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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. Antonio Ansalone
a scioglimento della riserva assunta ha pronunziato la seguente
ORDINANZA ex art.702 bis. e ss. nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo al n. 3470/2022 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale medica;
TRA
(CF: e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2 Per_1
, nato in [...] il [...], (C.F. , con loro convivente,
[...] C.F._3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Angela Luigia Ruggiero e Franco Luigi Aiello;
RICORRENTE
E
Controparte_1
IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE LEGALE
[...]
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Eva Anzalone e dall'Avv. Annarita Colantuono;
RESISTENTE
* * *
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 17.10.2022, e Parte_1
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_2
, assumevano quanto segue: Persona_1
- in data 16.08.2015, a causa di una caduta accidentale, il piccolo , (nato il Persona_1
18.10.2007), subiva un trauma al braccio dx;
- veniva immediatamente trasportato presso il Presidio Ospedaliero AOU ORR “San Giovanni e
Ruggi D'Aragona” di Ravello, ove effettuati i primi accertamenti clinico-radiologici, diagnosticavano una frattura scomposta del terzo distale diafisario di radio destro, si consigliava visita ortopedica e veniva invitato a recarsi il giorno seguente presso il Presidio di Cava de' Tirreni;
- il 17.8.2015, gli istanti si recavano a visita ortopedica, presso il
[...]
facente parte dell'Azienda Ospedaliero Controparte_2
Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d' Scuola Medica Salernitana, ed il minore CP_3
veniva affidato per le cure specialistiche del caso allo specialista ortopedico e si provvedeva alla immobilizzazione del braccio mediante apparecchio gessato brachiometacarpale;
- seguirono ulteriori controlli presso l'ambulatorio di ortopedia e traumatologia del suddetto presidio ospedaliero, dai quali emergeva una deformità del profilo anatomico con evidenza radiologica di “diastasi dei capi ossei di frattura e deficit della consolidazione”;
- a distanza di circa 45 giorni veniva rimosso il gesso e prescritto cicli di FKT;
- nei giorni che seguirono, per l'evidente deformità dell'avambraccio destro e persistere di una marcata sintomatologia algica con severa limitazione funzionale, i genitori del piccolo si Per_1 rivolsero ad un'altra struttura;
CP_1
- in data 19/10/2015 il piccolo veniva ricoverato presso la Per_1 [...]
Santobono Pausilipon” di Napoli dove si diagnosticava: “frattura al III Controparte_4
medio-distale radio dx in viziosa consolidazione”;
- veniva programmato, pertanto, un intervento chirurgico di osteotomia correttiva e stabilizzazione con fili di L'intervento veniva effettuato il 21/10/2015. Seguivano Per_2
controlli clinico-strumentali presso il predetto nosocomio con prescrizioni di trattamenti fisiokinesiterapici fino al 27/1/2016. In tale data, i sanitari riscontravano, ancora, una marcata limitazione funzionale della flesso-estensione e prescrivevano ulteriori cicli di FKT. Dagli esami radiografici di controllo effettuati successivamente emergeva un marcato deficit della consolidazione e deformità di tipo angolare. I genitori del piccolo decidevano, quindi, di Per_1 rivolgersi presso l'Unità di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma, dove, in data 22/06/2016 veniva ricoverato e posta la diagnosi di pseudoartrosi di radio. Il
23/06/2016 veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico che prevedeva la riduzione e sintesi della frattura con placca e viti. Successivamente venivano effettuati diversi controlli clinico strumentali e prescritti cicli di fisioterapia;
- nonostante il reiterato intervento chirurgico residuano danni permanenti, consistenti in: “deficit funzionale marcato dell'articolarità del polso destro, in particolare, residuano esiti di frattura evoluta in pseudoartrosi di radio con limitazione funzionale di due terzi dell'estensione, un terzo della flessione e dei movimenti di lateralità del polso;
- nonostante, le A/R di messa in mora inviate (la prima del 13.05.2019) all'azienda sanitaria in data, con le quali si richiedeva il risarcimento dei danni subiti dagli istanti, non si aveva riscontro alcuno;
- pertanto, i ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
, proponevano istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi della L. 8 Persona_1
Marzo 2017 n. 24 (Gelli – Bianco), condizione di procedibilità dell'azione di merito, iscritta al ruolo civile del Tribunale di Salerno, n. RG 9981/21;
- i CCTTUU nominati Dott. e Dott. in data 5.10.2022 Persona_3 Persona_4
inviavano Bozza peritale alle parti costituite e depositavano la relazione definitiva in data
27.10.2022.
Tanto premesso, i ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente domanda, così provvedere: A) Accertare e Dichiarare, che il danno subito dal minore , così Persona_1
come descritto è dovuto a imperizia, imprudenza e negligenza, quindi a esclusiva responsabilità della convenuta;
B) Condannare pertanto la convenuta Controparte_1 Controparte_1
in favore dei ricorrenti quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale per il danno subito dal minore , al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per Persona_1
quanto lamentato nel presente ricorso, adeguatamente personalizzati, al caso concreto, nonché al danno morale ed esistenziale che sin d'ora si quantificano nella somma complessiva di € 50.500,00,
o a quella maggior o minor somma che il Giudice riterrà di Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, dalla data del fatto al soddisfo, in favore dei ricorrenti;
C) Condannare la convenuta struttura in favore dei ricorrenti alla refusione delle spese di Consulenza del Giudizio di ATPO già corrisposte e da corrispondere ai CTU nominati;
D) Condannare la convenuta struttura al pagamento delle spese e competenze di lite oltre accessori sia del giudizio di ATPO nonché a quelle del presente giudizio ex art. 702 bis c.p.c. in favore dei difensori anticipatari;
E) Con l'emissione di ogni opportuno e correlato provvedimento.
Il ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, veniva ritualmente notificato a mezzo pec alla che Controparte_5
con comparsa depositata in data 22.05.2023 si costituiva in giudizio ed insisteva per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Foggia adito così provvedere: in via preliminare, dichiarare
l'improcedibilità e comunque l'inammissibilità del ricorso ex art 702 ter cpc per i motivi di cui in narrativa;
nel merito:
1. disporre, anche d'ufficio, il mutamento del rito con il ricorso al rito ordinario di cognizione in quanto il caso di specie richiede una completa istruttoria per la natura tecnicamente complessa della vicenda de quo che presenta caratteri di indiscutibile contraddittorietà tra le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti ed i fatti, per cui sì evidenzia
l'impossibilità al ricorso sommario di cognizione;
2. rigettare la domanda come proposta perché infondata in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non provata la sussistenza di alcuna responsabilità riconducibile all'operato dei sanitari della Controparte_5
, non sussistendone i presupposti;
3. rigettare la domanda come proposta,
[...] perché assolutamente non provato il nesso di causalità tra il presunto evento dannoso e l'eventus damni;
4.con vittoria di spese diritti ed onorari.
Acquista documentazione, tra cui la relazione peritale resa nel procedimento di ATP, il Giudice riservava la decisione.
2. Va preliminarmente osservato che i rapporti tra l'accertamento tecnico preventivo e il successivo
(eventuale) giudizio di merito sono regolati dall'art. 696-bis, co. 5, c.p.c.. La norma prevede che, laddove la conciliazione non riesca, la relazione depositata dal consulente può essere acquisita, su istanza della parte interessata, agli atti del successivo giudizio di merito;
tale è quello che presenti identità di parti e abbia per oggetto gli stessi fatti e gli stessi diritti, ovvero diritti connessi o contrapposti, rispetto a quelli dedotti nel procedimento di consulenza preventiva. L'acquisizione, espressione della valutazione di ammissibilità e rilevanza, non pregiudica la possibilità di rinnovazione o quella di un successivo ampliamento delle indagini.
Deve darsi, quindi, conto dell'utilizzabilità dell'ATP in sede di giudizio di merito secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale non è necessario un provvedimento formale per l'acquisizione delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo
(Cass. n.5209/2017; Cass. n.6591/2016). Una volta depositato lo stesso a cura delle parti (nel caso di specie, del ricorrente), questo si inserisce tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa, senza che la sua acquisizione debba avvenire a mezzo di un provvedimento formale. A tal fine, dunque, basta anche la sua materiale acquisizione, essendo sufficiente che il giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la controparte sia stata posta in grado di contraddire in merito ad essa (cfr. Cass. n. 23693/2009;
Cass. n. 5658/2010).
Alla stregua delle osservazioni che precedono, dunque, ritiene il Tribunale che il contenuto della relazione conclusiva dell'ATP versata in atti ed acquisita al presente giudizio può essere oggetto di vaglio del giudice.
3. Venendo al merito, la domanda risarcitoria della ricorrente merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere quanto segue. Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, dunque, anche a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro del medico con la struttura sanitaria che comunque si avvalga di tale prestazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n.
10616/12; Cass. n. 13953/07); come, peraltro, oggi espressamente previsto dal legislatore (cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve, altresì, aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, cod.civ.
Tale diligenza si estrinseca ordinariamente nell'adeguato sforzo tecnico finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (cfr., in termini similari, Cass. n. 12995/06). Inoltre, la misura dello sforzo dovuto dal debitore deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera (cfr. Cass. n. 17143/12). Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà, dunque, ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
In altri termini, la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assumendo rilevo-come dianzi indicato- che il contraente/debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni, si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni, la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente é tenuta, pertanto, a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le siano imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.
Occorre, infine, evidenziare che anche la Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del
8.3.2017 ribadisce che la struttura sanitaria risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
(mentre afferma che i sanitari, nel caso di specie non convenuti in giudizio, rispondono del loro operato in base all'art. 2043 cod. civ. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente).
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, che, nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di strutture sanitarie per il pregiudizio derivante da una condotta colposa dei suoi sanitari) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio
2013 n. 4030).
Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
Infatti, in presenza di una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari (in tali termini, cfr., Cass. n. 18392/2017; “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”, Cass. 15993/2011), restando, invece, a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti contestati siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017;
Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance.
Una volta provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetta al danneggiante l'onere probatorio di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (cfr., Cass. n.
18392/2017).
4. Tanto premesso in punto di fatto e di qualificazione giuridica, prima di procedere all'esame della intera documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della CTU espletata in sede di
A.T.P., si rende opportuno precisare che, in ossequio alla giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non esonera la parte dal fornire la prova di quanto assume, escludendosi, dunque, la nomina del consulente laddove la richiesta miri a supplire all'incompletezza delle attività assertive e probatorie, ovvero a compiere un'indagine meramente esplorativa (da ultimo, in tali termini, Cass. n. 30218/2017).
Ciononostante, la necessità - affermata fin da Cass., SS.UU. n. 577/2008 - dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato;
con la conseguenza che, ove sia dedotta un'omessa o errata diagnosi in relazione al quadro clinico che si presenta al sanitario, l'accertamento giudiziale deve estendersi all'esame complessivo della prestazione sanitaria dedotta in causa (per valutarne la correttezza o meno e l'eventuale incidenza causale rispetto al pregiudizio lamentato), senza essere circoscritto alla rilevabilità della specifica omissione diagnostica in ipotesi allegata. Invero, nei casi in cui siano necessarie conoscenze tecniche specialistiche non solo per la comprensione dei fatti accertati, ma ai fini della loro stessa rilevabilità, laddove il danneggiato abbia dedotto l'esistenza di un'omissione diagnostica in relazione al quadro clinico, ciò che rileva è la possibilità di accertare una qualsiasi omissione correlata al pregiudizio lamentato, non essendovi, come detto, alcun onere di individuazione specifica della diagnosi omessa o dell'errore commesso
(cfr. Cass., sez. III, n. 26516/2017).
Orbene giova precisare che, in sede di ricorso per A.T.P., parte ricorrente ha rappresentato il danno subito a causa della condotta medica imperita dei sanitari della struttura resistente hanno attuato un approccio diagnostico errato, approssimativo ed insufficiente: il quadro patologico ed i sintomi avrebbero imposto l'approfondimento mediante esami diagnostici specifici ed un tempestivo intervento chirurgico.
La difesa della resistente non ha contestato nella sostanza la ricostruzione del fatto storico operata da controparte né, la sussistenza degli esiti descritti, ma ha ribadito che la condotta dei sanitari, a ben vedere, fu esente da colpa essendo stata interamente corretta la prestazione sanitaria eseguita dal personale medico a favore della paziente, come testimoniato dalla documentazione compiegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Nel corso dello svolgimento del procedimento di A.T.P., il collegio peritale nominato ed investito della questione, a seguito di approfondita analisi ed in risposta ai quesiti posti dal Tribunale, ha proceduto alla verifica del corretto adempimento da parte dei sanitari di tutti gli obblighi di diagnosi, cura ed assistenza nonché di tutti gli altri obblighi di protezione propri della prestazione medica svolta, al fine di valutare l'eventuale sussistenza di una condotta negligente.
I consulenti hanno sostanzialmente confermato la prospettazione di parte attrice e ricondotto i danni lamentati dal ricorrente alla mancata diagnosi e alla carenza assistenziale posta in essere dai sanitari dell' . Controparte_1
In particolare, la vicenda, come ricostruita anche dai consulenti nominati, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame della documentazione in atti e sulla indagine diretta sulla persona del ricorrente, può essere ricostruita nel modo seguente.
5. Dagli atti risulta che il giorno 18/6/2015, , all'epoca un bambino di otto anni, Persona_1
cadendo da una giostra sul lungomare di Maiori riportava una frattura del terzo distale di radio destro. Condotto presso il Presidio Ospedaliero AOU ORR “San Giovanni e Ruggi D'Aragona” di
Ravello gli venivano prestate le prime cure ed effettuate visita generale e radiografia del polso destro. La frattura venne immobilizzata con apparecchio gessato senza provvedere all'indispensabile manovra di riduzione della frattura con affrontamento dei monconi di frattura.
Venne consigliata una visita ortopedica e fissata inoltre una prognosi di giorni clinici 25.
Il giorno successivo veniva visitato da un ortopedico dell'ospedale di Cava d' Tirreni il quale confermava la diagnosi di frattura angolata terzo distale diafisi radio destro, e consigliava al paziente riposo per 30 giorni ed Rx in gesso il 25/8/2015, astenendosi da ulteriori provvedimenti ortopedici (nel caso specifico rimozione del gesso e riduzione della frattura).
Al controllo ortopedico del 23/8/2015 veniva ancora diagnosticata una frattura angolata del terzo distale diafisario radio a destra e consigliato gesso per altri 30 giorni. Per la persistenza della viziosa consolidazione della frattura con callo esuberante in seguito il bambino fu condotto all'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli ove la frattura fu correttamente trattata con osteosintesi cruenta con fili di Kirschner.
Anche questo intervento, purtroppo, non valse a garantire una stabilità del focolaio fratturativo, probabilmente a causa dell'interposizione di tessuto fibroso, poiché ad una Rx di controllo era ancora visibile il focolaio di frattura con frammenti ancorati e con deformità del profilo del polso e deficit dell'estensione del polso.
Per tale motivo i genitori decisero di rivolgersi agli ortopedici del Policlinico Gemelli ove il piccolo
, posta la diagnosi di pseudoartrosi di radio distale destra, fu nuovamente operato di Per_1
osteosintesi con placca e viti della frattura con la quale conseguì finalmente la guarigione con esiti di rilievo medico-legale.
Nel visitare il periziando il Collegio ha rilevato: la presenza di mezzi di sintesi in corrispondenza della diafisi radiale di destra;
che il paziente tende a assumere una posizione di flessione del polso a riposo. Modesta tumefazione della regione del polso destro;
cicatrice ipertrofica, di aspetto cheloideo vide sulla superficie volare dell'avambraccio destro di circa 12 cm;
altra cicatrice si rileva sul margine laterale dell'avambraccio, discromica, dalla lunghezza di circa cm 6; altra piccola cicatrice, piana, lineare, di circa 1 cm è presente sulla regione dorsale del polso destro in sede di infissione dei fili di Kirschner;
limitazione di circa 1/3 della estensione del polso omolaterale;
limitazione di circa 1/3 del movimento di supinazione dell'avambraccio destro. Non limitazione della flessione del polso. Modesto deficit di forza muscolare a carico degli estensori radiali del carpo.
Il Collegio ha evidenziato che il trattamento scelto dagli ortopedici di che ebbero Controparte_2
in cura il minore fu di una riduzione e immobilizzazione in apparecchio gessato;
le successive radiografie di controllo effettuate per verificare la persistenza della riduzione della frattura in gesso, hanno sempre documentato una angolazione dei monconi di frattura del radio con nessuna tendenza alla riduzione. Malgrado ciò, sorprendentemente, i sanitari si astennero dal trattamento chirurgico che avrebbe garantito l'allineamento dei monconi e quindi la loro fisiologica consolidazione.
La condotta dei sanitari di quindi, è ritenuta, dai CCTTUU, meritevole di censura Controparte_2
in quanto il loro comportamento negligente ha impedito una regolare guarigione della frattura: sarebbe bastato, una volta verificata l'assenza di stabilità della riduzione incruenta, programmare un intervento di osteosintesi con fili di Kirschner o con placca a stabilità angolare. Si provvide invece a confezionare un apparecchio gessato e consigliare solo cicli di fisiokinesiterapia risultati inutili se non addirittura dannosi per la stabilità dei monconi. In realtà risultava già dalla radiografia effettuata nell'immediatezza del trauma (16/8/2015) un'angolatura dei monconi di frattura che avrebbe dovuto indurre se non immediatamente ad un trattamento chirurgico, almeno ad una riduzione accurata della frattura, con un accurato affrontamento dei margini e controlli radiografici postoperatori seriati a breve distanza di tempo, che permettessero un rapido intervento correttivo ove fosse stata verificata una viziosa consolidazione della frattura.
Il collegio, pertanto, ha accertato l'esistenza del nesso causale tra la caduta accidentale e la frattura distale dell'omero destro, nonché tra la condotta impedita e negligente di media gravità degli ortopedici dell'ospedale di Ravello e di Cava dei Tirreni che ebbero in cura il piccolo paziente e i successivi deficit funzionale dell'arto superiore destro.
Infatti, nonostante i due successivi interventi chirurgici verso cui il collegio non si ha mosso alcuna censura, sono residuati deficit del polso destro ricollegabili alla malpractice dell' CP_6
e di Cava dei Tirreni. Passando alla valutazione danno biologico, i CCTTUU hanno rilevato
[...]
che attualmente permane un deficit di 1/3 della estensione del polso destro e del movimento di supinazione dell'avambraccio destro e che vi è un deficit di forza e di tono trofismo dei muscoli estensori del polso omolaterale.
Il danno biologico è stato valutato dai CCTTUU, secondo le canoniche tabelle medico-legali nella società italiana di medicina legale delle assicurazioni ed anche in riferimento alle tabelle ministeriali delle percentuali di invalidità danno biologico, intorno al 6%, a tale percentuale va aggiunta anche una percentuale di invalidità riferibile al danno estetico valutabile nella misura del
2% collegato ai due interventi ortopedici successivi obbligatoriamente effettuati per una pseudoartrosi prodottasi per il comportamento negligente dei sanitari del nosocomio di Ravello e di
Cava dei Tirreni nella gestione iniziale della frattura.
Alla percentuale complessiva di invalidità, valutata quindi nella misura dell'8%, va detratto un punto percentuale in virtù del fatto che, comunque, per la rattura del radio destro si sarebbe comunque avuto un minimo danno biologico anche con un corretto approccio ortopedico iniziale. In conclusione, il Danno iatrogeno differenziale (plus danno) dovuto esclusivamente alla condotta colposa dei sanitari è da valutare nella misura del 7%.
Vi è stato un periodo di più lunga convalescenza rispetto alla normale evoluzione delle fratture correttamente trattate valutabile in tal modo: invalidità temporanea assoluta al 100% giorni 30; invalidità temporanea parziale al 50%: giorni 45; Invalidità temporanea parziale al 25%: giorni 45.
6. Accertata l'an della responsabilità in capo alla resistente, occorre procedere ad esaminare la quantificazione dei danni richiesti dal ricorrente.
Quanto al danno non patrimoniale, deve precisarsi che, in ossequio ai principi fissati dalle S.U. della Cassazione con la sentenza n. 26972/2008, che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. induce a riportare il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale;
che, se per un verso, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, per altro verso devono evitarsi duplicazioni;
che il danno non patrimoniale è figura non suscettibile di suddivisione in sottocategorie e che il riferimento al danno biologico o al danno morale non può che avere valore meramente descrittivo;
che, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di danno esistenziale;
che ogni sofferenza, fisica o psichica conseguente alle lesioni non può essere che oggetto di considerazione unitaria;
che la liquidazione della seconda in termini percentuali rispetto alla prima è operazione non condivisibile;
che, piuttosto, ove per ristoro in presenza di lesioni fisiche si utilizzino i criteri tabellari, deve comunque procedersi ad adeguata personalizzazione del danno valutando nella loro consistenza le reali sofferenze;
che, se il pregiudizio biologico può facilmente accertarsi con strumenti medico-legali, il pregiudizio non biologico, attenendo ad un bene immateriale, ben può essere oggetto di valutazione equitativa.
Tenuto conto anche dalle disposizioni normative in materia di danno biologico (artt. 13 Dlgs. n.
38/2000 e 5 della legge n. 57/2001, di modifica dell'art. 3 del D.L. n. 857/1976, conv. con modifiche nella legge n. 39/1977, nonché, da ultimo, artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05), tale voce di danno può essere definita, come da costante giurisprudenza al riguardo (Cass. nn. 357/1993,
2008/1993, 10539/1994, 12083/1998), la temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso, nelle attività quotidiane e negli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale dello stesso;
inoltre, deve ritenersi che nel danno biologico sia riconducibile tutta quella serie di “danni” che erano stati creati dalla giurisprudenza per consentire il risarcimento di determinate fattispecie, quali il danno alla vita di relazione, il danno estetico ed il danno alla capacità lavorativa generica (Cass.
n. 3868/04, n. 4677/98, n. 2932/95, n. 1955/95).
Nel caso in esame, i CCTTUU hanno rilevato la sussistenza di un danno risarcibile a seguito dell'inidoneo approccio terapeutico nella procedura chirurgica eseguita dei sanitari della struttura resistente, da cui sono i postumi su indicati.
Detti postumi sono stati ritenuti di carattere permanente e causalmente ricollegabili all'inidonea assistenza, globalmente valutati con criterio analogico/proporzionale rispetto ai valori contemplati dai Barèmes di usuale consultazione in ambito di responsabilità civile integrando un danno biologico valutabile nella misura del 7%.
L'invalidità temporanea, alla luce della valutazione della documentazione sanitaria ed in base alla comune esperienza clinica, è indicata in un periodo di 120 giorni, di cui 30 giorni a totale (ITT), 45 giorni a parziale (ITP) con un tasso medio del 50% e ulteriori 45 giorni a parziale (ITP) con un tasso medio del 25%.
Per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali, ritiene questo giudice di far applicazione del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del CAD - criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, di cui al D.L. 13 settembre 2012, n. 138, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. legge Balduzzi e alla successiva L. 8 marzo 2017, n. 24 cd. Gelli-
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Ne deriva che, in base alle menzionate tabelle, il danno biologico permanente, in relazione all'età dell'attrice all'epoca del sinistro, va quantificato in €12.599,09.
Per quanto riguarda il danno biologico temporaneo va quantificato nella somma di € 3.521,55.
A tali importi non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica, in quanto, in caso contrario, come rilevato dalle Sezioni Unite del 2008, si avrebbe un'indebita duplicazione risarcitoria, essendo la sofferenza (a prescindere dalla durata della stessa) già inclusa nella nozione onnicomprensiva di danno biologico.
E' tuttavia possibile, ed anzi doveroso, da parte del giudice, procedere ad una personalizzazione del danno biologico al caso concreto, che consenta di adeguare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente subito dal danneggiato alle peculiarità che connotano l'illecito oggetto di causa.
Tale operazione di “personalizzazione” (che, come affermato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di punto) può comportare eventuali correttivi in aumento o in diminuzione rispetto all'importo indicato nelle predette tabelle, dovendo il giudice dimostrare, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto (essendo questo l'oggetto specifico della sua valutazione e del suo giudizio) e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo.
Tenendo conto degli esiti delle cure e delle conseguenze in termini di sofferenza sia fisica che psichica per dover essere sottoposto ripetuti interventi chirurgici in un più lungo lasso di tempo, si ritiene di far luogo ad una personalizzazione del danno nella misura del 20%, per un totale di
€19.344,77.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data della prima messa in mora (13.05.2019) (invero, trattandosi di responsabilità contrattuale, per la quale non opera il principio della “mora ex re” di cui all'art. 1219 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o da una messa in mora antecedente: cfr. Cass. n. 6545/16) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 13.05.2019 fino al deposito della presente ordinanza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma su liquidata a titolo di non patrimoniale, oltre interessi come indicato.
7. In ragione dell'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente nei confronti di
[...]
in persona del Controparte_1
Direttore Generale legale Rappresentante pro-tempore quest'ultima va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate, tenuto conto della natura della controversia, del decisum e dell'attività effettivamente espletata, secondo i valori ed i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018), a titolo di compensi professionali, nella somma €4.237,00 per il presente giudizio ordinario, ed di €2.225,00 per il procedimento per
ATP (n. r.g. 9981/21), oltre €800,00 per spese (compresi gli esborsi documentati e spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico: rif. Cass. SS.UU. Sentenza n.31030 del 27/11/2019), oltre spese di CTU dell'ATP pari ad €3.894,76, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Le spese, infatti, di CTU – già liquidate all'esito del procedimento ex art. 669 bis c.p.c.- in adesione al criterio di soccombenza dalla resistente Controparte_1 in persona del Direttore Generale legale Rappresentante pro-tempore,
[...] vanno poste a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti nei confronti dell' Controparte_1 in persona del Direttore Generale legale Rappresentante pro-tempore, nell'ambito del giudizio n.
8584/22 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata da parte ricorrente e, per l'effetto, accertata la responsabilità dell' Controparte_1
in persona del Direttore Generale legale Rappresentante pro-tempore, in
[...]
ordine alle lesioni patite dalla ricorrente, condanna la resistente al pagamento del risarcimento dei danni in favore della parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €19.344,77, oltre interessi legali come indicato in motivazione;
2) Condanna la resistente Controparte_1
in persona del Direttore Generale legale Rappresentante pro-tempore, al
[...] pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €800,00 per spese vive, oltre le spese della C.T.U. espletata in sede di A.T.P. pari ad €3.894,76, ed €6.492,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti
Angela Luigia Ruggiero e Franco Luigi Aiello, antistatari.
Così deciso in Salerno, il 14.03.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone