Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2010, n. 4938
CASS
Sentenza 28 ottobre 2010

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Massime1

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem". (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Gup ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato nei confronti di un vice presidente della provincia il quale aveva rilasciato dichiarazioni su un corteo organizzato da Forza Nuova stigmatizzando il fatto "che spazi politici e di espressione siano lasciati a disposizione di organizzazioni chiaramente fasciste e che sono portatori di valori quali la xenofobia, il razzismo, la violenza e l'antisemitismo", dichiarazioni riportate virgolettate dall'articolista).

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  • 1La denigrazione gratuita, pregiudizievole della sfera morale della persona, non è scriminata dall’esercizio del diritto di critica
    La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 29 luglio 2025

    Cass. pen, Sez. V, 1 luglio 2025, sentenza n. 24274 LA MASSIMA “L'esame della sussistenza degli indicatori dell'esercizio del diritto di critica, idonei a fondare l'operatività della scriminante, è stato anche più volte “relativizzato” ed affiancato, dall'esegesi giurisprudenziale corrente in tema di diffamazione, a quello del “contesto” nel quale le parole offensive siano state pronunciate o riportate, che viene comunque di regola ancorato al fenomeno “dialettico” della esposizione di pensieri ed opinioni, al tipo di concetto da esprimere, ferme restando – però – la necessità di un ragionevole collegamento a “fatti specifici” che non esulino da quella “base” di verità – inconciliabile, …

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  • 2Criticare non è diffamare: le opinioni anche sgradevoli non si misurano con il metro della verità (Cass. 5925/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2026

    L'invio di un esposto all'autorità disciplinare, contenente espressioni offensive, costituisce esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., il quale è da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi. In tema di diffamazione, il diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU, si concreta nella formulazione di un giudizio valutativo e non nella narrazione di un fatto storico; ne consegue che, …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    Rilevato che: Nel 2011, Maurizio B. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, Christian F. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del carattere gravemente diffamatorio di un articolo a firma del convenuto, intitolato "Caso Te.Am - B. in un clamoroso conflitto di interessi", pubblicato sul sito internet "I due punti.it". A sostegno della propria domanda, l'attore (allora sindaco di Teramo) espose che, nell'articolo, la propria figura veniva accostata a quella del mago Silvan, così accreditando la tesi che si trattasse di una persona adusa a trucchi e sotterfugi di bassa lega, e tacciata di "improntitudine paragonabile solo a quella di …

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  • 4"Il medico non sapeva il tedesco" per denunciare violazione diritto alla lingua madre: critica non diffamazione (GIP Bz, 6/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 gennaio 2026

    Il diritto di critica politica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. e art. 10 CEDU, può assumere toni anche aspri e veementi, purché non travalichi nel gratuito attacco alla persona o nell'aggressione arbitraria al patrimonio morale altrui. La critica fondata su interpretazioni soggettive di fatti e comportamenti non richiede la medesima obiettività pretesa per il diritto di cronaca. Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è dirimente l'individuazione del destinatario della critica espressa nel manifesto. Qualora il messaggio sia rivolto alle forze politiche responsabili dell'organizzazione del servizio pubblico, e non a …

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  • 5Paziente muore perchè medico non sa il tedesco? E' critica, non reato (Tr BZ,26/6/2023)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2024

    "Paziente muore perchè il medico non sa il tedesco": è critica legittima, non reato,m segnalare in modo sia pure aspro, ma all'evidenza metaforico, mediante l'utilizzo di una immagine grafica stilizzata, il rischio di gravi conseguenze in caso di ravvisata perdurante insensibilità ed inattività dei responsabili politici rispetto alle carenze, ritenute ormai insostenibili, di un settore, quello sanitrio, fondamentale per l'intera comunità. (qui un articolo del quotidiano Alto Adige sulle origini della querelle giudiziaria) TRIBUNALE DI BOLZANO UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 3287/2020 R.G.N.R. 1915/2021 R.G. GIP Ordinanza Il giudice per le indagini preliminari, a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2010, n. 4938
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4938
Data del deposito : 28 ottobre 2010

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