Sentenza 10 giugno 2005
Massime • 1
In tema di diffamazione, l'applicazione della scriminante del diritto di critica, pur nell'ambito della polemica tra avversari di contrapposti schieramenti od orientamenti di per sé improntata ad un maggior grado di virulenza, presuppone che la critica sia espressa con argomentazioni, opinioni, valutazioni, apprezzamenti che non degenerino in attacchi personali o in manifestazioni gratuitamente lesive dell'altrui reputazione, strumentalmente estese anche a terreni estranei allo specifico della contesa politica, e non ricorrano all'uso di espressioni linguistiche oggettivamente offensive ed estranee al metodo e allo stile di una civile contrapposizione di idee, oltre che non necessarie per la rappresentazione delle posizioni sostenute e non funzionali al pubblico interesse. Né il travalicamento di tali limiti può ritenersi lecito in ragione della recente comparsa dei protagonisti sulla scena politica, essendo semmai vero che proprio tale novità e l'estrazione di tali soggetti dalla cosiddetta società civile dovrebbero garantirne un più intenso radicamento ai canoni ordinari della critica e della dialettica ed un maggior rispetto delle convenzioni comportamentali praticate nei contesti di provenienza.
Commentari • 6
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La massima In tema di delitti contro l'onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta degli imputati, che avevano aspramente criticato su "Facebook" il presidente di un ente pubblico regionale per aver "chiesto personalmente voti" nella pubblica via in un giorno di silenzio elettorale e per avere, nell'esercizio delle funzioni, "affidato incarichi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2005, n. 23805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23805 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario Presidente del 10/06/2005
Dott. MOCALI IE Consigliere SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere N. 721
Dott. GIRONI Emilio rel. est. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio Consigliere N. 010084/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC ER N. IL 23/02/1951;
contro
2) PA GI N. IL 01/10/1941M
avverso SENTENZA del 17/12/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. O. Cedrangolo che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione con conferma della statuizioni civili;
udito per la parte civile, l'avv. POMANTI in sostituzione dell'avv. FERRARA;
udito il difensore avv. FRANCHINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe, riformando quella di condanna di primo grado e giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente sentenza di appello, ha assolto TO RG dall'accusa di diffamazione aggravata a mezzo stampa in danno di OC IE, definito soggetto "con il pelo sullo stomaco" nonché "organizzatore di una setta di furbi fanatici" in grado di "ben manipolare le menti grazie alla sua professione di psicologo" dal passato professionale "discutibile" ed al quale aveva attribuito una condotta ingannevole in danno dei cittadini, compiuta tendendo " trappole per la povera gente" e vantando un inesistente appoggio del dott. Antonio di Pietro a sè ed al suo movimento denominato "Mani pulite", antagonistico rispetto ad altro guidato dall'imputato.
Attenendosi all'oggetto del giudizio di rinvio cosi come circoscritto dalla sentenza di questa corte in data 4.6.2003 (che aveva già ritenuto provato il requisito della verità sostanziale dei fatti ascritti alla persona offesa), i giudici del gravame ritenevano conformi anche al principio di continenza le espressioni usate dall'autore degli scritti, sul rilievo che le stesse non costituivano "gratuite aggressioni nei confronti dell'avversario o della sua onorabilità" e non denotavano "un'avversione personale nei confronti dell'avversario" ne' avevano "il deliberato proposito di screditare la sua attività professionale, anche perché inserite in una più ampia critica politica, notoriamente caratterizzata da un linguaggio dai toni accesi, forti e pungenti, rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali tra privati", anche perché detta critica "si era inserita in uno storico contesto di passionalità politica, la vigilia della presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 1996, caratterizzato da una forte contrapposizione e da una altrettanto forte componente morale, a seguito della caduta dei partiti politici tradizionali per lo scandalo noto come Tangentopoli, con la comparsa... di personaggi nuovi, tanto carichi di passione politica e morale, quanto di inesperienza specifica, sia dal punto di vista del linguaggio... che dell'attitudine a subire critiche anche particolarmente severe...". Ricorre il difensore del OC, costituitosi parte civile, denunciando violazione della legge penale, sull'assunto dell'erroneità dell'affermazione secondo cui la critica politica, specie se esercitata da soggetti nuovi all'ambiente ed ancora inesperti, legittimerebbe il superamento della normale soglia di tolleranza del linguaggio usato, consentendo aggressioni all'altrui reputazione con apprezzamenti "ad hominem", da ritenere, invece, sintomo di malcostume, soprattutto ove inseriti, come nella specie, in comunicati-stampa freddamente concepiti da un soggetto in possesso di adeguati strumenti culturali e pubblicati a pagamento e non pronunciati nel corso di un acceso dibattito politico in contraddittorio.
Il ricorrente censura, inoltre, l'inosservanza dell'art. 129 c.p.p., atteso che, in difetto di evidenza della prova d'innocenza del prevenuto, il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per prescrizione.
Il ricorso è fondato, non essendo condivisibile ne' conforme agli orientamenti giurisprudenziali di questa corte il principio ispiratore della sentenza impugnata, secondo cui la critica politica, peraltro nella specie espressa in un contesto di meditata formulazione di comunicati-stampa predisposti per la pubblicazione a pagamento e non nel fuoco passionale di un animato dibattito in contraddittorio con l'antagonista, legittimerebbe il superamento dei normali limiti di continenza, tanto più ove detta critica sia esercitata da soggetti nuovi all'ambiente e non ancora in pieno possesso delle tecniche di comunicazione ad esso proprie. Tale principio, pericolosamente indulgente verso il piano inclinato di una polemica svincolata dal rispetto degli argini invalicabili posti a tutela dell'onorabilità personale ed in nessun modo funzionale alla dialettica, seppure aspra ed accesa, tipica del mondo politico, contrasta, invero, con l'indirizzo più volte ribadito da questa corte (v., per tutte, Cass., sez. 5^, 3.6.2003, D.A., in Nuovo dir., 2003, 1, 823 e 25.9.2001, Uccellobruno, Ced Cass., rv. 219998), e posto a base anche della sentenza di annullamento con rinvio per cui, pur scontando il maggior grado di virulenza da riconoscersi alla polemica tra avversari di contrapposti schieramenti od orientamenti, la critica deve pure sempre esprimersi in argomentazioni, opinioni, vantazioni ed apprezzamenti che non degenerino in attacchi personali od in manifestazioni gratuitamente lesive dell'altrui reputazione, strumentalmente estese anche a terreni estranei allo specifico della contesa politica, e non ricorrano all'uso di espressioni linguistiche oggettivamente offensive ed estranee al metodo ed allo stile di una civile contrapposizione di idee oltre che non necessarie per la rappresentazione delle posizioni sostenute e non funzionali al pubblico interesse;
ne' il travalicamento di tali limiti può ritenersi lecito in ragione della novità dei protagonisti e della loro recente comparsa sulla scena della politica, essendo, semmai vero, che proprio tale novità o l'estrazione di tali soggetti dalla c.d. "società civile" dovrebbero garantirne un più intenso radicamento ai canoni ordinari della critica e della dialettica ed un maggior rispetto delle convenzioni comportamentali praticate nei contesti di provenienza. Essendo all'epoca della pronuncia della sentenza già maturato il termine di prescrizione e non sussistendo, per le ragioni anzidette, le condizioni per l'applicabilità del secondo comma dell'art. 129 c.p.p., la corte territoriale avrebbe dovuto, pertanto, fare applicazione del primo comma del medesimo articolo e dichiarare l'estinzione del reato, pronunciandosi, ex art. 578 c.p.p., sulle disposizioni civili della sentenza. La decisione impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, dichiarandosi in questa sede l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione;
ai sensi dell'art. 622 c.p.p., non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 578 c.p.p. in ragione della natura assolutoria della pronuncia di secondo grado, deve farsi rinvio per gli effetti civili al giudice civile competente in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e rinvia alla Corte di appello di Milano in sede civile quanto alle disposizioni civili.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2005