Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2024, n. 42267
CASS
Sentenza 1 ottobre 2024

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Non sussiste rapporto di specialità fra il delitto di sostituzione di persona e quello di esercizio abusivo della professione in quanto, mentre quest'ultimo tutela l'interesse della pubblica amministrazione a che determinate professioni siano svolte unicamente da chi è in possesso della relativa abilitazione, ai fini dell'integrazione del delitto di sostituzione di persona non è necessario che la falsa attribuzione della qualità sia diretta all'esercizio della relativa attività, essendo sufficiente l'idoneità della condotta ad ingannare la pubblica fede. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il concorso tra i due reati, valorizzando anche l'elemento specializzante della finalità di vantaggio, connotante il reato di sostituzione di persona).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2024, n. 42267
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42267
    Data del deposito : 1 ottobre 2024

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