Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 252/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 252/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 15 aprile 2025 ad ore sono comparsi l'avv. CONTRATTI GIORGIO, per parte ricorrente presente personalmente, sono comparsi tramite collegamento telematico l'avv. FABBRI GIORGIA per parte resistente, l'avv. Vestini per e il dott. Giuseppe Seminerio ai fini della pratica forense. CP_2
L'avv. Fabbri si oppone all'istanze istruttorie formulate da . L'avv. Vestini si rimette a giustizia CP_2
sulle istanze istruttorie.
L'avv. Contratti evidenzia che la CTU contabile è superflua. Insiste per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese. Si riporta al proprio ricorso e alle verbalizzazioni precedenti.
L'avv. Fabbri si riporta alla propria comparsa e a quanto già verbalizzato alla precedente udienza.
L'avv. Vestini si riporta alla comparsa e rinuncia alle proprie istanze istruttorie.
Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 10
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 252/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CONTRATTI GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA VECLEZIO N. 59/A FORLI' presso il difensore avv. CONTRATTI GIORGIO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CECCHINI MANILA e dell'avv. FABBRI GIORGIA ( ) VIA DE C.F._2
GASPERI 8 RAVENNA C/O , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_3
DE GASPERI 8 C/O presso il difensore avv. CECCHINI MANILA CP_4
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso ex art. 409 e segg. c.p.c ha agito in giudizio nei confronti Parte_1
pagina 3 di 10 dell' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Controparte_1
Giudice del Lavoro del Tribunale di Forlì, contrariis rejectis, - accertare quanto dedotto in narrativa del presente ricorso e, conseguentemente, - dichiarare illegittima la sospensione dello stipendio e degli emolumenti accessori operata retroattivamente da parte datrice per il periodo dal 13/1 al 7/2/'22 inclusi;
- conseguentemente, condannare al pagamento delle retribuzioni e degli emolumenti accessori (quota di tredicesima Controparte_3
mensilità, versamento della contribuzione ai fini pensionistici) del periodo indebitamente trattenuti, oltre rivalutazione ed interessi ed al riconoscimento del periodo non lavorato ai fini della maturazione delle ferie e delle progressioni di carriera;
quanto sopra, con vittoria di spese ed onorari di lite, sin d'ora auspicandosi ogni opportuna valutazione ai sensi dell'art. 96, cc. III e IV, c.p.c.”.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito della discussione all'odierna udienza è stata posta in decisione.
2.
2.1.
Il ricorrente lavora alle dipendenze di sede di Cesena, Dipartimento di Controparte_3
Sanità Pubblica, in ruolo presso le U.O. veterinarie, quale Tecnico della prevenzione, iscritto all'Ordine T.S.R.M. – P.S.T.R.P. di Forlì – Cesena e Rimini.
Agisce in giudizio per l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione dello stipendio e degli emolumenti accessori adottato dal datore di lavoro nei suoi confronti per il periodo dal 13/01/22 sino al 7/02/2022.
Tale provvedimento sarebbe stato adottato dal datore di lavoro nei confronti del dipendente – ex post - all'esito del provvedimento adottato dall'ordine T.S.R.M. – P.S.T.R.P. di Forlì – Cesena e
Rimini di sospensione del ricorrente dall'esercizio della professione sanitaria per mancato adempimento all'obbligo vaccinale, in un momento in cui in realtà il lavoratore si trovava in stato di malattia, quindi non in servizio, ove aveva fatto rientro soltanto in 21.02.2022.
Oggetto quindi del giudizio è l'accertamento della legittimità del provvedimento di sospensione dello stipendio e degli emolumenti accessori assunto dal datore di lavoro ex post – per il quale pagina 4 di 10 pacificamente risultano sussistenti i requisiti sostanziali, essendo incontestato tra le parti il mancato adempimento del ricorrente all'obbligo vaccinale ed essendo incontestata la conseguente sospensione dall'esercizio della professione sanitaria – in un momento in cui il lavoratore non era di fatto al lavoro in quanto assente per pregressa malattia.
Tale provvedimento risulta illegittimo per le ragioni che si vanno ad evidenziare, richiamandosi sul punto quanto già espresso in un caso del tutto analogo dal Tribunale di Torino con la pronuncia n.
909 del 2.07.2023:
“ciò che rileva per il presente giudizio è la circostanza – incontroversa – della assenza dal lavoro per malattia del ricorrente, senza soluzione di continuità, da epoca antecedente all'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo da parte Cont della competente territorialmente, fino a data successiva alla revoca della sospensione dall'Albo. Lo stato di malattia preesistente e continuativo per tutto il periodo in cui l'iscrizione del dott. (…) all'Albo professionale è stata sospesa, ha fatto sì che il lavoratore fosse impossibilitato a rendere la prestazione pur percependo il trattamento retributivo da parte del datore di lavoro, all'epoca ignaro che il ricorrente non avrebbe potuto in ogni caso lavorare in quanto era stato sospeso dall'albo professionale dei medici per inosservanza dell'obbligo vaccinale. La sopra riportata delibera è intervenuta pertanto ex post, modificando ora per allora lo status giuridico del rapporto nel periodo
29/10/2021-20/01/2022, con la sostituzione del trattamento dell'assenza per malattia con quello della sospensione ex art. 4 DL 44/2021, e provvedendo alle conseguenti decurtazioni stipendiali. Si tratta pertanto in tutto e per tutto di una sospensione retroattivamente disposta, in relazione ad un periodo in cui l'assenza del ricorrente era assistita dalla preesistente causa giustificatrice della malattia, e messa in atto in relazione ad un impedimento giuridico a rendere la prestazione (la cancellazione dall'albo per inosservanza dell'obbligo vaccinale) che al momento della delibera era già venuto meno. L'unico effetto del provvedimento in esame è stato quindi quello di consentire alla datrice di lavoro di ripetere il trattamento retributivo erogato. La conformità di tale modus operandi alle prescrizioni dell'art. 4 DL 44/2021 è da escludersi: l'impianto normativo – che ha subito frequenti modifiche ed adattamenti in funzione dell'evolversi della situazione emergenziale, intervenuti anche nel breve periodo oggetto di causa – prevedeva, nella formulazione anteriore al DL 172/2021 entrato in vigore il 27/11/2021, che gli ordini professionali territoriali trasmettessero l'elenco degli iscritti alla regione o alla provincia autonoma, e che contemporaneamente i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgevano la loro attività nelle pagina 5 di 10 strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, trasmettessero l'elenco dei propri dipendenti alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operavano tali dipendenti;
ricevuti i vari elenchi, le regioni e le province autonome verificavano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi, segnalando immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultassero vaccinati;
in tal caso l'azienda sanitaria locale di residenza doveva invitare l'interessato a produrre la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'omissione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione;
decorsi tutti i termini previsti dalla disposizione per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, l'azienda sanitaria locale competente accettava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dava immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'ordine professionale di appartenenza;
l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determinava la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicassero contatti interpersonali o comportassero in qualsiasi forma il rischio di diffusione del contagio;
in tali casi il datore di lavoro doveva adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni anche inferiori che non implicassero rischi di diffusione del contagio e provvedere, solo quando l'assegnazione a mansioni diverse non fosse possibile, alla sospensione del trattamento retributivo ed altri compensi od emolumenti. L'adozione postuma del provvedimento di sospensione non ha consentito la verifica – all'epoca ancora necessaria – della possibilità di assegnazioni ad altre mansioni come atto preliminare e condizionante la sospensione del rapporto, ed è stata disposta in funzione delle disposizioni successivamente in vigore: il procedimento previsto dopo le modifiche apportate dal DL 172/2021 prevedeva che gli ordini degli esercenti le professioni sanitarie verificassero immediatamente e in via automatizzata il possesso della certificazione verde comprovante l'avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, in caso di controllo negativo invitassero l'interessato a produrre entro 5 giorni la prova dell'effettuazione della vaccinazione, dell'esonero o differimento della stessa, o della prenotazione della vaccinazione da effettuarsi entro 20 giorni (ed in questo caso invitassero a trasmettere la certificazione entro tre giorni); in caso di accertato mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, l'ordine professionale doveva darne comunicazione alle federazioni nazionali competenti e, per il personale con rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro;
la disposizione normativa chiarisce che “L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
5. La sospensione pagina 6 di 10 di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”: non era più prevista, in tale fase, la ricerca di una mansione alternativa compatibile, in quanto la sospensione dall'Albo professionale comportava tout court la sospensione dall'esercizio della professione. E' pertanto intrinseco nella natura della sospensione che la stessa non possa operare retroattivamente: la sospensione post DL 172/2021 riguarda in primis l'esercizio della professione, e la sospensione del rapporto di lavoro dipendente ne è una mera conseguenza automatica, senza necessità di valutazioni ulteriori e destinata a venir meno non appena il sanitario rientra nelle facoltà di esercitare la propria attività. Per la posizione del ricorrente, che era già assente per malattia prima che il suo ordine professionale ne accertasse l'inadempimento all'obbligo vaccinale privandolo della possibilità di esercitare la professione sanitaria, il provvedimento non ha avuto effetti pratici, perché lo stato di malattia è perdurato sin oltre la data di revoca della sospensione dall'albo… Deve tuttavia ritenersi, ove volesse ritenersi ammissibile la sospensione Cont postuma e retroattiva, che la non avrebbe potuto legittimamente sospendere il rapporto di lavoro, quand'anche avesse provveduto tempestivamente. Il ricorrente si trovava infatti, da data antecedente alla verifica di adempimento dell'obbligo vaccinale, in condizione di stato morboso che gli impediva – anche temporaneamente – di rendere la prestazione lavorativa: è principio giurisprudenziale consolidato che alla malattia del lavoratore consegua di diritto la sospensione del rapporto, compreso il decorso del preavviso, per tutto il suo protrarsi, a prescindere dalla dichiarazione aziendale di volersene avvalere, e che, ugualmente, il sinallagma funzionale del rapporto riprenda senza alcuna sollecitazione datoriale dopo la cessazione dello stato morboso, sicché va escluso operino al riguardo, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede, obblighi d'informazione datoriali, trattandosi di effetti giuridici previsti direttamente dalla legge (cfr. Cass. civ. 25/5/2016 n. 10852). A tali considerazioni – cui deve aggiungersi il richiamo al principio della c.d. priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima (cfr. Cass. civ. 25/11/2015, n.
24047) – si affianca la valutazione di coerenza rispetto alla ratio della normativa emergenziale, come correttamente affermato dal Tribunale di Ivrea (est. D'Amelio) nella sentenza 30/6/2022 in causa RG 117/2022, qui pagina 7 di 10 richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “La sospensione dal servizio, nell'ottica del legislatore, non è una misura punitiva;
la stessa, invece, risponde all'esigenza di allontanare dall'ambiente di lavoro il soggetto che, in quanto non vaccinato, viene considerato un fattore di rischio per la sicurezza di colleghi e studenti. E', tuttavia, evidente che il lavoratore in congedo per malattia (…) non può rappresentare alcun rischio per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Sospendere dal servizio un lavoratore non vaccinato in congedo per malattia, dunque, si configura come una decisione del tutto irragionevole – in quanto finalizzata a contrastare un rischio inesistente – o meramente punitiva – in quanto finalizzata a stigmatizzare la scelta del lavoratore di non vaccinarsi”. Condivisibile è altresì il precedente di questo Tribunale (sent. 17/11/2022), nel quale si legge: “3. la malattia costituisce una causa legittima di sospensione degli obblighi cui è tenuto il prestatore di lavoro (ex art. 2110 cc), in attuazione del precetto costituzionale, l'ordinamento assicura mezzi adeguati a tutelare, anche economicamente, i lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38 Cost.);
4. il provvedimento ora contestato ha determinato la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa dal 30/12/2021 che, tuttavia, è intervenuta nel corso di una preesistente e legittima sospensione;
5. tale ipotesi, non è stata disciplinata positivamente dal legislatore, pertanto, deve essere risolta in via interpretativa alla luce del principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima (7); questo principio appare pertinente poiché nella vicenda in esame la prima causa di sospensione della reciprocità tra prestazioni, vale a dire la malattia, non è imputabile al lavoratore che, quindi, non deve sopportare alcun pregiudizio derivante da una successiva causa di sospensione;
6. pertanto, i provvedimenti con i quali è stato accertato l'inadempimento agli obblighi vaccinali del ricorrente e ne è stata disposta la sospensione dal rapporto di lavoro, sono da ritenere illegittimi poiché intervenuti in una fase in cui il rapporto di lavoro era già sospeso, essendo il lavoratore in congedo per malattia” (cfr. altresì Trib. Milano, sent. 14/12/2022
n. 3019)”.
2.3
Il provvedimento datoriale risulta quindi illegittimo in quanto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non poteva essere disposta in pendenza di altra causa di sospensione quale l'astensione per malattia, con diritto del lavoratore alla percezione dell'indennità di malattia quale misura di tutela previdenziale del lavoratore. pagina 8 di 10 Pertanto, risultando illegittima, sotto tale profilo, la disposta sospensione della retribuzione,
l'azienda convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni non erogate dalla data della sospensione alla riammissione in servizio, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, nonché al versamento della contribuzione omessa e relativa al medesimo periodo.
2.4.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente di condanna dell'azienda resistente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La condotta processuale della resistente non risulta connotata da mala fede o colpa grave, laddove le prerogative processuali risultano essere state esercitate nell'ambito della corretta dialettica processuale e della ragionevole difesa della parte assistita.
2.5.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, valori minimi dello scaglione applicabile, da € 1.100,00 ad €
5.200,00, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata).
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione rigettata,
- accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto accerta e dichiara Parte_1
l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato in data 8.03.2022, con decorrenza dal 13.01.2022 al 7.02.2022, e, per l'effetto
- condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
retribuzioni e degli emolumenti non corrisposti nel suddetto periodo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, nonché al riconoscimento del periodo di sospensione ai fini della maturazione delle ferie e della progressione di carriera;
- condanna al versamento in favore di dei contributi Controparte_1 CP_2 pagina 9 di 10 omessi con riferimento al periodo della illegittima sospensione disposta nei confronti di
; Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.030,00 per compensi di avvocato oltre accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 15/04/2025
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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