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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/11/2024, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1609/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara al Parte_1 C.F._1
V.le Gabriele D'Annunzio n.23, presso lo studio dell'avv. Alessia Romeo che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Montesilvano Controparte_1 C.F._2 alla via G. Mazzini n. 7, presso lo studio dell'avv. Carlo Alfani che la rappresenta e difende come da procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 27.05.2024 ha agito nei confronti della ex coniuge Parte_1
chiedendo di integrare e/o revisionare i provvedimenti relativi al diritto di visita del Controparte_1
minore, aggiornando il diritto di visita già disposto con la sentenza di Persona_1
divorzio alle condizioni di seguito indicate: “A) SETTIMANA SENZA WEEK-END - Martedì dalla uscita da scuola alla mattina seguente riportando il bambino a scuola;
- Venerdì dalla uscita da scuola alla mattina seguente riportando il bambino a casa della madre alle 10:00 - 1 giorno per riprendere il bambino all'uscita da scuola e portarlo subito a casa della madre previa comunicazione alla stessa di tale giorno;
B) SETTIMANA CON WEEK END: - Martedì dalla uscita da scuola alla mattina seguente riportando il bambino a scuola;
- Sabato dalle 10:00 al lunedì mattina riportando il bambino a scuola;
- 1 giorno per riprendere il bambino all'uscita da scuola e portarlo subito a casa della madre previa comunicazione alla stessa di tale giorno;
- nei giorni in cui il minore non va a scuola il padre potrà prenderlo presso la casa della madre ed ivi riportarlo nei medesimi orari scolastici;
- le previsioni relative ai periodi festivi ed estivi già prevista in sede di separazione vengono adeguate alla suindicata previsione di visita, permanendo invece ove compatibili” o, in subordine, in ossequio del principio di bigenitorialità e dell'interesse del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, determinare la disciplina dell'affidamento e del diritto di visita ritenute dal Tribunale più consone al caso di specie anche a mezzo di CTU.”
2) La convenuta si è costituita in giudizio non opponendosi alla richiesta di estensione del diritto di visita del padre, ma chiedeva che le predette modifiche fossero disposte con le seguenti modalità: “Il padre terrà con sé il figlio, nella settimana nella quale non trascorrerà il fine settimana con lo stesso, nei giorni di martedì e venerdì dall'uscita della scuola fino alla mattina del giorno seguente;
nonché un giorno alla settimana nel quale riprenderà il figlio dalla scuola per riportarlo a casa della madre;
2) il padre terrà con sé il figlio, nella settimana nella quale trascorrerà il fine settimana con lo stesso, nel giorno di martedì dall'uscita della scuola fino alla mattina del giorno seguente e, il fine settimana dal sabato ore 10,00 fino alla domenica ore 21,00 allorquando lo riaccompagnerà a casa della madre;
nonché un giorno alla settimana in cui nel quale riprenderà il figlio dalla scuola per riportarlo a casa della madre.
3) All'udienza del 31 ottobre 2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, a parziale modifica delle condizioni statuite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa da questo Tribunale in data 24.10.2023, n. 1340/2023, limitatamente al diritto di frequentazione del figlio da parte del sig. così pattuendo: Parte_1
pagina 2 di 3 a) il sig. terrà con sé il figlio, nella settimana nella quale non trascorrerà il fine Parte_1 settimana con lo stesso, nei giorni di martedì e venerdì dall'uscita della scuola fino alla mattina del giorno seguente ed un giorno alla settimana nel quale riprenderà il figlio dalla scuola per riportarlo a casa della madre;
b) nella settimana nella quale trascorrerà il fine settimana con il figlio lo terrà con sé nel giorno di martedì dall'uscita della scuola fino alla mattina del giorno seguente e, il fine settimana, dal sabato ore 10,00 fino alla domenica ore 21,00 allorquando lo riaccompagnerà a casa della madre, fermo restando un giorno alla settimana nel quale riprenderà il figlio dalla scuola per riportarlo a casa della madre;
3) compensazione integrale delle spese e competenze del giudizio.
4) L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
5) spese compensate così come richiesto dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone la parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa da questo Tribunale in data 24.10.2023, n. 1340/2023 alle condizioni concordate dalle parti;
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara, 31 ottobre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1609/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara al Parte_1 C.F._1
V.le Gabriele D'Annunzio n.23, presso lo studio dell'avv. Alessia Romeo che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Montesilvano Controparte_1 C.F._2 alla via G. Mazzini n. 7, presso lo studio dell'avv. Carlo Alfani che la rappresenta e difende come da procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 27.05.2024 ha agito nei confronti della ex coniuge Parte_1
chiedendo di integrare e/o revisionare i provvedimenti relativi al diritto di visita del Controparte_1
minore, aggiornando il diritto di visita già disposto con la sentenza di Persona_1
divorzio alle condizioni di seguito indicate: “A) SETTIMANA SENZA WEEK-END - Martedì dalla uscita da scuola alla mattina seguente riportando il bambino a scuola;
- Venerdì dalla uscita da scuola alla mattina seguente riportando il bambino a casa della madre alle 10:00 - 1 giorno per riprendere il bambino all'uscita da scuola e portarlo subito a casa della madre previa comunicazione alla stessa di tale giorno;
B) SETTIMANA CON WEEK END: - Martedì dalla uscita da scuola alla mattina seguente riportando il bambino a scuola;
- Sabato dalle 10:00 al lunedì mattina riportando il bambino a scuola;
- 1 giorno per riprendere il bambino all'uscita da scuola e portarlo subito a casa della madre previa comunicazione alla stessa di tale giorno;
- nei giorni in cui il minore non va a scuola il padre potrà prenderlo presso la casa della madre ed ivi riportarlo nei medesimi orari scolastici;
- le previsioni relative ai periodi festivi ed estivi già prevista in sede di separazione vengono adeguate alla suindicata previsione di visita, permanendo invece ove compatibili” o, in subordine, in ossequio del principio di bigenitorialità e dell'interesse del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, determinare la disciplina dell'affidamento e del diritto di visita ritenute dal Tribunale più consone al caso di specie anche a mezzo di CTU.”
2) La convenuta si è costituita in giudizio non opponendosi alla richiesta di estensione del diritto di visita del padre, ma chiedeva che le predette modifiche fossero disposte con le seguenti modalità: “Il padre terrà con sé il figlio, nella settimana nella quale non trascorrerà il fine settimana con lo stesso, nei giorni di martedì e venerdì dall'uscita della scuola fino alla mattina del giorno seguente;
nonché un giorno alla settimana nel quale riprenderà il figlio dalla scuola per riportarlo a casa della madre;
2) il padre terrà con sé il figlio, nella settimana nella quale trascorrerà il fine settimana con lo stesso, nel giorno di martedì dall'uscita della scuola fino alla mattina del giorno seguente e, il fine settimana dal sabato ore 10,00 fino alla domenica ore 21,00 allorquando lo riaccompagnerà a casa della madre;
nonché un giorno alla settimana in cui nel quale riprenderà il figlio dalla scuola per riportarlo a casa della madre.
3) All'udienza del 31 ottobre 2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, a parziale modifica delle condizioni statuite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa da questo Tribunale in data 24.10.2023, n. 1340/2023, limitatamente al diritto di frequentazione del figlio da parte del sig. così pattuendo: Parte_1
pagina 2 di 3 a) il sig. terrà con sé il figlio, nella settimana nella quale non trascorrerà il fine Parte_1 settimana con lo stesso, nei giorni di martedì e venerdì dall'uscita della scuola fino alla mattina del giorno seguente ed un giorno alla settimana nel quale riprenderà il figlio dalla scuola per riportarlo a casa della madre;
b) nella settimana nella quale trascorrerà il fine settimana con il figlio lo terrà con sé nel giorno di martedì dall'uscita della scuola fino alla mattina del giorno seguente e, il fine settimana, dal sabato ore 10,00 fino alla domenica ore 21,00 allorquando lo riaccompagnerà a casa della madre, fermo restando un giorno alla settimana nel quale riprenderà il figlio dalla scuola per riportarlo a casa della madre;
3) compensazione integrale delle spese e competenze del giudizio.
4) L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
5) spese compensate così come richiesto dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone la parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa da questo Tribunale in data 24.10.2023, n. 1340/2023 alle condizioni concordate dalle parti;
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara, 31 ottobre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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