Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/1999, n. 7836
CASS
Sentenza 8 aprile 1999

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L'elemento soggettivo del reato di sottrazione di persone incapaci, che ha natura permanente, consiste nella coscienza e volontà di sottrarre il minore, nel senso che l'agente deve avere la consapevolezza che il suo comportamento realizza una situazione antigiuridica mediante la ritenzione dell'incapace, attuata con un comportamento sempre attivo diretto a mantenere l'esclusivo suo controllo sullo stesso. (Fattispecie in tema di sottrazione di un minore da parte di un coniuge in danno dell'altro coniuge).

Affinché la condotta di uno dei due coniugi possa integrare l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 574 cod. pen., è necessario che il comportamento dell'agente porti a una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell'altro, così da impedirgli la funzione educativa e i poteri inerenti all'affidamento, rendendogli impossibile l'ufficio che gli è stato conferito dall'ordinamento nell'interesse del minore stesso e della società.

In caso di condanna del querelante alle spese a seguito della assoluzione del querelato, con errata adozione, da parte del giudice di merito, della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste", anziché quella corretta "perché il fatto non costituisce reato", la Corte di cassazione, cui il querelante abbia fatto ricorso, può porre rimedio all'errore mediante annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna del querelante alle spese del procedimento. In tal caso, la modificazione della formula (in quella di assoluzione perché il fatto non costituisce reato) non ha influenza sulla posizione dell'imputato, per il quale resta ferma l'intangibilità del giudicato penale quanto alla diversa formula indicata nella sentenza (di assoluzione perché il fatto non sussiste). Infatti, al querelante vanno riconosciuti l'interesse e la legittimazione all'impugnazione entro gli stretti limiti concernenti la condanna alle spese anticipate dallo Stato, nel quadro di un rapporto in cui l'imputato resta estraneo, essendo, nella specie, l'impugnazione diretta esclusivamente a evitare il giudicato nei riguardi del querelante.

Anche a seguito della riforma introdotta con l'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 161, che ha attribuito a entrambi i genitori la potestà sui figli minori, è configurabile il delitto di sottrazione di persone incapaci da parte di un coniuge nei confronti dell'altro, poiché in mancanza di specifico provvedimento giudiziario che affidi i figli in via esclusiva a uno dei genitori - ipotesi nella quale l'atto del giudice attribuisce la potestà genitoriale in via esclusiva al coniuge affidatario - entrambi i coniugi sono contitolari dei poteri-doveri disciplinati dall'art. 316 cod. civ.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/1999, n. 7836
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7836
Data del deposito : 8 aprile 1999

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