Sentenza 13 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto di critica, a condizione che l'offesa non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo ma sia 'contenutà (requisito della 'continenzà) nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto, fermo restando che, entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che caratterizzata da forte asprezza. (Fattispecie in cui un consigliere regionale aveva affermato in intervista rilasciata a un quotidiano - con riferimento alla scarcerazione di numerosi stranieri arrestati per violazione della legge sugli stupefacenti - "non è la prima volta che a Bergamo si butta all'aria per cavilli burocratici un lavoro di mesi delle forze dell'ordine" e " a questo punto certi magistrati, anziché pensare a 'resistere, resistere, resisterè dovrebbero pensare a lavorare, lavorare, lavorare", aggiungendo l'invito a riflettere "tra uno sciopero e l'altro sullo stato d'animo dei cittadini residenti nella zona interessata allo spaccio di stupefacenti).
Commentari • 11
- 1. La critica politica su Facebook anche se manifestata in forma grezza non è diffamazione se rientra nei limiti della continenza espressiva (Cass. pen. n. 22341/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 giugno 2025
Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione torna a interrogarsi sul delicato bilanciamento tra tutela della reputazione e libertà di manifestazione del pensiero, specie quando il diritto di critica si esercita tramite i social network con toni aspri e lessico colorito. La Quinta Sezione penale ha annullato senza rinvio la condanna per diffamazione a carico di una donna, affermando che l'espressione utilizzata – per quanto volgare – rientrava nei limiti della critica, non configurando reato. Fatto La Corte d'Appello di Ancona aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Gela nei confronti di Gr.Si. per diffamazione aggravata ai danni dei coniugi Fr.Sa. e Ma.An., ai …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Rilevato che: Nel 2011, Maurizio B. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, Christian F. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del carattere gravemente diffamatorio di un articolo a firma del convenuto, intitolato "Caso Te.Am - B. in un clamoroso conflitto di interessi", pubblicato sul sito internet "I due punti.it". A sostegno della propria domanda, l'attore (allora sindaco di Teramo) espose che, nell'articolo, la propria figura veniva accostata a quella del mago Silvan, così accreditando la tesi che si trattasse di una persona adusa a trucchi e sotterfugi di bassa lega, e tacciata di "improntitudine paragonabile solo a quella di …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: nelle trasmissioni di “gossip” sono ammesse affermazioni con toni più aggressivi (Cass. Pen. n. 32829/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, nell'ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. “gossip”, caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo, i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all'esercizio del diritto di critica, assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell'interessato di …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: non sussiste il diritto di critica, se si prescinde dalla verità dei fatti storiciAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di parole forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in una gratuita manifestazione di sentimenti ostili che prescinde dalla verità dei fatti storici su cui si fonda l'elaborazione critica (Cassazione penale sez. V - 16/12/2020, n. 9566). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30 maggio 2019 la Corte di Appello di Bari, in riforma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2010, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2010 |
Testo completo
03 0 47 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. ALDO GRASSI Presidente - SENTENZA
N. 2834
Dott. PIETRO DUBOLINO
- Consigliere -
Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 10725/2010 Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere -
Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT LE N. L'11/02/1968
nonché dalle parti civili:
1) DI IT TO
2) OR AN
3) AL ADRIANO
avverso la sentenza n. 1277/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA del 24/03/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
PIETRO DUBOLINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del OT ed il parziale accoglimento di quello proposto dalle parti civili
Udito, per la parte civile Avv. TAli e avv. Duzioni per il responsabile civile
Udito il difensore Avv.Lattanzi, in sostituzione Avv. Vassallo
- che con sentenza del tribunale di Venezia in data 13 dicembre 2006 OT
EL fu condannato alla pena di euro 1.000 di multa, oltre che al risarcimento dei danni ed alla riparazione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47/1948 in favore delle costituite parti civili AL IA, Di TA TO e OR EF (presidente, il primo, e componenti, gli altri due, della sezione G.I.P. del tribunale di Bergamo), in quanto ritenuto responsabile del reato di diffamazione aggravata in danno di costoro, in relazione al contenuto di due interviste rilasciate da esso OT, consigliere regionale della Lombardia, al quotidiano "Giornale di Bergamo", nella prima delle quali, in data 26 marzo 2002, con riferimento all'avvenuta scarcerazione, a seguito di udienza di convalida, di numerosi stranieri arrestati per violazione della legge sugli stupefacenti, si affermava: "Non è la prima volta che a Bergamo si butta all'aria per cavilli burocratici un lavoro di mesi delle forze dell'ordine" e "A questo punto certi magistrati, anziché pensare a resistere, resistere, resistere>> dovrebbero pensare a lavorare, lavorare, lavorare>>"; nella seconda, in data 20 aprile 2002, in risposta all'avvenuta pubblicazione di una lettera del dott. AL, nella quale questi difendeva l'operato dei magistrati del suo ufficio, si esprimeva, tra l'altro, l'invito a riflettere, “tra uno sciopero e l'altro", sullo stato d'animo dei cittadini residenti nella zona interessata allo spaccio di stupefacenti, così insinuando - si afferma nel capo d'imputazione "una sostanziale inerzia dell'organo giudicante";
-
- che, giudicando sull'appello proposto dall'imputato, nonché dal responsabile civile "Giornale di Bergamo", la corte d'appello di Venezia, dichiarata l'inammissibilità della citazione di quest'ultimo per mancanza di espressa procura al difensore delle parti civili, a richiesta del quale detta citazione era avvenuta, confermò il giudizio di penale responsabilità del OT, riducendo tuttavia la pena, previo riconoscimento della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, ad euro 500 di multa, nonché riducendo da euro 12.000 ad euro 7.000 la somma liquidata a titolo di 1 risarcimento nei confronti di ciascuna delle costituite parti civili;
- che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese sia
-
dell'imputato che delle parti civili;
-che la difesa dell'imputato ha denunciato: 1) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 21 Cost., 10 CEDU, 51 e 595 c.p., sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che indebitamente sarebbe stata esclusa, sulla base della ritenuta insussistenza del requisito della continenza, l'operatività. della scriminante del diritto di critica;
...
2) contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine, ancora, alla ritenuta insussistenza del suddetto requisito come pure in ordine alla ritenuta riferibilità a tutti i querelanti delle espressioni asseritamente diffamatorie contenute nelle due interviste in questione, laddove la prima di esse non conteneva l'indicazione di alcun nominativo e la seconda costituiva soltanto una risposta all'intervento del dott. Gallizzi, senza alcun riferimento agli altri due magistrati;
3) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della somma stabilita a titolo di risarcimento nonché alla conferma
(desumibile dall'uso dell'espressione "conferma nel resto" contenuta nel dispositivo),
M della riparazione ex art. 12 della legge n. 47/1948, su cui pure erano state avanzate, nell'atto d'appello, doglianze rimaste senza risposta;
-che la difesa delle costituite parti civili ha denunciato inosservanza di legge e vizio di motivazione: ני
1) in ordine alla riduzione della somma stabilita a titolo di risarcimento;
2) in ordine alla ritenuta inammissibilità della citazione del responsabile civile (sulla base del richiamo ad un non più attuale precedente giurisprudenziale, riferito alla diversa disciplina contenuta nel codice di rito previgente) come pure in ordine alla condanna delle parti civili alla rifusione delle spese in favore del responsabile civile, in assenza dei presupposti indicati dall'art. 541, comma 2, c.p.p.;
- che, nelle more del presente giudizio, è maturato il termine di prescrizione massima del reato ascritto al OT, essendo trascorsi, dalla data di commissione dei fatti, più di sette anni e sei mesi, cui vanno aggiunti mesi cinque di sospensione per rinvii chiesti dalla difesa;
CONSIDERATO IN DIRITTO:
- che appare meritevole di accoglimento il primo (ed assorbente) dei motivi a sostegno del ricorso proposto dalla difesa del OT, dovendosi in realtà riconoscere la manifesta sussistenza dell'invocata scriminante del diritto di critica, la cui esclusione risulta motivata dalla corte di merito unicamente sulla base della ritenuta idoneità delle espressioni incriminate, definite come "pesantemente irriguardose", ad insinuare il sospetto che i magistrati dai quali era stata disposta la scarcerazione degli arrestati fossero venuti meno, siccome presi “dalla cura dei propri interessi corporativi ed ideologici", all' "obbligo, che incombe su ciascun magistrato, di applicare la legge con imparzialità e tempestività"; il che, secondo la corte d'appello, escluderebbe il requisito della "continenza" necessario per l'operatività della scriminante in questione;
motivazione, questa, la quale finisce però per postulare, come condizione normativamente prevista per il riconoscimento della scriminante (così dando luogo al vizio di erronea applicazione della legge penale) addirittura la non offensività della condotta, con palese violazione, pertanto, del basilare principio per cui l'invocazione di una qualsiasi scriminante presuppone, per sua stessa natura, l'avvenuta commissione del fatto-reato cui essa si riferisce e, quindi, nel caso della diffamazione, l'avvenuta manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa tuttavia trovare giustificazione proprio nella prospettata esistenza della scriminante stessa, quale può essere appunto costituita dal diritto di critica, a condizione, in tal caso, che l'offesa non si traduca
(come questa Corte ha più volte puntualizzato) in una gratuita ed immotivatal aggressione alla sfera personale del soggetto preso di mira ma rimanga “contenuta" (ed è per ciò che si indica come requisito quello della “continenza") nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto, fermo restando che, entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'a'agente, può anche essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che caratterizzata da connotazioni di forte asprezza;
ed appare di tutta evidenza come, nella specie, la suddetta condizione risulti pienamente rispettata, essendosi la critica limitata ad
M investire gli aspetti ritenuti censurabili della condotta professionale dei magistrati, senza minimamente trasmodare in attacchi alla loro personale onorabilità, nulla rilevando in contrario che, come osservato nell'impugnata sentenza, essa non contenesse una "pacata e serena critica, dal punto di vista tecnico - giuridico e da quello della loro opportunità", degli adottati provvedimenti di scarcerazione, giacchè l'attribuire rilevanza ad una tale manchevolezza equivarrebbe, in sostanza, ad affermare che l'unica critica ammissibile nei confronti di provvedimenti giudiziari sarebbe quella che trova la sua naturale collocazione nel solo ristretto ambito delle riviste giuridiche specializzate;
- che, alla stregua della suddette argomentazioni, deve trovare, nella specie, applicazione il disposto di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., e deve quindi darsi luogo ad annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto non costituisce reato;
- che, conseguentemente, risulta esclusa l'accoglibilità del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse delle parti civili, siccome basato sul presupposto della conferma del giudizio di penale responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini (attesa l'intervenuta prescrizione del reato), di cui all'art.578 c.p.p.;
-che deve invece trovare accoglimento, per quanto di ragione, il secondo motivo del suddetto ricorso, dovendosi in effetti ritenere erronea la dichiarata inammissibilità della citazione del responsabile civile per difetto di procura speciale in capo al difensore della parte civile ad iniziativa del quale detta citazione era avvenuta, dal momento che l'unico precedente giurisprudenziale al quale si è richiamata, a sostegno della propria decisione sul punto, la corte territoriale (Cass. IV, 1 ottobre
1984-5 aprile 1985 n. 3191, Citerni, RV 168621), non appare in linea con quanto attualmente dispone l'art. 100, comma 4, c.p.p. del vigente codice di procedura penale, secondo cui il difensore della parte civile "può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati", rimenandogli in ogni caso inibito soltanto il compimento di "atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere"; atti tra i quali non può certamente farsi rientrare la richiesta di citazione del responsabile civile;
ragion per cui, a prescindere da ogni altra ragione di doglianza, viene meno la giustificazione della disposta condanna delle parti civili alla rifusione delle spese sostenuto dal responsabile civile in conseguenza della disposta citazione;
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OT EL perché il fatto non costituisce reato. Annulla inoltre, senza rinvio, la medesima sentenza nel capo concernente la condanna delle parti civili alla rifusione delle spese sostenute dal responsabile civile. Rigetta nel resto il ricorso proposto nell'interesse delle medesime parti civili., Così deciso in Roma, il 13 DEROBITATA IN CANCELLERIA
Il Presidente addi 27 0 2011प्रि Alda Qu use
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise