Art. 1424. Pubblicazioni 1. A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare e' data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino, nel sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale. Di esse e' inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al comune di nascita del decorato. 2. Spetta a detto comune l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio e anche con la inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
Articolo 1424 del Codice dell'ordinamento militare
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Articolo 1424 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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