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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti bancari”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 603 dell'anno 2021.
T R A
assistito e difeso dall'avv. Michele Coratella in forza di procura in Parte_1
atti, ed elettivamente domiciliato in Andria alla via Lorenzo Bonomo n. 51 presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale Email_1
APPELLANTE
E
(società incorporante per fusione ), in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Salvatore Giammaria in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata in Bari alla via Garruba n. 57, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_2
APPELLATA
1 All'udienza collegiale tenutasi il 13 settembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 6 dicembre 2016, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, al fine di: a) previa declaratoria di nullità, Controparte_2
anche parziale, ovvero di illegittimità e/o inefficacia delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti di conto corrente ordinario n. 33030 e del collegato conto anticipi n. 33031, accertare l'effettivo saldo in linea capitale del rapporto di credito in parola e, conseguentemente, condannare la banca alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse nella misura accertata nella consulenza di parte, pari ad € 34.620,79, ovvero di quell'altra somma ritenuta di giustizia anche all'esito di ctu;
b) previa declaratoria di nullità, anche parziale, ovvero di illegittimità e/o inefficacia delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative al contratto di mutuo chirografario n.07000039147 del 12.11.2007, accertare l'effettivo saldo in linea capitale del contratto depurato della illegittima quota interessi, dichiarare la gratuità del contratto per violazione di legge e condannare la banca alla restituzione della quota interessi illegittimamente riscossa nella misura di cui alla consulenza di parte o di cui alla ctu;
c) in ogni caso condannare la banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da liquidarsi in via equitativa, con vittoria delle spese di lite.
2 A sostegno della domanda aveva assunto: - che a partire dal 2007 aveva ottenuto da CP_2
filiale di Andria, l'apertura del conto corrente ordinario n. 33030 e
[...] Controparte_3
del collegato conto anticipi n. 33031; - che i predetti contratti erano affetti da nullità, illegittimità e/o inefficacia, anche parziale, stante l'illegittima applicazione di interessi debitori non dovuti, dell'applicazione nel corso del rapporto di spese e commissioni mai pattuite, dell'illegittima previsione del sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonché della illegittimità della commissione di massimo scoperto;
- che il ricalcolo del conto corrente affidato ad un perito di parte aveva portato alla rideterminazione del saldo in favore del correntista di €. 34.620,79; - di aver sottoscritto il 12 novembre 2007 un contratto di mutuo chirografario per l'erogazione della somma di
€. 80.000,00; - che il contratto in parola era affetto da nullità per usurarietà degli interessi applicati;
- che, conseguentemente, aveva corrisposto alla banca €. 10.422,40 a titolo di interessi non dovuti;
- che il contratto violava anche il divieto di anatocismo nella misura in cui prevedeva che sulle rate scadute e non pagate, comprensive della quota capitale e della quota interessi, maturavano interessi di mora;
- che era nulla per difetto di causa anche la clausola che prevedeva la penale per l'anticipata estinzione del finanziamento;
- che altro profilo di nullità era rappresentato dall'ammortamento alla francese, per violazione del divieto di anatocismo.
Nel costituirsi in giudizio la banca convenuta eccepiva l'inammissibilità di tutte le domande in quanto non provate né documentate mediante la produzione dei contratti e degli estratti conto e ne chiedeva il rigetto.
Scambiate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il primo giudice rigettava la richiesta di ctu perché ritenuta esplorativa e rinviava la causa all'udienza del 1° aprile 2020 per la precisazione delle conclusioni, poi differita d'ufficio al 30 settembre 2021.
A detta udienza la causa veniva rinviata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24 febbraio 2021.
Con sentenza n. 423/2021, il Tribunale di Trani rigettava tutte le domande attrici e condannava alla rifusione delle spese legali. Parte_1
3 In particolare, il Tribunale di Trani aveva ritenuto: - che la domanda di ripetizione di somme che il correntista assumeva indebitamente addebitategli dall'istituto di credito era inammissibile sul presupposto che al momento della notifica dell'atto introduttivo i conti correnti in parola erano ancora aperti;
- che la domanda di accertamento della nullità delle condizioni del conto corrente e di rideterminazione del saldo era infondata in quanto non provata stante la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente nonostante la in risposta all'istanza ex art. 119 TUB CP_3
avesse messo a disposizione del correntista copia del contratto che conteneva le condizioni asseritamente viziate;
- che anche le domande relative al contratto di mutuo chirografario erano tutte infondate e sfornite del supporto probatorio stante la mancata produzione in atti del relativo contratto e del piano di ammortamento, tra l'altro mai richiesti alla banca ex art. 119 TUB;
- che ad ogni buon conto, tutte le domande risultavano infondate sia in ordine alla denunciata violazione del divieto di anatocismo che in relazione all'usurarietà dei tassi applicati al rapporto di credito.
Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il
15 aprile 2021, chiedendo, per i motivi di seguito indicati e in riforma Parte_1 dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ I. Accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o
l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie relative ai rapporti bancari sopra indicati, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, all'applicazione delle
c.m.s., degli interessi attivi e passivi, per i c.d. giorni valuta, dei costi per competenze (anche relative ad altri rapporti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità della previsione dello ius variandi a favore dell'Istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto da essa arbitrariamente attribuitosi, seppur mai convenuto e pattuito, CP_3
4 addivenendosi al ricomputo in conformità a normativa pattizia e di Legge da applicarsi;
Per l'effetto,
II. Accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale del rapporto di credito, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
III. Conseguentemente, accertare e dichiarare l'indebito illegittimo commesso dalla in danno dell'istante per la somma di almeno CP_3
€. 34.620,79 e, per l'effetto, condannare la alla restituzione, nei confronti della parte attrice, CP_3 di tale somma o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda CTU richiesta oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
Con riguardo al contratto di mutuo: IV. In via principale, accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità anche parziale ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti pattizie, relative ai rapporti bancari sopra indicati, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, dei costi per competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, in particolare la clausola relativa agli interessi debitori, di estinzione anticipata, nonché ogni clausola che preveda penali o commissioni illegittime, nonché del piano di ammortamento alla francese applicato;
V. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale del contratto, depurato dalla illegittima quota interessi, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
VI. Conseguentemente, dichiarare la gratuità del contratto di mutuo in contestazione, per violazione di Legge e condannare la banca alla restituzione delle quote interessi illegittimamente riscosse nella misura di cui alle consulenze di parte o in quella che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda CTU richiesta oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria su ciascuna rata fino al soddisfo, nonché stralcio della quota interessi sulle rate non ancora scadute;
In ogni caso: VII. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario;
”.
Si è costituita in appello eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 13 settembre 2024, infine, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di seguire un iter di trattazione delle censure differente da quello dell'appellante, iniziando dal secondo motivo di appello, e proseguendo nei termini via via indicati.
5 Con tale motivo si censura il rigetto della domanda di accertamento, per avere il Tribunale di Trani errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sul correntista ex art. 2697 c.c., stante il mancato deposito del contratto di accensione del conto corrente in contestazione.
In particolare, assume l'appellante che il primo giudice, sulla scorta del tenore della domanda formulata dall'attore, di accertamento della nullità di tutte quelle condizioni che la banca aveva arbitrariamente applicato al rapporto “seppur non concordate”, avrebbe dovuto dare per assodata l'inesistenza del contratto stesso, facendone derivare la nullità delle relative pattuizioni (per difetto di forma scritta) e la conseguente applicazione dei tassi ex art. 117 TUB.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Anzitutto, va osservato che il sin dal primo grado di giudizio ha dedotto, a fondamento Parte_1 della sua domanda di accertamento del saldo in conto capitale e di ripetizione d'indebito, la mancata pattuizione delle condizioni economiche del contratto di conto corrente n. 33030 e del collegato conto anticipi n. 330311, senza al contempo allegare l'inesistenza del contratto scritto, di cui ha persino chiesto copia ex art. 119 TUB in sede stragiudiziale;
istanza, questa, che presuppone logicamente l'esistenza di un contratto scritto, sebbene privo - a detta dell'appellante - delle pattuizioni relative a talune condizioni economiche (interessi, anatocismo, c.m.s. e valute).
E', infatti, di tutta evidenza che, ove il correntista avesse ritenuto che un contratto scritto non vi fosse stato, l'istanza ex art. 119 TUB sarebbe stata illegittima, se non emulativa, in quanto diretta ad acquisire un documento di cui, a monte, si negava l'esistenza.
E che il contratto fosse stato concluso in forma scritta lo si desume non solo dal riscontro della CP_3 all'istanza ex art. 119 TUB, mediante cui ha messo a disposizione del correntista la documentazione richiesta e depositata presso la filiale di Andria, ma anche dal comportamento dello stesso il quale, a fronte delle precise contestazioni mosse dalla sul mancato Parte_1 Controparte_2 assolvimento dell'onere probatorio, si è limitato ad addebitare la mancata produzione del contratto de quo all'asserito comportamento illegittimo della la quale, a suo dire, in violazione della CP_3
legge 675/96 e succ. mod ed int., dpr n. 501/98 e d. lgs. 196/03, subordinava il rilascio della documentazione richiesta dal correntista al pagamento di una data somma2. È altresì significativo che il solo dopo il rigetto delle richieste istruttorie (CTU Parte_1 contabile) - ritenute “esplorative” dal giudice di prime cure sulla scorta della lacuna probatoria rilevata – abbia precisato per la prima volta che “in ragione di tale circostanza – mancata risposta (a suo parere) della banca all'istanza ex art. 119 TUB - è effettivamente plausibile ritenere che il contratto non esista”.
Detta allegazione, formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale, è risultata del tutto tardiva e dunque inammissibile, attese le rigide preclusioni processuali, oltre che in contraddizione rispetto alla precedenti deduzioni in fatto.
Alla luce di tali considerazioni, bene ha fatto il Tribunale di Trani a respingere la domanda di accertamento formulata dal affermando che spettasse all'attore produrre il contratto di Parte_1 apertura del conto corrente, onde dimostrare l'illegittimità degli addebiti relativi a interessi, capitalizzazione, c.m.s. e valute per carenza di pattuizione scritta, e che tale onere non fosse stato assolto, per mancata produzione del contratto.
La decisione è, infatti, pienamente conforme al consolidato principio di diritto, secondo cui, ove sia pacifica l'esistenza del contratto scritto, compete sicuramente al correntista - attore dimostrare, attraverso la produzione del documento negoziale, che in esso non erano state convenute le condizioni economiche relative ad interessi, commissioni, spese e valute: un tale esito è rispondente all'onere, in capo all'attore, di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto, giacché è proprio attraverso tale documento che si può dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass.
25656/21; 6480/21; 33009/19).
Né giova all'appellante dedurre che dagli estratti conto prodotte sia possibile accertare le condizioni economiche in concreto praticate dall'istituto di credito, atteso che i ridetti estratti “nulla dicono quanto alle previsioni contrattuali che interessano” (Cass. n. 35605/2023), ragione per cui del tutto esplorativa e irrilevante risulta una consulenza tecnica in questo grado di giudizio.
In particolare, quanto all'usura, il vaglio del superamento del tasso soglia è legato alla pattuizione, sicché, in assenza di tale parametro, resta precluso l'accertamento richiesto.
Quanto alla c.m.s., è lo stesso appellante a fondare l'illegittimità del relativo addebito sull'assenza di pattuizione scritta, sicché è evidente come ritorni decisiva la questione della produzione del contratto di conto corrente.
7 Né, peraltro, l'appellante ha provveduto, nel giudizio di primo grado, chiedere tempestivamente l'esibizione del documento contrattuale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., senza che a ciò fosse d'ostacolo la mancata asserita risposta della banca all'istanza ex art. 119 TUB, la cui inerzia avrebbe, al contrario, giustificato il ricorso all' esibizione.
Ciò anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità in tema di rapporto tra l'istituto ex art. 119 TUB e lo strumento processuale ex art. 210 c.p.c., secondo cui il presupposto legittimante l'esibizione è che la documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, la quale non vi abbia - senza giustificazione - ottemperato (Cass. 7874/22; 7871/22; 4391/22, le quali fanno tutte rinvio al precedente n. 24641/21).
Ne consegue, pertanto, che, non essendosi avvalso del mezzo istruttorio dell'esibizione, l'appellante non potrà dolersi del rigetto della domanda, per mancata produzione del contratto posto a fondamento di quella domanda.
Il rigetto del secondo motivo di appello comporta l'assorbimento del primo e terzo motivo di impugnazione.
Col quarto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nel punto in cui – con riferimento al contratto di mutuo chirografario - ha ritenuto infondata sia l'eccezione di violazione del divieto di anatocismo generato dal sistema di ammortamento alla francese sia l'eccezione di usurarietà dovuta alla previsione della commissione di massimo scoperto nonché alla commissione prevista per l'estinzione anticipata.
Tale censura si rileva inammissibile perché mostra di non cogliere appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata.
A fondamento della decisione - rigetto della domanda accertamento della nullità, anche parziale, delle condizioni contrattuali contra legem – il Tribunale di Trani ha posto la carenza di allegazione e prova del diritto dell'attore per non aver lo stesso prodotto in giudizio il contratto di mutuo in contestazione e il relativo piano di ammortamento, rispetto ai quali non aveva neanche spiegato istanza ex art. 119
TUB ovvero richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
In buona sostanza, anche con riferimento al contratto di mutuo chirografario in parola l'attore odierno appellante aveva unicamente dedotto la mancata pattuizione delle illegittime condizioni economiche applicate dalla al rapporto di credito, senza mai allegare l'inesistenza del contratto stesso. CP_3
8 Ebbene, spettava all'appellante censurare specificatamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., tale autonoma argomentazione.
L'art. 342 cpc richiede, infatti, la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata,
a pena di inammissibilità della censura (Cass. 2022/n.36481; Cass. SS.UU. 2017/n. 27199).
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono inscindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicchè è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione.
Invero nella fattispecie il nulla ha dedotto in ordine alla contestata mancata produzione Parte_1 del contratto di mutuo ovvero in ordine all'inesistenza del contratto scritto, ma si è limitato a riproporre le difese già svolte nel primo grado del giudizio.
Argomentazioni, quest'ultime, che oltre ad essere inammissibili sono anche totalmente infondate.
Con particolare riferimento all'asserita violazione del divieto di anatocismo generato dal sistema di ammortamento alla francese, l'appellante ritiene che, di fatto, tale meccanismo implicherebbe l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito.
A supporto della propria tesi cita giurisprudenza di merito datata e ormai superata dal recentissimo arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024) che, sul punto, ha precisato che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.” Anzi: “Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”.
In particolare, le SS.UU. hanno rilevato, nel solco delle osservazioni proposte dalla Procura Generale, che “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile”, ma allo stesso tempo prevede che “la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente)
a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo” (v., negli stessi termini, Cass. civ. n. 13144/2023).
9 Corretta, pertanto, appare sul punto la sentenza impugnata che va, quindi, confermata in parte qua.
Anche la censura relativa all'eccepita usurarietà genetica del contratto di finanziamento stante l'illegittima previsione della commissione per l'estinzione anticipata del contratto deve essere disattesa.
Ritiene infatti l'appellante che il primo giudice erroneamente non ha ravvisato alcun aspetto usurario sull'errato presupposto che “non vi è alcuna prova che (tale penale n.d.r.) sia mai stata addebitata”.
Tale conclusione – ad avviso del - si pone in netto contrasto con il dettato dell'art. 644 Parte_1
c.p., come riformato dalla L. 108/1996, a mente del quale l'usura si configura nel momento in cui l'interesse usurario viene pattuito, a nulla rilevando l'effettiva dazione del denaro.
Come detto anche tale censura non coglie nel segno.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. 2023/n. 4597; Cass. 2022/n.
7352).
In altri termini, la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella;
di qui l'infondatezza della censura.
Il rigetto dei precedenti motivi di appello comporta l'assorbimento anche dell'ultimo motivo di gravame con cui l'appellante si duole della condanna alle spese di giudizio.
10 Infatti, nel caso in cui l'appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre l'ipotesi dell'omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cd.
“minuspetizione”), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (Cass. n.
2830/2021).
Tanto comporta il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 15 aprile 2021, da avverso la Parte_1
sentenza n. 423/21 resa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 24 febbraio 202, dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 9.991,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così decisa il 13 dicembre 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 v. pag. 1 dell'atto di citazione “dall'analisi di tutto il rapporto intrattenuto con la è emerso che sui conti sono state addebitate CP_3 numerose varie “spese” e “commissioni” a vario titolo pretese seppure non concordate in alcun modo con il correntista”; a pagina 17 concludeva: “Voglia l'Ill.mo giudicante adito accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia delle condizioni contrattuali contra legem” relative a interessi, anatocismo, spese, commissioni e valute. 2 v. memoria ex art. 183, 6^ comma, n. 3 c.p.c. depositata dall'attore.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti bancari”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 603 dell'anno 2021.
T R A
assistito e difeso dall'avv. Michele Coratella in forza di procura in Parte_1
atti, ed elettivamente domiciliato in Andria alla via Lorenzo Bonomo n. 51 presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale Email_1
APPELLANTE
E
(società incorporante per fusione ), in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Salvatore Giammaria in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata in Bari alla via Garruba n. 57, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_2
APPELLATA
1 All'udienza collegiale tenutasi il 13 settembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 6 dicembre 2016, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, al fine di: a) previa declaratoria di nullità, Controparte_2
anche parziale, ovvero di illegittimità e/o inefficacia delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti di conto corrente ordinario n. 33030 e del collegato conto anticipi n. 33031, accertare l'effettivo saldo in linea capitale del rapporto di credito in parola e, conseguentemente, condannare la banca alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse nella misura accertata nella consulenza di parte, pari ad € 34.620,79, ovvero di quell'altra somma ritenuta di giustizia anche all'esito di ctu;
b) previa declaratoria di nullità, anche parziale, ovvero di illegittimità e/o inefficacia delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative al contratto di mutuo chirografario n.07000039147 del 12.11.2007, accertare l'effettivo saldo in linea capitale del contratto depurato della illegittima quota interessi, dichiarare la gratuità del contratto per violazione di legge e condannare la banca alla restituzione della quota interessi illegittimamente riscossa nella misura di cui alla consulenza di parte o di cui alla ctu;
c) in ogni caso condannare la banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da liquidarsi in via equitativa, con vittoria delle spese di lite.
2 A sostegno della domanda aveva assunto: - che a partire dal 2007 aveva ottenuto da CP_2
filiale di Andria, l'apertura del conto corrente ordinario n. 33030 e
[...] Controparte_3
del collegato conto anticipi n. 33031; - che i predetti contratti erano affetti da nullità, illegittimità e/o inefficacia, anche parziale, stante l'illegittima applicazione di interessi debitori non dovuti, dell'applicazione nel corso del rapporto di spese e commissioni mai pattuite, dell'illegittima previsione del sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonché della illegittimità della commissione di massimo scoperto;
- che il ricalcolo del conto corrente affidato ad un perito di parte aveva portato alla rideterminazione del saldo in favore del correntista di €. 34.620,79; - di aver sottoscritto il 12 novembre 2007 un contratto di mutuo chirografario per l'erogazione della somma di
€. 80.000,00; - che il contratto in parola era affetto da nullità per usurarietà degli interessi applicati;
- che, conseguentemente, aveva corrisposto alla banca €. 10.422,40 a titolo di interessi non dovuti;
- che il contratto violava anche il divieto di anatocismo nella misura in cui prevedeva che sulle rate scadute e non pagate, comprensive della quota capitale e della quota interessi, maturavano interessi di mora;
- che era nulla per difetto di causa anche la clausola che prevedeva la penale per l'anticipata estinzione del finanziamento;
- che altro profilo di nullità era rappresentato dall'ammortamento alla francese, per violazione del divieto di anatocismo.
Nel costituirsi in giudizio la banca convenuta eccepiva l'inammissibilità di tutte le domande in quanto non provate né documentate mediante la produzione dei contratti e degli estratti conto e ne chiedeva il rigetto.
Scambiate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il primo giudice rigettava la richiesta di ctu perché ritenuta esplorativa e rinviava la causa all'udienza del 1° aprile 2020 per la precisazione delle conclusioni, poi differita d'ufficio al 30 settembre 2021.
A detta udienza la causa veniva rinviata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24 febbraio 2021.
Con sentenza n. 423/2021, il Tribunale di Trani rigettava tutte le domande attrici e condannava alla rifusione delle spese legali. Parte_1
3 In particolare, il Tribunale di Trani aveva ritenuto: - che la domanda di ripetizione di somme che il correntista assumeva indebitamente addebitategli dall'istituto di credito era inammissibile sul presupposto che al momento della notifica dell'atto introduttivo i conti correnti in parola erano ancora aperti;
- che la domanda di accertamento della nullità delle condizioni del conto corrente e di rideterminazione del saldo era infondata in quanto non provata stante la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente nonostante la in risposta all'istanza ex art. 119 TUB CP_3
avesse messo a disposizione del correntista copia del contratto che conteneva le condizioni asseritamente viziate;
- che anche le domande relative al contratto di mutuo chirografario erano tutte infondate e sfornite del supporto probatorio stante la mancata produzione in atti del relativo contratto e del piano di ammortamento, tra l'altro mai richiesti alla banca ex art. 119 TUB;
- che ad ogni buon conto, tutte le domande risultavano infondate sia in ordine alla denunciata violazione del divieto di anatocismo che in relazione all'usurarietà dei tassi applicati al rapporto di credito.
Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il
15 aprile 2021, chiedendo, per i motivi di seguito indicati e in riforma Parte_1 dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ I. Accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o
l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie relative ai rapporti bancari sopra indicati, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, all'applicazione delle
c.m.s., degli interessi attivi e passivi, per i c.d. giorni valuta, dei costi per competenze (anche relative ad altri rapporti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità della previsione dello ius variandi a favore dell'Istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto da essa arbitrariamente attribuitosi, seppur mai convenuto e pattuito, CP_3
4 addivenendosi al ricomputo in conformità a normativa pattizia e di Legge da applicarsi;
Per l'effetto,
II. Accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale del rapporto di credito, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
III. Conseguentemente, accertare e dichiarare l'indebito illegittimo commesso dalla in danno dell'istante per la somma di almeno CP_3
€. 34.620,79 e, per l'effetto, condannare la alla restituzione, nei confronti della parte attrice, CP_3 di tale somma o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda CTU richiesta oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
Con riguardo al contratto di mutuo: IV. In via principale, accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità anche parziale ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti pattizie, relative ai rapporti bancari sopra indicati, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, dei costi per competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, in particolare la clausola relativa agli interessi debitori, di estinzione anticipata, nonché ogni clausola che preveda penali o commissioni illegittime, nonché del piano di ammortamento alla francese applicato;
V. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale del contratto, depurato dalla illegittima quota interessi, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
VI. Conseguentemente, dichiarare la gratuità del contratto di mutuo in contestazione, per violazione di Legge e condannare la banca alla restituzione delle quote interessi illegittimamente riscosse nella misura di cui alle consulenze di parte o in quella che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda CTU richiesta oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria su ciascuna rata fino al soddisfo, nonché stralcio della quota interessi sulle rate non ancora scadute;
In ogni caso: VII. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario;
”.
Si è costituita in appello eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 13 settembre 2024, infine, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di seguire un iter di trattazione delle censure differente da quello dell'appellante, iniziando dal secondo motivo di appello, e proseguendo nei termini via via indicati.
5 Con tale motivo si censura il rigetto della domanda di accertamento, per avere il Tribunale di Trani errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sul correntista ex art. 2697 c.c., stante il mancato deposito del contratto di accensione del conto corrente in contestazione.
In particolare, assume l'appellante che il primo giudice, sulla scorta del tenore della domanda formulata dall'attore, di accertamento della nullità di tutte quelle condizioni che la banca aveva arbitrariamente applicato al rapporto “seppur non concordate”, avrebbe dovuto dare per assodata l'inesistenza del contratto stesso, facendone derivare la nullità delle relative pattuizioni (per difetto di forma scritta) e la conseguente applicazione dei tassi ex art. 117 TUB.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Anzitutto, va osservato che il sin dal primo grado di giudizio ha dedotto, a fondamento Parte_1 della sua domanda di accertamento del saldo in conto capitale e di ripetizione d'indebito, la mancata pattuizione delle condizioni economiche del contratto di conto corrente n. 33030 e del collegato conto anticipi n. 330311, senza al contempo allegare l'inesistenza del contratto scritto, di cui ha persino chiesto copia ex art. 119 TUB in sede stragiudiziale;
istanza, questa, che presuppone logicamente l'esistenza di un contratto scritto, sebbene privo - a detta dell'appellante - delle pattuizioni relative a talune condizioni economiche (interessi, anatocismo, c.m.s. e valute).
E', infatti, di tutta evidenza che, ove il correntista avesse ritenuto che un contratto scritto non vi fosse stato, l'istanza ex art. 119 TUB sarebbe stata illegittima, se non emulativa, in quanto diretta ad acquisire un documento di cui, a monte, si negava l'esistenza.
E che il contratto fosse stato concluso in forma scritta lo si desume non solo dal riscontro della CP_3 all'istanza ex art. 119 TUB, mediante cui ha messo a disposizione del correntista la documentazione richiesta e depositata presso la filiale di Andria, ma anche dal comportamento dello stesso il quale, a fronte delle precise contestazioni mosse dalla sul mancato Parte_1 Controparte_2 assolvimento dell'onere probatorio, si è limitato ad addebitare la mancata produzione del contratto de quo all'asserito comportamento illegittimo della la quale, a suo dire, in violazione della CP_3
legge 675/96 e succ. mod ed int., dpr n. 501/98 e d. lgs. 196/03, subordinava il rilascio della documentazione richiesta dal correntista al pagamento di una data somma2. È altresì significativo che il solo dopo il rigetto delle richieste istruttorie (CTU Parte_1 contabile) - ritenute “esplorative” dal giudice di prime cure sulla scorta della lacuna probatoria rilevata – abbia precisato per la prima volta che “in ragione di tale circostanza – mancata risposta (a suo parere) della banca all'istanza ex art. 119 TUB - è effettivamente plausibile ritenere che il contratto non esista”.
Detta allegazione, formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale, è risultata del tutto tardiva e dunque inammissibile, attese le rigide preclusioni processuali, oltre che in contraddizione rispetto alla precedenti deduzioni in fatto.
Alla luce di tali considerazioni, bene ha fatto il Tribunale di Trani a respingere la domanda di accertamento formulata dal affermando che spettasse all'attore produrre il contratto di Parte_1 apertura del conto corrente, onde dimostrare l'illegittimità degli addebiti relativi a interessi, capitalizzazione, c.m.s. e valute per carenza di pattuizione scritta, e che tale onere non fosse stato assolto, per mancata produzione del contratto.
La decisione è, infatti, pienamente conforme al consolidato principio di diritto, secondo cui, ove sia pacifica l'esistenza del contratto scritto, compete sicuramente al correntista - attore dimostrare, attraverso la produzione del documento negoziale, che in esso non erano state convenute le condizioni economiche relative ad interessi, commissioni, spese e valute: un tale esito è rispondente all'onere, in capo all'attore, di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto, giacché è proprio attraverso tale documento che si può dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass.
25656/21; 6480/21; 33009/19).
Né giova all'appellante dedurre che dagli estratti conto prodotte sia possibile accertare le condizioni economiche in concreto praticate dall'istituto di credito, atteso che i ridetti estratti “nulla dicono quanto alle previsioni contrattuali che interessano” (Cass. n. 35605/2023), ragione per cui del tutto esplorativa e irrilevante risulta una consulenza tecnica in questo grado di giudizio.
In particolare, quanto all'usura, il vaglio del superamento del tasso soglia è legato alla pattuizione, sicché, in assenza di tale parametro, resta precluso l'accertamento richiesto.
Quanto alla c.m.s., è lo stesso appellante a fondare l'illegittimità del relativo addebito sull'assenza di pattuizione scritta, sicché è evidente come ritorni decisiva la questione della produzione del contratto di conto corrente.
7 Né, peraltro, l'appellante ha provveduto, nel giudizio di primo grado, chiedere tempestivamente l'esibizione del documento contrattuale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., senza che a ciò fosse d'ostacolo la mancata asserita risposta della banca all'istanza ex art. 119 TUB, la cui inerzia avrebbe, al contrario, giustificato il ricorso all' esibizione.
Ciò anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità in tema di rapporto tra l'istituto ex art. 119 TUB e lo strumento processuale ex art. 210 c.p.c., secondo cui il presupposto legittimante l'esibizione è che la documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, la quale non vi abbia - senza giustificazione - ottemperato (Cass. 7874/22; 7871/22; 4391/22, le quali fanno tutte rinvio al precedente n. 24641/21).
Ne consegue, pertanto, che, non essendosi avvalso del mezzo istruttorio dell'esibizione, l'appellante non potrà dolersi del rigetto della domanda, per mancata produzione del contratto posto a fondamento di quella domanda.
Il rigetto del secondo motivo di appello comporta l'assorbimento del primo e terzo motivo di impugnazione.
Col quarto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nel punto in cui – con riferimento al contratto di mutuo chirografario - ha ritenuto infondata sia l'eccezione di violazione del divieto di anatocismo generato dal sistema di ammortamento alla francese sia l'eccezione di usurarietà dovuta alla previsione della commissione di massimo scoperto nonché alla commissione prevista per l'estinzione anticipata.
Tale censura si rileva inammissibile perché mostra di non cogliere appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata.
A fondamento della decisione - rigetto della domanda accertamento della nullità, anche parziale, delle condizioni contrattuali contra legem – il Tribunale di Trani ha posto la carenza di allegazione e prova del diritto dell'attore per non aver lo stesso prodotto in giudizio il contratto di mutuo in contestazione e il relativo piano di ammortamento, rispetto ai quali non aveva neanche spiegato istanza ex art. 119
TUB ovvero richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
In buona sostanza, anche con riferimento al contratto di mutuo chirografario in parola l'attore odierno appellante aveva unicamente dedotto la mancata pattuizione delle illegittime condizioni economiche applicate dalla al rapporto di credito, senza mai allegare l'inesistenza del contratto stesso. CP_3
8 Ebbene, spettava all'appellante censurare specificatamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., tale autonoma argomentazione.
L'art. 342 cpc richiede, infatti, la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata,
a pena di inammissibilità della censura (Cass. 2022/n.36481; Cass. SS.UU. 2017/n. 27199).
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono inscindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicchè è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione.
Invero nella fattispecie il nulla ha dedotto in ordine alla contestata mancata produzione Parte_1 del contratto di mutuo ovvero in ordine all'inesistenza del contratto scritto, ma si è limitato a riproporre le difese già svolte nel primo grado del giudizio.
Argomentazioni, quest'ultime, che oltre ad essere inammissibili sono anche totalmente infondate.
Con particolare riferimento all'asserita violazione del divieto di anatocismo generato dal sistema di ammortamento alla francese, l'appellante ritiene che, di fatto, tale meccanismo implicherebbe l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito.
A supporto della propria tesi cita giurisprudenza di merito datata e ormai superata dal recentissimo arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024) che, sul punto, ha precisato che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.” Anzi: “Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”.
In particolare, le SS.UU. hanno rilevato, nel solco delle osservazioni proposte dalla Procura Generale, che “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile”, ma allo stesso tempo prevede che “la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente)
a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo” (v., negli stessi termini, Cass. civ. n. 13144/2023).
9 Corretta, pertanto, appare sul punto la sentenza impugnata che va, quindi, confermata in parte qua.
Anche la censura relativa all'eccepita usurarietà genetica del contratto di finanziamento stante l'illegittima previsione della commissione per l'estinzione anticipata del contratto deve essere disattesa.
Ritiene infatti l'appellante che il primo giudice erroneamente non ha ravvisato alcun aspetto usurario sull'errato presupposto che “non vi è alcuna prova che (tale penale n.d.r.) sia mai stata addebitata”.
Tale conclusione – ad avviso del - si pone in netto contrasto con il dettato dell'art. 644 Parte_1
c.p., come riformato dalla L. 108/1996, a mente del quale l'usura si configura nel momento in cui l'interesse usurario viene pattuito, a nulla rilevando l'effettiva dazione del denaro.
Come detto anche tale censura non coglie nel segno.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. 2023/n. 4597; Cass. 2022/n.
7352).
In altri termini, la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella;
di qui l'infondatezza della censura.
Il rigetto dei precedenti motivi di appello comporta l'assorbimento anche dell'ultimo motivo di gravame con cui l'appellante si duole della condanna alle spese di giudizio.
10 Infatti, nel caso in cui l'appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre l'ipotesi dell'omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cd.
“minuspetizione”), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (Cass. n.
2830/2021).
Tanto comporta il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 15 aprile 2021, da avverso la Parte_1
sentenza n. 423/21 resa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 24 febbraio 202, dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 9.991,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così decisa il 13 dicembre 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 v. pag. 1 dell'atto di citazione “dall'analisi di tutto il rapporto intrattenuto con la è emerso che sui conti sono state addebitate CP_3 numerose varie “spese” e “commissioni” a vario titolo pretese seppure non concordate in alcun modo con il correntista”; a pagina 17 concludeva: “Voglia l'Ill.mo giudicante adito accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia delle condizioni contrattuali contra legem” relative a interessi, anatocismo, spese, commissioni e valute. 2 v. memoria ex art. 183, 6^ comma, n. 3 c.p.c. depositata dall'attore.
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