tendibilità dei testi di parte ricorrente avendo costoro «instaurato identiche con- troversie […] nelle quali hanno effettuato reciproche testimonianze sulle mede- sime questioni», sebbene lo stesso magistrato, nell'ammettere la prova con l'ordinanza del 2.6.2020, «aveva evidenziato che “trattasi di circostanza che può incidere sull'attendibilità degli stessi”, talché dovuta era la successiva va- lutazione».
Inattendibilità che si sarebbe resa manifesta anche per le incongruenze nelle di- chiarazioni dei testi in ordine agli orari di lavoro e alla circostanza che i testi- dipendenti avevano allegato di svolgere, tutti, le medesime mansioni rispetto alle esigenze di un «supermercato di paese di piccole dimensioni, come quello della che non abbisognava di quattro soggetti a ciò deputati». Pt_1
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Ancora, in altro capo del gravame, lamenta l'omessa valutazione, da parte del tribunale, del documento del 21.9.2018 dal quale emergerebbe la «fruizione di due mezze giornate di riposo settimanali».
In ordine poi al valore probatorio delle buste paga in atti e al correlato onere della prova, critica la decisione impugnata per non aver fatto corretta applica- zione dei principi della Suprema Corte circa il valore probatorio delle buste pa- ga quietanzate, come quelle prodotte in giudizio.
2. Con il secondo motivo di appello denuncia il difetto di motivazione e l'errata valutazione dell'istruttoria, sostanzialmente riprendendo gli argomenti del primo motivo.
Afferma essere inverosimile che tutti i dipendenti «e la in particolare, po- CP_1 tessero accettare (a dire della solo 270,00 euro al mese senza alcuna Tes_1 contestazione dolendosene solo dopo il licenziamento».
2.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto le mede- sime questioni, sono infondati.
Va ribadito che «l'esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni in- vece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ri- tenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fat- to riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della pro- pria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difen- sive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016)» (Cass. 19739/2024).
Nel caso in esame, correttamente con l'ordinanza ammissiva della prova il tri- bunale ha ritenuto di escutere i testi stante la rilevanza della prova dedotta, suc- cessivamente, in sede di decisione ha valutato positivamente l'attendibilità del- le testimonianze assunte.
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La valutazione sull'attendibilità dei testi e sulla veridicità della deposizione, poi, va valutata alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), e anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inat- tendibilità (Cass., Sez. III, n. 7763/2010, Cass., Sez. Lav., n. 30512011).
La S.C. ha poi precisato che «anche la valutazione della sussistenza o meno dell'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art.
246 c.p.c., è rimessa - così come quella inerente all'attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni - al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. n. 1188/2007, Cass. n. 1101/2006,
Cass. n. 15526/2000, Cass. n. 13567/99). Tale interesse non si identifica con
l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso è stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, e ciò an- che se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui al deposizione de- ve essere resa (Cass. n. 9650/2003, Cass. n. 8605/95). Ne consegue che la cir- costanza che penda una diversa, anche se analoga, controversia tra un teste e una delle parti in causa non vale a determinare la sussistenza di un interesse del teste nella causa nella quale deve deporre, né comporta di per sé la sua in- capacità a testimoniare o l'inutilizzabilità della testimonianza assunta (Cass.
n. 9832/98, Cass. n. 1887/97), mentre la valutazione delle risultanze della pro- va testimoniale e il giudizio sull'attendibilità del teste involgono, come già det- to, un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. n.
9652/2003).
Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con l'affermazione che
"la maggior parte" dei testimoni, colleghi di lavoro del N., aveva dichiarato di avere in corso o di avere intenzione di promuovere una causa analoga nei con- fronti della società Eismann, ma che tale circostanza non diminuiva il grado di
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attendibilità dei testimoni medesimi, data la univocità delle loro dichiarazioni
e la mancanza di precise elementi di segno opposto nelle altre deposizioni»
(Cass. 12047/2011).
2.2. Nel caso in esame l'appellante non indica elementi di carattere oggettivo e soggettivo idonei ad inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni, se non nei ri- stretti limiti della pendenza di altri giudizi dove i testi avrebbero rivendicato le stesse mansioni dell'appellata. Tuttavia, il rilievo non coglie nel segno, posto che in primo grado il datore di lavoro ha rinunciato all'unico teste indicato in memoria (vd. verbale audizione testi del 13.10.2020) laddove le testimonianze rese in primo grado sono convergenti e univoche sui fatti allegati dall'originaria ricorrente.
2.3. In ordine poi al valore probatorio delle buste paga quietanzate, pur essendo corretto il richiamo dell'appellante alla giurisprudenza citata nel ricorso (in particolare Cass. 27749/2020), - posto che nel caso in esame le buste recano, sul lato sinistro, la dicitura «firma e data per ricevuta dell'importo» per cui
«l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta pa- ga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn.
9503/2015; 7310/2001; 1150/1994, citt.)» - tuttavia, nel caso di cui si tratta, la prova è stata fornita dal lavoratore a mezzo le dichiarazioni delle testimoni
[...]
e le quali hanno, rispettivamente, di- Testimone_2 Testimone_3
: «Adr cap. g) preciso che ero io che consegnavo le buste paga agli al- Tes_4 tri dipendenti ed anche le paghe. Ricordo che le paghe che consegnavo corri- spondevano circa alla metà di quelle indicate nelle buste paga. Preciso che anche io percepivo come paga circa la metà della cifra indicata in busta pa- ga»; «Adr cap. g) ricordo che la ricorrente come pure io percepivamo circa €
500,00 in meno al mese di quelle indicate nella busta paga».
Non risulta invece in alcun modo provata o documentata la circostanza affer- mata dall'appellante che i dipendenti, e la in particolare, potessero accet- CP_1 tare solo euro 270,00 mensili.
2.4. In ordine poi al godimento del riposo settimanale, che l'appellante preten- de dimostrato dalla nota del 21.9.2018, in atti, il rilievo non è fondato.
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Il primo giudice ha ritenuto provato il periodo e l'orario di lavoro (prestazione lavorativa a tempo pieno, dal 1.12.2007 al 30.4.2018, nelle ore invernali dalle
8,15 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 20,00, orario che nel periodo estivo quanto al- le ore pomeridiane veniva procrastinato di mezz'ora circa).
I testi, compreso quello di parte resistente : «Adr cap. i) è Testimone_5 vero che il supermercato dal marzo 2015 non effettuava più la chiusura setti- manale di mercoledì pomeriggio, ma il personale compresa la ricorrente usu- fruiva comunque dei riposi settimanali), hanno confermato che dal marzo del
2015 in poi il supermercato non osservò più la chiusura pomeridiana settimana- le del mercoledì per cui tutti i dipendenti lavoravano anche il mercoledì pome- riggio.
Le due testimoni di parte ricorrente hanno dichiarato, univocamente, che «Adr cap. i) ricordo che dal marzo del 2015 in poi il supermercato non osservò più la chiusura pomeridiana settimanale del mercoledì per cui tutti i dipendenti la- voravamo anche il mercoledì pomeriggio. Da quel moneto in poi, se avevamo delle necessità chiedevamo al titolare di poter avere il riposo ed a volte ci ve- niva concesso ed altre negato» (teste e «Adr cap. i) ricordo che dal- Tes_6 la Pasqua del 2015 in poi il supermercato non ha più osservato al chiusura settimanale del mercoledì pomeriggio e quindi tutti noi dipendenti, compresa la ricorrente abbiamo dovuto lavorare anche il mercoledì pomeriggio. Quindi da quel momento in poi non abbiamo goduto del riposo del mercoledì pome- riggio».
È, quindi, evidente la manca fruizione del giorno di riposo compensativo per l'intero periodo;
risultano in conseguenza anche su tali punti corrette le conclu- sioni della sentenza impugnata.
3. L'appello va respinto.
4. Le spese, come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al
DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, seguono la soccombenza, sia nei confronti della lavoratrice appellata sia in favore dell . CP_2
Posto che la parte appellata è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spe- se liquidate in favore della vanno pagate all'Erario ai sensi dell'art.133 CP_1
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DPR n.115/2002.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese proces- suali del grado che liquida in euro 7.160,00 oltre rimborso forfetario spese ge- nerali nella misura del 15%, CPA e IVA, da pagare in favore dell'Erario; condanna l'appellante al pagamento in favore dell delle spese del grado CP_2 che liquida in €. 1.458,00, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.5.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
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