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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 20/10/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1350/2025 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Corso Vittorio Emanuele II n.229, presso lo studio dell'Avv. Fausto MAZZARELLA che la rappresenta e difende, come da procura in atti e da
(C.F.: G elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_2 C.F._2
Manlio di Veroli n. 6 presso lo studio dell'Avv. Cecilia GARUFFI che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata in atti ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Conclusioni congiunte: come da note scritte depositate in data 17-18/09/2025
1) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Persona_1 continueranno ad avere la responsabilità congiunta ai sensi di legge. La sua residenza anagrafica verrà fissata nel domicilio di Fara in Sabina (RI), Frazione di Borgo Quinzio, alla Via Salaria
Vecchia n. 121, ove vivrà con la madre presso cui la minore è collocata.
Le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, il padre e la madre eserciteranno la potestà separatamente ciascuno nei periodi in cui il minore è loro affidata.
1 2) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore due fine settimana al Parte_2 Per_1 mese, alternati, dal venerdì alle ore 18, quando la prenderà a casa della sig.ra o presso il Pt_1 luogo in cui la stessa si trovi, sino al lunedì mattina quando il padre accompagnerà la minore presso l'asilo dalla stessa frequentato. Sarà poi la madre, il lunedì pomeriggio, a riprendere la figlia dal predetto istituto. Pertanto, in tali fine settimana alternati, quando il fine settimana sarà di spettanza del padre, la minore pernotterà con il padre le notti del venerdì, sabato e domenica, per Per_1 essere poi dallo stesso accompagnata all'asilo il lunedì mattina e ivi ripresa dalla madre nel pomeriggio. Nell'ipotesi in cui il Sig. dovesse essere impossibilitato, per ragioni di lavoro, ad Pt_2 accompagnare il lunedì mattina la minore all'asilo, lo stesso potrà – previo accordo tra i genitori
– riportare la figlia presso l'abitazione della Sig.ra la domenica sera entro le ore Per_1 Pt_1
21:00. Entrambi i ricorrenti, nei predetti fine settimana alternati, si impegnano affinché la minore possa vedere e parlare con l'altro genitore con videochiamata serale intorno alle ore 21.00. Per_1
3) La bambina trascorrerà con il padre anche delle serate infrasettimanali. In particolare, nelle settimane in cui il padre avrà con sé la figlia nel week-end, il medesimo Sig. potrà Per_1 Pt_2 vedere e tenere con sé la minore anche il mercoledì pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 21:00, avendo cura di prendere la minore presso l'abitazione della Sig.ra o presso il luogo in cui Pt_1 la stessa si trovi e poi riaccompagnarla presso la medesima abitazione.
In tali settimane, nell'eventualità in cui lo stesso non debba lavorare il mercoledì, prenderà la minore dall'uscita di scuola alle ore 15:30, fermo restando l'orario di rientro presso l'abitazione della Sig.ra Nell'ipotesi in cui, sempre in tali settimane con visita il solo giorno del Pt_1 mercoledì, il Sig. abbia la possibilità di assentarsi dal lavoro, previa comunicazione ed Pt_2 assenso della madre, per due volte in ogni mese, potrà prendere la figlia in un altro giorno Per_1 della predetta settimana sempre dalle ore 15:30 e con rientro presso l'abitazione delle Sig.ra entro le ore 21:00. Nelle settimane in cui, invece, il week-end sarà di spettanza della Sig.ra Pt_1
il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì ed il giovedì sempre Pt_1 Pt_2 Per_1 dalle ore 18:00 alle ore 21:00, con le medesime modalità sopra richiamate. In ogni caso, nei giorni di propria competenza, nell'eventualità in cui il Sig. osse impossibilitato, per motivi di lavoro, Pt_2
a prendere la bambina alle 18.00, la nonna paterna si recherà a casa della sig.ra per Pt_1 prendere la piccola. La medesima nonna paterna, nei medesimi giorni di spettanza del padre e previa comunicazione alla Sig.ra entro la sera precedente, potrà prendere la minore Pt_1 dall'asilo alle ore 15:30 invece che alle 18:00, ed il padre riporterà poi la minore presso l'abitazione della Sig.ra sempre alle ore 21:00. Qualora la bambina sia ammalata nei Pt_1 giorni infrasettimanali in cui dovrebbe essere con il padre, questi potrà effettuare una videochiamata con la minore e/o, previo accordo con la Sig.ra potrà recuperare in altra Pt_1
2 data il giorno non trascorso con la figlia. Qualora invece la bambina si ammali nel corso del week- end di spettanza del padre e sempre che la stessa si trovi già presso il Sig. il padre potrà Pt_2 tenere con sé la minore – sempre che la stessa non manifesti la volontà di tornare dalla Per_1 madre.
4) Per le festività natalizie passerà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia, 24 dicembre, Per_1 con la madre, ed il Natale, 25 dicembre, con il padre. Il giorno di S. Stefano, 26 dicembre, con il genitore con cui ha passato la vigilia di Natale. Il 31 dicembre con un genitore ed il 1gennaio con l'altro. Il giorno dell'Epifania, 6 gennaio, con il genitore con cui ha passato l'ultimo dell'anno.
Durante le festività Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre. Per i giorni non festivi cadenti comunque nel periodo delle vacanze scolastiche si seguirà l'alternanza prevista e concordata.
5) Per le vacanze estive i genitori potranno tenere con sé la figlia per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, in periodi e giorni da concordarsi preventivamente tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente le località ed i recapiti dove porteranno in vacanza la bambina e, in ogni caso, si obbligano a comunicare qualsiasi spostamento in altri luoghi quando hanno con sé la figlia.
I ricorrenti, sempre previo accordo, trascorreranno con la minore una settimana di vacanza anche in periodo invernale.
6) Il sig. provvederà al mantenimento della figlia minore nella misura di € 200,00 mensili, da Pt_2 versarsi alla sig.ra entro il giorno 25 di ogni mese, importo che verrà annualmente Pt_1 rivalutato secondo gli indici ISTAT. La sig.ra percepirà in via esclusiva il totale importo Pt_1 dell'Assegno Unico erogato dall'Inps. Nell'importo del mantenimento si intendono ricomprese le spese inerenti al vitto, abbigliamento, mensa scolastica, materiale didattico, ad esclusione dei libri scolastici.
7) Il sig. si farà carico del 50% delle spese straordinarie, occorrenti unicamente alla figlia, Pt_2 subordinate al consenso di entrambi i genitori, e previa esibizione di documentazione comprovante la spesa, e più precisamente: di quelle relative a visite e terapie mediche specialistiche, di quelle sanitarie e farmaceutiche non coperte dal SSN, di istruzione, compresa la retta scolastica ed universitaria, sportive, compreso l'equipaggiamento, ludiche e ricreative, compresi i centri estivi, campi scuola e vacanze in autonomia, e pullmino nonché di tutte le spese impreviste e necessarie.
Si richiama, per quanto qui non espressamente previsto, il protocollo d'intesa del Tribunale di Rieti.
Il genitore che avrà affrontato la spesa avrà diritto al rimborso del proprio 50% entro 15 giorni dalla richiesta.
3 8) I genitori si danno atto reciprocamente che le suddette condizioni potranno essere modificate previo accordo scritto, compatibilmente con le rispettive esigenze;
9) I genitori esprimono reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei passaporti (o documenti equipollenti per l'espatrio).
I Sigg.ri e dichiarano, infine, espressamente di voler rinunciare Parte_1 Parte_2 come in effetti rinunciano all'impugnazione della Sentenza definitoria del presente procedimento.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 5.09.2025 e hanno chiesto Parte_2 Parte_1
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia Per_1 nata in data [...], e sui diritti a quest'ultima afferenti.
[...]
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: svolge attività lavorativa come operaio Parte_2 presso una ditta di giardinaggio, con una retribuzione mensile di circa € 1.400,00 mentre Parte_1 svolge attività lavorativa come commessa presso un esercizio commerciale, con contratto
[...] part – time verticale e con una retribuzione mensile di circa € 1.000,00 ed è domiciliata, unitamente alla minore con la quale è stabilmente collocata a vivere, in Fara in Sabina (RI), Frazione di Borgo
Quinzio, alla Via Salaria Vecchia n. 121, presso un'abitazione messa a disposizione dai propri familiari.
Con note scritte depositate per la udienza del 18.09.2025 le parti hanno chiesto il recepimento del predetto accordo con le modifiche concordate e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della figlia;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza
4 e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse della figlia di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Vista la domanda congiunta, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da x artt. Parte_2 Parte_1
473bis.51 c.p.c.:
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 18.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1350/2025 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Corso Vittorio Emanuele II n.229, presso lo studio dell'Avv. Fausto MAZZARELLA che la rappresenta e difende, come da procura in atti e da
(C.F.: G elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_2 C.F._2
Manlio di Veroli n. 6 presso lo studio dell'Avv. Cecilia GARUFFI che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata in atti ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Conclusioni congiunte: come da note scritte depositate in data 17-18/09/2025
1) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Persona_1 continueranno ad avere la responsabilità congiunta ai sensi di legge. La sua residenza anagrafica verrà fissata nel domicilio di Fara in Sabina (RI), Frazione di Borgo Quinzio, alla Via Salaria
Vecchia n. 121, ove vivrà con la madre presso cui la minore è collocata.
Le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, il padre e la madre eserciteranno la potestà separatamente ciascuno nei periodi in cui il minore è loro affidata.
1 2) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore due fine settimana al Parte_2 Per_1 mese, alternati, dal venerdì alle ore 18, quando la prenderà a casa della sig.ra o presso il Pt_1 luogo in cui la stessa si trovi, sino al lunedì mattina quando il padre accompagnerà la minore presso l'asilo dalla stessa frequentato. Sarà poi la madre, il lunedì pomeriggio, a riprendere la figlia dal predetto istituto. Pertanto, in tali fine settimana alternati, quando il fine settimana sarà di spettanza del padre, la minore pernotterà con il padre le notti del venerdì, sabato e domenica, per Per_1 essere poi dallo stesso accompagnata all'asilo il lunedì mattina e ivi ripresa dalla madre nel pomeriggio. Nell'ipotesi in cui il Sig. dovesse essere impossibilitato, per ragioni di lavoro, ad Pt_2 accompagnare il lunedì mattina la minore all'asilo, lo stesso potrà – previo accordo tra i genitori
– riportare la figlia presso l'abitazione della Sig.ra la domenica sera entro le ore Per_1 Pt_1
21:00. Entrambi i ricorrenti, nei predetti fine settimana alternati, si impegnano affinché la minore possa vedere e parlare con l'altro genitore con videochiamata serale intorno alle ore 21.00. Per_1
3) La bambina trascorrerà con il padre anche delle serate infrasettimanali. In particolare, nelle settimane in cui il padre avrà con sé la figlia nel week-end, il medesimo Sig. potrà Per_1 Pt_2 vedere e tenere con sé la minore anche il mercoledì pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 21:00, avendo cura di prendere la minore presso l'abitazione della Sig.ra o presso il luogo in cui Pt_1 la stessa si trovi e poi riaccompagnarla presso la medesima abitazione.
In tali settimane, nell'eventualità in cui lo stesso non debba lavorare il mercoledì, prenderà la minore dall'uscita di scuola alle ore 15:30, fermo restando l'orario di rientro presso l'abitazione della Sig.ra Nell'ipotesi in cui, sempre in tali settimane con visita il solo giorno del Pt_1 mercoledì, il Sig. abbia la possibilità di assentarsi dal lavoro, previa comunicazione ed Pt_2 assenso della madre, per due volte in ogni mese, potrà prendere la figlia in un altro giorno Per_1 della predetta settimana sempre dalle ore 15:30 e con rientro presso l'abitazione delle Sig.ra entro le ore 21:00. Nelle settimane in cui, invece, il week-end sarà di spettanza della Sig.ra Pt_1
il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì ed il giovedì sempre Pt_1 Pt_2 Per_1 dalle ore 18:00 alle ore 21:00, con le medesime modalità sopra richiamate. In ogni caso, nei giorni di propria competenza, nell'eventualità in cui il Sig. osse impossibilitato, per motivi di lavoro, Pt_2
a prendere la bambina alle 18.00, la nonna paterna si recherà a casa della sig.ra per Pt_1 prendere la piccola. La medesima nonna paterna, nei medesimi giorni di spettanza del padre e previa comunicazione alla Sig.ra entro la sera precedente, potrà prendere la minore Pt_1 dall'asilo alle ore 15:30 invece che alle 18:00, ed il padre riporterà poi la minore presso l'abitazione della Sig.ra sempre alle ore 21:00. Qualora la bambina sia ammalata nei Pt_1 giorni infrasettimanali in cui dovrebbe essere con il padre, questi potrà effettuare una videochiamata con la minore e/o, previo accordo con la Sig.ra potrà recuperare in altra Pt_1
2 data il giorno non trascorso con la figlia. Qualora invece la bambina si ammali nel corso del week- end di spettanza del padre e sempre che la stessa si trovi già presso il Sig. il padre potrà Pt_2 tenere con sé la minore – sempre che la stessa non manifesti la volontà di tornare dalla Per_1 madre.
4) Per le festività natalizie passerà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia, 24 dicembre, Per_1 con la madre, ed il Natale, 25 dicembre, con il padre. Il giorno di S. Stefano, 26 dicembre, con il genitore con cui ha passato la vigilia di Natale. Il 31 dicembre con un genitore ed il 1gennaio con l'altro. Il giorno dell'Epifania, 6 gennaio, con il genitore con cui ha passato l'ultimo dell'anno.
Durante le festività Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre. Per i giorni non festivi cadenti comunque nel periodo delle vacanze scolastiche si seguirà l'alternanza prevista e concordata.
5) Per le vacanze estive i genitori potranno tenere con sé la figlia per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, in periodi e giorni da concordarsi preventivamente tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente le località ed i recapiti dove porteranno in vacanza la bambina e, in ogni caso, si obbligano a comunicare qualsiasi spostamento in altri luoghi quando hanno con sé la figlia.
I ricorrenti, sempre previo accordo, trascorreranno con la minore una settimana di vacanza anche in periodo invernale.
6) Il sig. provvederà al mantenimento della figlia minore nella misura di € 200,00 mensili, da Pt_2 versarsi alla sig.ra entro il giorno 25 di ogni mese, importo che verrà annualmente Pt_1 rivalutato secondo gli indici ISTAT. La sig.ra percepirà in via esclusiva il totale importo Pt_1 dell'Assegno Unico erogato dall'Inps. Nell'importo del mantenimento si intendono ricomprese le spese inerenti al vitto, abbigliamento, mensa scolastica, materiale didattico, ad esclusione dei libri scolastici.
7) Il sig. si farà carico del 50% delle spese straordinarie, occorrenti unicamente alla figlia, Pt_2 subordinate al consenso di entrambi i genitori, e previa esibizione di documentazione comprovante la spesa, e più precisamente: di quelle relative a visite e terapie mediche specialistiche, di quelle sanitarie e farmaceutiche non coperte dal SSN, di istruzione, compresa la retta scolastica ed universitaria, sportive, compreso l'equipaggiamento, ludiche e ricreative, compresi i centri estivi, campi scuola e vacanze in autonomia, e pullmino nonché di tutte le spese impreviste e necessarie.
Si richiama, per quanto qui non espressamente previsto, il protocollo d'intesa del Tribunale di Rieti.
Il genitore che avrà affrontato la spesa avrà diritto al rimborso del proprio 50% entro 15 giorni dalla richiesta.
3 8) I genitori si danno atto reciprocamente che le suddette condizioni potranno essere modificate previo accordo scritto, compatibilmente con le rispettive esigenze;
9) I genitori esprimono reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei passaporti (o documenti equipollenti per l'espatrio).
I Sigg.ri e dichiarano, infine, espressamente di voler rinunciare Parte_1 Parte_2 come in effetti rinunciano all'impugnazione della Sentenza definitoria del presente procedimento.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 5.09.2025 e hanno chiesto Parte_2 Parte_1
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia Per_1 nata in data [...], e sui diritti a quest'ultima afferenti.
[...]
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: svolge attività lavorativa come operaio Parte_2 presso una ditta di giardinaggio, con una retribuzione mensile di circa € 1.400,00 mentre Parte_1 svolge attività lavorativa come commessa presso un esercizio commerciale, con contratto
[...] part – time verticale e con una retribuzione mensile di circa € 1.000,00 ed è domiciliata, unitamente alla minore con la quale è stabilmente collocata a vivere, in Fara in Sabina (RI), Frazione di Borgo
Quinzio, alla Via Salaria Vecchia n. 121, presso un'abitazione messa a disposizione dai propri familiari.
Con note scritte depositate per la udienza del 18.09.2025 le parti hanno chiesto il recepimento del predetto accordo con le modifiche concordate e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della figlia;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza
4 e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse della figlia di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Vista la domanda congiunta, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da x artt. Parte_2 Parte_1
473bis.51 c.p.c.:
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 18.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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