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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 5554/2024, promossa DA
, nata a [...] l'[...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, via Oliveto Scammacca n. 12, presso lo studio dell'avv. Valentina Aldisio (C.F. ) dalla quale è rappresentata e C.F._2 difesa per procura in atti.
attrice - opponente
CONTRO avv. SONIA (c.f. e avv. NADIA (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
) in proprio, quali difensori di se stesse. C.F._4
convenute- opposte
Avente ad oggetto: opposizione a precetto.
A seguito dell'assegnazione alle parti del termine sino al 29.1.2025 per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.5.2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole in data 6.5.2024, con il quale le è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 1.049,46, da parte delle avvocate ER
ON e RA DI, quali distrattarie delle spese legali liquidate in loro favore con il decreto ingiuntivo n. 1025/2024, emesso dal AL di Catania in data 16.4.2024.
Parte opponente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica della copia conforme del titolo esecutivo da parte dei difensori antistatari e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto;
vinte le spese di lite.
Si sono costituite in giudizio le avvocate e eccependo, preliminarmente, CP_1 CP_2
l'incompetenza per valore del giudice adito trattandosi di controversia rientrante nella competenza del Giudice di Pace di Catania;
nel merito hanno dedotto la regolarità della notifica del titolo e del susseguente atto di precetto secondo le nuove prescrizioni post- riforma Cartabia;
hanno inoltre rilevato che nell'interesse della era stato Pt_1 nominato un amministratore di sostegno nell'ambito dalla procedura 2289/2023 R.G. V.G. ed hanno concluso per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite e la condanna dell'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con ordinanza resa il 12.7.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione del precetto opposto. Indi le parti hanno depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c. e note per la trattazione scritta. Nelle note di udienza depositate il 28.1.2025 la ha depositato Pt_1 copia della sentenza n. 2250/2024, emessa dal Giudice di Pace di Catania nel procedimento di opposizione a precetto proposto dalla figlia, , nei Parte_2 confronti delle odierne opposte, avv. e . CP_1 CP_2
***********************
1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale allegata alle note di trattazione scritta del 28.1.2025 (tra cui la sentenza n. 2250/2024 emessa dal Giudice di Pace di Catania, sopra menzionata); basti all'uopo rilevare che la produzione è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini processuali di cui all'art. 171 ter c.p.c. che disciplina e scandisce i termini per le allegazioni difensive e le richieste istruttorie delle parti.
Solo per completezza di motivazione si osserva che la sentenza del Giudice di Pace in questione non assume valenza di giudicato “esterno” in quanto l'odierna opponente non era parte del detto giudizio.
Analoga valutazione di inammissibilità va effettuata per la documentazione allegata dalla parte opposta nelle note depositate il 29.1.2025.
2. Dalla documentazione ritualmente prodotta in atti si evince che il precetto è stato notificato il 6.5.2024, mentre l'opposizione in esame è stata notificata il 27.5.2024 (lunedì), dunque va reputata tempestiva rispetto al termine di venti giorni di cui all'art. 617, 1 comma, c.p.c.
Tal norma sancisce che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, avanzate prima dell'inizio dell'esecuzione, si propongono
“…davanti al giudice indicato dall'art. 480 comma 3”, sicchè – come ritenuto in giurisprudenza - la competenza a decidere delle opposizioni agli atti proposte in via preventiva si configura come competenza esclusiva ed inderogabile e spetta al AL
(cfr. sul punto Cass. 5342/2009 e 7505/1997).
Va quindi disattesa l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalle opposte.
3. Ciò premesso, si osserva che l'opponente assume la nullità del precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto;
in particolare si deduce che il titolo sarebbe stato notificato solo nell'interesse della parte rappresentata dalle odierne opponenti e non da queste ultime in proprio.
Il motivo è infondato.
Giova infatti rilevare che il decreto ingiuntivo - costituente il titolo esecutivo azionato sia dalla creditrice, , per la sorte capitale, che dalle opposte, in qualità di CP_3 distrattarie - è stato notificato alla unitamente ai due distinti precetti di Pt_1
Pag. 2 di 4 pagamento, rispettivamente per il pagamento delle somme dovute alla e per le Pt_2 spese legali liquidate in favore delle avvocate, e . CP_1 CP_2
Va ricordato che il testo novellato dell'art. 479 c.p.c. prevede testualmente che:
“se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente”.
Nella specie il titolo esecutivo azionato è stato notificato, in forza di tal norma, con
“copia attestata conforme all'originale” il che rende irrilevante la circostanza che l'attestazione di conformità del titolo sia stata effettuata dai difensori per conto della parte o dagli stessi in proprio quali distrattari nonché la qualità spesa dai difensori che hanno richiesto la notifica del detto titolo.
Appare infatti decisivo il rilievo che, secondo la giurisprudenza, per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa, si instaura, fra questi e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore.
Osserva il decidente che è stato affermato in giurisprudenza il principio secondo cui la notificazione di una sola copia del titolo esecutivo, che riconosce il credito di due soggetti non legati da vincolo di solidarietà attiva (come nel caso di creditore e procuratore antistatario), da parte dell'avvocato che agisce nella qualità di procuratore di entrambi, non comporta alcuna nullità, a fronte di due precetti correttamente notificati da ciascuno dei due creditori (cfr. Cass. Sez. VI, 27 dicembre 2012, n. 23914; nello stesso senso Cass. Sez. III, 9 febbraio 1981, n. 798, che ammette la notifica al debitore di un unico precetto da parte dei diversi creditori in forza dello stesso titolo).
Osserva il decidente che il suddetto principio - relativo ad una fattispecie in cui era stata azionata un'unica sentenza di condanna, contenente statuizioni relative a crediti vantati da due soggetti, non legati da vincolo di solidarietà nei confronti del medesimo debitore - appare pienamente estensibile al caso in esame, posto che il titolo azionato legittima l'avvio dell'azione esecutiva e che la notificazione del titolo è stata richiesta dalle odierne opposte che rappresentavano sia la creditrice che se stesse, sicchè non ricorre alcuna nullità, comunque essendo stati notificati due distinti precetti.
Per completezza di motivazione va rilevato che la finalità della notificazione del titolo
(assicurare al debitore la conoscenza sia del titolo per il quale si procede sia l'entità delle somme richieste) è stata pienamente assicurata, così da consentire alla di Pt_1 promuovere l'opposizione in esame sicchè – anche ad ipotizzare un'irregolarità – la stessa risulta sanata per il conseguimento dello scopo al quale l'atto mirava, ex art. 156
c.p.c., comma 3 (cfr. ancora Cass. 23914/2012, citata).
Pag. 3 di 4 4. Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione promossa da Parte_1 va rigettata, restando assorbite le ulteriori questioni agitate dalle opposte.
Le spese di lite, liquidate d'ufficio come in dispositivo, secondo i parametri del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della lite e dell'attività defensionale svolta – in particolare, per un verso, dello svolgimento del procedimento sommario relativo all'istanza di sospensione del precetto opposto e, per altro verso, che non è stata svolta attività istruttoria né sono stati depositati atti conclusionali - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5554/2024 RG. così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e condanna la stessa al pagamento delle Parte_1 spese processuali, in favore delle opposte ER ON e RA DI, che liquida in
€ 750,00, oltre alle spese generali, IVA e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Catania in data 24.3.2025
Il Presidente
dott. Roberto Cordio
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 5554/2024, promossa DA
, nata a [...] l'[...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, via Oliveto Scammacca n. 12, presso lo studio dell'avv. Valentina Aldisio (C.F. ) dalla quale è rappresentata e C.F._2 difesa per procura in atti.
attrice - opponente
CONTRO avv. SONIA (c.f. e avv. NADIA (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
) in proprio, quali difensori di se stesse. C.F._4
convenute- opposte
Avente ad oggetto: opposizione a precetto.
A seguito dell'assegnazione alle parti del termine sino al 29.1.2025 per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.5.2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole in data 6.5.2024, con il quale le è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 1.049,46, da parte delle avvocate ER
ON e RA DI, quali distrattarie delle spese legali liquidate in loro favore con il decreto ingiuntivo n. 1025/2024, emesso dal AL di Catania in data 16.4.2024.
Parte opponente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica della copia conforme del titolo esecutivo da parte dei difensori antistatari e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto;
vinte le spese di lite.
Si sono costituite in giudizio le avvocate e eccependo, preliminarmente, CP_1 CP_2
l'incompetenza per valore del giudice adito trattandosi di controversia rientrante nella competenza del Giudice di Pace di Catania;
nel merito hanno dedotto la regolarità della notifica del titolo e del susseguente atto di precetto secondo le nuove prescrizioni post- riforma Cartabia;
hanno inoltre rilevato che nell'interesse della era stato Pt_1 nominato un amministratore di sostegno nell'ambito dalla procedura 2289/2023 R.G. V.G. ed hanno concluso per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite e la condanna dell'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con ordinanza resa il 12.7.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione del precetto opposto. Indi le parti hanno depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c. e note per la trattazione scritta. Nelle note di udienza depositate il 28.1.2025 la ha depositato Pt_1 copia della sentenza n. 2250/2024, emessa dal Giudice di Pace di Catania nel procedimento di opposizione a precetto proposto dalla figlia, , nei Parte_2 confronti delle odierne opposte, avv. e . CP_1 CP_2
***********************
1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale allegata alle note di trattazione scritta del 28.1.2025 (tra cui la sentenza n. 2250/2024 emessa dal Giudice di Pace di Catania, sopra menzionata); basti all'uopo rilevare che la produzione è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini processuali di cui all'art. 171 ter c.p.c. che disciplina e scandisce i termini per le allegazioni difensive e le richieste istruttorie delle parti.
Solo per completezza di motivazione si osserva che la sentenza del Giudice di Pace in questione non assume valenza di giudicato “esterno” in quanto l'odierna opponente non era parte del detto giudizio.
Analoga valutazione di inammissibilità va effettuata per la documentazione allegata dalla parte opposta nelle note depositate il 29.1.2025.
2. Dalla documentazione ritualmente prodotta in atti si evince che il precetto è stato notificato il 6.5.2024, mentre l'opposizione in esame è stata notificata il 27.5.2024 (lunedì), dunque va reputata tempestiva rispetto al termine di venti giorni di cui all'art. 617, 1 comma, c.p.c.
Tal norma sancisce che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, avanzate prima dell'inizio dell'esecuzione, si propongono
“…davanti al giudice indicato dall'art. 480 comma 3”, sicchè – come ritenuto in giurisprudenza - la competenza a decidere delle opposizioni agli atti proposte in via preventiva si configura come competenza esclusiva ed inderogabile e spetta al AL
(cfr. sul punto Cass. 5342/2009 e 7505/1997).
Va quindi disattesa l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalle opposte.
3. Ciò premesso, si osserva che l'opponente assume la nullità del precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto;
in particolare si deduce che il titolo sarebbe stato notificato solo nell'interesse della parte rappresentata dalle odierne opponenti e non da queste ultime in proprio.
Il motivo è infondato.
Giova infatti rilevare che il decreto ingiuntivo - costituente il titolo esecutivo azionato sia dalla creditrice, , per la sorte capitale, che dalle opposte, in qualità di CP_3 distrattarie - è stato notificato alla unitamente ai due distinti precetti di Pt_1
Pag. 2 di 4 pagamento, rispettivamente per il pagamento delle somme dovute alla e per le Pt_2 spese legali liquidate in favore delle avvocate, e . CP_1 CP_2
Va ricordato che il testo novellato dell'art. 479 c.p.c. prevede testualmente che:
“se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente”.
Nella specie il titolo esecutivo azionato è stato notificato, in forza di tal norma, con
“copia attestata conforme all'originale” il che rende irrilevante la circostanza che l'attestazione di conformità del titolo sia stata effettuata dai difensori per conto della parte o dagli stessi in proprio quali distrattari nonché la qualità spesa dai difensori che hanno richiesto la notifica del detto titolo.
Appare infatti decisivo il rilievo che, secondo la giurisprudenza, per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa, si instaura, fra questi e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore.
Osserva il decidente che è stato affermato in giurisprudenza il principio secondo cui la notificazione di una sola copia del titolo esecutivo, che riconosce il credito di due soggetti non legati da vincolo di solidarietà attiva (come nel caso di creditore e procuratore antistatario), da parte dell'avvocato che agisce nella qualità di procuratore di entrambi, non comporta alcuna nullità, a fronte di due precetti correttamente notificati da ciascuno dei due creditori (cfr. Cass. Sez. VI, 27 dicembre 2012, n. 23914; nello stesso senso Cass. Sez. III, 9 febbraio 1981, n. 798, che ammette la notifica al debitore di un unico precetto da parte dei diversi creditori in forza dello stesso titolo).
Osserva il decidente che il suddetto principio - relativo ad una fattispecie in cui era stata azionata un'unica sentenza di condanna, contenente statuizioni relative a crediti vantati da due soggetti, non legati da vincolo di solidarietà nei confronti del medesimo debitore - appare pienamente estensibile al caso in esame, posto che il titolo azionato legittima l'avvio dell'azione esecutiva e che la notificazione del titolo è stata richiesta dalle odierne opposte che rappresentavano sia la creditrice che se stesse, sicchè non ricorre alcuna nullità, comunque essendo stati notificati due distinti precetti.
Per completezza di motivazione va rilevato che la finalità della notificazione del titolo
(assicurare al debitore la conoscenza sia del titolo per il quale si procede sia l'entità delle somme richieste) è stata pienamente assicurata, così da consentire alla di Pt_1 promuovere l'opposizione in esame sicchè – anche ad ipotizzare un'irregolarità – la stessa risulta sanata per il conseguimento dello scopo al quale l'atto mirava, ex art. 156
c.p.c., comma 3 (cfr. ancora Cass. 23914/2012, citata).
Pag. 3 di 4 4. Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione promossa da Parte_1 va rigettata, restando assorbite le ulteriori questioni agitate dalle opposte.
Le spese di lite, liquidate d'ufficio come in dispositivo, secondo i parametri del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della lite e dell'attività defensionale svolta – in particolare, per un verso, dello svolgimento del procedimento sommario relativo all'istanza di sospensione del precetto opposto e, per altro verso, che non è stata svolta attività istruttoria né sono stati depositati atti conclusionali - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5554/2024 RG. così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e condanna la stessa al pagamento delle Parte_1 spese processuali, in favore delle opposte ER ON e RA DI, che liquida in
€ 750,00, oltre alle spese generali, IVA e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Catania in data 24.3.2025
Il Presidente
dott. Roberto Cordio
Pag. 4 di 4