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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/07/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1955/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 16/7/2025 senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa da (c.f. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
16/3/1963, difeso all'avv. Fabio Di Ruzza, contro il (c.f. Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore, difeso dall'avv. Antonio Gentile P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3/6/2021 il signor ha agito nei Parte_1 confronti del Comune di Posta Fibreno (FR) per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti nell'ambito di un incidente avvenuto il 29/5/2018. A sostegno della domanda l'istante ha riferito che attorno alle 10.00 era intento a percorrere in bicicletta la S.S. n. 627 assieme ad altri ciclisti, quando subito dopo l'imbocco per Via
OL PI perse l'equilibrio e cadde a terra a causa dell'impatto della ruota anteriore del velocipede con una griglia di deflusso dell'acqua piovana collocata sull'asse viario. Secondo la prospettazione di parte attrice a provocare il sinistro avevano contributo il pessimo stato di manutenzione del manufatto - piegato nella parte centrale e caratterizzato da un'altezza inferiore rispetto al piano stradale -, la sua collocazione subito dopo una curva e l'assenza di cartelli o altri segnali di allerta in prossimità dell'insidia; in conseguenza dell'infortunio il signor avrebbe riportato la frattura del femore destro, lesioni alla spalla destra e alla Pt_1 mano sinistra, contusioni al cranio ed escoriazioni diffuse nel resto del corpo a cui fecero seguito il trasporto immediato del paziente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sora (FR)
e altri trattamenti sanitari presso l'Aurelia Hospital di Roma e la Casa di Cura San Raffaele di Cassino (FR); accertamenti successivi avrebbero evidenziato che la caduta aveva provocato centottanta giorni di inabilità assoluta o parziale e una riduzione permanente dell'integrità fisica stimabile in misura del 25%; a seguito dell'evento il ciclista, in ogni caso, si sarebbe visto costretto a modificare totalmente le proprie abitudini di vita. Sul rilievo della responsabilità dell'ente convenuto in qualità di proprietario del tratto di strada controverso e della pericolosità dei luoghi di causa il signor ha chiesto che il Pt_1 [...]
venga condannato ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine, dell'art. 2043 Controparte_1
c.c., al risarcimento dei pregiudizi derivanti dall'incidente (da quantificarsi sulla scorta dei valori tabellari adottati presso il Tribunale di Milano, con interessi legali e a rivalutazione monetaria dalla data del sinistro), e alla rifusione di tutti gli oneri di giudizio.
***
1 Costituito con comparsa del 13/7/2022, il si è detto estraneo alla Controparte_1 vicenda assumendo che all'epoca del sinistro la griglia su cui cadde il signor , come Pt_1 emerso in un sopralluogo eseguito dai Carabinieri di Alvito (FR), si presentava integra e in buone condizioni di manutenzione. Facendo leva su tale considerazione l'ente ha dato conto del carattere indiziario delle deduzioni dell'attore inerenti alla dinamica dell'incidente, tali a detta dell'amministrazione da far presumere che gli eventi del 29/5/2018 si siano verificati per effetto del caso fortuito o dell'atteggiamento disattento e imprudente dell'infortunato. A detta del altrettanto prive di conforto Controparte_1 probatorio dovrebbero ritenersi le allegazioni dell'istante relative ai danni connessi alla caduta, giudicati del tutto esorbitanti;
non ricorrerebbero, dunque, i presupposti per la condanna dell'amministrazione ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. (anche ad ammetterne l'applicabilità ai fatti di causa), sia dell'art. 2043 c.c. In forza di quanto precede il convenuto ha concluso per l'integrale rigetto dell'azione aquiliana;
in subordine, per la riduzione del risarcimento spettante al signor all'importo effettivamente dovuto, tenuto conto della Pt_1 compartecipazione della vittima nella verificazione dell'illecito ex art. 1227 c.c.; anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Dopo l'espletamento delle prove orali il dr. è stato nominato Persona_1 consulente tecnico d'ufficio per la valutazione medico-legale delle lesioni occorse all'attore.
Acquisita la versione definitiva dell'elaborato peritale, all'udienza del 16/7/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini contemplati dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che le richieste risarcitorie del signor vadano accolte nei soli limiti di seguito individuati. Pt_1
Occorre premettere, sull'inquadramento della fattispecie, che dell'obbligo di gestione delle strade pubbliche, anche comunali, discende per l'amministrazione interessata - al pari di quanto avviene per i soggetti privati chiamati a occuparsi di cose o luoghi potenzialmente pericolosi - l'onere non solo di mantenere i beni in questione in buone condizioni di efficienza, ma anche di custodirli in senso tecnico, con conseguente operatività della presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. (Cass. 18/6/2019, n. 16295).
Aderendo all'impostazione giurisprudenziale maggioritaria, se ne desume che anche nei confronti degli enti pubblici è applicabile il criterio di imputazione oggettivo collegato al rapporto di custodia con la cosa produttiva del danno (Cass. 1/2/2018, n. 2477).
Appare superato, per converso, l'orientamento tradizionale che individuava un ostacolo all'applicazione, nei riguardi della pubblica amministrazione, della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia nell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo rispetto a beni oggetto di fruizione generalizzata da parte degli utenti.
Affinché possa configurarsi in concreto la responsabilità dell'ente pubblico è sufficiente, dunque, che sussista un nesso causale certo tra il bene in custodia e il danno, senza che rilevi l'osservanza o meno, ad opera del custode, di eventuali oneri di diligenza.
In questa ottica è ininfluente ogni considerazione circa l'imperizia dimostrata dal proprietario nella manutenzione del tratto di strada su cui si è verificato il sinistro.
In coerenza con il dato testuale dell'art. 2051 c.c., la responsabilità può venire meno solo
2 qualora il custode riesca a dimostrare la sussistenza di fatti integranti il caso fortuito.
Nell'ambito di tale nozione, com'è noto, accanto a fattori naturali imponderabili e imprevedibili, possono essere inclusi comportamenti di terzi e finanche dello stesso infortunato, qualora si sia reso protagonista di un comportamento imprudente, negligente o imperito (Cass. 1/2/2018, n. 2480 e Cass. 3/4/2019, n. 9315, in cui si sottolinea che “la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa in custodia si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, c.c.; [a tali scopi è richiesta] “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”; da ultimo cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886).
***
Secondo questa condivisibile impostazione l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità (ovvero, come detto, l'integrazione del fortuito) è a carico del proprietario o del gestore della cosa, dovendo la vittima dell'illecito dimostrare solo il presupposto della custodia e il collegamento causale tra la situazione del bene e il verificarsi del danno. Detto altrimenti, all'attore compete di provare l'esistenza di un rapporto di custodia rispetto alla cosa produttiva del danno e il nesso eziologico sussistente tra quest'ultima e l'evento lesivo (oltre ai correlati pregiudizi); per liberarsi dagli oneri risarcitori la parte convenuta è tenuta alla prova del fortuito, inteso come fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, in grado di interrompere siffatto collegamento.
***
In applicazione dei principi appena passati in rassegna si deve concludere che il signor abbia dimostrato l'ascrivibilità della fattispecie illecita al . Pt_1 Controparte_1
Sentito come testimone all'udienza del 12/9/2022 il signor , altro ciclista Testimone_1 presente in Via OL PI in quel peculiare frangente, ha riferito di aver visto il compagno cadere a terra e procurarsi gravi lesioni a causa di una griglia destinata alla raccolta delle acque meteoriche collocata subito dopo l'imbocco (di tipo curvilineo) della strada.
A suo dire il signor perse l'equilibrio dopo che la ruota del velocipede finì nella cunetta Pt_1 creata dal mancato allineamento del manufatto con la superficie asfaltata. L'istante, inoltre, non avrebbe potuto evitare l'ostacolo, comunque non segnalato, avendo la visuale occupata dal ciclista posto alla testa del gruppo e in grado, quindi, di schivarlo.
Alla conformazione “concava” della griglia ha fatto riferimento anche il testimone
[...]
tra i Carabinieri di Alvito intervenuti in Via OL PI poco dopo l'incidente. Tes_2
Nel corso dell'audizione, tenutasi all'udienza del 17/10/2022, il militare ha specificato che l'episodio nel quale è stato coinvolto il signor non era stato l'unico di quel genere. Pt_1
3 A fronte di un simile quadro probatorio non sembra residuare alcun dubbio a proposito della veridicità della dinamica del sinistro rappresentata dall'attore nelle proprie difese e, in particolare, del nesso causale esistente tra la conformazione del manufatto e la caduta.
Nessun elemento lascia intendere, per converso, che il signor abbia posto in essere Pt_1 comportamenti negligenti, imprudenti o imperiti idonei a integrare la nozione legale del caso fortuito o a ridimensionare la responsabilità della controparte ex art. 1227 c.c..
E' pacifica l'appartenenza al patrimonio del di dei luoghi di causa. CP_1 CP_1
In accordo con i richiamati indirizzi giurisprudenziale, se ne ricava che l'amministrazione è chiamata a rispondere degli effetti pregiudizievoli dell'incidente ai sensi dell'art. 2051 c.c..
***
La relazione del dr. attesta che il signor è affetto da limitazioni funzionali dei Per_1 Pt_1 movimenti dell'arto inferiore destro e della spalla destra associati a sintomi dolorosi.
L'attore presenta, poi, esiti cicatriziali da operazione chirurgica sulla coscia destra, ipotrofia dei glutei e del quadricipite e deficit nella deambulazione, connotata da zoppia.
Nella perizia si afferma che le patologie sono compatibili con l'infortunio del 29/5/2018.
Il dr. a verificato, più in dettaglio, che nell'ambito dell'incidente l'attore ha riportato Per_1 una frattura del femore destro trattata con un intervento di osteosintesi, una contusione cranica e altre lesioni localizzate in prevalenza nella parte destra del corpo.
La documentazione medica consultata dall'esperto in corso di causa conforta tali assunti.
In base alle prove raccolte in sede istruttoria non vi è motivo di supporre che le lesioni riscontrate dal consulente trovino origine in un evento diverso da quello in contestazione.
***
Le conclusioni del dr. sono ben motivate e del tutto condivisibili anche in relazione Per_1 alla valutazione medico-legale dei postumi dell'incidente stradale. In accordo con le indicazioni del perito al signor possono essere riconosciuti un periodo di inabilità Pt_1 temporanea assoluta di sessanta giorni, un periodo di inabilità temporanea al 50% di trenta giorni e un residuo di invalidità permanente dell'11,99%, arrotondabile al 12%.
***
Sui profili inerenti alla liquidazione il Tribunale ritiene le tabelle sul danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano rappresentano un punto di riferimento tuttora affidabile.
Per le lesioni assimilabili a quelle subite dal signor i relativi parametri indicano in € Pt_1
2.851,87 l'ammontare del punto base di invalidità. L'importo relativo a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidato nella misura forfetaria di € 115,00.
Tenuto conto dei postumi riscontrati dal dr. dell'età dell'infortunato alla data del Per_1 fatto illecito (cinquantacinque anni) e del valore del richiamato punto di invalidità, il danno alla salute di carattere permanente può quantificarsi, ai valori minimi, in € 24.982,00.
A titolo di inabilità temporanea totale e parziale deve essere liquidata, invece la somma omnicomprensiva di € 6.900,00 [(€ 115,00 x 60 giorni) + (€ 115,00 x 30 goni x 50%)].
***
Non risultano eventi o circostanze in grado di giustificare l'attribuzione di importi superiori a quelli desumibili dai parametri delle Tabelle milanesi quali elementi di personalizzazione.
Il danno (solo non patrimoniale) dipeso dalla caduta corrisponde allo stato a € 31.882,00.
***
4 L'appartenenza delle obbligazioni di risarcimento insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore comporta che sulla posta creditoria vadano applicati gli interessi legali dalla data di verificazione dell'illecito (coincidente con quella dell'infortunio) secondo il sistema di calcolo indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995.
Sulla cifra risultante maturano altri interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
***
Secondo soccombenza, il è tenuto al pagamento degli oneri di Controparte_1 giudizio, stimabili in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminato di non elevata complessità in € 5.745,00 (€ 545,00 per esborsi, € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge. Restano a carico dell'amministrazione anche le spettanze dovute al consulente tecnico d'ufficio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 1955/2021
R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede
- dichiara la responsabilità del per i danni subiti da Controparte_1 [...]
in conseguenza dell'incidente verificatosi il 29/5/2018 a , Parte_1 CP_1 in Via OL PI;
- condanna il a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 31.882,00 (oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria nella misura indicata in motivazione) a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal sinistro oggetto delle statuizioni che precedono
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 degli oneri di giudizio, stimabili in complessivi € 5.745,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge
- pone definitivamente a carico del il pagamento di tutte le Controparte_1 spese di consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa
Cassino, 21/7/2025
il giudice Virgilio Notari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1955/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 16/7/2025 senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa da (c.f. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
16/3/1963, difeso all'avv. Fabio Di Ruzza, contro il (c.f. Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore, difeso dall'avv. Antonio Gentile P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3/6/2021 il signor ha agito nei Parte_1 confronti del Comune di Posta Fibreno (FR) per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti nell'ambito di un incidente avvenuto il 29/5/2018. A sostegno della domanda l'istante ha riferito che attorno alle 10.00 era intento a percorrere in bicicletta la S.S. n. 627 assieme ad altri ciclisti, quando subito dopo l'imbocco per Via
OL PI perse l'equilibrio e cadde a terra a causa dell'impatto della ruota anteriore del velocipede con una griglia di deflusso dell'acqua piovana collocata sull'asse viario. Secondo la prospettazione di parte attrice a provocare il sinistro avevano contributo il pessimo stato di manutenzione del manufatto - piegato nella parte centrale e caratterizzato da un'altezza inferiore rispetto al piano stradale -, la sua collocazione subito dopo una curva e l'assenza di cartelli o altri segnali di allerta in prossimità dell'insidia; in conseguenza dell'infortunio il signor avrebbe riportato la frattura del femore destro, lesioni alla spalla destra e alla Pt_1 mano sinistra, contusioni al cranio ed escoriazioni diffuse nel resto del corpo a cui fecero seguito il trasporto immediato del paziente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sora (FR)
e altri trattamenti sanitari presso l'Aurelia Hospital di Roma e la Casa di Cura San Raffaele di Cassino (FR); accertamenti successivi avrebbero evidenziato che la caduta aveva provocato centottanta giorni di inabilità assoluta o parziale e una riduzione permanente dell'integrità fisica stimabile in misura del 25%; a seguito dell'evento il ciclista, in ogni caso, si sarebbe visto costretto a modificare totalmente le proprie abitudini di vita. Sul rilievo della responsabilità dell'ente convenuto in qualità di proprietario del tratto di strada controverso e della pericolosità dei luoghi di causa il signor ha chiesto che il Pt_1 [...]
venga condannato ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine, dell'art. 2043 Controparte_1
c.c., al risarcimento dei pregiudizi derivanti dall'incidente (da quantificarsi sulla scorta dei valori tabellari adottati presso il Tribunale di Milano, con interessi legali e a rivalutazione monetaria dalla data del sinistro), e alla rifusione di tutti gli oneri di giudizio.
***
1 Costituito con comparsa del 13/7/2022, il si è detto estraneo alla Controparte_1 vicenda assumendo che all'epoca del sinistro la griglia su cui cadde il signor , come Pt_1 emerso in un sopralluogo eseguito dai Carabinieri di Alvito (FR), si presentava integra e in buone condizioni di manutenzione. Facendo leva su tale considerazione l'ente ha dato conto del carattere indiziario delle deduzioni dell'attore inerenti alla dinamica dell'incidente, tali a detta dell'amministrazione da far presumere che gli eventi del 29/5/2018 si siano verificati per effetto del caso fortuito o dell'atteggiamento disattento e imprudente dell'infortunato. A detta del altrettanto prive di conforto Controparte_1 probatorio dovrebbero ritenersi le allegazioni dell'istante relative ai danni connessi alla caduta, giudicati del tutto esorbitanti;
non ricorrerebbero, dunque, i presupposti per la condanna dell'amministrazione ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. (anche ad ammetterne l'applicabilità ai fatti di causa), sia dell'art. 2043 c.c. In forza di quanto precede il convenuto ha concluso per l'integrale rigetto dell'azione aquiliana;
in subordine, per la riduzione del risarcimento spettante al signor all'importo effettivamente dovuto, tenuto conto della Pt_1 compartecipazione della vittima nella verificazione dell'illecito ex art. 1227 c.c.; anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Dopo l'espletamento delle prove orali il dr. è stato nominato Persona_1 consulente tecnico d'ufficio per la valutazione medico-legale delle lesioni occorse all'attore.
Acquisita la versione definitiva dell'elaborato peritale, all'udienza del 16/7/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini contemplati dall'art. 190 c.p.c..
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Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che le richieste risarcitorie del signor vadano accolte nei soli limiti di seguito individuati. Pt_1
Occorre premettere, sull'inquadramento della fattispecie, che dell'obbligo di gestione delle strade pubbliche, anche comunali, discende per l'amministrazione interessata - al pari di quanto avviene per i soggetti privati chiamati a occuparsi di cose o luoghi potenzialmente pericolosi - l'onere non solo di mantenere i beni in questione in buone condizioni di efficienza, ma anche di custodirli in senso tecnico, con conseguente operatività della presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. (Cass. 18/6/2019, n. 16295).
Aderendo all'impostazione giurisprudenziale maggioritaria, se ne desume che anche nei confronti degli enti pubblici è applicabile il criterio di imputazione oggettivo collegato al rapporto di custodia con la cosa produttiva del danno (Cass. 1/2/2018, n. 2477).
Appare superato, per converso, l'orientamento tradizionale che individuava un ostacolo all'applicazione, nei riguardi della pubblica amministrazione, della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia nell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo rispetto a beni oggetto di fruizione generalizzata da parte degli utenti.
Affinché possa configurarsi in concreto la responsabilità dell'ente pubblico è sufficiente, dunque, che sussista un nesso causale certo tra il bene in custodia e il danno, senza che rilevi l'osservanza o meno, ad opera del custode, di eventuali oneri di diligenza.
In questa ottica è ininfluente ogni considerazione circa l'imperizia dimostrata dal proprietario nella manutenzione del tratto di strada su cui si è verificato il sinistro.
In coerenza con il dato testuale dell'art. 2051 c.c., la responsabilità può venire meno solo
2 qualora il custode riesca a dimostrare la sussistenza di fatti integranti il caso fortuito.
Nell'ambito di tale nozione, com'è noto, accanto a fattori naturali imponderabili e imprevedibili, possono essere inclusi comportamenti di terzi e finanche dello stesso infortunato, qualora si sia reso protagonista di un comportamento imprudente, negligente o imperito (Cass. 1/2/2018, n. 2480 e Cass. 3/4/2019, n. 9315, in cui si sottolinea che “la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa in custodia si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, c.c.; [a tali scopi è richiesta] “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”; da ultimo cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886).
***
Secondo questa condivisibile impostazione l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità (ovvero, come detto, l'integrazione del fortuito) è a carico del proprietario o del gestore della cosa, dovendo la vittima dell'illecito dimostrare solo il presupposto della custodia e il collegamento causale tra la situazione del bene e il verificarsi del danno. Detto altrimenti, all'attore compete di provare l'esistenza di un rapporto di custodia rispetto alla cosa produttiva del danno e il nesso eziologico sussistente tra quest'ultima e l'evento lesivo (oltre ai correlati pregiudizi); per liberarsi dagli oneri risarcitori la parte convenuta è tenuta alla prova del fortuito, inteso come fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, in grado di interrompere siffatto collegamento.
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In applicazione dei principi appena passati in rassegna si deve concludere che il signor abbia dimostrato l'ascrivibilità della fattispecie illecita al . Pt_1 Controparte_1
Sentito come testimone all'udienza del 12/9/2022 il signor , altro ciclista Testimone_1 presente in Via OL PI in quel peculiare frangente, ha riferito di aver visto il compagno cadere a terra e procurarsi gravi lesioni a causa di una griglia destinata alla raccolta delle acque meteoriche collocata subito dopo l'imbocco (di tipo curvilineo) della strada.
A suo dire il signor perse l'equilibrio dopo che la ruota del velocipede finì nella cunetta Pt_1 creata dal mancato allineamento del manufatto con la superficie asfaltata. L'istante, inoltre, non avrebbe potuto evitare l'ostacolo, comunque non segnalato, avendo la visuale occupata dal ciclista posto alla testa del gruppo e in grado, quindi, di schivarlo.
Alla conformazione “concava” della griglia ha fatto riferimento anche il testimone
[...]
tra i Carabinieri di Alvito intervenuti in Via OL PI poco dopo l'incidente. Tes_2
Nel corso dell'audizione, tenutasi all'udienza del 17/10/2022, il militare ha specificato che l'episodio nel quale è stato coinvolto il signor non era stato l'unico di quel genere. Pt_1
3 A fronte di un simile quadro probatorio non sembra residuare alcun dubbio a proposito della veridicità della dinamica del sinistro rappresentata dall'attore nelle proprie difese e, in particolare, del nesso causale esistente tra la conformazione del manufatto e la caduta.
Nessun elemento lascia intendere, per converso, che il signor abbia posto in essere Pt_1 comportamenti negligenti, imprudenti o imperiti idonei a integrare la nozione legale del caso fortuito o a ridimensionare la responsabilità della controparte ex art. 1227 c.c..
E' pacifica l'appartenenza al patrimonio del di dei luoghi di causa. CP_1 CP_1
In accordo con i richiamati indirizzi giurisprudenziale, se ne ricava che l'amministrazione è chiamata a rispondere degli effetti pregiudizievoli dell'incidente ai sensi dell'art. 2051 c.c..
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La relazione del dr. attesta che il signor è affetto da limitazioni funzionali dei Per_1 Pt_1 movimenti dell'arto inferiore destro e della spalla destra associati a sintomi dolorosi.
L'attore presenta, poi, esiti cicatriziali da operazione chirurgica sulla coscia destra, ipotrofia dei glutei e del quadricipite e deficit nella deambulazione, connotata da zoppia.
Nella perizia si afferma che le patologie sono compatibili con l'infortunio del 29/5/2018.
Il dr. a verificato, più in dettaglio, che nell'ambito dell'incidente l'attore ha riportato Per_1 una frattura del femore destro trattata con un intervento di osteosintesi, una contusione cranica e altre lesioni localizzate in prevalenza nella parte destra del corpo.
La documentazione medica consultata dall'esperto in corso di causa conforta tali assunti.
In base alle prove raccolte in sede istruttoria non vi è motivo di supporre che le lesioni riscontrate dal consulente trovino origine in un evento diverso da quello in contestazione.
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Le conclusioni del dr. sono ben motivate e del tutto condivisibili anche in relazione Per_1 alla valutazione medico-legale dei postumi dell'incidente stradale. In accordo con le indicazioni del perito al signor possono essere riconosciuti un periodo di inabilità Pt_1 temporanea assoluta di sessanta giorni, un periodo di inabilità temporanea al 50% di trenta giorni e un residuo di invalidità permanente dell'11,99%, arrotondabile al 12%.
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Sui profili inerenti alla liquidazione il Tribunale ritiene le tabelle sul danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano rappresentano un punto di riferimento tuttora affidabile.
Per le lesioni assimilabili a quelle subite dal signor i relativi parametri indicano in € Pt_1
2.851,87 l'ammontare del punto base di invalidità. L'importo relativo a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidato nella misura forfetaria di € 115,00.
Tenuto conto dei postumi riscontrati dal dr. dell'età dell'infortunato alla data del Per_1 fatto illecito (cinquantacinque anni) e del valore del richiamato punto di invalidità, il danno alla salute di carattere permanente può quantificarsi, ai valori minimi, in € 24.982,00.
A titolo di inabilità temporanea totale e parziale deve essere liquidata, invece la somma omnicomprensiva di € 6.900,00 [(€ 115,00 x 60 giorni) + (€ 115,00 x 30 goni x 50%)].
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Non risultano eventi o circostanze in grado di giustificare l'attribuzione di importi superiori a quelli desumibili dai parametri delle Tabelle milanesi quali elementi di personalizzazione.
Il danno (solo non patrimoniale) dipeso dalla caduta corrisponde allo stato a € 31.882,00.
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4 L'appartenenza delle obbligazioni di risarcimento insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore comporta che sulla posta creditoria vadano applicati gli interessi legali dalla data di verificazione dell'illecito (coincidente con quella dell'infortunio) secondo il sistema di calcolo indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995.
Sulla cifra risultante maturano altri interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
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Secondo soccombenza, il è tenuto al pagamento degli oneri di Controparte_1 giudizio, stimabili in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminato di non elevata complessità in € 5.745,00 (€ 545,00 per esborsi, € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge. Restano a carico dell'amministrazione anche le spettanze dovute al consulente tecnico d'ufficio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 1955/2021
R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede
- dichiara la responsabilità del per i danni subiti da Controparte_1 [...]
in conseguenza dell'incidente verificatosi il 29/5/2018 a , Parte_1 CP_1 in Via OL PI;
- condanna il a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 31.882,00 (oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria nella misura indicata in motivazione) a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal sinistro oggetto delle statuizioni che precedono
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 degli oneri di giudizio, stimabili in complessivi € 5.745,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge
- pone definitivamente a carico del il pagamento di tutte le Controparte_1 spese di consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa
Cassino, 21/7/2025
il giudice Virgilio Notari
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