Sentenza 4 marzo 2009
Massime • 1
Non costituisce esercizio del diritto di critica politica, con effetto scriminante della condotta ingiuriosa, l'espressione che ecceda il limite della continenza, consistendo non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale della persona che, anche nel contesto di vivace polemica di un confronto politico, resta penalmente rilevante. (Nel caso di specie l'imputazione si riferiva alla frase "ti stai comportando da cretino" pronunciata nel corso di una seduta di un consiglio comunale; in motivazione, la S.C. ha escluso la fondatezza della tesi secondo cui nell'area del confronto politico si sia sedimentata una sorta di sensibilizzazione ai termini offensivi, che perderebbero, per consuetudine, rilevanza penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2009, n. 31096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31096 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 04/03/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 542
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 42220/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SP PP N. IL 19/04/1953;
2) CA MO NZ N. IL 20/12/1975;
avverso SENTENZA del 26/06/2008 del TRIB. SEZ. DIST. di TAORMINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE Antonio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. ORLANDO Guido in sostituzione dell'avv. PAGANO;
Udito il difensore Avv. MATERIA Roberto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 26.6.2008, il tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, ha confermato la sentenza emessa il 26.7.2007 dal giudice di pace di Francavilla di Sicilia, con la quale SP IU e AC IM ZI erano stati alla pena di Euro 300,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, perché ritenuti responsabili - ciascuno di un distinto reato - di ingiuria in danno del consigliere comunale Di Dio Giovanni, commesso durante lo svolgimento di una seduta del consiglio comunale di Roccella Valdemonte. Il difensore degli imputati ha presentato ricorso, per i seguenti motivi:
quanto al reato ascritto allo SP (ingiuria per aver detto "tu hai trafugato degli atti al comune") la sentenza ha violato il principio del ne bis in idem, ex art. 649 c.p.p., in quanto il gip del tribunale di Messina, con decreto 18.12.2006, aveva deciso l'archiviazione in ordine al reato di calunnia, costituita da un'ipotesi speciale rispetto a quella di cui all'art. 594 c.p. ed entrambi riguardano il medesimo fatto Pertanto non poteva esercitarsi l'azione penale a seguito della disposta archiviazione. Erroneamente, il giudice di pace ha ritenuto che il decreto del gip riguardava un reato diverso rispetto al reato di ingiuria. Inoltre, il termine "trafugare" esprime un'azione priva di connotazioni che possano essere ritenute lesive dell'onore del destinatario. Quanto al reato contestato allo AC (ingiuria per aver detto "ti stai comportando da cretino"), l'imputato ha usato un'espressione che ormai rientra nel linguaggio corrente tra i cittadini e rientra nel linguaggio polemico in uso dai partecipanti alla competizione politica. Più specificamente, con l'affermazione dello AC è stato esercitato il diritto di critica politica, espressa in forma contenuta e animato dall'intento di sollecitare un diverso comportamento del consigliere comunale;
Il ricorrente si duole infine del mancato riconoscimento dell'esimente della provocazione costituita da fatto ingiusto della parte civile: il Di Dio, nel corso della seduta consiliare stava impedendo il corretto svolgimento della discussione sui punti dell'ordine del giorno, tanto da determinare un "clima politicamente acceso" - come riconosce la sentenza impugnata, senza però riconoscere la sussistenza del fatto ingiusto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo motivo, si osserva che il principio del ne bis in idem è sancito dall'art. 649 c.p.p. solo a fronte di una sentenza o di decreto penale, divenuti irrevocabili e quindi non può essere invocato in rapporto al decreto di archiviazione (Cass. 21.4.1993, Tamburino, in Giust. Pen., 1993, 3^, 576, conf. Sez. 1^ n. 6588, 31.1.1989, Masucci, rv 181208). Le espressioni, usate dallo SP, descrittive di un illecita sottrazione di documenti pubblici, sono state correttamente ritenute lesive, senza alcuna giustificazione, della sfera morale di un componente dell'organo consiliare.
Quanto al secondo motivo, la giurisprudenza di questa corte non è concorde nel riconosce tra i cittadini la facoltà dell'uso indenne da sanzione penale dell'espressione "cretino" - usata dall'imputato AC. Non può dirsi esistente un misuratore della desensibilizzazione del cittadino medio, che consenta di ritenere raggiunta la prova certa che, in un quadro storico di cultura e di tolleranza, abbia perso potenzialità lesiva dell'onore e del decoro altrui, un'espressione di disconoscimento di equilibrio mentale e psicologico o di capacità intellettive (cretino). Queste argomentazioni di carattere sociologico possono avere rilevo in campi delle scienze sociali, senza che possano trasmigrare, con funzione depenalizzante, nel campo dei delitti contro l'onore, in cui deve valere il generale principio della certezza della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo e della chiara demarcazione tra campo del lecito e campo dell'illecito.
Non appare inoltre convincente la tesi sull'esistenza nella nostra democrazia di una superiore area (il confronto politico) in cui si sarebbe sedimentata - grazie a un lessico fatto di ingiurie reciproche - una sorta di desensibilizzazione ai termini offensivi, che perderebbero, per consuetudine, rilevanza penale, innanzitutto per gli argomenti già espressi in ordine all'intera cittadinanza. Inoltre la sua accettazione si collega a una concezione degradante della gestione dei pubblici poteri, in cui i rappresentanti della democrazia rappresentativa potrebbero esprimere le proprie opinioni con strumenti vietati dalla legge, invocando un trattamento di favore, un'inammissibile disuguaglianza dinanzi alla legge. Questa invocata "liberalizzazione" a favore dei protagonisti del governo e dell'opposizione in tutte le sedi della gestione della cosa pubblica, si fonda su un orientamento culturale che vede nella politica una zona franca dal diritto, in cui vive e prevale chi più si avvale di un'anomia, a cominciare dalle manifestazioni più modeste, del tipo di quelle qui in esame. In ogni caso, al di là dei diversi orientamenti interpretativi, il diritto di critica, deve rispettare il limite della continenza, deve consistere,cioè, in un dissenso motivato, espresso in termini misurati e necessari, che non trasmodino in attacchi personali, lesivi della dignità morale ed intellettuale della persona, che, in qualsiasi contesto di vivace polemica, rimane comunque penalmente tutelata. Nel rispetto dei suindicati principi del diritto penale e nel rispetto dei principi della nostra Costituzione, deve ritenersi la piena rilevanza penale delle ingiurie dirette contro il consigliere comunale di Roccella Valdemonte, nel corso della seduta dell'assemblea consiliare. Anche il terzo motivo appare infondato: l'esercizio del diritto al dissenso in un'assemblea di democrazia rappresentativa non può essere considerato fatto ingiusto, legittimante nei soggetti politici contestati uno "stato d'ira" che possa attenuare la gravità di una violazione di legge, non solo perché, in campo politico, "stato d'ira" equivale a "stato di intolleranza", ma perché nella dialettica politica - ai livelli alti e meno alti - il "fastidio" creato dalla critica e dalla diversità del contendente è un prezzo che in democrazia va pagato per intero, senza sconti. Per gli inadempienti, ugualmente, lo Stato non deve fare riduzioni nell'applicare le sanzioni.
I ricorsi devono essere quindi rigettati con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti devono essere altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori previsti dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché a quelle sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 1.500,00 complessivi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2009