Sentenza 23 settembre 2014
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 595 cod. pen., dell'imputato che, in qualità di assessore comunale alla cultura, aveva inviato una lettera ad un noto quotidiano, affermando - nell'ambito di un contesto di conflittualità originato da una convenzione tra il Comune ed un Consorzio di ricerche - che per il Presidente di quest'ultimo la realizzazione di un dato progetto aveva rappresentato la "gallinella dalle uova d'oro" e che, comunque, gli interessi del detto presidente non erano di carattere esclusivamente scientifico; la S.C. ha, invece, ritenuto sussistente l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di critica politica, annullando la decisione impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato).
Commentari • 9
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Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione torna a interrogarsi sul delicato bilanciamento tra tutela della reputazione e libertà di manifestazione del pensiero, specie quando il diritto di critica si esercita tramite i social network con toni aspri e lessico colorito. La Quinta Sezione penale ha annullato senza rinvio la condanna per diffamazione a carico di una donna, affermando che l'espressione utilizzata – per quanto volgare – rientrava nei limiti della critica, non configurando reato. Fatto La Corte d'Appello di Ancona aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Gela nei confronti di Gr.Si. per diffamazione aggravata ai danni dei coniugi Fr.Sa. e Ma.An., ai …
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L'invio di un esposto all'autorità disciplinare, contenente espressioni offensive, costituisce esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., il quale è da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi. In tema di diffamazione, il diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU, si concreta nella formulazione di un giudizio valutativo e non nella narrazione di un fatto storico; ne consegue che, …
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Ai fini della procedibilità per diffamazione a danno di una persona giuridica, è sufficiente la enunciazione in querela della qualità di presidente dell'ente senza dover necessariamente allegare la relativa documentazione. L'ente può è titolare di un proprio diritto all'onore e alla reputazione, potendo quindi le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 5 giugno 2023 (dep. 7 settembre 2023), n. 36931 Presidente Pezzullo - Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la …
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La massima In tema di diffamazione, sussiste la scriminante dell'esercizio del diritto di critica sindacale e politica nel caso in cui, in un articolo pubblicato su un "blog" locale di chiaro orientamento politico (nella specie "Brescia anticapitalista"), si stigmatizzi come "sottocultura da letamaio" la reazione del datore di lavoro alle rivendicazioni salariali, giudizialmente riconosciute, degli operai, in buona parte immigrati, in quanto funzionale alla disapprovazione della condotta di sfruttamento e delle idee "razziste" espresse sul profilo "facebook" dal datore di lavoro (Cassazione penale sez. V - 07/03/2022, n. 17784). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di …
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La critica, a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, concretizzandosi nella manifestazione di un'opinione meramente soggettiva (di un giudizio valutativo), non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica: ciò in quanto il giudizio critico è necessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento; esso è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientato e teso ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2014, n. 49570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49570 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 23/09/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2610
Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 40771/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI IC N. IL 31/08/1966;
avverso la sentenza n. 2586/2011 CORTE APPELLO di BARI, del 15/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dott. Roberto Aniello, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per la parte civile l'avv. Del Favero Luca, in sostituzione dell'avv. Michele La Forgia, ha depositato memoria e nota spese alle quali si è riportato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Bari in data 15 gennaio 2013, in riforma della pronunzia emessa in data 17 febbraio 2011 dal giudice monocratico del Tribunale della stessa città, dichiarava non doversi procedere nei confronti di ZI OL essendo il reato di diffamazione aggravata ascrittogli estinto per intervenuta prescrizione. Confermava le statuizioni civili e condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile, DE PE OR. All'imputato era stato ascritto il reato di cui all'art. 595 c.p., commi 1 e 3 perché, in una lettera inviata alla redazione del quotidiano "La RE - Bari", offendeva la reputazione di DE PE OR, dichiarando in particolare che "la realizzazione di tale progetto finora ha rappresentato per il professore DE PE la gallinella dalle uova d'oro" e che "l'interesse che spinge il professore a manifestare il proprio pensiero e le proprie preoccupazioni per la salute dell'uomo di LT non sono esclusivamente di natura scientifica" (lettera pubblicata sul quotidiano "La RE - Bari" in data 26 agosto 2003).
2. Ha proposto ricorso l'imputato, che ha chiesto l'annullamento della sentenza deducendo i seguenti tre motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta l'errata applicazione dell'art. 595 c.p.. Le affermazioni apparse su RE ("gallinella dalle uova d'oro" - riferite al progetto SARASTRO del consorzio AM - e "l'interesse non solo scientifico" - riferito al professor DE PE) non possono - secondo il ricorrente - essere ritenute offensive, giacché rappresentano quella tipica espressione del diritto di critica corrosivo ed iperbolico, i cui canoni si riferiscono ad un apprezzamento che rappresenta un'evidente critica ostica, ma non offensiva.
2.2. Con il secondo motivo viene dedotta la mancata o errata applicazione dell'art. 599 c.p. in relazione all'invocata esimente della provocazione.
La Corte territoriale per quanto attiene tale profilo ha richiamato la motivazione del giudice di primo grado senza fornire alcuna chiosa motivazionale. Nella sentenza di primo grado è stato riconosciuto che il ZI si era determinato a rendere le dichiarazioni (ritenute diffamatorie) in ragione della peculiarità della situazione politico - amministrativa in cui la vicenda si era sviluppata, ma si era detto che le precedenti dichiarazioni del professore DE PE, che - sul quotidiano Corriere del Mezzogiorno, in data 21 agosto 2003 e, quindi, a soli cinque giorni dall'articolo pubblicato oggetto del capo di imputazione del presente processo - aveva dato del "bugiardo" al ZI, non possono costituire una giusta esimente della provocazione, in quanto avrebbero trovato giusto riscontro nell'inadempimento del Comune di LT nei confronti del consorzio AM. Il ricorrente ha però dedotto che i contrasti tra il ZI e il prof. DE PE si sono inseriti in un più ampio contenzioso tra il Comune di LT (nel quale all'epoca l'imputato era assessore ai beni culturali) e il Consorzio AM (di cui il professore era presidente) e che il ZI, nel criticare il comportamento del professore, aveva in effetti sostenuto l'infondatezza della domanda giudiziale di risarcimento danni proposta da questi.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la mancata, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva sostenuto che il contenuto diffamatorio delle propalazioni rivolte dal ZI al DE PE non fosse sminuito dall'accertamento che il Tribunale Civile di Bari aveva effettuato con sentenza numero 931 del 2007 (con la quale l'originaria domanda di risarcimento danni per Euro 900.000 era stata rigettata e al DE PE erano stati riconosciuti solo euro 10.000), non considerando affatto la contestualizzazione della notevole atmosfera di "civile polemica" giornalistica, nonché della forte componente di verità dei fatti emersi nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, il tutto commisurato al diritto d'informazione della collettività sulla gestione di un bene pubblico di primaria importanza a livello culturale. Il ricorrente ha richiamato a tal proposito i principi della pertinenza e della continenza dell'informazione, non volta certamente a colpire la sfera privata e personale del soggetto ritenuto offeso in costanza di assenza di una qualsivoglia carica lesiva della dignità. Quindi - secondo il ricorrente- è rilevabile una carenza assoluta di motivazione nell'indicare le ragioni giuridiche per le quali le dichiarazioni in oggetto fossero da ritenersi offensive, sia se considerate singolarmente sia nel contesto di polemica giornalistica esistente.
3. In data 17 settembre 2014 il ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha ribadito le argomentazioni dell'impugnazione, richiamando in particolare l'orientamento di questa Corte in materia di diffamazione e esercizio del diritto di critica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, dovendo ritenersi sussistente nel caso in esame l'esimente di cui all'art. 51 c.p.. 2. Occorre in primo luogo contestualizzare le espressioni usate dal ZI, secondo quanto emerge dallo stesso capo di imputazione, dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, alla quale la motivazione della Corte territoriale ha fatto in buona parte rinvio per relationem. L'imputato all'epoca dei fatti era assessore alla cultura del Comune di LT e la lettera inviata al quotidiano "La RE-Bari" era scaturita da una polemica, di cui si erano interessati già gli organi di informazione, insorta tra il Comune di LT ed il Consorzio di ricerche "AM", del quale il professore DE PE era presidente, in merito alla complessa vicenda relativa all'ideazione ed attuazione di un progetto, denominato "RA", avente ad oggetto la realizzazione di un sofisticato impianto multimediale, finalizzato all'osservazione ed alla fruizione a distanza di un paleoantropologico, denominato "Uomo di LT", rinvenuto in data 7 ottobre 1993 da alcuni speleologi proprio nel territorio di quella città pugliese. Emerge dalle sentenze dei giudici di merito che la lettera del ZI era stata preceduta da un altro articolo sullo stesso quotidiano, nel quale il giornalista aveva dato atto dei problemi insorti nella realizzazione del progetto sopra indicato e, a distanza di qualche giorno, il ZI, come si è detto assessore alla cultura del Comune di LT, in tale veste, chiamato in causa dallo stesso giornale, dopo aver ribadito che l'impianto per la fruizione del noto reperto era perfettamente funzionante e che non erano chiare le ragioni per le quali, al contrario, il professore DE PE aveva annunciato una catastrofe, ipotizzando l'intenzione da parte di quest'ultimo di avere un ruolo anche nella gestione del sito multimediale, dichiarava: "... la realizzazione di tale progetto finora ha rappresentato per il professor PE DE la "gallinella dalle uova d'oro". Mi spiego. Il progetto RA, costato due miliardi e mezzo di vecchie lire, nella sua configurazione iniziale prometteva di essere un progetto unico ed eccezionale, permettendone la dotazione di un robot con telecamera mobile. Tuttavia, nella fase esecutiva, chissà perché, sono state apportate delle varianti: il robot è sparito e le telecamere sono diventate fisse. Conclusione il progetto è diventato ordinario sotto ogni punto di vista. La "catastrofe" annunciata da PE DE - secondo cui la riaccensione degli impianti potrebbe generare fenomeni di sfiammatura, esplosione dei pannelli di illuminazione e quant'altro, tanto che risulterebbe in pericolo lo stesso reperto - avrebbe un unico significato: il progetto RA che si annunciava eccezionale non ha previsto nemmeno un banale sistema di sicurezza e tutela degli impianti e del reperto. Ebbene il professore potrebbe essere chiamato a rispondere di tali gravi carenze progettuali e vizi occulti". Fatta questa premessa, il ZI, ribadendo il concetto già espresso in apertura della lettera, concludeva nei seguenti termini: "... Da tutto ciò consegue che l'interesse che spinge il professore a manifestare il proprio pensiero e le proprie preoccupazioni per la salute dell'uomo di LT non sono esclusivamente di natura scientifica". È evidente dallo stesso tenore della lettera che il ZI ha voluto esprimere, in qualità di assessore ai beni culturali del Comune di LT, e quindi legittimato dal suo ruolo politico ed amministrativo nello specifico settore, la posizione di tale ente nell'ambito della vicenda legata alla convenzione stipulata con il consorzio presieduto dal professore DE PE. Emerge sempre dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, cui la prima ha fatto rinvio nella ricostruzione dei fatti, che era stato promosso dal suddetto consorzio un procedimento civile, pendente dinanzi al Tribunale di Bari, con richiesta di risarcimento di danni che lo stesso consorzio rappresentava di aver subito a causa di inadempienze del Comune di LT. Era in corso, quindi, tra il Comune di LT e il consorzio presieduto dalla DE PE una situazione di grave conflitto, che si era tradotto addirittura in una richiesta risarcitoria di rilevante entità.
Emerge sempre dalle suddette sentenze che, solo qualche giorno prima della pubblicazione della lettera del ZI, il professore DE PE aveva rilasciato dichiarazioni ad altro quotidiano sempre sulla stessa vicenda, polemizzando con il Comune di LT e manifestando le sue perplessità circa l'effettività del recupero delle tecnologie per la fruizione del reperto, attese le condizioni in cui versava l'impianto, e segnalando i rischi connessi ad una riaccensione dello stesso impianto, che, dopo il lungo blackout, senza le dovute cautele, avrebbe potuto comportare anche un danno al reperto.
2. In punto di diritto va premesso che la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza dello stesso diritto di critica (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010 - dep. 27/01/2011, Belotti, Rv. 249708).
L'esercizio di tale diritto consente l'utilizzo di espressioni forti ed anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l'attenzione di chi ascolta.
In via generale, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati nell'individuare i requisiti caratterizzanti, quali quelli dell'interesse sociale, della continenza del linguaggio e della verità del fatto narrato;
in tale ottica è stato evocato il parametro dell'attualità della notizia: nel senso cioè che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione è vista nell'interesse generale alla conoscenza del fatto ossia nell'attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte, nel campo della formazione culturale e scientifica (tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789).
2.1 Con riferimento specifico al diritto di critica politica, poi, si osserva che il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 - dep. 10/02/2011, Simeone e altri, Rv. 249239). Tale affermazione trova eco in una recente decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (sez. 2, sentenza del 27 novembre 2012, Mengi v. Turkey), che distingue tra "giudizi di fatto" e di "valore", laddove mentre l'esistenza del fatto può essere soggetta a prova, il giudizio di valore non può esserlo, poiché la richiesta di dimostrare la verità di un giudizio di valore determina un evidente effetto dissuasivo sulla libertà di informare.
2.2 Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 - dep. 07/03/2011, Morelli, Rv. 250218; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Uccellobruno, Rv. 219998). Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004 - dep. 25/01/2005, Scalfari, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rocchini, Rv. 231764).
2.3 Va poi tenuto conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto in cui vengono utilizzate, quali per esempio quello politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e del fatto che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Tortoioli, Rv. 237260): ciò vale a dire che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate a mò di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, poiché nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005, Ferrara, Rv. 232125).
Di conseguenza quanto maggiore è il potere esercitato, maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Iannuzzi, Rv. 236362, che ha fatto applicazione del principio con riferimento al giudizio sull'operato di un pubblico ministero, definito "sprovveduto" ed "incauto", in quanto la figura istituzionale del criticato - magistrato designato alla trattazione dibattimentale ed al coordinamento di indagini di grande rilievo sociale e criminale - rendeva legittima la critica giornalistica).
3. Orbene, applicando questi principi al caso concreto, emerge l'erronea applicazione dell'art. 51 c.p.. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della scriminante.
Non può infatti ritenersi che il ZI abbia posto in essere una gratuita aggressione alla persona del querelante, che peraltro riveste una posizione di notorietà nel mondo scientifico e nella opinione pubblica proprio per gli studi condotti sul reperto "Uomo di LT". L'imputato ha manifestato nei suoi confronti una forte critica, peraltro quale rappresentante, in qualità di assessore del Comune di LT, anche delle scelte politiche ed amministrative fatte da tale ente. Il fatto è maturato nell'ambito di una vicenda che ha avuto implicazioni di carattere politico-amministrativo di una certa rilevanza, con investimenti di denaro pubblico di considerevole entità e che ha interessato l'opinione pubblica e il mondo scientifico per diverso tempo.
Certamente va riconosciuto nello scritto del ZI il requisito della continenza con riferimento all'art. 51 c.p.. Come è stato acutamente osservato da questa Corte in una decisione abbastanza recente (Sez. 5, n. 3356 del 27/10/2010 - dep. 31/01/2011, Maddalena, in motivazione), "continenza significa proporzione, misura e continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata dalla polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati".
Tale considerazione è tanto più valida allorché l'autore delle espressioni ricorra ad argomenti ironici, come nel caso in esame deve considerarsi quella riferita alla "gallinella dalle uova d'oro". Certamente in tale espressione può rinvenirsi forte ironia, ma essa va contestualizzata e conseguentemente diventa mera manifestazione di legittima polemica in ordine a contrapposte opinioni e comportamenti comunque di interesse pubblico.
Nell'apprezzare il requisito della continenza il giudice deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione. Il limite insuperabile indubbiamente è quello del rispetto dei valori fondamentali, allorché il destinatario dell'espressione, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, possa essere esposto al disprezzo (Sez. 5, n. 13563 del 20/10/1998, Senesi, Rv. 212994).
Nel caso di specie, però, le espressioni ritenute offensive, lette - come si è già detto- nel più ampio contesto dello scritto a firma del ZI e della stessa vicenda, caratterizzata da reciproche e forti polemiche tra i protagonisti, non assumono rilievo tale da poter causare disprezzo per il professore DE PE da parte della opinione pubblica, comunque interessata all'informazione. Pure l'espressione in ordine al fatto che l'interesse perseguito dal professore non fosse solo di carattere scientifico trova la sua giustificazione nell'ambito della vicenda, che - come si è detto - ha visto il consorzio presieduto da DE PE e il Comune di LT portatori di contrapposti interessi anche di carattere economico, sfociati addirittura in un contenzioso (instaurato proprio dal consorzio) per danni di rilevante entità.
Questa Corte, ha avuto modo di affermare, in tema di diffamazione a mezzo stampa, che i limiti della critica sono preordinati a garantirne la difesa da attacchi sprovvisti di fondamento e non suscettibili di smentita da parte di chi è destinatario degli stessi attacchi (come, per esempio, i magistrati). Tali limiti, però, non sussistono qualora la critica venga fatta nell'ambito di un dibattito polemico e tale dibattito sia scaturito anche da una riflessione pubblica innestata dalla stessa persona offesa, che si sia risolta ad intervenire liberamente sulla scena pubblica esternando le proprie considerazioni attraverso un'intervista a un quotidiano e, quindi, oggetto di replica da parte del controinteressato. Si è sottolineato, infatti, che l'art. 21 Cost., analogamente all'art. 10 Cedu, non protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano", con la conseguenza che di esse non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva, che, una volta riscontrata, integra l'esimente del diritto di critica. (Sez. 5, n. 25138 del 21/02/2007 - dep. 02/07/2007, Feltri e altro, Rv. 237248).
4. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appello di Bari, allora, non sono condivisibili, poiché la critica è stata formulata con modalità che sono proprie di espressione della libertà di manifestazione del pensiero, che - con la sua ironia e la veridicità finalizzata alla critica del destinatario in una vicenda di interesse pubblico - rientra nella scriminante dell'esercizio del diritto tutelato dall'art. 21 Cost. e 51 art. c.p.. La libertà del dissenso (implicita nella libertà del diritto di critica) espresso dal ZI, nella lettera pubblicata sul giornale, in risposta a dichiarazioni pure rese pubblicamente dal DE PE, non può essere negata nel caso in esame, in quanto maturato nell'ambito di riflessioni su vicende politiche, amministrative e anche giudiziarie d'innegabile interesse pubblico, dissenso, peraltro, scaturito anche da riflessioni innestate dalla stessa persona offesa. Conclusivamente può operare nel caso di specie la scriminante del diritto di critica - che nell'ambito della polemica fra contrapposti schieramenti può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi, e che giustificano l'adozione anche di toni ironici e di disapprovazione, a condizione che la critica non trasmodi (e, nella specie, non è avvenuto per le ragioni sopra ampiamente esposte) in attacco personale, portato direttamente alla sfera privata dell'offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario (si vedano, per l'esercizio del diritto di critica politica, anche Sez. 5, n. 4991 del 19/12/2006 - dep. 07/02/2007, Castrovinci Grillo, Rv. 236321; Sez. 5, n. 31096 del 04/03/2009, Spartà, Rv. 244811; Sez. 5, n. 37220 del 23/06/2010, Cazzoletti, Rv. 248645). Poiché, come si è visto, la decisione della Corte di appello di Bari, rinviando anche a quella di primo grado, ha ricostruito la vicenda in punto di fatto perché possano ritenersi sussistenti i presupposti della suindicata scriminante, è possibile per questa Corte, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. L, procedere ad annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la formula perché il fatto ascritto non costituisce reato, formula da adottarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte nel caso in cui siano integrati gli elementi oggettivi del reato contestato ma sussista una causa di giustificazione, che elimina l'antigiuridicità penale, ed esclude di conseguenza il reato (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008 - dep. 28/10/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240815; Sez. 5, 20 marzo 2007, n. 27283, Olimpio;
Sez. 6, 1 marzo 2001, n. 15955, Fiori, m. 218875; Sez. 6, 8 aprile 1999, n. 7836, Barbieri).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014