Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 775/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 18 giugno 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 775/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Novara n.4 C.F. , elettivamente domiciliato in Catania, via C.F._1
Tagliamento, n. 42, presso lo studio dell'avv. Laura Cucuzza, lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Maccarrone giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale Inail di Catania
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6
Ha esposto che tale attività si sostanzia in attività usuranti come lavorazione e montaggio ferro (comprese gabbie di pilastri, che prevedevano il montaggio in appoggio su ripiani ma poi spesso venivano collocati in posizione e sollevati manualmente), o anche montaggio delle travi, (in posizione usurante ed in ginocchio fino al completamento, per tutta la durata delle ore lavorative), montaggio delle casseforme (sempre manualmente, con getto manuale del materiale nei pilastri), montaggio carpenteria solaio (assemblaggio delle casseformi per le travi, con sollevamento manuale delle lame in ferro per l'appoggio del solaio, del peso di oltre 20 kg.), in uno a costante movimentazione manuale di carichi pesanti, utilizzo di martelli pneumatici per necessarie perforazioni ed altri lavori di manovalanza.
Ha riferito che per tale motivo si era trovato giornalmente, e per oltre 30 anni, a svolgere attività che comportano movimentazione manuale di carichi nonchè l'assunzione di posture incongrue e pericolose per la stabilità della colonna vertebrale per un periodo prolungato di tempo, riportando gravi danni alla propria integrità psico-fisica, sfociati nella diagnosi di "ernie discali lombo-sacrali con radicopatia" confermata dalla certificazione medica in atti.
Aveva perciò presentato certificato di malattia professionale all' che a CP_1
seguito di tale denuncia e dell'apertura della relativa pratica n. 517799288, aveva escluso il nesso causale ed archiviato la pratica, confermando la propria valutazione anche in sede di opposizione.
Ha descritto l'attività lavorativa svolta sostenendo la sussistenza del nesso causale con la patologia diagnosticata ed ha chiesto “1. Accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente ed i danni permanenti subiti dallo stesso;
2. Accertare e dichiarare che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del
Sig. sulla scorta della tecnopatia evidenziata, è pari al 16% rispetto alla Parte_1
totale ovvero al diverso grado di menomazione che verrà determinato in corso di causa anche a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin da ora l'ammissione; 3.
pagina 2 di 6 Conseguentemente condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., alla pronta corresponsione in favore
[...]
del ricorrente della rendita vitalizia o dell'indennizzo in capitale per l'invalidità e le menomazioni permanenti riscontrate, conformemente alla legge e nella misura che sarà determinata in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU, oltre rivalutazione monetaria, arretrati dovuti e interessi di legge. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di esserne anticipatario”.
L' costituitosi in giudizio con memoria depositata tempestivamente in data 13 CP_1
marzo 2025, ha contestato la fondatezza delle domande attoree ed ha chiesto il rigetto del ricorso, instando per la rifusione delle spese di lite.
In esito all'udienza del 18 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente ed a mezzo ctu medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Con ordinanza del 19 marzo 2025 è stata disposta consulenza medico legale “accerti il nesso eziologico tra le malattie denunciate dal ricorrente e l'attività lavorativa svolta dal medesimo quantificando - in caso di accertamento positivo del nesso causale – il grado di menomazione del ricorrente”.
Il consulente tecnico, sulla base di un attento e completo esame anamnestico e clinico, nonché di un accurato studio della documentazione medica in atti, ha accertato, fornendo congrua e convincente motivazione del proprio convincimento, che il ricorrente “… già operatore edile qualificato (carpentiere), è in atto affetto da “Lombalgia cronica in soggetto già operato per artrodesi e decompressione vertebrale L5-S1”. Relativamente alla richiesta di tecnopatia formulata in data 29/06/2021, le alterazioni anatomo-patologiche della colonna vertebrale all'epoca documentate “protrusioni discali L4-L5 ed L5-S1” non possono essere considerate avere eziopatogenesi occupazionale. Dette infermità non possono essere considerate malattia professionale tabellata né malattia professionale non tabellata, essendo escluso il nesso di causa ed eventuali ipotesi di concausa o aggravamento derivanti dall'attività professionale svolta dal ricorrente. Non è, pertanto, possibile stabilire pagina 3 di 6 alcun grado di menomazione dell'integrità psico-fisica dello stesso, rispetto alla totale, quale danno biologico da tecnopatia”.
Il perito ha poi risposto in maniera congrua ed esaustiva anche alle osservazioni pervenute dal consulente di parte resistente riportate integralmente nella relazione, confermando le valutazioni già rese nella bozza della relazione.
Al riguardo, ha rilevato “… preso atto dell'interessante riferimento giurisprudenziale1, va tenuto presente in via preliminare che ogni giudizio riguarda un caso a sé stante e non è sempre possibile porre similitudini che potrebbero essere pregiudizievoli per condizioni che, alla fine, risultano confrontabili o analoghe solo in apparenza. Nella fattispecie, nella citata sentenza si fa menzione di un sovraccarico meccanico correlato a movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue senza aggiungere alcun altro dettaglio e in assenza di valutazione e/o quantificazione di tale rischio occupazionale, per giunta in un soggetto “con disformismo di L5 e concomitanti protrusioni cervicali” che andrebbero debitamente valutate nel loro complesso, insieme alla discopatia lombosacrale con multiple protrusioni discali individuata. Proseguendo nella risposta alle note della
Difesa di parte va nuovamente rammentato, anche nella presente sede, che la voce n. 73 della tabella che elenca le malattie professionali nell'industria, recentemente aggiornata con il DM del 10 ottobre 2023, individua puntualmente la tecnopatia: “Ernia discale del tratto lombare”. Lo stesso pregiato CTP, a pag. 5 delle sue note, esplicita chiaramente cosa si intenda con tale termine medico: “… ernia: il disco si rompe con la fuoriuscita del cosiddetto nucleo polposo”. Ebbene, a tale riguardo, a parte alcune generiche indicazioni nel frontespizio della cartella clinica del ricovero del 2022 presso Villa Rizzo di Siracusa e in certificazioni mediche di specialisti di varia natura, rilasciati in regime di libera professione, nella documentazione prodotta (cfr. Allegato 2 del fascicolo di parte ricorrente) sono riportati solamente gli esami RM della regione lombosacrale della colonna vertebrale del
05/02/2019 e del 06/09/2021, che mettono entrambi in evidenza esclusivamente la sussistenza di protrusioni discali a livello L4-L5 ed L5-S1, senza erniazione dei corrispondenti nuclei polposi (si rimanda anche a quanto espresso alle pagg. 10-11 della relazione preliminare). Si ribadisce che la protrusione si verifica quando il nucleo polposo pagina 4 di 6 del disco intervertebrale sollecita l'anulus fibroso, senza causare lesioni, per cui il disco assume una forma irregolare (“rigonfiata”) mantenendo però la sua integrità. L'iniziale richiamo del CTP (cfr. pag. 2 delle note controdeduttive) si riferisce a certificazioni sanitarie tutte debitamente esaminate nella fase precedente e non apporta ulteriori elementi va1lidi, a fondamento delle critiche poste. Quanto alla possibile correlazione tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e l'insorgenza di tali suddette protrusioni valgano le considerazioni già svolte nella relazione preliminare sulla: - degenerazione osteo-articolare comune nella popolazione generale, di origine verosimilmente genetica ed eredo-costituzionale, - assenza di quantificazione, anche stimata, del presunto 'sovraccarico bio-meccanico' del rachide a carico del periziato;
- ampia variabilità delle attività svolte nel tempo, in cantieri differenti con caratteristiche operative diverse e non standardizzabili per il settore edile. La domanda che il pregiato EG pone nelle sue osservazioni a piè della pagina 3 (“… vogliamo qui presumere anche il signor è stato tra i pochi operai edili a movimentare poco o Pt_1 nulla nel corso della sua vita lavorativa?”) è solo apparentemente retorica. Non si può certo dubitare dei compiti di movimentazione manuale di carichi insiti nell'occupazione di operatore edile, declinata nelle varie mansioni specifiche (manovale, muratore, carpentiere etc.), attività peraltro comuni a tutte le occupazioni manuali e non solo (anche gli impiegati di ufficio possono essere tenuti a movimentare voluminosi faldoni o spingere/trainare pesanti carrelli contenenti corposa documentazione cartacea); il problema consiste nella corretta valutazione di tale rischio lavorativo in termini di intensità (peso del carico da movimentare, modalità di azione, distanza da terra etc.), durata (attività compiuta in tutto il turno lavorativo?.. solo in parte di esso? … di natura occasionale ed episodica?) e modalità di esecuzione (carico da sollevare da terra? … difficile da afferrare? … da tenere sospeso con le braccia in avanti o sollevate sopra la testa?). Inoltre è da tenere in debita considerazione anche la possibilità di pausa e ristoro muscolo-articolare tra le varie fasi di movimentazione, uguali o confrontabili tra loro o del tutto differenti, il che ovvia1mente conduce alla sollecitazione degli stessi distretti o di differenti muscoli e articolazioni con difformi risultanze. Alla stessa stregua, non è sufficiente indicare la mera “presenza” sul posto di lavoro di altri fattori considerati predisponenti - come microtraumi, vibrazioni o posture incongrue - senza specifi1carne caratteristiche, intensità, durata, modalità di azione e quant'altro necessario per qualificare il loro presunto impatto nocivo sulla colonna e sui pagina 5 di 6 rispettivi dischi intervertebrali anche soltanto, eventualmente, in termini probabilistici. In definitiva, si ritiene che la valutazione espressa dal sottoscritto CTU sia stata conseguente all'attenta valutazione del quadro anatomo-clinico attuale e pregresso e alla scrupolosa verifica della documentazione probatoria presente nel fascicolo telematico di causa;
le pur interessanti e stimolanti considerazioni svolte dal EG di parte, limitandosi sostanzialmente alla fine a una generica censura, non rappresentano a parere dello scrivente spunti tali da determinare la mo1difica del parere espresso. Pertanto, facendo seguito alle superiori considerazioni e per quanto sin qui argomentato, ritengo di dover ribadire e confermare in toto le conclusioni diagnostiche e il giudizio resi nella relazione preliminare”
Le conclusioni, pur contestate dalla parte ricorrente nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Il ricorso deve essere pertanto integralmente rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' resistente. CP_2
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso del 24 gennaio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso,
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Catania, 18 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 sentenza n. 499/2021 R.G. del Tribunale di Bergamo