Cass. civ., sez. III, sentenza 15/11/2016, n. 23218
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Sentenza 15 novembre 2016

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In caso di simultanea pendenza del giudizio relativo al rilascio di un immobile di edilizia economica e popolare già assegnato in locazione e di altro riguardante il riscatto dello stesso bene in capo al conduttore assegnatario, non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria del primo di essi, poiché la disciplina dell'assegnazione locatizia opera fino alla produzione dell'effetto traslativo della proprietà dell'alloggio, che si determina solo con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio sul diritto di riscatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/11/2016, n. 23218
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23218
    Data del deposito : 15 novembre 2016

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