Sentenza 28 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica - i cui limiti scriminanti sono più ampi di quelli relativi al diritto di cronaca - riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolga in ambito politico, in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica; ne consegue che, una volta riconosciuta la ricorrenza della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilità e malanimo personale, è necessario valutare la condotta dell'imputato alla luce della scriminante del diritto di critica di cui all'art. 51 cod. pen..
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Rilevato che: Nel 2011, Maurizio B. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, Christian F. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del carattere gravemente diffamatorio di un articolo a firma del convenuto, intitolato "Caso Te.Am - B. in un clamoroso conflitto di interessi", pubblicato sul sito internet "I due punti.it". A sostegno della propria domanda, l'attore (allora sindaco di Teramo) espose che, nell'articolo, la propria figura veniva accostata a quella del mago Silvan, così accreditando la tesi che si trattasse di una persona adusa a trucchi e sotterfugi di bassa lega, e tacciata di "improntitudine paragonabile solo a quella di …
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La massima La parola "mafioso" assume carattere offensivo e infamante e, laddove comunicata a più persone per definire il comportamento di taluno, in assenza di qualsiasi elemento che ne suffraghi la veridicità, integra il delitto di diffamazione, sostanziandosi nella mera aggressione verbale del soggetto criticato. (Fattispecie relativa al commento critico, pubblicato su "facebook" dall'ex-sindaco di un comune siciliano, del comportamento tenuto dal sindaco in carica nella designazione dei candidati per le elezioni locali, comportamento definito dal ricorrente come "imposizione o agire mafioso" - Cassazione penale sez. V - 29/05/2019, n. 39047) Vuoi saperne di più sul reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2005, n. 15236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15236 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 28/01/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 173
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 003267/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR GI N. IL 07/01/1952;
2) ED IO N. IL 24/06/1931;
3) NG NO;
avverso SENTENZA del 26/05/2003 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello F. Mauro che ha concluso per a.s.r. per prescrizione.
Uditi i difensori avv.ti .... (Illeggibile) Guglielmo e VOLO Grazia. RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Bergamo, in data 11/3/2002, dichiarava AR GI e ED IO, del reato di cui agli articoli 110, 595.1.3 e 61, n. 10 C.P., 30.4 legge 6/8/1990, n. 223 e 13 legge n. 47/48, per avere, nel corso del TG 4 delle ore 19,00, trasmesso da rete 4, nelle rispettive qualità di ospite e di conduttore, concorso ad offendere la reputazione di Di IE TO, magistrato, già in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano, giudizi espressi travisando il contenuto del verbale di interrogatorio reso dal Di IE, davanti all'A.G. di Brescia, in data 2/7/1995. Esclusa l'aggravante di cui all'art. 595.2 C.P., gli imputati, concesse le circostanze attenuanti generiche a ED IO, ritenute subvalenti alle aggravanti, condannava quest'ultimo alla pena di euro 4.000,00 di multa e AR GI alla pena di euro 6.000,00 di multa. Spese. Condannava, altresì, gli imputati in solido al risarcimento dei danni nei confronti di Di IE, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 12.000,00. Spese nei confronti della parte civile. Pubblicazione della sentenza.
La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata del 26 maggio 2003, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosceva anche al AR le circostanze attenuanti generiche e valutate le stesse per entrambi gli imputati equivalenti alle aggravanti contestate, riduceva la pena inflitta ad euro 2.500,00 di multa, ciascuno. Conferma nel resto.
Ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, entrambi gli imputati. ED IO, prospetta sei motivi di annullamento. Con il primo, deduce, l'improcedibilità per difetto di querela, in quanto al momento della presentazione non era stata identificata la persona del proponente, non essendo state indicate le sue generalità. Quindi, doveva ritenersi che la querela fosse stata presentata da soggetto incaricato, con le conseguenze di cui all'art. 337.1 c.p.p. e,cioè, senza l'autenticazione della firma del querelante.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 606, lett. C) per inosservanza dell'art. 162 c.p.p., in quanto le notifiche dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio erano state effettuate presso il difensore, a seguito di dichiarazione di domicilio rilasciata dall'imputato, contestualmente alla nomina del difensore, anziché dichiarata a verbale o trasmessa all'autorità procedente, mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata. Pertanto,la dichiarazione di domicilio, doveva considerarsi nulla ex art. 178, lett. C) e 179 c.p.p. e, dalla stessa, era conseguita l'omessa citazione dell'imputato, con conseguente nullità dei processo di primo e secondo grado.
Il terzo motivo di ricorso, denuncia la violazione della legge penale (art. 595 e 51 C.P.) per mancato riconoscimento della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca o di critica giornalistica (art. 606, lett. B c.p.p.), nonché per manifesta illogicità della sentenza per travisamento del fatto (art. 606, lett. E c.p.p.). La responsabilità dell'imputato era stata ritenuta sulla base di quanto avrebbe dichiarato durante un'intervista rilasciata dal GI AR, chiamato a commentare la pubblicazione del verbale del 2/7/1995, reso da Di IE
alla Procura della Repubblica di Brescia.
Il verbale era stato pubblicato da alcuni quotidiani, nel gennaio 1996 e tra le altre dichiarazioni vi era quella relativa ad un "Progetto strategico per il futuro", dalla quale emergeva la volontà dell'ex magistrato di entrare in politica, assumere incarichi istituzionali, proseguire l'opera di mani pulite attraverso i servizi segreti, con l'obiettivo di cambiare la classe dirigente e formare nuovi aggregati politici.
Era, perciò, evidente la rilevanza sociale della notizia, mentre la Corte aveva ritenuto il carattere diffamatorio delle affermazioni e dei giudizi espressi nella trasmissione giudiziaria, proprio ritenendo non vera la notizia che, mentre esercitava la professione di P.M., avesse nutrito ambizioni politiche.
Secondo il difensore del ricorrente, invece, ED non aveva mai affermato che dai verbali emergesse la confessione di Di IE di avere fatto un uso distorto del suo ruolo professionale, per cui la Corte era incorsa in un travisamento del fatto, che si era risolto in una motivazione illogica.
Lamenta ancora il ricorrente erronea applicazione della legge penale, in quanto la notizia diffusa non era diffamatoria.
ED aveva fatto una dichiarazione introduttiva, alla quale erano seguite le dichiarazioni del giornalista Scarpino Salvatore, che aveva approfondita la notizia di cronaca, evidenziando le fasi del piano di Di IE, ma senza affermare che si trattava di una confessione della p.o..
Quindi, la notizia data da ED, non conteneva alcunché di infamante, ne' aveva affermato che il magistrato avesse fatto un uso distorto del suo ufficio per scalare la carriera politica. La notizia era vera, di pubblico interesse e rispettava i limiti della continenza espositiva.
Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 595 e 110 e 51 C.P., in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'intervistatore per le affermazioni rese dall'intervistato, nel corso della diretta televisiva. Le opinioni espresse da AR non potevano essere imputabili al ricorrente, tanto che lo stesso Di IE, tra le persone denunciate non aveva indicato il suo nominativo. Egli aveva introdotto la notizia che era stata, poi, commentata da esperti, per cui non poteva sostenersi, come fatto dai giudici di merito, che vi era stata piena adesione alle dichiarazioni di AR.
Con l'ultimo motivo, si deduce violazione del diritto alla prova testimoniale sulla verità della notizia e omessa applicazione dell'art. 59 C.P., in relazione all'art. 51 e 595 C.P.. Le dichiarazioni di ED erano fondate su fatti di cronaca giudiziaria riguardanti il contenuto delle dichiarazioni di Di IE, rese il 2/7/1995. L'imputato aveva richiesto prova testimoniale e l'acquisizione di Rassegna stampa al fine di dimostrare la verità di quanto riferito, ma i giudici del tribunale avevano ritenute superflue tali prove e la Corte di Appello, in presenza di specifiche doglianze, le aveva ritenute irrilevanti, in violazione dell'art. 111.2 Costituzione.
A sua volta, il difensore di AR GI deduce un triplice motivo di annullamento.
Con il primo, lamenta erronea applicazione dell'art. 595 C.P., in relazione agli articoli 51 C.P. e 21 della Costituzione, in relazione all'art. 606, lett. B) c.p.p.. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello non aveva preso posizione in ordine alla censure mosse a confutazione della sentenza di primo grado.
Infatti, i giudici territoriali le espressioni usate dal ricorrente, nel commentare il contenuto del verbale del 2/7/1995 andava ravvisato nel fatto di avere presentato Di IE, come persona che attraverso il detto verbale avrebbe ammesso di avere strumentalizzato per fini personali, di carattere politico, i poteri investigativi di cui era titolare all'epoca delle funzioni di magistrato componente del Pool di Milano.
Risultava, come dato di fatto accertato (vedi sentenza 29/1/1997 del tribunale di Brescia a carico di NA e altri) che dalla primavera del 1994, la p.o. aveva intrecciato sostanziosi contatti per entrare in politica, per cui le espressioni usate andavano valutate in tale contesto. La stessa Corte nel valutare la condotta dell'imputato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche aveva riconosciuto che il AR si era espresso in un contesto di polemica di carattere politico, nel quale si assiste al prevalere della passionalità politica e della verve polemica. Ciò premesso, nel valutare la possibilità di applicare la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, la Corte non ha tenuto conto della finalità politica delle critiche del AR, che trova come unico limite l'attacco personale, e nel quale il limite della verità è meno rigoroso. I giudici dell'impugnazione, pur dando atto che non vi sarebbe nulla di infamante nell'attribuire a Di IE velleità politiche, non ha invece, valutato che, quelle velleità fossero nutrite da chi aveva scardinato il sistema politico e che ragioni di trasparenza imponevano al magistrato di prendere le distanze da un impegno attivo nell'ambito della politica, come disposto dallo stesso codice deontologico della categoria. Quindi la critica dell'imputato era del tutto legittima.
Con il secondo motivo, si lamenta mancanza di motivazione con riguardo all'esercizio di critica in via putativa, in quanto l'imputato non conosceva il secondo verbale del 7/7/1995, nel quale Di IE aveva spiegato il significato del cd. "progetto per il futuro".
Infine, il ricorrente contesta l'erronea applicazione dell'art. 595 C.P., con riguardo alla commisurazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reato risulta prescritto.
Infatti, le espressioni ritenute diffamatorie risultavano profferite in data 14/1/1996, ed essendo state riconosciute agli imputati, le circostanze attenuanti genetiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla data del 14/7/2003, ai sensi degli articoli 157, n. 4, 158 e 160 C.P., era decorso il termine di anni sette e mesi sei di reclusione, utile a prescrivere.
Pertanto, non risultando evidente la ricorrenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., la sentenza va annullata senza rinvio, per tale motivo, anche agli effetti civili. Infatti, gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 595 C.P., per quanto dichiarato da AR GI, ex Ministro per i rapporti con il Parlamento, chiamato dal giornalista IO ED a commentare, nel corso del TG4 del 14/1/1996, la pubblicazione del verbale di interrogatorio del 2/7/1995 reso da TO Di IE, già sostituto procuratore della Repubblica di Milano, su invito della Procura della Repubblica di Brescia. La Corte territoriale (peraltro modificando il giudizio reso dal primo giudice, che aveva ritenuto diffamatoria l'ammissione dei reati per i quali d'attuale p.o. era stato sottoposto a giudizio) aveva colto l'aspetto diffamatorio nella ritenuta presentazione al pubblico, da parte degli imputati, di una vera e propria "confessione" di Di IE, di una cosciente strumentalizzazione a fini personali e politici, dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale ed alle attività di indagine.
Nella decisione impugnata, in punto di responsabilità, è desumibile una evidente illogicità e contraddittorietà, nonché omessa valutazione di un rilevante motivi di appello.
Invero, la stessa Corte concorda pienamente con quanto sostenuto dalle difese dei due imputati, secondo le quali non era deducibile nulla di infamante nell'affermare che un magistrato aveva velleità politiche, nel mentre esercitava le sue funzioni, tanto più che si trattava di una notizia vera, la cui diffusione appariva di indubbio interesse pubblico.
Ora, fermo restando che il giudizio reso dall'intervistato e ritenuto da ED, doveva essere valutato unicamente alla luce del verbale 2/7/1995, che si commentava e che, come richiamato dai ricorrenti, non solo risultava accertato che Di IE aveva dato le dimissioni nel maggio 1995, ma che già a partire dalla primavera 1994, aveva intrecciato sostanziosi contatti con esponenti della politica nazionale finalizzati al suo intervento diretto in politica (v. sentenza Dinacci del tribunale di Brescia 29/1/1997), gli imputati e, in particolare ED, non avevano, in nessun momento, attribuito un carattere di vera e propria "confessione" in malam partem, al verbale di interrogatorio che andavano commentando. Il AR si era espresso in maniera critica e aveva reso una valutazione globale sulla strumentalizzazione che della funzione giudiziaria riteneva fosse stata fatta, in funzione di quel "progetto strategico per il futuro" contenuto nel verbale di interrogatorio Di IE 2/7/1995 e che riportava le direttive che, contestate agli imputati, erano state criticate.
Da quanto sopra esposto, la Corte ha tratto conclusioni non corrispondenti al giudizio con il quale ha, poi, ritenuto che la condotta di entrambi gli imputati "non appare certamente frutto di ostilità e malanimo personali, ma si è espressa nel contesto di una polemica di carattere politico, ambito nel quale è frequente assistere al prevalere della passionalità e della verve politica". Se così è, la Corte avrebbe dovuto analizzare la condotta degli imputati con riguardo alla possibilità di riconoscere l'esercizio del diritto di critica, anche in via putativa, come espressamente sollevato con i motivi di appello e rimasti senza alcun riscontro. Infatti, fermo restando che il diritto di critica non si concretizza nella semplice narrazione di fatti, ma in un giudizio o nella manifestazione di una opinione, per cui i limiti scriminanti sono più ampi che nel diritto di cronaca, purtuttavia essi soggiacciono al limite della rilevanza sociale e della correttezza delle espressioni usate (Cass. Sez. 5^, 1/10/2001, Rodriguez;
idem, 23/9/1997, Cantonetti).
Il diritto di critica, aspetto essenziale del più ampio diritto di libertà di manifestazione del pensiero garantito dalla Costituzione, secondo i principi dettati da questa Corte, in relazione al delitto di diffamazione a mezzo stampa, si atteggia a causa di giustificazione, quando viene esercitato nei limiti della verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza (pertinenza) e della correttezza (continenza) con cui il fatto viene riferito (Cass. Sez. 5^, 27/2/1997, Liguori). Per l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 C.P., anche in termini di putatività, la critica, quando si svolge nell'ambito "politico", assume necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, in quanto in essa si confrontano le varie concezioni ritenute vincenti per il raggiungimento dei fini pubblici da conseguire.
Di conseguenza, rientra nella normalità che le varie condotte dei soggetti che si confrontano, proprio perché contrapposte, siano caratterizzate da comportamenti, atteggiamenti, valutazioni e giudizi funzionalmente critici nei rapporti con gli avversaci "politici", nei quali a volte è unita una certa dose di opportunismo.
In sostanza, risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica per cui - nella valutazione del contenuto del "piano strategico per il futuro" elaborato da Di IE quando ancora svolgeva le funzioni di P.M. - alla luce delle vantazioni sopra espresse, la potenzialità offensiva della condotta critica degli imputati, andava considerata, una volta esclusa soggettivamente ostilità e malanimo e la ricorrenza di una polemica politica, andava valutata ai sensi dell'art. 51 C.P. e 21 Cosi. Pertanto, agli effetti civili, la sentenza va rinviata al giudizio del giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Annulla la medesima sentenza, agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2005