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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 23.10.2025:
Visto il provvedimento del 12.6.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 1969/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 12.6.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN PI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got IN
PI, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1969/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Palermo, via Parte_1
Tripoli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Carlo Riela che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_1
in Palermo piazza Pretoria n. 1;
Convenuto Contumace
Oggetto: risarcimento danni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
2 Dichiara la contumacia del , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, ritualmente evocato in giudizio e non costituito;
1) condanna il , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 11.667,36 oltre Parte_1
interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si liquidano ex DM n. 55/2014 in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) dispone ex art. 93 cpc la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore del procuratore dell'attrice Avv. Carlo
Riela;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore.
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17
3 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Nella presente controversia la sig.ra ha Parte_1
chiesto la condanna del al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ad un sinistro verificatosi in data 13.6.2020 alle ore 22,30 circa in via Torre
ON a Palermo.
Allegava l'attrice che nelle circostanze di tempo e luogo sopra descritte “……….percorreva a piedi il marciapiede di Via Torre di
ON in compagnia del marito e di alcuni amici quando, giunta nei pressi del civico 18, all'altezza del “Chiosco Papillion”, inciampava in una buca presente sul marciapiedi dissestato…….L'attrice nulla poteva per evitare detta insidia, non essendo la predetta anomalia né segnalata né tantomeno immediatamente visibile, complice la colorazione uniforme del marciapiede e la scarsa illuminazione che interessa la zona, nonché la generale confusione da affollamento che implica un'area così altamente frequentata nella stagione estiva………Dopo essere stata soccorsa da alcuni passanti, l'attrice decideva di rientrare presso la propria abitazione ma, a causa dei persistenti dolori, il giorno successivo si recava al PS dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di
Palermo ove il personale medico accertava la presenza di una frattura “metadiafisiaria distale del V metatarso piede dx”:
4 concludeva chiedendo la condanna del convenuto al CP_1
risarcimento dei danni subiti nell'occorso, vinte le spese del giudizio.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio il non Controparte_1
si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art.2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la
Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art.2051 c.c.
E' dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice - secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
5 eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”( in termini la massima della recentissima Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013, 21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009,
24419/2009, 8157/2009, 20427/2008, n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del
2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte, per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), ha ritenuto che il ha il compito istituzionale, proprio CP_1
dell'ente Territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente
C.d.S.
6 Ne deriva che il , in quanto custode, deve Controparte_1
rispondere, nei confronti dell'attrice, per i danni subiti nel sinistro in esame.
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
7 c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056
c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi e , presenti al Testimone_1 Testimone_2
momento del fatto, i quali hanno riferito sulle circostanze del sinistro così come descritto in citazione.
Le deposizioni sono da ritenersi attendibili perché non presentano incongruenze e trovano per di più riscontro nella documentazione allegata in atti.
8 Le riproduzioni fotografiche confermano, infatti, il dissesto del marciapiede e la documentazione medica attesta le lesioni subite dall'attrice a causa del sinistro.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio, Dott. ha considerato Persona_1
sussistente il nesso causale tra l'evento e le lesioni patite dall'attrice.
Inoltre il c.t.u. ha ritenuto equo valutare un'inabilità temporanea relativa calcolata al 75% di gg. 30; al 50% di gg. 30 e al 25% di gg.
80, nonché un danno biologico complessivo, inteso quale riduzione
9 permanente dell'integrità psico-fisica della persona, nella misura del 3%.
Circa l'ammontare delle spese mediche già sostenute dalla periziando in seguito ed a causa dell'incidente in oggetto di causa, prendendo in considerazione le sole copie di ricevute fiscali allegate nel fascicolo di parte attrice, esse risultano pari a euro 646,86.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto – e cioè del danno “biologico” quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea – questo giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n. 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei tribunali d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale
(Cass. N. 14402/2011).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa e al grado di invalidità.
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, in considerazione del fatto che l'attore all'epoca dell'evento aveva 51 anni spetterà il seguente risarcimento pari ad € 4.408,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, già aumentato della percentuale del 25% ai fini
10 della necessaria personalizzazione, che tenga conto dei profili di patimento e di sofferenza morale, ascrivibile alla sfera dinamico- relazionale dei danneggiati.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di € 6.612,50,00 in valori attuali per ogni giorno di inabilità parziale, in applicazione dei parametri (valori medi di liquidazione invalidità permanente € 115,00) previsti dalle citate tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2025 (in vigore dal
5.3.2025).
Si liquida per spese mediche sostenute la somma di euro 646,86 riconosciuta congrua dal ctu.
In conclusione, la somma spettante all'attrice, per danno non patrimoniale e patrimoniale, sarà pari ad euro 11.667,36.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed
11 equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (nei debiti di valore come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto).
Tale interesse va tuttavia applicato non già sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì conformemente al noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza nn. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass.
Civ. n. 2796/2000, n. 5234/2006 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno: pertanto all'attrice, va corrisposta la somma di € 11.667,36 oltre interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente sentenza calcolati
(secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 1712/1995) sulla base di un saggio di interesse pari a quello legale in vigore nel periodo di riferimento ed oltre ancora interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
In ragione del criterio legale della soccombenza il CP_1
convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute
12 dall'attrice, liquidate ex DM n. 55/2014 come in dispositivo che vengono distratte in favore del procuratore Avv. Carlo Riela.
Sempre in ragione del criterio legale della soccombenza vengono poste definitivamente a carico del convenuto le spese della CP_1
espletata ctu.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 23.10.2025
Il Got
IN PI
13
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 23.10.2025:
Visto il provvedimento del 12.6.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 1969/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 12.6.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN PI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got IN
PI, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1969/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Palermo, via Parte_1
Tripoli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Carlo Riela che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_1
in Palermo piazza Pretoria n. 1;
Convenuto Contumace
Oggetto: risarcimento danni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
2 Dichiara la contumacia del , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, ritualmente evocato in giudizio e non costituito;
1) condanna il , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 11.667,36 oltre Parte_1
interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si liquidano ex DM n. 55/2014 in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) dispone ex art. 93 cpc la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore del procuratore dell'attrice Avv. Carlo
Riela;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore.
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17
3 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Nella presente controversia la sig.ra ha Parte_1
chiesto la condanna del al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ad un sinistro verificatosi in data 13.6.2020 alle ore 22,30 circa in via Torre
ON a Palermo.
Allegava l'attrice che nelle circostanze di tempo e luogo sopra descritte “……….percorreva a piedi il marciapiede di Via Torre di
ON in compagnia del marito e di alcuni amici quando, giunta nei pressi del civico 18, all'altezza del “Chiosco Papillion”, inciampava in una buca presente sul marciapiedi dissestato…….L'attrice nulla poteva per evitare detta insidia, non essendo la predetta anomalia né segnalata né tantomeno immediatamente visibile, complice la colorazione uniforme del marciapiede e la scarsa illuminazione che interessa la zona, nonché la generale confusione da affollamento che implica un'area così altamente frequentata nella stagione estiva………Dopo essere stata soccorsa da alcuni passanti, l'attrice decideva di rientrare presso la propria abitazione ma, a causa dei persistenti dolori, il giorno successivo si recava al PS dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di
Palermo ove il personale medico accertava la presenza di una frattura “metadiafisiaria distale del V metatarso piede dx”:
4 concludeva chiedendo la condanna del convenuto al CP_1
risarcimento dei danni subiti nell'occorso, vinte le spese del giudizio.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio il non Controparte_1
si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art.2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la
Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art.2051 c.c.
E' dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice - secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
5 eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”( in termini la massima della recentissima Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013, 21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009,
24419/2009, 8157/2009, 20427/2008, n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del
2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte, per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), ha ritenuto che il ha il compito istituzionale, proprio CP_1
dell'ente Territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente
C.d.S.
6 Ne deriva che il , in quanto custode, deve Controparte_1
rispondere, nei confronti dell'attrice, per i danni subiti nel sinistro in esame.
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
7 c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056
c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi e , presenti al Testimone_1 Testimone_2
momento del fatto, i quali hanno riferito sulle circostanze del sinistro così come descritto in citazione.
Le deposizioni sono da ritenersi attendibili perché non presentano incongruenze e trovano per di più riscontro nella documentazione allegata in atti.
8 Le riproduzioni fotografiche confermano, infatti, il dissesto del marciapiede e la documentazione medica attesta le lesioni subite dall'attrice a causa del sinistro.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio, Dott. ha considerato Persona_1
sussistente il nesso causale tra l'evento e le lesioni patite dall'attrice.
Inoltre il c.t.u. ha ritenuto equo valutare un'inabilità temporanea relativa calcolata al 75% di gg. 30; al 50% di gg. 30 e al 25% di gg.
80, nonché un danno biologico complessivo, inteso quale riduzione
9 permanente dell'integrità psico-fisica della persona, nella misura del 3%.
Circa l'ammontare delle spese mediche già sostenute dalla periziando in seguito ed a causa dell'incidente in oggetto di causa, prendendo in considerazione le sole copie di ricevute fiscali allegate nel fascicolo di parte attrice, esse risultano pari a euro 646,86.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto – e cioè del danno “biologico” quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea – questo giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n. 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei tribunali d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale
(Cass. N. 14402/2011).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa e al grado di invalidità.
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, in considerazione del fatto che l'attore all'epoca dell'evento aveva 51 anni spetterà il seguente risarcimento pari ad € 4.408,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, già aumentato della percentuale del 25% ai fini
10 della necessaria personalizzazione, che tenga conto dei profili di patimento e di sofferenza morale, ascrivibile alla sfera dinamico- relazionale dei danneggiati.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di € 6.612,50,00 in valori attuali per ogni giorno di inabilità parziale, in applicazione dei parametri (valori medi di liquidazione invalidità permanente € 115,00) previsti dalle citate tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2025 (in vigore dal
5.3.2025).
Si liquida per spese mediche sostenute la somma di euro 646,86 riconosciuta congrua dal ctu.
In conclusione, la somma spettante all'attrice, per danno non patrimoniale e patrimoniale, sarà pari ad euro 11.667,36.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed
11 equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (nei debiti di valore come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto).
Tale interesse va tuttavia applicato non già sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì conformemente al noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza nn. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass.
Civ. n. 2796/2000, n. 5234/2006 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno: pertanto all'attrice, va corrisposta la somma di € 11.667,36 oltre interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente sentenza calcolati
(secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 1712/1995) sulla base di un saggio di interesse pari a quello legale in vigore nel periodo di riferimento ed oltre ancora interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
In ragione del criterio legale della soccombenza il CP_1
convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute
12 dall'attrice, liquidate ex DM n. 55/2014 come in dispositivo che vengono distratte in favore del procuratore Avv. Carlo Riela.
Sempre in ragione del criterio legale della soccombenza vengono poste definitivamente a carico del convenuto le spese della CP_1
espletata ctu.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 23.10.2025
Il Got
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