Sentenza 20 marzo 2007
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è illegittima la decisione con cui il giudice di appello affermi la responsabilità del giornalista, agli effetti civili, ritenendo che non poteva predicarsi la veridicità delle notizie propalate, considerato che il giudizio sulla diffamazione scriminabile dall'esercizio del diritto di cronaca può essere di condanna solo quando, espletata ogni doverosa indagine sull'allegazione dell'imputato, non sussista la prova che consenta di affermare detta verità o quando debba escludersi la probabilità che il fatto sia vero, mentre il dubbio sulla esistenza di un'esimente impone, qualora vi sia un principio di prova o una prova incompleta, l'assoluzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2007, n. 27283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27283 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 20/03/2007
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 713
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 23650/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI DO nato il [...] ad [...];
avverso la sentenza in data 7.6.2005 della Corte d'appello di Milano, parti civili LE HI e NA EF M.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa DI TOMASSI M. Stefania;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito per le parti civili l'avv. SCHITTAR Domenico Carponi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Con sentenza 4.4.2003 il Tribunale di Milano aveva assolto, con la formula il fatto non costituisce reato, DO PI dal reato di diffamazione aggravata (art. 595 c.p., L. n. 47 del 1948, artt. 13 e 21) contestatagli quale autore dell'articolo pubblicato il 20.10.1997 sul supplemento periodico Corriere Economia del quotidiano Corriere della sera;
articolo nel quale secondo l'accusa s'offendeva la reputazione di EF M. NA - amministratore delegato di AL WA MANAGEMENT s.a. e presidente di BANK AL WA l.t.d. - e di AL LE HI - suo vice, nonché degli enti da costoro rappresentati.
1.1. L'articolo incriminato, dal titolo "Finanze & Terrorismo. Spariti 50 miliardi nei conti del movimento palestinese - Hamas perde metà del tesoro" affermava, in breve e tra l'altro, che "La BANK AL WA svolgeva attività di sovvenzionamento a favore di movimenti islamici accusati di perpetrare la lotta armata"; "Il presidente egiziano EFABU NA ha affidato al suo vice, il siriano AH AL HAMMET il compito di assistere Hamas, la AA egiziana, il Fis algerino e l'HA tunisino".
1.2. Il Tribunale premetteva che le persone offese s'erano dolute dell'articolo perché esso attribuiva loro (e agli organismi rappresentati) finanziamenti al terrorismo, rapporti con organismi con i quali AL WA non aveva nulla a che fare, descriveva flussi di denaro giunti in Palestina attraverso la banca delle Bahamas e la sede di Lugano, donazioni ad Hamas, finanziamenti ad organizzazioni terroristiche (tra cui JA ISLAMIA, indicata come responsabile di un attentato a Luxor), attività di riciclaggio. Sostenevano al contrario di non avere avuto alcun contatto con Hamas, ne' INTERPAL, AL QODS o BAIT ALMAL, di non avere gestito il portafoglio di Hamas, di non conoscere IM SR e di non avere rapporti in genere con frange terroriste islamiche.
1.3. Dopo un excursus in tema di principi applicabili alla diffamazione a mezzo stampa, sulla esistenza di interesse pubblico alla notizia e sulla continenza espositiva, quanto alla "verità dei fatti narrati" il Tribunale riferiva quindi che dalle produzioni documentali e dalle dichiarazioni di EF NA s'era appreso che il gruppo AL WA era formato principalmente da AL WA BA, banca off-shore con sede nelle Bahamas e da AL WA EN, società di servizi della quale la prima era principale azionista. AL WA BA era una banca che agiva secondo le norme islamiche, non applicando interessi attivi ne' passivi ma dividendo utili e perdite, la cui clientela era composta all'80.90% di musulmani, distribuita in 30 paesi.
1. 3.1. Con riferimento alle notizie pubblicate esponeva che nel corso dell'istruzione dibattimentale era stato acquisito un dossier del SISDE, avente ad oggetto il gruppo AL WA e le persone offese, composto da quattro documenti SISDE del 6.4.1996, 15.5.1995, 11.12.1998, e da un una raccolta di documenti del SISMI 21.10.1998 (trasmessi al SISDE e al Dipartimento di Pubblica Sicurezza):
- il primo documento (del 6.4.1996) analizzava il gruppo SR (del quale si diceva che aveva rapporti commerciali con l'estero non chiari e si riferivano i rapporti con la soc. ARAMCO ritenuta di copertura di organizzazioni estremiste islamiche tra cui l'HA tunisina) i rapporti dei SR con l'Istituto Culturale Islamico di Milano (segnatamente con DA OH) e infine con EF NA, che si diceva aderente all'organizzazione FR AN, noto per le sue donazioni alla causa musulmana;
seguiva un profilo di HIA AL LE;
- il secondo era un documento (del 15.5.1995) contenente due note, l'una riferita a SR AH IS e l'altra a EF NA, descritto come amico e collaboratore di SRN, dirigente europeo dei FR AN, sospetto aderente all'HA, - il terzo documento recava notizie su i componenti della famiglia SR, su SS NA, su AL AL HI.
- i documenti SISMI dell'ultimo gruppo recavano una scheda su AL WA EN Organization e altra su AL WA BA, di entrambe, in sintesi si riferiva che erano sospettate di finanziare organizzazioni estremistiche islamiche, di attività di "riciclaggio" di denaro e che costituivano la più importante struttura finanziaria dei FR AN, in collegamento diretto con l'Istituto Culturale Isalmico di Milano, che pareva elargire fondi a gruppi fondamentalisti mediante la ZATKAT e finanziare il Movimento islamico internazionale;
ne venivano indicati i componenti del Consiglio di amministrazione, appartenenti ai FR AN, tra i quali il fondatore dell'Istituto Islamico di Milano OH MANSUR, e tale HU AL RI AR (identificato come AH HU, ex nazista convertito all'Islam, presunto fiduciario iraniano); di AL WA BA si evidenziava in particolare il ruolo di struttura finanziaria delle organizzazioni estremiste che si ispiravano ai FR AN (JA IS egiziana, EL NAHADA tunisina, F.I.S., G.I.A. e ex Hamas algerine, Fronte islamico sudanese di HASSAN AL TURABI, JA AL IS Libanese, ex MUJAHIDIN Afgani, Hamas Palestinese) se ne indicavano come "leaders" le persone offese e SR, si ribadiva il collegamento con il Centro Culturale Islamico di Milano
e con l'Unione delle comunità e organizzazioni islamiche di Milano. Erano stati sentiti il colonnello Carlo DE DONNO (il 15.11.2002), direttore del SISDE di Milano, il Dott. MELISI Riccardo (il 10.1.2003), direttore del SISDE di Roma: entrambi avevano dichiarato di non potere riferire in merito alle notizie contenute nel dossier nè sulle modalità della loro acquisizione. Il secondo in particolare aveva dichiarato che agli atti del SISDE esisteva una più ampia documentazione, di cui i documenti acquisiti erano parte, ma che tale ulteriore documentazione era coperto da segreto;
che l'attività investigativa del SISDE s'era protratta fino al 1998; che i documenti del dossier erano stati redatti sulla base di informazioni precedentemente raccolte.
Era stato acquisito un documento (Rapport sur la protection de l'Etat - 1997) prodotto dalle parti civili nel quale si leggeva che Hamas è "ala dei FR AN fondamentalisti"; IA IS è "gruppo terrorista sunnito, legato ai FR AN"; AM IS è "organizzazione all'origine studentesca fondata alla fine degli anni settanta e strettamente legata ai FR AN;
interrompe i suoi legami con questi a metà degli anni 70". Erano state acquisite notizie giornalistiche (comunicati ANSA), documenti e le deposizioni dei giornalisti BIGLIA e MALAGUTTI (del Corriere della sera) che indicavano come, dopo l'undici settembre 2001 (attentato alle torri gemelle ad opera di terroristi di Al Qaeda), l'attività di intelligence sui finanziamenti alle organizzazioni terroristiche islamiche aveva subito una forte accelerazione.
Si riferiva ancora, sulla base dei documenti raccolti:
- che nell'ottobre/novembre 2001 gli Stati Uniti avevano inserito le società del gruppo AL WA e le persone fisiche che le controllavano nella "Lista nera" (elenco dei persone e società sospettate di collegamenti con Al Qaeda), disponendo il blocco amministrativo dei relativi conti;
- che nel novembre 2001 erano state perquisite dall'Autorità giudiziaria svizzera a Lugano e a Campione d'Italia le abitazioni delle persone offese e le sedi delle società Al WA, la richiesta di rogatoria all'Autorità giudiziaria italiana riferendo alle persone offese l'imputazione di "partecipazione ad organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260 c.p.," e il finanziamento a Al Qaeda dal 1981;
- che una lettera 5.6.2002 dell'Ufficio Italiano Cambi, Servizio antiriciclaggio, che chiedeva di fornire indicazioni circa operazioni sospette compiute dai soggetti i cui nominativi erano emersi nello svolgimento di indagini per fatti di terrorismo, forniva un elenco di tali soggetti nel quale figuravano i nomi delle persone offese, di AH SR, dell'Istituto Culturale Islamico di Milano, delle società del gruppo AL WA;
- che un comunicato stampa (con allegato il documento ufficiale di riferimento) del 29.8.2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze riferiva del congelamento amministrativo dei conti di persone fisiche e giuridiche risultate collegate, a seguito di investigazioni della Polizia italiana e statunitense, ad Al Qaeda, indicando 14 entità giuridiche colpite dal blocco tutte riconducibili a EF NA e a AH SR e riferendo che nel 1997 sessanta milioni di dollari erano transitati nei conti di BA AL WA destinati ad Hamas, che EF NA e a AH SR risultavano inseriti nelle liste statunitensi dei soggetti (terroristi) legati a Al Qaeda;
- che la relazione alla Commissione Finanze della Camera dei deputati degli Stati Uniti di JUAN C. RA - Vice assistente segretario al terrorismo e al crimine violento del Dipartimento del Tesoro USA - riferiva che nel novembre 2001 il ministero del Tesoro aveva catalogato la banca AL WA come fonte di finanziamento terrorista e che nel 1997 i 60 milioni raccolti per Hamas erano stati trasferiti su conti di detta banca;
che si sospettava che nel 2000 AL WA avesse fornito una linea di credito clandestina per un socio di BI LA e che nel 2001 il suo presidente avesse fornito aiuti economici a BI LA e a Al Qaeda.
Si dava infine atto che era stato infine acquisito, a "discarico" delle persone offese, un rapporto di osservazione redatto da società di revisione alla Commissione federale delle Banche (svizzere) nel quale si evidenziava che AL WA EN non svolgeva attività bancaria e che AL WA BA non operava come banca in svizzera. Si trattava peraltro ad avviso del Tribunale di documento non rilevante, sia per l'ente dal quale promanava, sia perché risultava che Al WA BA operava sicuramente fuori della Svizzera.
1.4. A ragione dell'assoluzione, in conclusione, il Tribunale osservava che esistevano informazioni "generali" riguardanti:
l'appartenenza di EF NA al movimento FR AN e la sua sospetta appartenenza all'associazione HA;
il rapporto dei FR AN con frange terroristiche islamiche;
la riconducibilità alle persone offese e ad SR (a loro collegato) di una serie di società a forte connotazione islamica;
la presenza tra gli amministratori di AL WA di soggetto appartenente a movimenti nazisti convertito all'Islam e sospettato d'essere in contatto con frange estremistiche e con BI LA. Risultava che AL WA e i suoi amministratori erano oggetto di indagini per finanziamento al terrorismo da parte delle autorità elvetiche e del Liechtenstein anche per fatti precedenti al 1997. I documenti SISMI e SISDE, la relazione RA, i comunicati del Dipartimento del Tesoro USA e del Ministero dell'Economia italiano confermavano l'esistenza di trasferimenti di fondi ai gruppi terroristici indicati nell'articolo e a Al Qaeda tramite AL WA. L'analogia ma non identità delle notizie riportate nel documento SISMI 20.10.1998 (che era più specifico: cfr. p. 32 sent. Tribunale) avvalorava l'ipotesi dell'autonomia delle indagini dalle quali il giornalista e i servizi avevano tratto le loro informazioni. Le società AL WA e le persone offese erano state inserite, assieme a quelle del gruppo SR, nelle liste compilate dalla Nazioni Unite che avevano portato al congelamento dei rispettivi patrimoni.
Complessivamente le risultanze processuali in tema di rapporti tra AL WA e terrorismo islamico, quali emergevano da documenti ufficiali, fungevano insomma da riscontro alle notizie contenute nell'articolo (che, d'altro canto, indicava come fonte un non meglio identificato "imprenditore palestinese", consentendo così, mediante il riferimento a tale anonimo, d'apprezzare la reale portata delle notizie stesse), confermandone l'attendibilità a prescindere dal fatto che il giornalista potesse essersi avvalso di quelle stesse fonti (in particolare dei documenti dei Servizi formati successivamente) per acquisire le informazioni pubblicate. Sicché - secondo il Tribunale - pur non potendosi affermare che gli elementi acquisiti dimostrassero che dette notizie erano vere, secondo il canone di certezza richiesto per un accertamento di responsabilità penale - diverso essendo comunque il livello della verità esigibile giornalisticamente -, doveva tuttavia riconoscersi che essi, offrendo conferma anche postuma alle notizie pubblicate, consentivano di escludere che di queste potesse predicarsi la falsità.
Il complesso di dette risultanze portava per altro - proseguiva il Tribunale - a ritenere che nel redigere l'articolo il giornalista si fosse basato su informazioni di apprezzabile consistenza, e che il giornalista stesso avesse perciò ragionevolmente creduto ad esse (avesse, secondo le parole del primo Giudice, creduto "di esercitare a buon diritto il diritto di cronaca").
2. Impugnata la decisione di primo grado dai querelanti, costituitisi parte civile, la Corte d'appello di Milano con la sentenza in epigrafe dichiarava estinto per prescrizione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti, il reato, ma, ritenuta agli effetti civili la responsabilità dell'PI per il fatto a lui ascritto, lo condannava al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.
2.1. Osservava la Corte d'appello che il Tribunale aveva riconosciuto la valenza diffamatoria delle notizie pubblicate e che non poteva predicarsi la verità delle notizie propalate. E affermava che si trattava di "scansioni della decisione che, in difetto di appello incidentale" non facevano "più parte del devoluto". Ad avviso della Corte restava dunque da esaminare soltanto "'assunto ... secondo cui, nonostante la ritenuta non veridicità della notizia" era comunque applicabile "l'esimente putativa". A tale proposito rilevava dunque che, non esistendo fonti privilegiate e dovendo l'errore scriminante vertere sulla verità della notizia e non sull'attendibilità della fonte, il giornalista non poteva appagarsi di notizie apprese da fonti informative senza sottoporle a controllo, giacché in questo caso "fonti propalatrici di notizie, attribuendosi reciprocamente credito finirebbero per rinvenire in sè stesse la propria attendibilità". Questo essendo il vizio dei riscontri analizzati nella sentenza del Tribunale, che non esoneravano il giornalista "dal controllo sulla veridicità dei fatti". Nè poteva ammettersi che alla "correlazione tra l'oggettivamente narrato e il realmente accaduto" potessero sopperire "Valori sostitutivi come quello della verosimiglianza dei fatti narrati"
Passando ad analizzare gli elementi acquisiti, osservava quindi che le informazioni raccolte dai Servizi "non erano pubblicizzabili" ne' "predicabili di verità": si trattava infatti, da un lato, di documenti in gran parte coperti da segreto;
dall'altro, di notizie raccolte nell'attività preventiva di intelligence da fonti informative necessitanti esse stesse di riscontro, sicché non potevano essere ritenute "giornalisticamente" attendibili. La relazione RA e i provvedimenti amministrativi (di congelamento dei beni) adottati successivamente nei confronti delle persone offese contenevano notizie o non rilevanti o generiche, giacché RA aveva solo fatto riferimento alla notizia che nel 1997 sessanta milioni di dollari erano stati trasferiti ad Hamas tramite AL WA BA, senza indicare la "fonte" (e la sua attendibilità); notizie analoghe erano riferite dai comunicati stampa del Dipartimento del Tesoro e del Ministero dell'Economia italiano: ma anche tali comunicati non potevano ritenersi idonei ad assumere la veste di "fonte" ne' riscontravano la verità del fatto. Conclusivamente l'imputato non solo non aveva assolto l'onere di scegliere con diligenza le "fonti" della notizia, controllandone l'attendibilità, ma non aveva verificato ne' controllato i fatti appresi, offrendo prova della cura posta negli accertamenti svolti per vincere i dubbi prospettabili sulla verità della notizia. Le notizie insomma non erano risultate "oggettivamente veridiche" ne' basate su informazioni di apprezzabile consistenza e non poteva "ritenersi un riscontro della ritenuta verità ... l'asserita impossibilità di predicarne la falsità". Doveva di conseguenza escludersi la sussistenza dell'esimente putativa.
3. Ricorre il giornalista imputato DO PI per mezzo dei suoi difensori chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo denunzia la violazione di legge, segnatamente dell'art. 578 c.p.p., con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, nonostante l'appello di questa seguisse ad una pronunzia d'assoluzione in primo grado. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca, ancorché putativa, sottolineando che l'articolo era basato su informazioni raccolte da fonti confidenziali, la cui natura era chiaramente rappresentata ai lettori, rilevatesi attendibili sulla base della documentazione e delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio. Il giornalista aveva correttamente confezionato l'articolo, convinto della verità dei fatti narrati, peraltro espressi in forma dubitativa, e la legittimità del suo convincimento era confermata dagli elementi raccolti nel corso del giudizio. Nè il giornalista aveva altro mezzo se non affidarsi a fonti attendibili per verificare la verità, in sè, dei fatti.
4. In prossimità dell'udienza le parti civili hanno prodotto memoria con la quale insistono per il rigetto del ricorso.
In particolare osservano che: a) sarebbe pacificamente emersa la falsità dei fatti riferiti;
sarebbero inconferenti con la pretesa di dimostrare un errore scusabile i richiami a non dimostrate "conferme successive"; queste, comunque, generiche, provenienti da fonti non qualificate o addirittura ignote, neppure riguarderebbero, in larga parte i fatti raccontati nell'articolo medesimo;
b) l'articolo non s'esprimeva affatto in forma dubitativa, ma senza incertezze, senza prese di distanza, in forma assertiva;
c) lo stesso ricorrente avrebbe nella sostanza riconosciuto d'essersi avvalso di fonti "confidenziali" rimaste sconosciute, che non erano fonti ufficiali e dunque erano inaffidabili;
il ricorrente non risultava avere adottato alcuna cautela nella verifica di dette fonti ne' nella pubblicazione dell'articolo; lo stesso ricorrente, affermando che le fonti successive avrebbero dimostrato la verosimiglianza delle notizie propalate, ammetteva che non ne era stata provata la verità (sarebbe assurda la pretesa di prospettare come ex tunc il fatto vero attraverso un ex posi verosimile); d) sarebbe logicamente contraddittoria con quanto prima affermato circa l'utilizzazione di fonti confidenziali la successiva evocazione di fonti di "intelligence" o giudiziarie, inesistenti essendo peraltro all'epoca procedimenti a carico delle persone offese;
sarebbe impropria la pretesa di richiamare l'esistenza di un procedimento a carico delle persone offese instaurato 4 anni dopo la propalazione della notizia, e in relazione al quale era stato emesso un provvedimento di archiviazione (acquisito in secondo grado).
Inammissibile sarebbe quindi il richiamo ai dossier dei servizi segreti, trattandosi di documentazione non idonea a dimostrare la verità di quanto affermato (inaffidabile) e la cui utilizzazione era "illecita" (in quanto coperta da segreto). Essa concerneva peraltro, secondo quanto riferito dal direttore del Sisde IS di meri "spunti per approfondimenti interni all'attività del servizio"e non indizi capaci di dare consistenza a una notizia di reato. Si trattava inoltre di dossier contenente notizie per la maggior parte formate dopo la redazione dell'articolo. Irrilevante sarebbe quindi il fatto che parte delle notizie riportate nel dossier potessero coincidere con quelle prima pubblicate dall'articolo, anche perché essendo incontrollabili le fonti dell'uno come dell'altro non potrebbe escludersi che proprio l'articolo fosse stato la fonte del dossier. Si sottolinea che il pericolo di forme di autoavvaloramento delle notizie circolanti rende necessario che l'opera di accurata analisi e selezione delle fonti, il controllo sui fatti, la verifica dei casi dubbi preceda, non segua, la pubblicazione di un articolo;
e che la gravità delle notizie diffuse impone poi il massimo di cautele nell'attività di controllo e verifica delle fonti, ne' può ammettersi che l'attività del giornalista sia scriminata dalla sola verisimiglianza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, concernente la violazione dell'art.578 c.p.p., è manifestamente infondato.
La regola che alla declaratoria di estinzione per prescrizione consegue la decisone dell'impugnazione agli effetti civili nei soli casi in cui vi sia stata condanna in primo grado, enucleata dall'art.578 c.p.p., non si riferisce infatti all'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta, avverso sentenza d'assoluzione, per l'appunto dalla parte civile al fine d'ottenere la condanna dell'imputato: anche penale nell'ipotesi previgente dell'art. 577 c.p.p., occorsa nel caso di specie;
solo civile nell'ipotesi dell'art. 576 c.p.p., Comune e consolidata è infatti l'osservazione che la disciplina di cui all'art. 578 c.p.p., "si riferisce al caso in cui l'impugnazione sia dell'imputato o del pubblico ministero e solo in questa ipotesi richiede che, in presenza di una declaratoria di amnistia o di prescrizione, per decidere agli effetti civili, vi debba essere stata in precedenza una valida pronuncia di condanna alla restituzione o al risarcimento", sicché essa "non è applicabile allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale l'art. 576 del codice di rito riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda". E altrettanto deve dirsi nell'ipotesi in cui l'impugnazione è stata proposta ai sensi dell'art. 577 c.p.p., (ora abrogato), giacché il fatto che al giudice dell'impugnazione sia stato devoluto su iniziativa della parte civile anche il tema della responsabilità penale amplia, non restringe, l'ambito del devoluto e sarebbe illogico e contraddittorio sostenere che, in questo caso, decorsi i termini prescrizionali, ove non sussistono le condizioni per la conferma della soluzione più favorevole per l'imputato, al giudice del gravame sollecitato dalla parte civile non sarebbe più consentito conoscere neppure della responsabilità civile di quello (così, con riferimento a ipotesi perfettamente aderente alla presente, S.U. Sentenza n. 25083 del 11/07/2006, Negri).
2. Il secondo motivo è invece, nei termini che si diranno, fondato.
2.1. A causa di una certa confusione che è dato cogliere nella vicenda processuale in esame tra profilo oggettivo e profilo soggettivo dell'esimente evocata, occorre ricordare che, in tema di diffamazione, l'esercizio del diritto di cronaca o d'informazione costituisce sotto il profilo oggettivo, della condotta, causa di giustificazione ai sensi dell'art. 21 Cost. e art. 51 c.p.. La giurisprudenza di questa Corte registra una perdurante oscillazione giurisprudenziale sull'ampiezza (e i limiti) dell'"onere di allegazione" tradizionalmente posto a carico dell'imputato in relazione al fatto scriminante (impeditivo) (vedi però Sez. U, Sentenza n. 3821 del 26/02/1972, Marchese;
Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/12/1981, Bortolotti). È tuttavia incontestabile che secondo l'attuale codice di rito il dubbio (del giudicante) sulla esistenza di una esimente (in senso lato) impone - allorché cioè la prova sia insufficiente o contraddittoria - il proscioglimento. La presenza di un principio di prova o di una prova incompleta porterà dunque all'assoluzione, mentre l'assoluta mancanza di prove al riguardo, o la esistenza della prova contraria, comporterà la condanna (Sez. 1, n. 8983 del 08/07/1997, Boiardi). Perché sia esclusa la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca occorre dunque che risulti la non verità, ovvero la falsità, del fatto narrato.
Il giudizio sulla diffamazione scriminabile dall'esercizio di detto diritto potrà in altri termini essere di condanna solo quando, espletata ogni doverosa indagine sull'allegazione dell'imputato circa la verità del fatto, non vi sia prova che consenta di affermare detta verità o quando la probabilità che il fatto sia vero risulti da escludere.
Il persistente dubbio circa l'attendibilità della ricostruzione dei fatti, per come offerta, riflettendosi sull'esistenza del diritto di cronaca impone così il proscioglimento ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 3, a causa del dubbio sulla causa di giustificazione
(Cass. Sez. 5, n. 10332 del 25/09/1995, Lajacona).
2.2.1. La valutazione probatoria, come la nozione della verità che da essa discende, risente d'altro canto ineludibilmente del tipo d'accertamento (scientifico, storico - giornalistico, ovvero processuale) cui si riferisce. È legittimo per ognuno di tali procedimenti d'accertamento fare ricorso (contrariamente a quel che assume troppo schematicamente la Corte di merito confondendo verità e realtà) alla verosimiglianza come canone logico capace d'integrare il complesso dei dati acquisiti alla luce della prova di resistenza dell'implausibilità d'ogni ricostruzione fattuale incapace d'accordarsi con ciascuno o con tutti. Ed è anzi comune il riconoscimento che, ferma la necessità di un corretto procedimento d'accertamento, la verità consiste nella ragionevole e altamente probabile verosimiglianza dei risultati mediante esso conseguiti. Fondamentale per la verifica di una "verità" storica o fattuale è per altro proprio il ricorso alle fonti mediate, giacché, esauritasi nel tempo la consumazione del fatto, esse costituiscono spesso in realtà l'unico modo per apprenderlo e per collocarne esattamente nel tempo il significato.
Sicché l'affermazione che perché sia scriminata l'attività del cronista occorre la prova della verità della notizia e che all'accertamento di tale verità non basta che essa sia riferita da fonti attendibili, occorrendo altresì che siano verificati e controllati i "fatti appresi", non è corretta giuridicamente e non può ritenersi epistemologicamente esatta.
2.2. Quanto al profilo tradizionalmente considerato "soggettivo", va innanzitutto ribadito, alla luce di quanto s'è appena detto, che altro è il dubbio emergente dagli atti (quello che si risolve nel dubbio del giudicante) in ordine alla falsità (non verità) della notizia;
altro è, risultando la non verità della notizia, la ragionevole convinzione o il dubbio che il giornalista nutriva (per errore) su tale verità.
Ora, a proposito dell'errore che cada sulla verità della notizia, si discute in dottrina se la convinzione in buona fede di tale verità da parte del giornalista configuri comunque obiettivamente esercizio del diritto garantito dall'art. 21 Cost., concernendo questo la libertà di manifestazione del (proprio) pensiero e, dunque, non già il diritto di propalare notizie se vere (e nei limiti della verità "oggettiva") quanto quello di esprimere la propria convinzione circa la verità.
Ma anche a stare alla radicata elaborazione giurisprudenziale secondo cui, per quanto promani dal diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, è connaturale al diritto di cronaca evocabile per il tramite dell'art. 51 c.p., la necessità di obiettiva verità della notizia, nulla esclude che la regola dettata dal quarto comma dell'art. 59 c.p., trovi interamente applicazione con riferimento all'esercizio di tale diritto.
L'esigenza, comunemente avvertita e ribadita, che il giornalista sottoponga a verifica "rigorosa" la fonte della sua notizia, non esclude, in altri termini, che non può comunque essere punito per diffamazione l'agente che risulti essere incorso in sicuro errore, ancorché colposo, sulla verità del fatto narrato, poiché il fatto è punito, per il codice penale, esclusivamente a titolo di dolo (Sez. 5, Sentenza n. 22869 del 08/04/2003, Leone in R.i.d.p.p., 2005, p. 471 s.; Sez. 5, Sentenza n. 42214 del 10.10.2005, Cervone;
Sez. 5, Sentenza n. 44712 del 17.11.2005, Fazzo). Dal punto di vista penalistico, la necessità di un "serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti"(secondo l'autorevole decalogo di cass. civ. 18.10.1984, n. 5259) incide così, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, sull'elemento soggettivo sotto il profilo del dolo quantomeno eventuale che può ragionevolmente presumersi allorché l'attività di controllo della fonte sia volutamente trasandata, in guisa da consentire di ritenere che il cronista abbia accettato il rischio della comunicazione di un fatto falso, pur di dare la notizia. Ma non giustifica la disapplicazione dell'art. 59 c.p., (nè ovviamente dei principi generali in tema di punibilità a titolo di dolo) quando il giornalista dimostri, o risulti comunque assodato, che ha diffuso un fatto rivelatosi falso con la certezza, resa plausibile dalla prudente verifica effettuata e dalle circostanze del caso concreto, che fosse vero (cfr. Sez. 5, sent. 21.6.2006, Anzalone). Nè dicono il contrario le pronunzie massimate nel senso che non è sufficiente l'affidamento a fonte che si assume (soggettivamente) "privilegiata", giacché nei casi considerati, che si riferivano a notizie certamente false e indiscutibilmente diverse da quelle ufficialmente propalate dagli organi investigativi, l'affermazione che il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le "notizie" e di dimostrarne la pubblica rilevanza, senza poter esibire la fonte giudiziaria o investigativa quale sua unica fonte di informazione e di legittimazione, trovava plausibile ragione nel rilievo che le informazioni desumibili dal provvedimento giudiziario o dalle fonti ufficiali erano state utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche, prive di riscontro, "tendenti ad affiancare, o a sostituire, gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti, ed autonomamente offensive" (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 41135 del 15/10/2001, Ruvolo e ivi citate).
2.3. La esistenza della scriminante va in conclusione verificata, sotto il profilo tanto oggettivo quanto putativo, secondo i normali criteri d'accertamento probatorio:
nessun elemento per quanto indiziario o indiretto potendo essere in radice isolatamente escluso;
l'attendibilità delle fonti andando verificata in concreto e con riferimento alla loro serietà e concordanza;
il complesso degli elementi acquisiti dovendo essere infine sottoposto a verifica quanto a tenuta fattuale e logica unitaria e a univocità di risultato, non essendo vietato il ricorso nè ad argomenti induttivi ne' a regole d'esperienza. Tanto più considerandosi che è appunto regola d'esperienza quella espressa dalla presunzione che la mancata dimostrazione di un'attenta attività di ricerca e di controllo delle fonti, così come la natura "confidenziale" di queste, implica l'accettazione del rischio della non verità della notizia.
3. Ciò detto, va rilevato che l'osservazione della Corte d'appello secondo cui (per la parte che qui interessa) la non verità delle notizie propalate costituiva "scansione della decisione che, in difetto di appello incidentale"non faceva "più parte del devoluto", sicché spettava a lei esaminare solamente "l'assunto ... secondo cui, nonostante la ritenuta non veridicità della notizia"era comunque applicabile "esimente putativa", non è corretta in diritto ed è inesatta in fatto.
3.1. Ai sensi dell'alt. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i proposti motivi. Oggetto del giudizio di appello non è quindi il motivo, ma il punto della decisione cui il motivo fa riferimento. Peraltro il concetto di punto pacificamente non coincide con quello di questione, poiché ogni punto, riguardando uno specifico tema enuclearle dalla decisione, può involgere molteplici questioni (così tra molte Sez. 4, Sentenza n. 15461 del 14/01/2003, Williams). Da ciò consegue che il giudice di secondo grado, chiamato ad accertare la correttezza dell'operato del primo giudice con riferimento alla declaratoria di non responsabilità dell'imputato impugnata dal Pubblico ministero o dalla parte civile (anche agli effetti penali, secondo il previgente art. 577 c.p.p., e nel caso in esame), non è tenuto a limitarsi a quanto eventualmente prospettato dall'appellante, ma ha cognizione e poteri in punto di affermazione di responsabilità non dissimili da quelli del primo giudice su tale punto giacché non può ipotizzarsi che egli si limiti a verificare l'esistenza dell'elemento soggettivo o della putatività dell'esimente senza curarsi di considerare se il fatto è previsto dalla legge come reato o se, oggettivamente, sussista il reato o la causa di giustificazione dibattuta in primo grado. È d'altro canto principio consolidato che nella locuzione "punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti "di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, debbono ricomprendersi non solo i "punti della decisione" in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell'ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti punti della sentenza che, sebbene non investiti in via diretta dai motivi, risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico - giuridica (cfr. da ultimo Sez. U, Sentenza n. 10251 del 17/10/2006, dep. 9.3.2007, Michaeler e ivi citate). È ciò cosa spiega l'esplicita previsione dell'art. 597, comma 2, lettera b) "se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento il giudice può ... prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza impugnata"sicuramente applicabile anche all'appello proposto dalla parte civile (Sez. 5, Ordinanza n. 4743 del 08/10/1999, Troiani), a maggior ragione se questo è idoneo, come nel caso di specie, a determinare una reformatio in peius anche agli effetti penali.
3.2. Neppure è esatto, poi, che il Tribunale avesse ritenuto che la notizia non era "veridica".
Come s'è riportato prima, va fatto, il primo Giudice aveva in realtà articolato la sua motivazione sulla base di un duplice ordine di considerazioni, l'uno oggettivo, l'altro, per così dire, putativo: da un canto infatti aveva affermato che gli elementi acquisiti, pur non dimostrando che le notizie erano vere, consentivano però di escludere che le stesse potessero "essere con certezza predicate di falsità"; dall'altro aveva di poi rilevato che siffatta verosimiglianza imponeva quantomeno di credere che "il giornalista avesse ritenuto di esercitare a buon diritto il diritto di cronaca".
3.3. Priva di significato risolutivo, a fronte della motivazione della sentenza riformata, era dunque la formula d'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato"prescelta dal primo giudice, che la Corte d'appello autonomamente ascrive ad un proscioglimento pronunziato esclusivamente per mancanza di dolo.
È autorevole la dottrina e non manca giurisprudenza secondo cui la formula "il fatto non costituisce reato"si presta a definire l'assoluzione sia dell'autore dell'atto oggettivamente scriminato in virtù di una causa di giustificazione quale quella in esame (esercizio del diritto) sia di colui al quale difetti l'elemento psichico (tra molte Sez. 6, Sentenza n. 15955 del 01/03/2001;
nonché, con riferimento al codice precedente: Cass. Sez. 3, n. 10276 del 30/06/1982, Boscolo;
Sez. 2, n. 11125 del 07/07/1981, Basile e ivi citate). Tanto più dopo che - sostituita la formula ("più grossolana") del codice del 1930 (ex art. 479 e disp. coord. R.D. n.602 del 1931, art. 62) del proscioglimento essendo l'imputato "non punibile perché il fatto non costituisce reato o per altra ragione" - la formula in esame è stata resa autonoma da quella della "non punibilità"per altra ragione, riferibile alle cause di non punibilità in senso stretto (senza neppure essere riprodotta nell'art. 129 c.p.p., sul significato della cui elencazione vedi peraltro, attesa la corrispondenza all'art. 152 del codice del 1930:
C. cost. n. 71 del 1975; Cass. Sez. 5, n. 13296 del 30/09/1980).
4. La Corte d'appello ha dunque errato nell'affermare che la "non verità", la falsità cioè, del fatto era da ritenere accertata;
che era preclusa ogni ulteriore indagine in proposito;
che l'unico tema a lei devoluto fosse, conseguentemente, quello della verifica circa la configurabilità dell'esercizio putativo del diritto di cronaca. E ha vistosamente sovrapposto il tema del dubbio (del primo giudicante) sulla verità/falsità del fatto narrato - e cioè sull'esistenza della causa di giustificazione, che nella prospettiva seguita dal Tribunale aveva correttamente (per quanto s'è detto sopra, sub 2.1.) condotto alla assoluzione dell'imputato, con quello del dubbio che, secondo la Corte di merito, avrebbe dovuto assistere il giornalista (nel pubblicare notizie acquisite da fonti ritenute inutilizzabili e inattendibili). Così omettendo anche di analizzare e specificatamente confutare, in fatto, le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale in punto di dubbio, oggettivo, sulla scriminante.
Nè può dirsi che l'analisi dei risultati acquisiti compiuta dalla Corte d'appello sia comunque idonea ad esaurire ogni valutazione sul thema decidendum della obiettiva falsità della notizia, pregiudiziale rispetto a quello della eventuale, ciò nonostante, erronea convinzione della sua veridicità da parte del giornalista. L'analisi, spesso frettolosa, dei singoli elementi acquisiti non accompagnata da alcuna valutazione del loro significato complessivo, soffre del presupposto che la mancanza di prova circa un'attività di diligente verifica delle fonti, neppure rivelate, consentisse di configurare il dubbio del giornalista e dunque la sussistenza dell'elemento soggettivo sotto il profilo del dolo (quantomeno) eventuale (potendosi secondo quanto s'è già detto ragionevolmente presumere che allorché l'attività di controllo della fonte e la sua individuazione sia addirittura rimasta, come nel caso in esame, nell'ombra, il giornalista abbia accettato il rischio della comunicazione di un fatto falso, pur di dare la notizia). Presupposto che però trae la sua validità da quello, qui non dimostrato, che la notizia sia falsa.
4.1. È d'altro canto esatto quanto riferiscono i resistenti sul fatto che il materiale probatorio cui si riferiva la sentenza del Tribunale è in gran parte composto da documenti formati successivamente all'articolo, di nessuna incidenza per una positiva valutazione della buona fede del giornalista perché non potevano sicuramente essere stati da lui esaminati nei suoi ipotetici controlli.
Tuttavia tale materiale probatorio ben poteva essere rilevante al fine di verificare se la notizia fosse effettivamente, ex post, predicabile di falsità e se dunque avesse errato il primo Giudice nel ritenerla al contrario verosimilmente non falsa:
circostanza che andava necessariamente valutata, attese le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, prima di giungere al ribaltamento della sentenza di primo grado sulla base della esclusione della buona fede del giornalista.
4.2. Sicché non può non rilevarsi che molti dei documenti brevemente liquidati come non utilizzabili e non probanti dalla Corte d'appello - e cioè le note del Dipartimento del Tesoro USA e del Ministero dell'economia italiano, la relazione RA, le richieste di rogatone - provenivano da organi ufficiali e, ancorché non specifici con riferimento a tutti i fatti narrati nell'articolo e non indicativi delle fonti di riferimento, erano sicuramente utilizzabili, a prescindere dal loro effettivo valore indiziario, nel quadro della complessiva valutazione ex post della verità non verità della notizia;
l'autorevolezza delle fonti da cui promanavano, la gravità dell'occasione che li aveva prodotti, il riferito coinvolgimento dei querelanti nei provvedimenti cautelari internazionali, non giustificavano d'altra parte in alcun modo l'esclusione in toto della loro considerazione quanto meno nell'ambito di un giudizio dubitativo circa tale verità.
4.3. Per quanto concerne poi i, sicuramente significativi, dossier dei Servizi (Sismi e Sisde) altrettanto sbrigativamente la Corte d'appello li ha definiti "non pubblicizzabili"perché "largamente coperti da segreto" e "non predicabili di verità" perché non indicativi delle fonti di riferimento e perché frutto di mere attività di intelligence.
Ora, le affermazioni della Corte d'appello sono, a fronte delle puntali considerazioni del primo Giudice, sicuramente generiche e in contraddizione, non spiegata, con quanto emerge ancora dalla sentenza del Tribunale circa il fatto che il teste IS aveva riferito che esisteva "una più ampia documentazione di cui i documenti acquisiti al processo sono parte" e che il segreto riguardava "le ulteriori parti di detti documenti" che "quindi non potevano essere offerte per l'acquisizione".
Stando a tali dati sui dossier? acquisiti agli atti non pareva risultare dunque apposto segreto;
al contrario era la loro non esaustività o meglio l'ulteriore documentazione di completamento ad essere incisa dall'esistenza di segreto (non meglio specificato ma con tutta verosimiglianza di Stato nella logica in cui ne trattano e lo ritengono incoercibile i giudici del merito).
Neppure risulta, d'altro canto, che le notizie riferite nell'articolo fossero esse stesse, all'epoca della pubblicazione, segrete e, perciò non pubblicagli, ne' che il segreto sull'ulteriore documentazione di completamento fosse stato già apposto al momento della pubblicazione di cui si discute, e non invece sopravvento a seguito di quegli stessi terribili avvenimenti che solo molto successivamente avevano anche dato causa anche al congelamento di beni di cui pure s'è detto.
In siffatta situazione perciò la Corte d'appello, non avendo ritenuto come il Tribunale di potere altrimenti affermare che la notizia era plausibilmente vera, non poteva limitarsi ad affermare che il risultato probatorio, la dimostrazione di tale verità, cui tendeva la documentazione prodotta non era stato raggiunto per via del segreto ne' che le notizie non erano pubblicatoli. Cadendo l'invocato segreto su documenti rilevanti in relazione al tema di prova dedotto dall'imputato a sua giustificazione, e cioè sulla verità della notizia e, prima ancora, sulla sua pubblicabili, non potevano infatti essere escluse ne' la prima (verità) ne' la seconda (pubblicabilità) senza prima chiedersi conferma del segreto apposto, dell'oggetto di tale segreto e della data di sua apposizione.
4.4. Non correttamente la Corte d'appello ha dunque riformato la sentenza di primo grado in punto di ragionevole dubbio sulla verità del fatto accantonando ogni valutazione dei documenti ufficiali e di rilievo versati in atti, direttamente riferibili anche alle persone offese, solo perché successivi alla notizia o perché privi dell'indicazione, a loro volta, delle fonti di riferimento ed escludendo contemporaneamente rilevanza di quelli assertivamente coperti da segreto senza prima procedere secondo la scansione dell'art. 256 c.p.p., comma 3. Altrettanto non correttamente ha quindi eluso l'applicazione della regola di giudizio indicata dall'ultimo periodo di detta norma senza prima avere accertato se le notizie fossero all'epoca della loro pubblicazione effettivamente coperte da segreto e se all'accertamento della loro verità - secondo i canoni ricordati all'inizio - non fosse d'ostacolo proprio il segreto successivamente apposto.
5. La sentenza impugnata deve per l'effetto essere annullata con rinvio - attesa la già dichiarata prescrizione - al Giudice civile competente in grado d'appello (e cioè alla Corte d'appello civile di Milano) che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunziati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado d'appello per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007