Sentenza 2 luglio 2004
Massime • 1
Il diritto di critica si differenzia essenzialmente da quello di cronaca, in quanto, a differenza di quest'ultimo non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio e, più in generale, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti. Ne deriva che quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non si pone un problema di veridicità delle proposizioni assertive ed i limiti scriminanti del diritto di critica, garantito dall'art. 21 Cost., sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, con la conseguenza che detti limiti sono superati ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale del soggetto criticato, penalmente protetta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la scriminante dell'esercizio del diritto di critica con riguardo ad un articolo in cui il giornalista aveva criticato le modalità di svolgimento di alcune indagini dirette da un P.M., usando l'espressione "bulimia istruttoria").
Commentari • 6
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La massima In tema di delitti contro l'onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta degli imputati, che avevano aspramente criticato su "Facebook" il presidente di un ente pubblico regionale per aver "chiesto personalmente voti" nella pubblica via in un giorno di silenzio elettorale e per avere, nell'esercizio delle funzioni, "affidato incarichi …
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(Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: C.p. artt. 51, 595) Il fatto Con sentenza del 12 settembre 2016, la Corte d'appello di Napoli aveva, in riforma della decisione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28 gennaio 2013, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di C. D. F. in ordine al reato di diffamazione aggravata, dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. I fatti riguardavano la diffusione di un volantino, poi trasfuso in una pubblicazione sul quotidiano “…“, contenente affermazioni lesive della reputazione di L. M., Presidente provinciale della …, profferite nell'ambito di un risalente contrasto, acuitosi nel corso della campagna …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2004, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2004 |
Testo completo
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[ 2247/05 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 02/07/2004
SENTENZA
N. 1139/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FOSCARINI BRUNO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. PIZZUTI SE
N. 039748/2003 2. Dott.MARINI PIER FRANCESCO
3. Dott. CICCHETTI NUNZIO 11
4. Dott.DI POPOLO ANGELO IT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto dalla parte civile OR ST nei confronti di
N. IL 06/04/1924 1) CA UG
2) D'VA SE N. IL 10/12/1953
avverso SENTENZA del 12/11/2002
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
PIZZUTI SE
sentito il P.G. Dott. CIAMPOLI Luigi che ha conclup per l'annullamento con rinvio della sentenza incpu=
ε presente elaw Giovanni LE PERA Foro di ROMA - fnata the assiste i s e imputato_
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.11.2002 la corte d'appello di Roma confermava la sentenza del tribunale della stessa città in data 27.4.2001, che aveva assolto
D'VA IU dal reato di diffamazione a mezzo stampa (artt.595 co. 1 e 2 c.p., 13 L. 47/1948) in danno del dott. OR ST
(procuratore della Repubblica presso il tribunale di NA), perché il fatto non costituisce reato, e CA EU dal reato di omesso controllo del direttore responsabile (artt. 57, 595 c.p., 13 L. 47/1948), perché il fatto non sussiste, in relazione ad un articolo apparso sul quotidiano "La
Repubblica“ il 25.11.1995, intitolato Magistrati fate un passo indietro> con sottotitolo Critiche ed autocritiche nelle procure malate di potere>.
Avverso la summenzionata sentenza della corte d'appello di Roma la parte civile costituita, OR ST proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 577 c.p.p. nei confronti del D'VA ed ai sensi dell'art. 576 c.p.p. nei confronti dello
CA.
La predetta parte civile chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione. L'accennata sentenza non avrebbe applicato correttamente i principi in tema di esimente del diritto di critica, sarebbe viziata da errori logici ed in fatto e sarebbe solo apparentemente motivata. Essa si sarebbe limitata ad un'analisi frammentaria delle singole espressioni senza correlarle tra di loro e senza valutare il significato complessivo dello scritto. In effetti, quest'ultimo conterrebbe un attacco personale al querelante, gravemente lesivo dell'onorabilità dello stesso querelante, in quanto assolutamente infondato,
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e al di fuori di ogni scrimimante del diritto di critica, poiché condotto con termini volgari ed assolutamente denigratori.
2) Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla condanna del querelante al pagamento delle spese cui aveva dato luogo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
I giudici di merito sono pervenuti all'assoluzione degli imputati, ritenendo sussistente l'esimente dell'esercizio del diritto di critica.
Detto diritto si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti,
bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. Non si tratta, dunque, di valutare la veridicità di proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate (Cass.
14.4.2000, Chinigò).
In particolare, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non si pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto di critica, garantito dall'art. 21 Cost., sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione. Sicché il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, "
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senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta (Cass.
8.2.2000, Beha).
Nella specie, la corte territoriale non si è discostata dagli illustrati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed ha dimostrato la sussistenza della scriminante in questione con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici.
Invero, la corte di merito ha evidenziato che il D'VA,
nell'articolo incriminato, non aveva accusato il dott. OR di dare vita ad istruttorie penali per motivi diversi da quelli istituzionali, ma aveva criticato le modalità di svolgimento delle istruttorie, ritenute "non proporzionate" ai fatti oggetto dell'indagine. In particolare, l'espressione
"bulimia istruttoria", utilizzata dal D'VA, doveva essere interpretata nel contesto di un articolo di stampa, in cui erano criticate le modalità esecutive di un'indagine della procura di NA (l'indagine concernente i pretesi abusi compiuti dal sindaco di quella città e da alcuni assessori effettuando telefonate private con telefoni cellulari in dotazione per motivi di ufficio) e non il fatto che l'istruttoria fosse stata doverosamente iniziata a seguito di una denuncia presentata alla medesima procura. D'altra parte, le espressioni utilizzate nell'articolo de quo, pur essendo aspre, non superavano il limite della continenza espressiva, poiché non denigravano la persona del dott. OR, ma facevano esclusivo riferimento alla sua attività, come organo dell'Accusa. Non era stato neanche superato il limite dell'interesse pubblico, essendo pacifico che il tema trattato dal giornalista, concernente l'attività di un importante ufficio giudiziario, rivestisse interesse per la pubblica opinione. Conclusivamente, secondo la corte 5
territoriale, doveva essere escluso che il D'VA, nell'articolo, avesse trasmodato in una gratuita aggressione dell'altrui reputazione, avendo attuato il suo diritto a rendere pubbliche le ragioni del dissenso rispetto all'attività di una pubblica autorità.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
La corte d'appello ha correttamente condannato, ai sensi dell'art. 592
c.p.p., il OR al pagamento delle spese cui aveva dato luogo, avendo lo stesso OR, in qualità di parte civile, impugnato oltre al p.m.- la sentenza di primo grado.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria. P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 2.7.2204.-
IL PRESIDENTE
C Il Consigliere est.
u zu (DEPOSITA CELLERIA
addl 25 GEN. 2005
Busiesi
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise