Sentenza 19 dicembre 2006
Massime • 1
Non sussiste l'esimente del diritto di critica politica (art. 51 cod. pen.) qualora il tenore delle espressioni utilizzate ecceda i limiti della continenza, il che si verifica qualora, nel corso di un comizio elettorale, si paragoni l'avversario politico a "Giuda Iscariota" e lo si accusi di essersi venduto per "trenta denari", posto che tale accostamento comporta l'attribuzione di caratteristiche infamanti.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento confermava la sentenza con cui il tribunale di Trento, in data 15 maggio 2014, aveva condannato S. Paolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato, in favore delle parti civili costituite, in relazione al delitto di diffamazione aggravata da finalità di discriminazione razziale, di cui agli artt. 595, commi 1 e 3, c.p., 3, d.l. n. 122 del 1993, commesso in danno di Kyenge Cécile, in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, …
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Sussiste il delitto di diffamazione quando sia oltrepassato il limite della continenza, trasformando il legittimo dissenso contro le iniziative e le idee politiche altrui, in una mera occasione per aggredirne la reputazione, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia. Certamente è lecito criticare, ma nel rispetto dei diritti inviolabili, quale è, ad esempio, quello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2006, n. 4991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4991 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/12/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2289
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 002942/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST RI LO OS, N. IL 02/10/1955;
avverso SENTENZA del 27/09/2005 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI PAOLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Santi Consolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. LO MANNO Guglielmo, Sostituto Processuale dell'Avv. Bernardette Grasso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 27 settembre 2005 la Corte d'Appello di Messina, confermando analogo provvedimento del Tribunale di Patti - sezione distaccata di S. Agata di Militello - in composizione monocratica, dichiarava RO AR VI LO colpevole del reato di diffamazione in danno di AL GE e lo condannava alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile.
In fatto si era accertato che il VI LO, nel corso di un comizio elettorale, nel criticare il mutamento di linea politica del GE aveva pronunciato le seguenti parole: "Ecco GI TA sei, ecco il GI di RA, però qua non ci sono i trenta denari, chi te li deve dare i trenta denari? Buffoni Trenta denari di meschinità, i trenta denari di immaturità, i trenta denari di malignità".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il VI LO, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ricorrente deduce falsa applicazione dell'art.595 c.p. in una fattispecie nella quale mancava, a suo dire,
l'intenzione di recare offesa all'onore o alla reputazione altrui;
col secondo motivo invoca la causa di non punibilità di cui agli artt. 21 e 51 Cost., rivendicando il diritto alla critica politica. Ambedue le censure sono prive di fondamento.
Innanzi tutto non può essere condiviso l'assunto a tenore del quale, ad integrare l'elemento soggettivo del reato di diffamazione, sarebbe necessaria una precisa intenzione di offendere l'altrui reputazione;
a tal fine, di contro, è sufficiente il dolo generico - anche eventuale - concretatesi nell'uso consapevole di espressioni socialmente interpretabili come offensive: in tal senso si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza di questa Suprema Corte (v. Cass. 19 dicembre 2001, Manzo;
Cass. 16 dicembre 1998, Ferrara), con orientamento che va qui ribadito.
In secondo luogo va detto che il diritto di critica politica non può essere utilmente invocato quando il tenore delle espressioni utilizzate ecceda il limite della continenza: il che è quanto si constata nel presente caso, nel quale il paragone col personaggio evangelico di GI, accompagnato dall'accusa di essersi "venduto per trenta denari" comporta l'attribuzione di caratteristiche infamanti (per una fattispecie analoga v. Cass. 8 aprile 1998, Pendinelli);
ciò è a dirsi a maggior ragione in quanto la frase pronunciata dall'imputato si connota anche per la presenza di altri termini autonomamente offensivi (in particolare l'epiteto di "buffoni"). Malgrado l'infondatezza del ricorso, la condanna penale non può tuttavia essere tenuta ferma;
va infatti rilevata d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato, per essere nel frattempo maturato, alla data del 22 novembre 2005, il termine massimo (tenuto conto del prolungamento per gli atti interruttivi) di sette anni e sei mesi dalla commissione del reato, temporalmente collocata al 22 maggio 1998.
S'impone, dunque, l'annullamento senza rinvio per la ragione anzidetta, non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere su di essa.
La rilevata infondatezza delle censure mosse al riconoscimento di colpevolezza comporta la conferma del capo della sentenza concernente le statuizioni civili, a norma dell'art. 578 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007