Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica (art. 51 cod. pen.) nel caso in cui - con lettera recapitata al Consiglio comunale - siano rivolte aspre critiche ad un consigliere concernenti fatti risultati veri, relativi al cumulo di molteplici cariche politiche remunerate, all'incompatibilità implicante dimissioni da alcune cariche, alla possibilità di attività professionali in conflitto con lo stesso Comune, stigmatizzandone l'attività in quanto preordinata ad "arraffare" il più possibile per sé, "fregandosene" del resto, considerato che il diritto di critica si concreta nella espressione di un giudizio o di un'opinione che, nella specie, accertata la verità dei fatti e l'applicabilità del diritto di critica politica, non è violato il limite della continenza, tenuto conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e del fatto che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario.
Commentari • 9
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La massima In tema di delitti contro l'onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta degli imputati, che avevano aspramente criticato su "Facebook" il presidente di un ente pubblico regionale per aver "chiesto personalmente voti" nella pubblica via in un giorno di silenzio elettorale e per avere, nell'esercizio delle funzioni, "affidato incarichi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2007, n. 27339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27339 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 13/06/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1457
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 044496/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA;
nei confronti di:
1) RT RO N. IL 02/03/1941;
avverso SENTENZA del 02/05/2006 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE Antonio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito, per la parte civile, l'Avv. ANGELINI Marco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore, Avv. BROZZETTI Luciano, che ha concluso associandosi alle richieste del P.G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generate della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia ricorre per cassazione contro la sentenza della predetta Corte del 2/5/2006, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia in data 23.1.2003, RT RO è stato assolto dal reato di diffamazione aggravata ai danni di ER SI - consigliere comunale, a causa della funzione svolta ed attribuendo fatti determinati - perché non punibile, ai sensi dell'art. 51 c.p., per aver agito nell'esercizio di un diritto. La Corte territoriale ha accertato che delle quattro anomalie censurate da RT con la lettera recapitata alla segreteria del Sindaco di Perugia, ai gruppi consiliari e al presidente del consiglio comunale, le prime due, ovvero sia il ritardo nella decisione di accettare l'assunzione per concorso, e l'incompatibilità fino a quel giorno della carica di consigliere comunale con quella di membro del C.d.A. della "GE.SE.NU. S.p.A.", erano risultate rigorosamente vere, e che allo stesso modo è risultata vera anche la quarta, e cioè la possibilità di svolgimento di attività professionale in conflitto con il comune da parte di ER, che peraltro non ha nemmeno escluso con nettezza di aver realmente fatto qualcosa del genere.
Ugualmente vera - ha proseguito la Corte di merito - era la terza "anomalia" negli esatti termini denunciati da RT, e cioè che ER non si era dimesso dal C.d.A. della" Ecocave s.r.l.", pur restando questione opinabile che egli fosse tenuto o meno a farlo. Talché "l'imputato ha posto la questione solo in termini generali di correttezza, non già di incompatibilità legale, e dunque non ha detto nulla di falso". Sì che lo stesso querelante aveva dato mostra di dolersi dei giudizi espressi sul suo conto dall'imputato, senza nulla lamentare sul piano della veridicità dei fatti da questi riferiti, salvo osservare che non si tratterebbe di anomalie ma di cose del tutto normali.
Infine, era veritiera "la prospettazione conclusiva di RT secondo cui ER aveva: trovato il modo per arraffare il più possibile per sè... fregandosene di tutto il resto". Secondo la Corte territoriale si tratta "all'evidenza, non di un fatto, ma di una opinione, di un giudizio dell'imputato, che pertanto può essere condiviso o meno, ma che non può essere assolutamente qualificato come vero o falso. Nè, allo stesso modo, può essere valutato come vero o falso il collegamento tra l'essere consigliere comunale e l'arraffare ed il fregarsene, perché questa è la specifica critica di RT a ER, ovvero sia l'esercitare il suo mandato politico badando più ai propri interessi, cumulando cariche e di conseguenza occasioni di guadagno, che non a quelli degli altri".
Nello scritto incriminato non vi è infatti il benché minimo accenno ad un uso distorto da parte di ER della carica di consigliere comunale, bensì un'aspra critica al fatto che egli non abbia tenuto determinati comportamenti, ritenuti da RT corretti ed in qualche modo dovuti, quali rinunciare tempestivamente al concorso pubblico vinto e dimettersi dai consigli di amministrazione di "GE.SE.NU. s.p.a." e di "Ecocave s.r.l.", e l'indicazione di un altro potenziale comportamento scorretto, come patrocinare cause contro il comune.
Non era revocabile in dubbio, poi, la pertinenza della critica, ovvero sia l'interesse pubblico a conoscere i fatti e le valutazioni espresse in proposito da RT.
"ER era infetti un politico, e squisitamente politiche sono le problematiche sollevate dall'imputato in relazione al suoi comportamenti, e cioè: la cumulabilità di molteplici cariche politiche remunerate, la presenza di ragioni di incompatibilità o di correttezza che imponevano le dimissioni da alcune cariche, l'incompatibilità tra la carica pubblica elettiva e lo svolgimento contro il comune dell'attività professionale, e l'attenzione a non vanificare immotivatamente aspettative di lavoro per possibili vincitori di concorso pubblico. Espressamente politica era poi la sede in cui l'imputato ha avanzato le sue critiche, ovverosia il consiglio comunale nel quale ER svolgeva la sua attività politica. Le pronte dimissioni di ER dal consiglio di amministrazione della "GE.SE.NU. S.p.A." rappresentano del resto la migliore prova di come la critica dell'imputato abbia, per tale parte, perfettamente colto nel segno".
Premesso, poi, che era irrilevante ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica politica, il fatto che RT avesse agito a titolo personale e non su mandato politico, poiché non "vi è affatto bisogno di un mandato politico per esprimere delle comunque legittime critiche politiche", la Corte territoriale ha affermato che, comunque, RT svolgeva realmente attività politica, "o pre - politica", essendo infatti presidente provinciale e regionale della U.I.L. Pensionati, e proprio in tale veste egli si era adoperato per l'elezione di ER al consiglio comunale. Da ultimo, sussisteva il requisito della continenza. Il ricorrente denuncia erronea applicazione del combinato disposto dall'art. 21 Cost., artt. 51 e 596 c.p., e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che la questione da affrontare è di mera legittimità, poiché si tratta di ridefinire gli incerti confini della fattispecie della diffamazione quanto mai esposta come l'ingiuria all'evoluzione del linguaggio e del costume. Nella fattispecie si tratta di valutare se i termini fregarsene e arraffare riferiti ad un consigliere comunale nell'esercizio delle sue funzioni possano ritenersi leciti in quanto diretti ad una critica politica. Deduce ancora il ricorrente che la libertà di espressione è attributo della libertà individuale, prima regola della democrazia, ma non può sovrastare l'altrui diritto di libertà, che comprende anche l'onore ed il decoro.
Ora dalla mera lettura del vocabolario Devoto Oli ed. 2006 arraffare significa afferrare, strappare con violenza, est. appropriarsi di qualcosa con scaltrezza o con avidità, carpire, rubare e fregarsene significa ostentare una beffarda indifferenza o strafottenza nei confronti di qualcuno o di qualcosa, non preoccuparsi minimamente, infischiarsene.
Sarebbe evidente che dare del ladro e del "menefreghista" sia certamente offensivo e travalichi il diritto di critica che deve comunque mantenersi nell'alveo in primo luogo della verità e quando si affaccino, come nel caso in esame, mere ipotesi del sospetto dell'altrui posizione. Entrambi i termini, poi, sono stati attribuiti ad un pubblico ufficiale e ciò comporta anche un'offesa alla funzione.
Il difensore dell'imputato ha depositato memoria difensiva. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Invero, il ricorrente omette di contestualizzare le espressioni usate dall'imputato e trascura la parte della sentenza impugnata - riassunta nella narrativa che precede - concernente la verità dei fatti riportati nella lettera inviata dal RT e la pertinenza delle critiche in essa contenute.
In particolare, con motivazione congrua e logica, la Corte di appello ha evidenziato che "quanto al giudizio sull'attività politica di ER, contrassegnata secondo RT da sostanziale avidità, per la presunta ingordigia nell'accumulare incarichi pubblici remunerati (arraffare il più possibile per sè), piuttosto che da sincero interesse per la cosa pubblica (fregandosene di tutto il resto), si tratta certamente di un giudizio di massima severità, e di massima disapprovazione, perché infatti l'accusa di far politica curando gli interessi personali e non quelli pubblici, contraddicendo cosi quella che dovrebbe essere l'unica motivazione di chi si candida e poi assume un incarico pubblico elettivo, è effettivamente l'accusa più bruciante che può essere rivolta ad un politico. Occorre però riconoscere che, alla indiscussa pesantezza del giudizio politico, non si è accompagnato nel caso l'uso di espressioni di per sè sconvenienti sul piano della continenza: perché infatti "arraffare" null'altro significa che prendere avidamente per sè, e "fregarsene" significa disinteressarsi, ma entrambi sono termini di uso assolutamente comune, e privi di una specifica ed immanente carica dispregiativa. Si tratta cioè di espressioni che scolpiscono esaurientemente il concetto secondo il linguaggio comune, sottolineando cioè il carattere univoco delle rispettive condotte di accumulo personale (arraffare), e di disinteresse per quanto non è utile per sè (fregarsene del resto), ma che non sono, in sè, assolutamente sconvenienti e gratuitamente offensive. Per il ricostruito contesto in cui si colloca la vicenda, assolutamente politica e niente affatto strumentale, tanto che nella lettera RT sollecita in sostanza il sindaco ad intervenire concretamente per rimuovere le incompatibilità del ER, per indurlo a declinare senza indugio l'accettazione dell'impiego ottenuto ed a vigilare sull'eventuale patrocinio da parte del querelante in cause contro il Comune, si deve quindi escludere che si sia trattato di un attacco personale e gratuito nei confronti di ER".
Va evidenziato che la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi enunciati da questa Sezione in materia di critica politica. Merita, in proposito, di essere richiamata la recente pronuncia (Sent. n. 19509 del 2006 - Pres. Calabrese - est. Amato, in fattispecie nella quale l'imputato si era rivolto con la frase "fatti processare FF ..." al Presidente del Consiglio all'epoca in carica) con la quale si è ribadito che "il diritto di critica si concreta nella espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Cass. Sez. 5, 24/11/1993, n. 11211, Paesini, in tema di diffamazione a mezzo stampa.
5. pure: sez. 5, 16/11/2004, n. 6416, P.C. inproc. Ambrogio;
sez. 5, 27/06/84, n. 7674, Nenci). Il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolge in ambito politico, in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. Ne deriva che, una volta riconosciuto il ricorrere della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilità e malanimo personale, è necessario valutare la condotta dell'imputato alla luce della scriminante del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p., (sez. 5, 28/11/05, n. 15236, Ferrara ed altri".
Nella concreta fattispecie come in quella di cui alla pronuncia richiamata non si è trattato di gratuita aggressione alla persona del querelante, ma di "forte critica, speculare per intensità al livello di dissenso originato nell'ambito politico e nell'opinione pubblica dalla delicatezza dei problemi posti ed affrontati dalla p.o", per la cui elezione alla carica dì consigliere, nella vicenda oggetto del presente processo, si era prodigato l'imputato. Ciò posto, va ribadito che il giudice di merito, nell'accertare se sia stato violato il limite della correttezza formale nelle espressioni adoperate, deve tenere conto della "desensibilizzazione del significato offensivo di talune parole, segnatamente in ambito politico e sindacale, ossia il mutato atteggiamento circa la loro offensività da parte dei consociati, in ragione delle peculiarità di taluni settori della vita pubblica, ove i contrasti si esprimono tradizionalmente in forma anche vibrata (per l'operatività della scriminante anche quando essa si esprima in toni aspri e di disapprovazione, v. e pluribus: sez. 5 26/11/98, n. 12013, Casanova;
id., cc. 08/04/98, n. 761, PC in proc. Pendinelli ed altri;
id., 05/11/97, n. 11905, Farassino;
id., 25/03/97, n. 5109, Landonio). La critica può esplicarsi in forma tanto più incisiva e penetrante, quanto più elevata è la posizione pubblica della persona che ne è destinataria (sez. 5, 24/09/98, n. 11928, Buffa;
id., 23/01/84, n. 3473, Franchini). Ciò vale a dire che il livello e l'intensità, pur notevoli delle censure indirizzate a mò di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante" (Sez. 5, Sent. n. 19509 del 2006). All'uopo giova anche il richiamo alla decisione del 1 luglio 1997 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Oberschich e/Austria), "che ha ritenuto la violazione dell'art. 10 della Convenzione da parte dell'Austria, in un caso in cui il direttore di un giornale aveva pubblicato un commento su un discorso tenuto dal Leader del partito liberale austriaco e capo del governo della Corinzia, nel quale veniva definito "idiota". La Corte ha affermato in proposito:
che la libertà di espressione non vale solo per le "informazioni" e le "idee" recepite favorevolmente, ma anche per quelle che indignano od offendono;
che se si tratta di un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i limiti alla protezione della reputazione si estendono ulteriormente, nel senso che il diritto alla tutela della reputazione deve essere ragionevolmente bilanciato con l'utilità della libera discussione delle questioni politiche;
che se l'espressione "idiota" può essere offensiva dal punto di vista obiettivo, è anche vero che essa appare proporzionata all'indignazione suscitata dallo stesso ricorrente" (Sez. 5, Sent. n. 19509 del 2006). Ora, alla luce dei principi innanzi richiamati e della adeguata giustificazione offerta dalla sentenza impugnata, appare evidente che nella concreta fattispecie - accertata la verità dei fatti e l'applicabilità del diritto di critica politica - non risulta violato il limite della continenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007