Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 07/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00275/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00405/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2024, proposto da
RI Spv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paletta e Angelo Paletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.1031/2018 (RG3814/2018) del Tribunale di Catanzaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Vittorio Carchedi; presene il difensore di pare ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo n. 1031 del 6 novembre 2018, il Tribunale Civile di Catanzaro ha intimato all’ASP di Catanzaro, il pagamento, in favore di Banca IS S.p.A., della somma di euro 244.270,94, oltre agli interessi, ex d.lgs. 231/2022, dal dovuto al saldo effettivo, nonché il pagamento delle spese della procedura liquidate in euro 2.135,00 per compensi professionali ed euro 406,50 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da documentazione prodotta in atti, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 4 gennaio 2021;
- con contratto di cessione del 30 giugno 2022, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”), la Banca IS S.p.A. ha ceduto ad RI Spv S.r.l., pro soluto e in blocco, i propri crediti derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati tra i cedenti originari e alcune Aziende Sanitarie, tra i quali quelli oggetto del decreto ingiuntivo in epigrafe;
- l’avviso della suddetta cessione di crediti pro soluto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 79 del 9 luglio 2022, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della citata L. n. 130/1999, dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (anche GDPR);
- della cessione dei crediti è stata data comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4 bis, della medesima L. n. 130/1999, alla ASP di Catanzaro tramite pec dell’8 novembre 2022 e lettera Raccomandata A.R. del 08/14 novembre 2022;
- con ricorso notificato in data 5 marzo 2024, depositato nella Segreteria il successivo 6 marzo 2024, la società creditrice ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’integrale esecuzione del titolo, vantando ancora un credito residuo di euro 179.064,74 in linea capitale, oltre interessi ex d.lgs. 231/02, come liquidati nel titolo monitorio, spese di lite e successive occorrende;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione completa al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente ai giudicati nascenti dalle decisioni innanzi richiamate;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad CT , il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad CT , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) così dispone
a) dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’integrale esecuzione dei titoli di cui in epigrafe mediante pagamento delle residue somme;
b) nomina Commissario ad CT il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 60 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro al pagamento, in favore di parte ricorrente di spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO