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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 473/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 473 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
SA PA S.P.A. (C.F. 00799960158), rappresentata e difesa dall'Avv.to
FERRI ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, Via
Mazzini n. 112, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
MA FR (C.F. [...]), NT EL (C.F.
[...]), NT AV (C.F. [...]) e NT
IA ON (C.F. [...]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to DI VIRGILIO ROBERTO, elettivamente domiciliati presso il suo studio dell'avv.
RI Grazia de Cristofaro in Termoli alla Via G. Pepe n. 23, giusta procura in atti;
- CONVENUTO – nonché
ND SP RL (10311000961), rappresentata e difesa dall'Avv.to FERRI ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, Via Mazzini n. 112, giusta procura in atti;
pagina 1 di 8 - INTERVENUTO-
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “in via principale, accertare che l'atto di trasferimento immobiliare per Notaio FU del 12.05.2017 rep. n. 62.239/23.380, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Campobasso il 19.05.2017 ai nn. 4685 R.G. e 3411 R.P. è pregiudizievole delle ragioni creditorie della SA NP s.p.a.; conseguentemente, dichiarare, ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c.,
l'inefficacia nei confronti della SA NP s.p.a. dell'atto per Notaio FU del 12.05.2017 rep. n.
62.239/23.380, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Campobasso il 19.05.2017 ai nn. 4685 R.G. e 3411 R.P.; in via alternativa, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1414 e ss. c.c., la nullità per simulazione dell'atto per Notaio FU del 12.05.2017 rep. n. 62.239/23.380, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Campobasso il 19.05.2017 ai nn. 4685 R.G. e 3411
R.P., con conseguente declaratoria di inefficacia del relativo trasferimento di diritti. Con vittoria di spese e competenze di causa”; per parte convenuta: “piaccia all'On.le Tribunale di Larino, per le ragioni esposte, rigettare le domande tutte avanzate dall'attrice, tanto in via principale che in via subordinata, con condanna alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, SA NP PA ha convenuto in giudizio NO RI, TO LO, TO ID e TO CI ET esponendo: che in data 12/05/2007, l'Istituto di credito NP Banca dell'Adriatico PA concedeva, con contratto di mutuo agrario, alla signora NO RI, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, la somma di euro 200.000,00, garantito da fideiussione specifica sottoscritta dal signor TO LO, coniuge della mutuataria, in data 18/05/2007; che, a seguito di inadempimento dell'obbligo restitutorio, la banca, intimata la decadenza dal beneficio del termine, nella perduranza dell'inadempienza promuoveva la procedura esecutiva n.r.g. es. 88/2015 presso il Tribunale di Larino;
che all'attualità, al netto di quanto incassato all'esito della procedura esecutiva, SA NP PA è creditrice nei confronti dei coniugi
NO-TO, della complessiva somma di euro 269.063,10; che in data 12/05/2017 i coniugi
NO RI e TO LO, con atto per Notaio FU, trasferivano il diritto di nuda proprietà, riservando a sé quello di usufrutto, sull'unico bene residuo, ovvero il fabbricato sito in Petacciato alla via Molise n. 18 (in Catasto al Foglio n. 17, part.lla 361, sub 2, 3 e 4), in pagina 2 di 8 favore dei loro due figli, dietro il dichiarato impegno, da parte degli acquirenti, di assistenza materiale e morale ai genitori;
che, quindi, i debitori, nella piena consapevolezza di ledere in tal modo le ragioni creditorie dell'odierna attrice stante l'esito infruttuoso della procedura esecutiva, tentavano di sottrarre cespiti alla garanzia patrimoniale, stante l'assenza di una controprestazione aggredibile e di un residuo patrimonio incapiente;
che, inoltre, di tale intento non potevano non essere a conoscenza i figli dei debitori, in quanto con loro conviventi nel medesimo immobile, tenuto conto degli esiti non satisfattivi della precedente azione esecutiva, certamente a loro noti per lo stretto legame di parentela e convivenza, vista anche la natura pressoché gratuita del negozio;
che, in alternativa, sussisterebbero altresì ragionevoli dubbi in merito al carattere simulato del negozio realizzato dalle parti, sì da poterlo ritenere radicalmente nullo.
Tanto esposto, addotti come sussistenti tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., l'attrice ha chiesto volersi dichiarare l'inefficacia del contratto di mantenimento o, in via alternativa, la sua nullità per simulazione assoluta.
2. Si sono costituiti NO RI, TO LO, TO ID e TO CI ET, i quali, nel contestare l'intera ricostruzione della vicenda, sia in fatto che in diritto, resa dalla controparte, hanno chiesto l'integrale rigetto delle domande.
In particolare, i convenuti hanno ripercorso il contesto economico e familiare dei coniugi
NO-TO in cui inquadrare le vicende che li hanno riguardati, dalla conclusione dell'originario mutuo agrario sino ai gravi problemi di salute che hanno colpito in massimo grado TO LO e, in misura sensibile, anche la mutuataria, problemi che hanno inciso sulle loro capacità lavorative e, dipoi, sull'insostenibilità degli impegni precedentemente assunti;
che, venutosi a ristabilire all'attualità un equilibrio economico familiare e restando stazionaria la condizione di salute dei coniugi NO-TO, costoro decidevano di concludere con i figli, divenuti nel frattempo adulti, il contratto di mantenimento impugnato allo scopo di poter contare sulla loro assistenza vita natural durante, con prestazioni tutte analiticamente descritte nell'atto pubblico, che rendono senz'altro oneroso il negozio stipulato. Inoltre, i convenuti hanno osservato che con detto negozio i coniugi TO-NO non avrebbe affatto assottigliato la loro garanzia patrimoniale, tenuto conto che gli stessi trattenevano per sé
l'usufrutto, diritto reale pignorabile ed economicamente apprezzabile vista la loro ancora giovane età; inoltre, hanno rimarcato che la NO è piena proprietaria di taluni terreni in
Termoli riportati in catasto al foglio n. 5, particelle nn. 85, 86, ed al foglio n. 7, particelle nn.
28, 29, 30, 58, 197, 199, 201, per complessivi ettari 4,37. Pertanto, tenuto conto di ciò e pagina 3 di 8 dell'attuale situazione reddituale, non sussisterebbe affatto l'eventus damni. Quanto invece all'elemento soggettivo, i convenuti hanno rimarcato la posteriorità dell'esito della procedura esecutiva rispetto alla stipula del negozio, oltre al difetto di prova in ordine alla conoscenza del pregiudizio da parte degli acquirenti, per come richiesto dall'art. 2901, co. 1 n. 2 c.c. Infine, alcuna prova sarebbe stata fornita dall'attrice a sostegno del carattere simulato del negozio posto in essere.
3. Respinta la richiesta di prova orale formulata dai convenuti, la causa è stata rinviata per la decisione e così trattenuta, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
L'azione revocatoria è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
4. Giova premettere che l'azione revocatoria, al pari di quella surrogatoria e del sequestro conservativo, assolve ad una funzione cautelare-conservativa, essendo diretta alla conservazione dell'integrità della garanzia patrimoniale del creditore ex art. 2740 c.c. Come rammentato anche dalle parti in causa, ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c. devono sussistere i seguenti requisiti: a) l'esistenza di una ragione di credito;
b) il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica che assiste il credito
(eventus damni); c) l'atteggiamento soggettivo del debitore, ovvero la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (scientia damni) e, nel caso di atti a titolo oneroso, anche del terzo acquirente;
c1) in caso di atto anteriore al nascere del credito, la preordinazione dolosa del debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragionicreditorie (consilium fraudis) e, nel caso di atti a titolo oneroso, anche la partecipazione a tale intento del terzo (participatio fraudis). Trattandosi di elementi costituivi della domanda, è onere di chi agisce in revocatoria fornire la relativa prova, con la conseguenza che anche in difetto di uno di essi non può pronunciarsi l'inefficacia dell'atto dispositivo.
5. Partendo dalla verifica dell'esistenza della pretesa creditoria, è indiscussa la posizione creditoria dell'attrice al tempo della stipula del negozio di mantenimento in data 12.5.2017; difatti, tale negozio è stato concluso, sotto il profilo temporale, quando era ancora in corso la procedura esecutiva, azionata nel 2015 a fronte del pacifico inadempimento del mutuatario alla restituzione del consistente importo di oltre euro 200.000,00 derivante dal mutuo agrario stipulato il 12/05/2007, data in cui è sorto il credito;
ora, all'atto della stipula del negozio revocando era certo il perdurare della posizione creditoria dell'attrice nonostante l'espropriazione dei terreni in garanzia, tenuto conto della stima dei cespiti e del prezzo di vendita, già cristallizzati nel 2016, di gran lunga inferiore al credito azionato (v. perizia di stima pagina 4 di 8 in atti e la data delle ordinanze di vendita del giugno 2016, data che si ricava dai decreti di trasferimento). D'altronde, deve rammentarsi che sussiste la ragione di credito da far valere ai fini della revocatoria ancorché lo stesso non sia certo nell'ammontare, né liquido o esigibile
(Cass. 25.1.2006 n. 1413).
6. Passando allora alla verifica della sussistenza dell'eventus damni e dell'elemento soggettivo, deve premettersi, quanto al primo, che esso ricorre non solo quando il debitore, con il suo atto dispositivo, comprometta totalmente la garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando l'atto determini una mera variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che importi una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
in tal caso grava sul creditore la prova di tali modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore provare che il patrimonio residuo possa comunque soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, nonostante l'atto dispositivo.
6.1. Nel caso di specie, con il contratto di mantenimento i coniugi TO-NO hanno trasferito la nuda proprietà in favore dei figli. Tale negozio, in sé considerato, costituisce una variazione qualitativa e quantitativa in peius dell'assetto patrimoniale del disponente, giacché non solo l'atto contempla un effetto immediatamente traslativo della proprietà degli immobili
(in assenza di una controprestazione aggredibile da parte del creditore), ma prevede l'ulteriore effetto pregiudizievole ai fini che qui interessano, di separare la nuda proprietà dall'usufrutto, rendendo in tal modo ulteriormente complessa l'eventuale azione esecutiva sugli stessi da parte del creditore.
A questo punto, era onere dei convenuti provare che, nonostante tale negozio, il credito può tuttora essere ampiamente soddisfatto stante la capienza del patrimonio del debitore.
Reputa il Tribunale che tale prova non sia stata resa.
Invero, i terreni di proprietà della NO, per complessivi ettari 4,37, risultano essere tutti agricoli e di essi non si è offerta una stima utile al fine di poterne apprezzare la concreta incidenza sul patrimonio residuo, mentre non è stato dimostrato l'intervento di una variante edificatoria della zona in cui sono ricompresi i terreni in questione, pure menzionata, che, in tesi, ne avrebbe accresciuto il valore. Non appare poi un utile elemento, a questi fini, la considerazione dell'attuale reddito familiare, costituito dalle prestazioni previdenziali e assistenziali di cui beneficia il TO e dall'esiguo reddito di lavoro della NO, tenuto conto che gravano sul bilancio reddituale familiare il rimborso mensile del mutuo garantito da ipoteca sull'immobile in questione, per un importo residuo ancora di euro 17.370,00 ad ottobre 2022, mentre è stata solo allegata l'estinzione dei debiti tributari di cui alle ulteriori due pagina 5 di 8 ipoteche legali gravanti sul medesimo immobile di via Molise. Tenuto conto di ciò, residua allora il solo valore economico dell'usufrutto – invero non stimato-, di talché non può dirsi assolta la prova gravante sui convenuti.
7. Con riguardo infine all'elemento soggettivo, deve premettersi, in ordine alla natura dell'atto revocando- se cioè a titolo gratuito o oneroso-, che per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità il c.d. contratto di mantenimento - come il “vitalizio oneroso”, di cui il primo rappresenta una specie - è caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla conclusione del contratto e al grado e ai limiti di obiettiva incertezza sussistenti, a detta epoca, in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitaliziato, con la specificazione che l'indicata comparazione e l'indagine circa la descritta incertezza rappresentano apprezzamenti di fatto, resistenti a critica nel giudizio di cassazione ove congruamente motivati. In altri termini, il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore dei cespiti patrimoniali cedutigli in corrispettivo, per cui, quando non sia accertata un'obiettiva sproporzione tra valore e rendita, deve ritenersi validamente concluso un contratto di vitalizio, ancorché improprio (Cass. n.
19763/2005; Cass. n. 14796/2009 e Cass. n. 15904/2016).
Nel caso di specie, si ritiene senz'altro oneroso il contratto posto in essere tra gli odierni convenuti, stante la sua aleatorietà: è risultata documentalmente provata la compromessa ma stabile condizione di salute di TO LO, come pure quella- certamente meno grave- della
NO; nel contempo, la loro età (rispettivamente 61 e 51 anni) al tempo del contratto e, quindi, l'aspettativa di vita certamente apprezzabile dei beneficiari, commisurata al tipo di prestazioni richieste a carico dei figli, mutevoli e incerte nel quantum e nel quomodo nel tempo, tenuto conto dell'incerta evoluzione delle condizione di salute dei vitaliziati col passare dell'età, consentono di ritenere salda l'aleatorietà del negozio e proporzionate tra loro le prestazioni contrattualmente dedotte.
7.1. Chiarito tale aspetto ed assunto l'atto revocando come oneroso, deve rammentarsi che quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito (come in questo caso, come sopra visto), condizione per il suo esercizio è la sola consapevolezza da parte del debitore e del terzo di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori. In altri termini, è sufficiente la mera pagina 6 di 8 conoscibilità e, quindi la consapevolezza, da parte del debitore e dei terzi, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, da accertarsi anche a mezzo del ricorso a criteri probatori presuntivi (Cass. Civ. n. 15310/2007; Cass. Civ.
n. 24757/2008; Cass. Civ. n. 5359/2009) a carico del creditore (Cassazione civile, sez. VI,
18/06/2019, n. 16221), prescindendosi invece dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione revocatoria (Cass. 17/08/2011 n. 17327).
Nel caso di specie, il Tribunale reputa sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti che comprovano il ricorrere anche del terzo elemento della fattispecie revocatoria.
Difatti, premesso che, come poc'anzi ricordato, non è necessaria la conoscenza dello specifico credito azionato in revocatoria (di talché fuori fuoco sono le considerazioni in ordine alla giovane età dei convenuti acquirenti al tempo della stipula del mutuo agrario) ma la sola consapevolezza del debitore e del terzo del pregiudizio che l'atto arreca ai creditori (si badi, non dolosa preordinazione, richiesta solo se l'atto revocando è anteriore al sorgere del credito), deve osservarsi che è pacifico il rapporto di stretta parentela tra venditori e acquirenti
(genitori e figli), elemento che già solo insinua il forte convincimento che i secondi conoscessero lo stato di sostanziale insolvenza dei genitori e, da qui, la potenzialità pregiudizievole insita nell'atto concluso. Si aggiunga che è risultato altresì provato che entrambi i figli hanno la residenza nell'immobile in cui vivono i genitori;
sul punto, i convenuti, al fine di dimostrare che non vi fosse convivenza nel 2017 quantomeno tra i genitori e CI ET, hanno allegato e provato che la stessa lavorava e dimorava in
Pescara, per poi rientrare (fatti questi allegati ma non contestati) nel fine settimana a casa in
Petacciato, come pure nelle festività. Orbene, reputa il Tribunale che tali circostanze non valgono di certo a sconfessare quanto precede, tenuto conto che il contegno assunto dalla figlia di rientrare nella casa familiare quando non vi fossero le esigenze lavorative che la trattenevano fuori di casa è indice quantomeno di un legame familiare concreto e stabile, sufficiente per ritenere saldo quel rapporto con i genitori da cui potersi trarre il ragionevole convincimento che la figlia fosse a conoscenza delle vicende che stavano interessando i genitori;
tanto è a dirsi anche per il convenuto ID, il quale invece è rimasto stabilmente nell'abitazione familiare, di talché può certamente concludersi per la sussistenza della scientia damni in capo ai contraenti.
8. In definitiva, per le ragioni che precedono, la domanda revocatoria deve essere accolta, restando assorbita ogni altra domanda ed eccezione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori pagina 7 di 8 medi per le prime due fasi e minimi per le restanti, tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SA PA S.P.A. nei confronti di MA FR, NT
EL, NT AV e NT IA ON, con l'intervento ex art. 111
c.p.c. di ND SP RL, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di SA PA S.P.A. e di
ND SP RL, quest'ultima successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c. della prima, il contratto per NO FU denominato “trasferimento immobiliare a titolo oneroso”, Rep. n. 62.239 Racc. n. 23.380 intercorso tra NO RI, TO LO,
TO ID e TO CI ET;
− ordina al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e comunque di dare pubblicità alla medesima;
− condanna i convenuti al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di
SA PA S.P.A. e di ND SP RL, delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva ed unica somma di € 634,00 per esborsi ed € 9.142,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 9 gennaio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 473 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
SA PA S.P.A. (C.F. 00799960158), rappresentata e difesa dall'Avv.to
FERRI ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, Via
Mazzini n. 112, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
MA FR (C.F. [...]), NT EL (C.F.
[...]), NT AV (C.F. [...]) e NT
IA ON (C.F. [...]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to DI VIRGILIO ROBERTO, elettivamente domiciliati presso il suo studio dell'avv.
RI Grazia de Cristofaro in Termoli alla Via G. Pepe n. 23, giusta procura in atti;
- CONVENUTO – nonché
ND SP RL (10311000961), rappresentata e difesa dall'Avv.to FERRI ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, Via Mazzini n. 112, giusta procura in atti;
pagina 1 di 8 - INTERVENUTO-
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “in via principale, accertare che l'atto di trasferimento immobiliare per Notaio FU del 12.05.2017 rep. n. 62.239/23.380, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Campobasso il 19.05.2017 ai nn. 4685 R.G. e 3411 R.P. è pregiudizievole delle ragioni creditorie della SA NP s.p.a.; conseguentemente, dichiarare, ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c.,
l'inefficacia nei confronti della SA NP s.p.a. dell'atto per Notaio FU del 12.05.2017 rep. n.
62.239/23.380, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Campobasso il 19.05.2017 ai nn. 4685 R.G. e 3411 R.P.; in via alternativa, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1414 e ss. c.c., la nullità per simulazione dell'atto per Notaio FU del 12.05.2017 rep. n. 62.239/23.380, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Campobasso il 19.05.2017 ai nn. 4685 R.G. e 3411
R.P., con conseguente declaratoria di inefficacia del relativo trasferimento di diritti. Con vittoria di spese e competenze di causa”; per parte convenuta: “piaccia all'On.le Tribunale di Larino, per le ragioni esposte, rigettare le domande tutte avanzate dall'attrice, tanto in via principale che in via subordinata, con condanna alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, SA NP PA ha convenuto in giudizio NO RI, TO LO, TO ID e TO CI ET esponendo: che in data 12/05/2007, l'Istituto di credito NP Banca dell'Adriatico PA concedeva, con contratto di mutuo agrario, alla signora NO RI, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, la somma di euro 200.000,00, garantito da fideiussione specifica sottoscritta dal signor TO LO, coniuge della mutuataria, in data 18/05/2007; che, a seguito di inadempimento dell'obbligo restitutorio, la banca, intimata la decadenza dal beneficio del termine, nella perduranza dell'inadempienza promuoveva la procedura esecutiva n.r.g. es. 88/2015 presso il Tribunale di Larino;
che all'attualità, al netto di quanto incassato all'esito della procedura esecutiva, SA NP PA è creditrice nei confronti dei coniugi
NO-TO, della complessiva somma di euro 269.063,10; che in data 12/05/2017 i coniugi
NO RI e TO LO, con atto per Notaio FU, trasferivano il diritto di nuda proprietà, riservando a sé quello di usufrutto, sull'unico bene residuo, ovvero il fabbricato sito in Petacciato alla via Molise n. 18 (in Catasto al Foglio n. 17, part.lla 361, sub 2, 3 e 4), in pagina 2 di 8 favore dei loro due figli, dietro il dichiarato impegno, da parte degli acquirenti, di assistenza materiale e morale ai genitori;
che, quindi, i debitori, nella piena consapevolezza di ledere in tal modo le ragioni creditorie dell'odierna attrice stante l'esito infruttuoso della procedura esecutiva, tentavano di sottrarre cespiti alla garanzia patrimoniale, stante l'assenza di una controprestazione aggredibile e di un residuo patrimonio incapiente;
che, inoltre, di tale intento non potevano non essere a conoscenza i figli dei debitori, in quanto con loro conviventi nel medesimo immobile, tenuto conto degli esiti non satisfattivi della precedente azione esecutiva, certamente a loro noti per lo stretto legame di parentela e convivenza, vista anche la natura pressoché gratuita del negozio;
che, in alternativa, sussisterebbero altresì ragionevoli dubbi in merito al carattere simulato del negozio realizzato dalle parti, sì da poterlo ritenere radicalmente nullo.
Tanto esposto, addotti come sussistenti tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., l'attrice ha chiesto volersi dichiarare l'inefficacia del contratto di mantenimento o, in via alternativa, la sua nullità per simulazione assoluta.
2. Si sono costituiti NO RI, TO LO, TO ID e TO CI ET, i quali, nel contestare l'intera ricostruzione della vicenda, sia in fatto che in diritto, resa dalla controparte, hanno chiesto l'integrale rigetto delle domande.
In particolare, i convenuti hanno ripercorso il contesto economico e familiare dei coniugi
NO-TO in cui inquadrare le vicende che li hanno riguardati, dalla conclusione dell'originario mutuo agrario sino ai gravi problemi di salute che hanno colpito in massimo grado TO LO e, in misura sensibile, anche la mutuataria, problemi che hanno inciso sulle loro capacità lavorative e, dipoi, sull'insostenibilità degli impegni precedentemente assunti;
che, venutosi a ristabilire all'attualità un equilibrio economico familiare e restando stazionaria la condizione di salute dei coniugi NO-TO, costoro decidevano di concludere con i figli, divenuti nel frattempo adulti, il contratto di mantenimento impugnato allo scopo di poter contare sulla loro assistenza vita natural durante, con prestazioni tutte analiticamente descritte nell'atto pubblico, che rendono senz'altro oneroso il negozio stipulato. Inoltre, i convenuti hanno osservato che con detto negozio i coniugi TO-NO non avrebbe affatto assottigliato la loro garanzia patrimoniale, tenuto conto che gli stessi trattenevano per sé
l'usufrutto, diritto reale pignorabile ed economicamente apprezzabile vista la loro ancora giovane età; inoltre, hanno rimarcato che la NO è piena proprietaria di taluni terreni in
Termoli riportati in catasto al foglio n. 5, particelle nn. 85, 86, ed al foglio n. 7, particelle nn.
28, 29, 30, 58, 197, 199, 201, per complessivi ettari 4,37. Pertanto, tenuto conto di ciò e pagina 3 di 8 dell'attuale situazione reddituale, non sussisterebbe affatto l'eventus damni. Quanto invece all'elemento soggettivo, i convenuti hanno rimarcato la posteriorità dell'esito della procedura esecutiva rispetto alla stipula del negozio, oltre al difetto di prova in ordine alla conoscenza del pregiudizio da parte degli acquirenti, per come richiesto dall'art. 2901, co. 1 n. 2 c.c. Infine, alcuna prova sarebbe stata fornita dall'attrice a sostegno del carattere simulato del negozio posto in essere.
3. Respinta la richiesta di prova orale formulata dai convenuti, la causa è stata rinviata per la decisione e così trattenuta, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
L'azione revocatoria è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
4. Giova premettere che l'azione revocatoria, al pari di quella surrogatoria e del sequestro conservativo, assolve ad una funzione cautelare-conservativa, essendo diretta alla conservazione dell'integrità della garanzia patrimoniale del creditore ex art. 2740 c.c. Come rammentato anche dalle parti in causa, ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c. devono sussistere i seguenti requisiti: a) l'esistenza di una ragione di credito;
b) il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica che assiste il credito
(eventus damni); c) l'atteggiamento soggettivo del debitore, ovvero la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (scientia damni) e, nel caso di atti a titolo oneroso, anche del terzo acquirente;
c1) in caso di atto anteriore al nascere del credito, la preordinazione dolosa del debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragionicreditorie (consilium fraudis) e, nel caso di atti a titolo oneroso, anche la partecipazione a tale intento del terzo (participatio fraudis). Trattandosi di elementi costituivi della domanda, è onere di chi agisce in revocatoria fornire la relativa prova, con la conseguenza che anche in difetto di uno di essi non può pronunciarsi l'inefficacia dell'atto dispositivo.
5. Partendo dalla verifica dell'esistenza della pretesa creditoria, è indiscussa la posizione creditoria dell'attrice al tempo della stipula del negozio di mantenimento in data 12.5.2017; difatti, tale negozio è stato concluso, sotto il profilo temporale, quando era ancora in corso la procedura esecutiva, azionata nel 2015 a fronte del pacifico inadempimento del mutuatario alla restituzione del consistente importo di oltre euro 200.000,00 derivante dal mutuo agrario stipulato il 12/05/2007, data in cui è sorto il credito;
ora, all'atto della stipula del negozio revocando era certo il perdurare della posizione creditoria dell'attrice nonostante l'espropriazione dei terreni in garanzia, tenuto conto della stima dei cespiti e del prezzo di vendita, già cristallizzati nel 2016, di gran lunga inferiore al credito azionato (v. perizia di stima pagina 4 di 8 in atti e la data delle ordinanze di vendita del giugno 2016, data che si ricava dai decreti di trasferimento). D'altronde, deve rammentarsi che sussiste la ragione di credito da far valere ai fini della revocatoria ancorché lo stesso non sia certo nell'ammontare, né liquido o esigibile
(Cass. 25.1.2006 n. 1413).
6. Passando allora alla verifica della sussistenza dell'eventus damni e dell'elemento soggettivo, deve premettersi, quanto al primo, che esso ricorre non solo quando il debitore, con il suo atto dispositivo, comprometta totalmente la garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando l'atto determini una mera variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che importi una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
in tal caso grava sul creditore la prova di tali modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore provare che il patrimonio residuo possa comunque soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, nonostante l'atto dispositivo.
6.1. Nel caso di specie, con il contratto di mantenimento i coniugi TO-NO hanno trasferito la nuda proprietà in favore dei figli. Tale negozio, in sé considerato, costituisce una variazione qualitativa e quantitativa in peius dell'assetto patrimoniale del disponente, giacché non solo l'atto contempla un effetto immediatamente traslativo della proprietà degli immobili
(in assenza di una controprestazione aggredibile da parte del creditore), ma prevede l'ulteriore effetto pregiudizievole ai fini che qui interessano, di separare la nuda proprietà dall'usufrutto, rendendo in tal modo ulteriormente complessa l'eventuale azione esecutiva sugli stessi da parte del creditore.
A questo punto, era onere dei convenuti provare che, nonostante tale negozio, il credito può tuttora essere ampiamente soddisfatto stante la capienza del patrimonio del debitore.
Reputa il Tribunale che tale prova non sia stata resa.
Invero, i terreni di proprietà della NO, per complessivi ettari 4,37, risultano essere tutti agricoli e di essi non si è offerta una stima utile al fine di poterne apprezzare la concreta incidenza sul patrimonio residuo, mentre non è stato dimostrato l'intervento di una variante edificatoria della zona in cui sono ricompresi i terreni in questione, pure menzionata, che, in tesi, ne avrebbe accresciuto il valore. Non appare poi un utile elemento, a questi fini, la considerazione dell'attuale reddito familiare, costituito dalle prestazioni previdenziali e assistenziali di cui beneficia il TO e dall'esiguo reddito di lavoro della NO, tenuto conto che gravano sul bilancio reddituale familiare il rimborso mensile del mutuo garantito da ipoteca sull'immobile in questione, per un importo residuo ancora di euro 17.370,00 ad ottobre 2022, mentre è stata solo allegata l'estinzione dei debiti tributari di cui alle ulteriori due pagina 5 di 8 ipoteche legali gravanti sul medesimo immobile di via Molise. Tenuto conto di ciò, residua allora il solo valore economico dell'usufrutto – invero non stimato-, di talché non può dirsi assolta la prova gravante sui convenuti.
7. Con riguardo infine all'elemento soggettivo, deve premettersi, in ordine alla natura dell'atto revocando- se cioè a titolo gratuito o oneroso-, che per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità il c.d. contratto di mantenimento - come il “vitalizio oneroso”, di cui il primo rappresenta una specie - è caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla conclusione del contratto e al grado e ai limiti di obiettiva incertezza sussistenti, a detta epoca, in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitaliziato, con la specificazione che l'indicata comparazione e l'indagine circa la descritta incertezza rappresentano apprezzamenti di fatto, resistenti a critica nel giudizio di cassazione ove congruamente motivati. In altri termini, il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore dei cespiti patrimoniali cedutigli in corrispettivo, per cui, quando non sia accertata un'obiettiva sproporzione tra valore e rendita, deve ritenersi validamente concluso un contratto di vitalizio, ancorché improprio (Cass. n.
19763/2005; Cass. n. 14796/2009 e Cass. n. 15904/2016).
Nel caso di specie, si ritiene senz'altro oneroso il contratto posto in essere tra gli odierni convenuti, stante la sua aleatorietà: è risultata documentalmente provata la compromessa ma stabile condizione di salute di TO LO, come pure quella- certamente meno grave- della
NO; nel contempo, la loro età (rispettivamente 61 e 51 anni) al tempo del contratto e, quindi, l'aspettativa di vita certamente apprezzabile dei beneficiari, commisurata al tipo di prestazioni richieste a carico dei figli, mutevoli e incerte nel quantum e nel quomodo nel tempo, tenuto conto dell'incerta evoluzione delle condizione di salute dei vitaliziati col passare dell'età, consentono di ritenere salda l'aleatorietà del negozio e proporzionate tra loro le prestazioni contrattualmente dedotte.
7.1. Chiarito tale aspetto ed assunto l'atto revocando come oneroso, deve rammentarsi che quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito (come in questo caso, come sopra visto), condizione per il suo esercizio è la sola consapevolezza da parte del debitore e del terzo di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori. In altri termini, è sufficiente la mera pagina 6 di 8 conoscibilità e, quindi la consapevolezza, da parte del debitore e dei terzi, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, da accertarsi anche a mezzo del ricorso a criteri probatori presuntivi (Cass. Civ. n. 15310/2007; Cass. Civ.
n. 24757/2008; Cass. Civ. n. 5359/2009) a carico del creditore (Cassazione civile, sez. VI,
18/06/2019, n. 16221), prescindendosi invece dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione revocatoria (Cass. 17/08/2011 n. 17327).
Nel caso di specie, il Tribunale reputa sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti che comprovano il ricorrere anche del terzo elemento della fattispecie revocatoria.
Difatti, premesso che, come poc'anzi ricordato, non è necessaria la conoscenza dello specifico credito azionato in revocatoria (di talché fuori fuoco sono le considerazioni in ordine alla giovane età dei convenuti acquirenti al tempo della stipula del mutuo agrario) ma la sola consapevolezza del debitore e del terzo del pregiudizio che l'atto arreca ai creditori (si badi, non dolosa preordinazione, richiesta solo se l'atto revocando è anteriore al sorgere del credito), deve osservarsi che è pacifico il rapporto di stretta parentela tra venditori e acquirenti
(genitori e figli), elemento che già solo insinua il forte convincimento che i secondi conoscessero lo stato di sostanziale insolvenza dei genitori e, da qui, la potenzialità pregiudizievole insita nell'atto concluso. Si aggiunga che è risultato altresì provato che entrambi i figli hanno la residenza nell'immobile in cui vivono i genitori;
sul punto, i convenuti, al fine di dimostrare che non vi fosse convivenza nel 2017 quantomeno tra i genitori e CI ET, hanno allegato e provato che la stessa lavorava e dimorava in
Pescara, per poi rientrare (fatti questi allegati ma non contestati) nel fine settimana a casa in
Petacciato, come pure nelle festività. Orbene, reputa il Tribunale che tali circostanze non valgono di certo a sconfessare quanto precede, tenuto conto che il contegno assunto dalla figlia di rientrare nella casa familiare quando non vi fossero le esigenze lavorative che la trattenevano fuori di casa è indice quantomeno di un legame familiare concreto e stabile, sufficiente per ritenere saldo quel rapporto con i genitori da cui potersi trarre il ragionevole convincimento che la figlia fosse a conoscenza delle vicende che stavano interessando i genitori;
tanto è a dirsi anche per il convenuto ID, il quale invece è rimasto stabilmente nell'abitazione familiare, di talché può certamente concludersi per la sussistenza della scientia damni in capo ai contraenti.
8. In definitiva, per le ragioni che precedono, la domanda revocatoria deve essere accolta, restando assorbita ogni altra domanda ed eccezione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori pagina 7 di 8 medi per le prime due fasi e minimi per le restanti, tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SA PA S.P.A. nei confronti di MA FR, NT
EL, NT AV e NT IA ON, con l'intervento ex art. 111
c.p.c. di ND SP RL, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di SA PA S.P.A. e di
ND SP RL, quest'ultima successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c. della prima, il contratto per NO FU denominato “trasferimento immobiliare a titolo oneroso”, Rep. n. 62.239 Racc. n. 23.380 intercorso tra NO RI, TO LO,
TO ID e TO CI ET;
− ordina al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e comunque di dare pubblicità alla medesima;
− condanna i convenuti al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di
SA PA S.P.A. e di ND SP RL, delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva ed unica somma di € 634,00 per esborsi ed € 9.142,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 9 gennaio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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