Sentenza 28 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem". (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Gup ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato nei confronti di un vice presidente della provincia il quale aveva rilasciato dichiarazioni su un corteo organizzato da Forza Nuova stigmatizzando il fatto "che spazi politici e di espressione siano lasciati a disposizione di organizzazioni chiaramente fasciste e che sono portatori di valori quali la xenofobia, il razzismo, la violenza e l'antisemitismo", dichiarazioni riportate virgolettate dall'articolista).
Commentari • 34
- 1. La denigrazione gratuita, pregiudizievole della sfera morale della persona, non è scriminata dall’esercizio del diritto di criticaLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 29 luglio 2025
Cass. pen, Sez. V, 1 luglio 2025, sentenza n. 24274 LA MASSIMA “L'esame della sussistenza degli indicatori dell'esercizio del diritto di critica, idonei a fondare l'operatività della scriminante, è stato anche più volte “relativizzato” ed affiancato, dall'esegesi giurisprudenziale corrente in tema di diffamazione, a quello del “contesto” nel quale le parole offensive siano state pronunciate o riportate, che viene comunque di regola ancorato al fenomeno “dialettico” della esposizione di pensieri ed opinioni, al tipo di concetto da esprimere, ferme restando – però – la necessità di un ragionevole collegamento a “fatti specifici” che non esulino da quella “base” di verità – inconciliabile, …
Leggi di più… - 2. Criticare non è diffamare: le opinioni anche sgradevoli non si misurano con il metro della verità (Cass. 5925/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2026
L'invio di un esposto all'autorità disciplinare, contenente espressioni offensive, costituisce esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., il quale è da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi. In tema di diffamazione, il diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU, si concreta nella formulazione di un giudizio valutativo e non nella narrazione di un fatto storico; ne consegue che, …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Rilevato che: Nel 2011, Maurizio B. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, Christian F. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del carattere gravemente diffamatorio di un articolo a firma del convenuto, intitolato "Caso Te.Am - B. in un clamoroso conflitto di interessi", pubblicato sul sito internet "I due punti.it". A sostegno della propria domanda, l'attore (allora sindaco di Teramo) espose che, nell'articolo, la propria figura veniva accostata a quella del mago Silvan, così accreditando la tesi che si trattasse di una persona adusa a trucchi e sotterfugi di bassa lega, e tacciata di "improntitudine paragonabile solo a quella di …
Leggi di più… - 4. "Il medico non sapeva il tedesco" per denunciare violazione diritto alla lingua madre: critica non diffamazione (GIP Bz, 6/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 gennaio 2026
Il diritto di critica politica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. e art. 10 CEDU, può assumere toni anche aspri e veementi, purché non travalichi nel gratuito attacco alla persona o nell'aggressione arbitraria al patrimonio morale altrui. La critica fondata su interpretazioni soggettive di fatti e comportamenti non richiede la medesima obiettività pretesa per il diritto di cronaca. Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è dirimente l'individuazione del destinatario della critica espressa nel manifesto. Qualora il messaggio sia rivolto alle forze politiche responsabili dell'organizzazione del servizio pubblico, e non a …
Leggi di più… - 5. Paziente muore perchè medico non sa il tedesco? E' critica, non reato (Tr BZ,26/6/2023)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2024
"Paziente muore perchè il medico non sa il tedesco": è critica legittima, non reato,m segnalare in modo sia pure aspro, ma all'evidenza metaforico, mediante l'utilizzo di una immagine grafica stilizzata, il rischio di gravi conseguenze in caso di ravvisata perdurante insensibilità ed inattività dei responsabili politici rispetto alle carenze, ritenute ormai insostenibili, di un settore, quello sanitrio, fondamentale per l'intera comunità. (qui un articolo del quotidiano Alto Adige sulle origini della querelle giudiziaria) TRIBUNALE DI BOLZANO UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 3287/2020 R.G.N.R. 1915/2021 R.G. GIP Ordinanza Il giudice per le indagini preliminari, a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2010, n. 4938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4938 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 28/10/2010
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1591
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO PA Antonio - Consigliere - N. 28807/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 24.5.2010 da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
avverso la sentenza emessa dal GUP di quello stesso Tribunale del 23 aprile 2010 nel procedimento penale a carico di:
ME ND, nato a [...] il [...], GI PA, nato a [...] il [...] e IE PA, nato a [...] il [...]. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Letta la memoria difensiva depositata in favore dell'imputato. Sentita la relazione del Consigliere dr. PA Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale di Roma, pronunciando ai sensi dell'art. 425 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di SI ND, GI PA e MI PA, con formula, per i primi due, perché il fatto non costituisce reato, e nei confronti del MI perché il fatto non sussiste. La vicenda in questione riguardava un articolo pubblicato nella Cronaca di Roma del quotidiano Corriere della sera, a firma di PA GI (il MI era il direttore responsabile), riproducente le dichiarazioni di ND SI (al tempo vice presidente della Provincia di Roma), oltre che di LI MA (al tempo parlamentare), nei confronti del quale era stato già disposto il proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale, in quanto le dichiarazioni rese avrebbero dovuto ritenersi esercizio di funzione politica. Le dichiarazioni del SI riguardavano il corteo che la formazione politica Forza Nuova aveva organizzato e programmato per le vie del quartiere Prati di Roma ed il relativo contenuto era stato ritenuto diffamatorio dal querelante Roberto Fiore costituitosi parte civile. In particolare l'articolo, intitolato Corteo di Forza Nuova da Piazza Mazzini. Paura nel quartiere Prati, riportava le dichiarazione del SI secondo cui non è tollerabile infatti che spazi politici e di espressione siano lasciati a disposizione di organizzazioni chiaramente fasciste e che sono portatori di valori quali la xenofobia, il razzismo, la violenza e l'antisemitismo. A carico del SI e del GI era stato ipotizzato il reato di cui all'art. 110, art. 595, commi 1, 2 e 3 in relazione alla L. n. 47 del 1948, art. 13, mentre a carico del MI era configurato il reato di cui all'art. 57 c.p. per omesso controllo sulla pubblicazione, in rapporto al reato di cui all'art. 595 c.p.. Reputava il giudicante che, quanto al SI, il fatto fosse scriminato dal legittimo esercizio del diritto di critica politica, indipendentemente dalla corrispondenza al vero che l'organizzazione cui si era fatto riferimento avesse le caratteristiche indicate nell'imputazione; e che, quanto all'articolista, ricorrevano gli estremi dell'esimente del diritto di cronaca, essendosi egli limitato a riportare, virgolettandole, le dichiarazioni di soggetto politico, alla cui conoscenza vi era certamente un interesse pubblico. Avverso la decisione anzidetta il sostituto procuratore presso il Tribunale di questa città ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il PM ricorrente denuncia errata interpretazione ed applicazione dell'art. 51 c.p. e art. 21 Cost. in relazione all'art. 595 c.p., in tema di critica politica. Contesta, in particolare, l'assunto secondo cui la scriminante del diritto di critica fosse del tutto svincolata dal rispetto del limite della verità del fatto. A suo dire, il limite della verità dei fatti era invece operante, in quanto diversamente la critica politica travalicava in pura e semplice aggressione alla reputazione altrui. Nel caso di specie, il SI aveva espresso giudizio sul conto dell'associazione presieduta dal querelante, che aveva tacciato di antisemitismo, benché varie pronunce giudiziarie avessero escluso che l'antisemitismo rientrasse nei programmi e nella prassi di quella stessa associazione. 2. - Non ricorrono, per vero, i denunciati vizi di legittimità, avendo il GIP motivato, con argomentazioni logiche e formalmente corrette, il suo convincimento in ordine all'insussistenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in dibattimento. Al riguardo, ha tenuto conto della ritenuta configurabilità, in concreto, dell'esimente del diritto di critica politica tale da poter giustificare il fatto asseritamente lesivo della reputazione della persona offesa;
e, per quanto riguarda l'articolista, della correttezza del suo operato nell'esercizio del diritto di cronaca, essendosi egli limitato a riportare, virgolettandole, le dichiarazioni del parlamentare, la conoscenza delle quali rispondeva ad un interesse pubblico, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice in tema di intervista. Sotto il primo profilo, afferente alla posizione del SI, non è meritevole di censura l'apprezzamento del GUP in ordine al limitato rilievo che il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, sul condivisibile rilievo che la critica, in quanto espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (cfr. Cass. sez. 5,16.11.2005, n. 6416). Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica, allora, è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argomenta ad hominem (cfr., tra le altre, Sez. 5, 25.9.2001, n. 38448; id Cass. Sez. 1, 10.6.2005, n. 23805, rv. 231764). Nel caso di specie, il giudicante ha ritenuto irrilevante, proprio in quanto la fattispecie non debordava dai limiti della critica politica, la verifica della verità della presenza dei connotati di xenofobia, razzismo, violenza ed antisemitismo nel modo di essere e di porsi dell'associazione Forza Nuova, attestandosi così, sul piano concettuale e giuridico, su una linea di valutazione anche meno incisiva rispetto all'assunto di questa Corte regolatrice, che ha riconosciuto l'esimente del diritto di critica storica e politica nell'attribuzione - agli appartenenti a quella stessa associazione - di espressioni quali nazifascismi e neonazisti, sul riflesso che, alla luce dei dati storici e dell'assetto normativo vigente durante il ventennio fascista, segnatamente delle leggi razziali - R.D. n.1728 del 1938 e relative leggi di attuazione - la qualità di fascista non può essere depurata dalla qualità di razzista e ritenersi incontaminata dall'accostamento al nazismo, il che fornisce base di verità alle espressioni di critica in quella sede esaminate (cfr. Cass. Sez. 5, 8.1.2010, n. 10449, rv. 247132). E, sempre in dimensione storica, qualifiche di xenofobia, razzismo, violenza ed antisemitismo attengono a principi o valori (o disvalori, a seconda della diversa angolazione prospettica), intimamente connaturati e strutturalmente coessenziali alla ideologia nazista e fascista. Il giudice di merito non ha ravvisato gli estremi del denunciato pregiudizio alla reputazione, nei termini di un apprezzamento squisitamente di fatto, che, in quanto adeguatamente e logicamente formulato, si sottrae al sindacato di legittimità.
Tale delibazione sostanzia, quindi, il giudizio di insussistenza di elementi sufficienti, univoci e comunque idonei per sostenere l'accusa in un giudizio dibattimentale, nel pieno rispetto, dunque, dei limiti della valutazione prognostica che è demandata al giudice dell'udienza preliminare, ai fini dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere. Valutazione che deve risolversi nel rilievo della mancanza di condizioni su cui fondare la prognosi di evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale di prova raccolto (cfr. Cass. sez. 2, 18.3.2008, n. 14034, rv. 239514), in funzione del richiesto giudizio di inutilità del dibattimento. 2. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011