Art. 751. Corso superiore di stato maggiore interforze 1. Presso l'Istituto superiore di stato maggiore interforze e' svolto il corso superiore di stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza nonche' ufficiali delle Forze armate estere. 2. Il superamento del corso di cui al comma 1 e' valutato ai fini dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali. 3. I criteri e le modalita' per la selezione dei candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1, sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Con determinazione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di ammissione al corso degli ufficiali del predetto Corpo. 4. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale della difesa ((e il Direttore della Sanita' militare)) , determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 1. ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".