Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2004, n. 2247
CASS
Sentenza 2 luglio 2004

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Il diritto di critica si differenzia essenzialmente da quello di cronaca, in quanto, a differenza di quest'ultimo non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio e, più in generale, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti. Ne deriva che quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non si pone un problema di veridicità delle proposizioni assertive ed i limiti scriminanti del diritto di critica, garantito dall'art. 21 Cost., sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, con la conseguenza che detti limiti sono superati ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale del soggetto criticato, penalmente protetta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la scriminante dell'esercizio del diritto di critica con riguardo ad un articolo in cui il giornalista aveva criticato le modalità di svolgimento di alcune indagini dirette da un P.M., usando l'espressione "bulimia istruttoria").

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2004, n. 2247
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2247
Data del deposito : 2 luglio 2004

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