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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato, ex art. 352 ult. comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al N. 3100/2023 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
( ) residente in [...]di Parte_1 C.F._1
Garfagnana, via Centro 6 - elettivamente domiciliata in Foggia alla Via
Giulio De Petra n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv. Manlio Arnone ed elettivamente domiciliata in Foggia alla Via
Giulio De Petra n. 1, presso e nello Studio Legale Lioia Santamaria;
APPELLANTE contro
(c.f. ), con sede legale in Ivrea Controparte_1 P.IVA_1
(TO), Via Jervis n. 13, in persona del Direttore Affari Legali dott. CP_2
(in seguito, per brevità, anche solo ), giusta procura in
[...] CP_1 autentica per Notar di Milano del 16.4.2012 (rep. Per_1
25658/14092), rappresentata e difesa dall‟Avv. (C.F. Parte_2
, che dichiara, ai sensi del secondo comma dell‟articolo C.F._2
176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo pec e/o numero di fax 02.45498749, ai sensi e Email_1 per gli effetti dell‟art. 2 D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e di eleggere domicilio, ai fini del presente giudizio, in Alessandria, alla Via Migliara n.
18 presso lo Studio dell‟Avv. giusta procura generale Controparte_3 alle liti del 8.10.2012, autentica nella firma per Notar di Milano - Per_1 rep.26265;
APPELLATO
Pag. 1 a 6
OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. 535/23 depositata in data
23.08.2023 nel giudizio di primo grado R.G. 250/2023.
CONCLUSIONI
Parte appellante: “riformare l'impugnata sentenza di primo grado limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese processuali condannando la parte appellata a rifondere integralmente all'appellante le spese di lite del giudizio di primo grado, oltre accessori come per legge, da distrarsi disgiuntamente in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.; condannare, in ogni caso, l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado del giudizio con distrazione disgiunta delle somme in favore dei sottoscritti procuratori entrambi antistatari.”
Parte appellata: “
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza 535/2023, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea, in persona del
Dott. , in data 24/08/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto. CP_4
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all'Avv. per fattane anticipazione.”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso Parte_1 di aver sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di telefonia con la società - ha convenuto in giudizio il gestore Controparte_1 telefonico avanti al Giudice di Pace di Ivrea, al fine di sentir accertare di non essere tenuta al pagamento della somma di € 225,37, indebitamente richiesta con le seguenti fatture: n. AO07526393 del 28.04.22 di € 193,65; n. AO08011311 del 07.05.22 di € 31,72. Con condanna al pagamento delle spese legali, anche per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione, ex art. 20 del D.M. 55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La società si è costituita in primo grado eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improponibilità della domanda giudiziale per omesso esperimento del tentativo di conciliazione avanti al CP_5
Pag. 2 a 6 territorialmente competente contestando nel merito la fondatezza della domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Con sentenza n. 535/2023 pubblicata in data 23.08.2023, il giudice di
Pace ha accolto parzialmente la domanda per l'importo di € 126,05 ed ha condannato la società al pagamento delle spese di lite Controparte_1 nella misura del 70% di € 303,00, compensando per il residuo.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza relativamente al capo sulla statuizione delle spese di lite, chiedendo in riforma della sentenza appellata la condanna della società alla refusione Controparte_1 integrale delle spese di lite.
La società costituitasi tempestivamente nel Controparte_1 giudizio, ha eccepito preliminarmente la manifesta infondatezza dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c. e la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; nel merito, la società ha resistito all'impugnazione chiedendo il rigetto integrale dell'impugnazione.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rimessa in decisione in data 18.12.2024, alla scadenza del termine per note scritte sostitutive di udienza, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
§ Entrambe le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata sono infondate.
L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è già stata ritenuta implicitamente inammissibile nel momento in cui la causa è stata rimessa in decisione.
Le questioni sottoposte all'esame del Tribunale non sono, infatti, di pronta soluzione e la causa non è neppure carente, ictu oculi, di una ragionevole probabilità di essere accolta.
Quanto alla seconda eccezione preliminare ex art. 342 c.p.c., il Tribunale osserva che l'unico motivo di appello è stato articolato in modo specifico ed in conformità al disposto della normativa vigente. Risulta evidente il contenuto della doglianza formulata dall'appellante, è indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e appaiono evidenti le precise critiche formulate al provvedimento impugnato;
la parte appellata,
Pag. 3 a 6 esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
§ Passando ad esaminate il motivo di appello proposto, l'appellante ha censurato la sentenza per aver operato la compensazione parziale delle spese di lite in mancanza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. e in particolare della reciproca soccombenza, secondo il dictum delle S.U. della Cass. 32061/2022.
L'appello è fondato dal momento che la compensazione parziale delle spese di lite risulta essere stata compiuta dal primo giudice in mancanza dei presupposti contemplati dell'art. 92 comma 2° c.p.c.
Dall'esame degli atti di primo grado, risulta che l'utente abbia proposto un'unica domanda (accertamento negativo del credito di € 225,37) su cui il giudice di primo grado si è pronunciato accogliendo la domanda in misura inferiore a quanto richiesto (per € 126,05).
Si verte, quindi, in ipotesi di accoglimento, seppur in misura ridotta, di domanda articolata in un unico capo.
Tale esito del giudizio non è idoneo, anzitutto, a rientrare nella nozione di
“soccombenza reciproca” di cui all'art. 92 c.p.c., come delineata dalla giurisprudenza di legittimità da cui non vi sono ragioni per discostarsi (SS.
UU., 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063 – 01 «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.», alla motivazione di tale pronuncia si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
In applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato, pertanto,
l'accoglimento della domanda (articolata in un unico capo) in misura inferiore a quanto richiesto non può legittimare la compensazione (anche
Pag. 4 a 6 parziale) delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. non configurando un'ipotesi di “reciproca soccombenza”.
Inoltre, non sussistono, nel caso di specie, nemmeno gli altri presupposti indicati dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese.
In particolare, la controversia non presenta affatto le caratteristiche della
“novità assoluta” (trattandosi, semplicemente, di azione di accertamento negativo di un credito per cui era stata emessa fattura) né vi è stato alcun
“mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (la controversia è stata decisa sull'assunto della natura indebita dei costi di recesso per contrasto con l'art. 1 decreto Bersani) né sono state esplicitate in sentenza le “gravi ed eccezionali ragioni” (Corte cost.
77/2018), che avrebbero giustificato la (parziale) compensazione delle spese.
Ne discende che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la società deve essere condannata al pagamento integrale delle CP_1 spese di lite nella misura, liquidata dal giudice di primo grado e ritenuta congrua da questo giudice, di € 260,00 per compenso professionale ed €
43,00 per esposti, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza e sono poste a carico di parte appellata.
La liquazione del compenso è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al D.M. n. 147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 0,01 ed € 1.000,00 in ragione del decisum), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della difficoltà e del valore dell'affare, applicati i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria e il valore minimo per la fase istruttoria (attesa la natura documentale della vertenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 3100/2023, in parziale accoglimento dell'appello così provvedere:
Pag. 5 a 6 1) in accoglimento dell'appello e in riforma parziale della sentenza n.
535/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Ivrea e pubblicata in data
23.08.2023, condanna al pagamento (integrale) in Controparte_1 favore di elle spese del giudizio di primo grado, che sono Parte_1 liquidate in € 260,00 per onorari ed € 43,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e
Manlio Arnone dichiaratisi antistatari;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 232,00, oltre
[...] rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 91,5 per contributo unificato e marca;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Ivrea lì, 30.01.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato, ex art. 352 ult. comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al N. 3100/2023 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
( ) residente in [...]di Parte_1 C.F._1
Garfagnana, via Centro 6 - elettivamente domiciliata in Foggia alla Via
Giulio De Petra n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv. Manlio Arnone ed elettivamente domiciliata in Foggia alla Via
Giulio De Petra n. 1, presso e nello Studio Legale Lioia Santamaria;
APPELLANTE contro
(c.f. ), con sede legale in Ivrea Controparte_1 P.IVA_1
(TO), Via Jervis n. 13, in persona del Direttore Affari Legali dott. CP_2
(in seguito, per brevità, anche solo ), giusta procura in
[...] CP_1 autentica per Notar di Milano del 16.4.2012 (rep. Per_1
25658/14092), rappresentata e difesa dall‟Avv. (C.F. Parte_2
, che dichiara, ai sensi del secondo comma dell‟articolo C.F._2
176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo pec e/o numero di fax 02.45498749, ai sensi e Email_1 per gli effetti dell‟art. 2 D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e di eleggere domicilio, ai fini del presente giudizio, in Alessandria, alla Via Migliara n.
18 presso lo Studio dell‟Avv. giusta procura generale Controparte_3 alle liti del 8.10.2012, autentica nella firma per Notar di Milano - Per_1 rep.26265;
APPELLATO
Pag. 1 a 6
OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. 535/23 depositata in data
23.08.2023 nel giudizio di primo grado R.G. 250/2023.
CONCLUSIONI
Parte appellante: “riformare l'impugnata sentenza di primo grado limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese processuali condannando la parte appellata a rifondere integralmente all'appellante le spese di lite del giudizio di primo grado, oltre accessori come per legge, da distrarsi disgiuntamente in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.; condannare, in ogni caso, l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado del giudizio con distrazione disgiunta delle somme in favore dei sottoscritti procuratori entrambi antistatari.”
Parte appellata: “
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza 535/2023, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea, in persona del
Dott. , in data 24/08/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto. CP_4
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all'Avv. per fattane anticipazione.”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso Parte_1 di aver sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di telefonia con la società - ha convenuto in giudizio il gestore Controparte_1 telefonico avanti al Giudice di Pace di Ivrea, al fine di sentir accertare di non essere tenuta al pagamento della somma di € 225,37, indebitamente richiesta con le seguenti fatture: n. AO07526393 del 28.04.22 di € 193,65; n. AO08011311 del 07.05.22 di € 31,72. Con condanna al pagamento delle spese legali, anche per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione, ex art. 20 del D.M. 55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La società si è costituita in primo grado eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improponibilità della domanda giudiziale per omesso esperimento del tentativo di conciliazione avanti al CP_5
Pag. 2 a 6 territorialmente competente contestando nel merito la fondatezza della domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Con sentenza n. 535/2023 pubblicata in data 23.08.2023, il giudice di
Pace ha accolto parzialmente la domanda per l'importo di € 126,05 ed ha condannato la società al pagamento delle spese di lite Controparte_1 nella misura del 70% di € 303,00, compensando per il residuo.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza relativamente al capo sulla statuizione delle spese di lite, chiedendo in riforma della sentenza appellata la condanna della società alla refusione Controparte_1 integrale delle spese di lite.
La società costituitasi tempestivamente nel Controparte_1 giudizio, ha eccepito preliminarmente la manifesta infondatezza dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c. e la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; nel merito, la società ha resistito all'impugnazione chiedendo il rigetto integrale dell'impugnazione.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rimessa in decisione in data 18.12.2024, alla scadenza del termine per note scritte sostitutive di udienza, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
§ Entrambe le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata sono infondate.
L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è già stata ritenuta implicitamente inammissibile nel momento in cui la causa è stata rimessa in decisione.
Le questioni sottoposte all'esame del Tribunale non sono, infatti, di pronta soluzione e la causa non è neppure carente, ictu oculi, di una ragionevole probabilità di essere accolta.
Quanto alla seconda eccezione preliminare ex art. 342 c.p.c., il Tribunale osserva che l'unico motivo di appello è stato articolato in modo specifico ed in conformità al disposto della normativa vigente. Risulta evidente il contenuto della doglianza formulata dall'appellante, è indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e appaiono evidenti le precise critiche formulate al provvedimento impugnato;
la parte appellata,
Pag. 3 a 6 esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
§ Passando ad esaminate il motivo di appello proposto, l'appellante ha censurato la sentenza per aver operato la compensazione parziale delle spese di lite in mancanza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. e in particolare della reciproca soccombenza, secondo il dictum delle S.U. della Cass. 32061/2022.
L'appello è fondato dal momento che la compensazione parziale delle spese di lite risulta essere stata compiuta dal primo giudice in mancanza dei presupposti contemplati dell'art. 92 comma 2° c.p.c.
Dall'esame degli atti di primo grado, risulta che l'utente abbia proposto un'unica domanda (accertamento negativo del credito di € 225,37) su cui il giudice di primo grado si è pronunciato accogliendo la domanda in misura inferiore a quanto richiesto (per € 126,05).
Si verte, quindi, in ipotesi di accoglimento, seppur in misura ridotta, di domanda articolata in un unico capo.
Tale esito del giudizio non è idoneo, anzitutto, a rientrare nella nozione di
“soccombenza reciproca” di cui all'art. 92 c.p.c., come delineata dalla giurisprudenza di legittimità da cui non vi sono ragioni per discostarsi (SS.
UU., 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063 – 01 «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.», alla motivazione di tale pronuncia si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
In applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato, pertanto,
l'accoglimento della domanda (articolata in un unico capo) in misura inferiore a quanto richiesto non può legittimare la compensazione (anche
Pag. 4 a 6 parziale) delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. non configurando un'ipotesi di “reciproca soccombenza”.
Inoltre, non sussistono, nel caso di specie, nemmeno gli altri presupposti indicati dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese.
In particolare, la controversia non presenta affatto le caratteristiche della
“novità assoluta” (trattandosi, semplicemente, di azione di accertamento negativo di un credito per cui era stata emessa fattura) né vi è stato alcun
“mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (la controversia è stata decisa sull'assunto della natura indebita dei costi di recesso per contrasto con l'art. 1 decreto Bersani) né sono state esplicitate in sentenza le “gravi ed eccezionali ragioni” (Corte cost.
77/2018), che avrebbero giustificato la (parziale) compensazione delle spese.
Ne discende che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la società deve essere condannata al pagamento integrale delle CP_1 spese di lite nella misura, liquidata dal giudice di primo grado e ritenuta congrua da questo giudice, di € 260,00 per compenso professionale ed €
43,00 per esposti, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza e sono poste a carico di parte appellata.
La liquazione del compenso è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al D.M. n. 147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 0,01 ed € 1.000,00 in ragione del decisum), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della difficoltà e del valore dell'affare, applicati i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria e il valore minimo per la fase istruttoria (attesa la natura documentale della vertenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 3100/2023, in parziale accoglimento dell'appello così provvedere:
Pag. 5 a 6 1) in accoglimento dell'appello e in riforma parziale della sentenza n.
535/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Ivrea e pubblicata in data
23.08.2023, condanna al pagamento (integrale) in Controparte_1 favore di elle spese del giudizio di primo grado, che sono Parte_1 liquidate in € 260,00 per onorari ed € 43,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e
Manlio Arnone dichiaratisi antistatari;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 232,00, oltre
[...] rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 91,5 per contributo unificato e marca;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Ivrea lì, 30.01.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
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